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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 aprile 2026

Cassazione n. 17474/2026

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e rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D’ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -2026 contro1939 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 3210/2021 della CORTE D’APPELLO diROMA, depositata il 01/10/2021 R.G.N. 3717/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 1939/20261.

Il Tribunale di Roma ha accolto le opposizioni, intNruomdeoro tdti era ccolta generale 17474/2026mediante distinti ricorsi successivamente riuniti, proposte dallDaat a pubblicazione 02/06/2026Moss Italia [OSCURATO:SOCIETA]. avverso sei avvisi di addebito aventi ad oggettoil recupero di contributi previdenziali che la società non avevaversato in relazione a due lavoratori, dipendenti distaccatipresso un paese estero non convenzionato ([OSCURATO:PERSONA]), inquanto la stessa aveva fruito dell’esonero contributivo triennaleprevisto dalla l. n. 190 del 2014.Il Tribunale ha affermato che la legge non vieta la possibilità dibeneficiare di tale esonero nel caso di lavoratori trasferiti odistaccati all’estero.

Ha osservato, inoltre, che al datore dilavoro dev’essere riconosciuta la facoltà di decidere se fruire delregime contributivo previsto dal d.l. n. 317 del 1987 per ilavoratori all’estero oppure dell’esonero triennale introdottodalla l. n. 190 cit., ferma restando l’impossibilità, una voltaeffettuata la scelta, di optare per l’altra agevolazione.2.

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Roma harespinto il gravame dell’Inps.Ricostruito il quadro normativo di riferimento, la Corte di meritoha rilevato che, in realtà, i due dipendenti in questionedovevano essere qualificati come trasfertisti e non comelavoratori distaccati all’estero.

Ciò poteva desumersi dallebuste-paga, da cui risultava che la sede di lavoro era semprerimasta a Roma e che gli importi riconosciuti erano variabili,elemento indicativo della natura di rimborso per la singolatrasferta e non di retribuzione.3.

Avverso detta pronuncia l’Inps ha proposto ricorso percassazione, affidato ad un unico motivo.[OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito mediante controricorso.- 2 -4.

All’esito della camera di consiglio del 17 aprile 202N6um, eroil r egistro generale 9124/2022Numero sezionale 1939/2026Collegio si è riservato di depositare ordinanza entro il tNeumrmeroi ndi era ccolta generale 17474/2026di sessanta giorni ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo commaDa,t a pubblicazione 02/06/2026c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso è denunciata, ai sensi ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 1, comma 118, della l. n. 190 del 2014,dell’art. 12 della l. n. 153 del 1969, che sostituisce gli artt. 1 e2 del d.l. n. 692 del 1945, recepito negli artt. 27 e 28 del TUapprovato con decreto n. 797 del 1955, a propria voltamodificato dall’art. 1, comma 4, del d.l. n. 44 del 1985, conv.con modificazioni nella l. n. 155 del 1985, dall’art. 1, comma 1,della l. n. 876 del 1986, dall’art. 4, comma 2-bis, del d.l. n. 173del 1988, conv. con modificazioni nella l. n. 291 del 1988,dall’art. 2, comma 15, della l. n. 335 del 1995 e infine sostituitodall’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 314 del 1997, dell’art. 51,commi 5 e 6, del d.P.R. n. 917 del 1986 e dell’art. 7-quinquiesdel d.l. n. 193 del 2016, conv. con modificazioni nella l. n. 255del 2016, e del d.l. n. 317 del 1987, conv. con modificazioninella l. n. 398 del 1987.Innanzitutto, l’Inps contesta la qualificazione come trasfertistidei lavoratori per i quali la società aveva usufruito degli sgravi.A suo avviso, tale accertamento era stato effettuato dalla Cortedi merito disattendendo le produzioni volte a dimostrare che sitrattava di lavoratori distaccati presso paesi extracomunitarinon convenzionati.Deduce, altresì, che l’indicata operazione qualificatoria non erastata correttamente condotta in quanto, a norma dell’art. 7-quinquies del d.l. n. 193 del 2016, i lavoratori sono daconsiderarsi trasfertisti qualora ricorrano congiuntamente tre- 3 -condizioni (la mancata indicazione in contratto della sedNuem edroi r egistro generale 9124/2022Numero sezionale 1939/2026lavoro; lo svolgimento di attività che richiede continua mNoumbeilroit dài r;a ccolta generale 17474/2026l’attribuzione di una maggiorazione retributiva in misura fissaDa,t a pubblicazione 02/06/2026indipendentemente dal luogo ove si è svolta la trasferta), la cuiesistenza non era stata in concreto accertata dalla Corted’appello.Infine, osserva che, pur volendo qualificare i lavoratori inquestione come trasfertisti, la sentenza sarebbe comunqueerrata perché anche in tale eventualità si sarebbe dovutaaccertare l’eventuale compatibilità del regime contributivoagevolato con i benefici previsti dalla l. n. 190 del 2014.2.

All’esito della camera di consiglio il Collegio reputa che ilricorso in esame – in particolare laddove prospetta che, anchenel caso in cui i lavoratori in questione possano essere qualificaticome trasfertisti operanti all’estero in Paese extra-Ue, nonspetterebbero comunque i benefici contributivi di cui all’art. 1,comma 118, della l. n. 190 cit. – ponga una questione diindubbia rilevanza nomofilattica in ordine alle quale non sirinvengono, nella giurisprudenza di questa Corte, precedentispecifici.

Ritiene necessario, quindi, che tali questioni sianotrattate in pubblica udienza, così da potersi giovare anche delladiscussione delle parti e dell’apporto della Procura Generale.

P.Q.MLa Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo del ricorso per latrattazione in pubblica udienza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 aprile 2026La PresidenteRossana Mancino- 4 -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D’ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -2026 contro1939 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 3210/2021 della CORTE D’APPELLO diROMA, depositata il 01/10/2021 R.G.N. 3717/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 1939/20261. Il Tribunale di Roma ha accolto le opposizioni, intNruomdeoro tdti era ccolta generale 17474/2026mediante distinti ricorsi successivamente riuniti, proposte dallDaat a pubblicazione 02/06/2026Moss Italia [OSCURATO:SOCIETA]. avverso sei avvisi di addebito aventi ad oggettoil recupero di contributi previdenziali che la società non avevaversato in relazione a due lavoratori, dipendenti distaccatipresso un paese estero non convenzionato ([OSCURATO:PERSONA]), inquanto la stessa aveva fruito dell’esonero contributivo triennaleprevisto dalla l. n. 190 del 2014.Il Tribunale ha affermato che la legge non vieta la possibilità dibeneficiare di tale esonero nel caso di lavoratori trasferiti odistaccati all’estero. Ha osservato, inoltre, che al datore dilavoro dev’essere riconosciuta la facoltà di decidere se fruire delregime contributivo previsto dal d.l. n. 317 del 1987 per ilavoratori all’estero oppure dell’esonero triennale introdottodalla l. n. 190 cit., ferma restando l’impossibilità, una voltaeffettuata la scelta, di optare per l’altra agevolazione.2. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Roma harespinto il gravame dell’Inps.Ricostruito il quadro normativo di riferimento, la Corte di meritoha rilevato che, in realtà, i due dipendenti in questionedovevano essere qualificati come trasfertisti e non comelavoratori distaccati all’estero. Ciò poteva desumersi dallebuste-paga, da cui risultava che la sede di lavoro era semprerimasta a Roma e che gli importi riconosciuti erano variabili,elemento indicativo della natura di rimborso per la singolatrasferta e non di retribuzione.3. Avverso detta pronuncia l’Inps ha proposto ricorso percassazione, affidato ad un unico motivo.[OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito mediante controricorso.- 2 -4. All’esito della camera di consiglio del 17 aprile 202N6um, eroil r egistro generale 9124/2022Numero sezionale 1939/2026Collegio si è riservato di depositare ordinanza entro il tNeumrmeroi ndi era ccolta generale 17474/2026di sessanta giorni ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo commaDa,t a pubblicazione 02/06/2026c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso è denunciata, ai sensi ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 1, comma 118, della l. n. 190 del 2014,dell’art. 12 della l. n. 153 del 1969, che sostituisce gli artt. 1 e2 del d.l. n. 692 del 1945, recepito negli artt. 27 e 28 del TUapprovato con decreto n. 797 del 1955, a propria voltamodificato dall’art. 1, comma 4, del d.l. n. 44 del 1985, conv.con modificazioni nella l. n. 155 del 1985, dall’art. 1, comma 1,della l. n. 876 del 1986, dall’art. 4, comma 2-bis, del d.l. n. 173del 1988, conv. con modificazioni nella l. n. 291 del 1988,dall’art. 2, comma 15, della l. n. 335 del 1995 e infine sostituitodall’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 314 del 1997, dell’art. 51,commi 5 e 6, del d.P.R. n. 917 del 1986 e dell’art. 7-quinquiesdel d.l. n. 193 del 2016, conv. con modificazioni nella l. n. 255del 2016, e del d.l. n. 317 del 1987, conv. con modificazioninella l. n. 398 del 1987.Innanzitutto, l’Inps contesta la qualificazione come trasfertistidei lavoratori per i quali la società aveva usufruito degli sgravi.A suo avviso, tale accertamento era stato effettuato dalla Cortedi merito disattendendo le produzioni volte a dimostrare che sitrattava di lavoratori distaccati presso paesi extracomunitarinon convenzionati.Deduce, altresì, che l’indicata operazione qualificatoria non erastata correttamente condotta in quanto, a norma dell’art. 7-quinquies del d.l. n. 193 del 2016, i lavoratori sono daconsiderarsi trasfertisti qualora ricorrano congiuntamente tre- 3 -condizioni (la mancata indicazione in contratto della sedNuem edroi r egistro generale 9124/2022Numero sezionale 1939/2026lavoro; lo svolgimento di attività che richiede continua mNoumbeilroit dài r;a ccolta generale 17474/2026l’attribuzione di una maggiorazione retributiva in misura fissaDa,t a pubblicazione 02/06/2026indipendentemente dal luogo ove si è svolta la trasferta), la cuiesistenza non era stata in concreto accertata dalla Corted’appello.Infine, osserva che, pur volendo qualificare i lavoratori inquestione come trasfertisti, la sentenza sarebbe comunqueerrata perché anche in tale eventualità si sarebbe dovutaaccertare l’eventuale compatibilità del regime contributivoagevolato con i benefici previsti dalla l. n. 190 del 2014.2. All’esito della camera di consiglio il Collegio reputa che ilricorso in esame – in particolare laddove prospetta che, anchenel caso in cui i lavoratori in questione possano essere qualificaticome trasfertisti operanti all’estero in Paese extra-Ue, nonspetterebbero comunque i benefici contributivi di cui all’art. 1,comma 118, della l. n. 190 cit. – ponga una questione diindubbia rilevanza nomofilattica in ordine alle quale non sirinvengono, nella giurisprudenza di questa Corte, precedentispecifici. Ritiene necessario, quindi, che tali questioni sianotrattate in pubblica udienza, così da potersi giovare anche delladiscussione delle parti e dell’apporto della Procura Generale. P.Q.MLa Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo del ricorso per latrattazione in pubblica udienza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 aprile 2026La PresidenteRossana Mancino- 4 -
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