Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 ottobre 2024

Cassazione n. 16646/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2024 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di procedura de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la decisione impugnata, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rimini in data 14 novembre 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 640 cod. pen., ha ridotto la pena, confermando nel resto.

2. Ricorre per cassazione il suddetto imputato, deducendo due motivi di ricorso con cui lamenta, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la ribadita affermazione di responsabilità in ordine ai delitti suindicati.

3. Il ricorso è inammissibile, ai sensi degli artt. 585 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., poiché tardivo.

La sentenza è stata depositata il 28 ottobre 2024 (tempestivamente rispetto al termine di sessanta giorni dalla pronuncia del dispositivo il 22 ottobre 2024, F i r m a t o D a : C L A U D I A P I A N E L L I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 c 0 7 4 9 1 4 9 1 9 1 1 4 9 c - F i r m a t o D a : A L E S S A N D R O L E O P I Z Z I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 f e 5 e d 6 f 9 4 3 a a 2 d 7 F i r m a t o D a : A N D R E A P E L L E G R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 2 7 f 6 6 c 0 0 d 1 a d 6 d a riservato ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen., che sarebbe venuto a scadere il 21 dicembre 2024).

Il termine di impugnazione di quarantacinque giorni, a decorrere da tale data, ai sensi dell’art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., è, dunque, scaduto il 4 febbraio 2025.

Il giudizio di appello, infatti, è stato trattato con procedimento camerale non partecipato: l’imputato appellante non può, perciò, considerarsi assente e, ai fini della presentazione del ricorso per cassazione, non potrà beneficiare dell’aumento di quindici giorni del termine per l’impugnazione previsto dal successivo comma 1-bis (Sez. 2, n. 9621 del 19/02/2025, Nidaye, non mass; Sez. 5, Ord. n. 7403 del 14/12/2023, dep. 2024, Travaglini, Rv. 285976-01; Sez. 6, n. 49315 del 24/10/2023, L., Rv. 285499-01).

Il ricorso è stato depositato telematicamente in Cancelleria, giusta annotazione in calce al provvedimento impugnato, solo il 6 febbraio 2025.

4. Il procedimento deve essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

Il ricorrente deve essere pertanto condannato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2024 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di procedura de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la decisione impugnata, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rimini in data 14 novembre 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 640 cod. pen., ha ridotto la pena, confermando nel resto. 2. Ricorre per cassazione il suddetto imputato, deducendo due motivi di ricorso con cui lamenta, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la ribadita affermazione di responsabilità in ordine ai delitti suindicati. 3. Il ricorso è inammissibile, ai sensi degli artt. 585 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., poiché tardivo. La sentenza è stata depositata il 28 ottobre 2024 (tempestivamente rispetto al termine di sessanta giorni dalla pronuncia del dispositivo il 22 ottobre 2024, F i r m a t o D a : C L A U D I A P I A N E L L I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 c 0 7 4 9 1 4 9 1 9 1 1 4 9 c - F i r m a t o D a : A L E S S A N D R O L E O P I Z Z I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 f e 5 e d 6 f 9 4 3 a a 2 d 7 F i r m a t o D a : A N D R E A P E L L E G R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 2 7 f 6 6 c 0 0 d 1 a d 6 d a riservato ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen., che sarebbe venuto a scadere il 21 dicembre 2024). Il termine di impugnazione di quarantacinque giorni, a decorrere da tale data, ai sensi dell’art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., è, dunque, scaduto il 4 febbraio 2025. Il giudizio di appello, infatti, è stato trattato con procedimento camerale non partecipato: l’imputato appellante non può, perciò, considerarsi assente e, ai fini della presentazione del ricorso per cassazione, non potrà beneficiare dell’aumento di quindici giorni del termine per l’impugnazione previsto dal successivo comma 1-bis (Sez. 2, n. 9621 del 19/02/2025, Nidaye, non mass; Sez. 5, Ord. n. 7403 del 14/12/2023, dep. 2024, Travaglini, Rv. 285976-01; Sez. 6, n. 49315 del 24/10/2023, L., Rv. 285499-01). Il ricorso è stato depositato telematicamente in Cancelleria, giusta annotazione in calce al provvedimento impugnato, solo il 6 febbraio 2025. 4. Il procedimento deve essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Il ricorrente deve essere pertanto condannato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 16646/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris