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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 4 gennaio 2021

Cassazione n. 34813/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20464/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - Controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - Intimata - avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di GENOVA n. 12/2021 depositata il 04/01/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

S [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso monitorio presentato al Tribunale di Savona, [OSCURATO:SOCIETA]. richiese a [OSCURATO:PERSONA] venisse ingiunto il pagamento della somma di euro 12.301,65 a titolo di fatture insolute per la fornitura di gas metano presso la sua abitazione sita in [OSCURATO:PERSONA] (SV), via Calvisio

110. Nel ricorso, ai sensi dell’art. 14 DPR 115/2002 venne dichiarato che il valore del procedimento era pari adeuro 12.301,08 con versamento del contributo unificato pari ad euro 118,50.

2. Il Tribunale di Savona emise decreto ingiuntivo n. 1060/2015 in cui vennero liquidate le spese di procedura nella misura di euro 540,00 per compensie di euro 118,50 per spese, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.

3. Tale decreto ingiuntivo venne opposto dalla Aloia, non riconoscendo i consumi di gas metano a lei addebitati ma solo la minor somma di euro 2.993,82 di cui aveva già richiesto, con missiva in data 21/07/2014, la rateizzazione senza che le fosse fornito alcun riscontro.

Nell’atto di opposizione la Aiola riconobbe la debenza dell’importo di euro 2.993,82.

4. Peraltro, nell’atto di opposizione venne dichiarato che il valore della controversia era pari ad euro 12.301,08, scontando un contributo unificato pari ad euro 118,50.

Per mero errore materiale nella nota di iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione venne indicato quale valore della causa l’importo di euro 2.993,82.

5. Il giudizio venne istruito con CTU, le cui conclusioni stabilirono che il pagamento dovuto ammontava ad euro 2.964,25 e che i consumi addebitati in ultimo alla Aloia da parte di ENI con la lettura di 21.161 mc datata 02.12.2014 non corrispondevano ai consumi realmente verificati ed effettuati dall’utente stessa.

6. Con sentenza n. 599/18 Tribunale di Savona accertò essere dovuto per i consumi effettivi l’importo di euro 2.964,26, condannando ENI alla rifusione delle spese di giudizio.

7. Dette spese vennero liquidate applicando i parametri previsti dal D.M. 55/2014, ritenendo il valore della causa pari a quello indicato da parte attrice in sede di iscrizione (euro 2.993,82), ed in relazione agli adempimenti processuali effettivamente compiuti nel corso del giudizio.

Il Tribunale adottò quindi lo scaglione compreso fra il valore di euro 1.101,00 ed il valore di euro 5.200,00.

8. Avverso la predetta sentenza la Aloia propose gravame dinanzi al Tribunale di Genova, chiedendone la parziale riforma esclusivamente in punto di spese processuali, indicando in euro 4.835,00 l’importo dovuto a titolo di compensi al difensore, oltre alle spese del grado di appello, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

9. Con sentenza n. 12/2021, depositata in data 4/01/2021, oggetto di ricorso, la Corte di Appello di Genova ha rigettato l’appello, condannando la Aloia alle spese del grado.

10. Avverso la predetta sentenza la Aiola propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso.

11. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 - bis 1 c.p.c.

12. Parte controricorrente ha depositato memoria.

M [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione o falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c. e art. 4 D.M. 55/2014”, ritenendo che non sia applicabile al caso di specie il criterio secondo il quale il valore della causa, nei giudizi per il pagamento di somme, anche a titolo di danno, va fissato sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice e non di quella domandata.

2. L a Corte d’Appello di Genova ha fondato la propria decisione sul presupposto fattuale che la pronunzia del Tribunale di Savona ha dichiarato dovuta dalla Aloia ad Eni - con reciproca soccombenza parziale - la somma di euro 2.993,82 anziché la somma di euro 12.301,08 richiesta in prima battuta da Eni sulla base delle erronee comunicazioni di Italgas, e rispetto a tale importo ha calcolato le spese legali di soccombenza, che ha posto a carico di Eni.

3. Al riguardo la sentenza gravata motiva: “ Ritiene la Corte che l’appello sia infondato e debba essere respinto in quanto correttamente il Giudice di primo grado nella liquidazione delle spese di lite ha preso in considerazione per stabilire il valore della causa la somma attribuita alla parte vincitrice e non quella originariamente domandata dalla parte soccombente” (così a p. 3, ultimo §, della sentenza).

4. Il valore della causa è stato correttamente determinato sulla base della somma riconosciuta alla parte (parzialmente) vittoriosa (Eni); questo era il valore della causa da prendere in considerazione ai fini della condanna alle spese.

La circostanza che il Tribunale abbia condannato l’ENI (comunque risultato creditore) piuttosto che la Aloia e il fatto che non vi sia stata impugnazione dell’ENI per contestare la propria ritenuta soccombenza, non incide sul valore della causa ai fini delle spese, che va comunque determinato in base al decisum.

Così integrata la motivazione, la sentenza impugnata va dunque confermata, in quanto la liquidazione delle spese è stata parametrata al valore del credito risultato accertato, in conformità al criterio previsto dall’art. 5, co. 1 del D.M. n. 55/2014.

5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso è infondato.

6. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo in favore del controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.700,00 per compensi, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre al rimborso spese generali 15% e accessori di legge, in favore della controricorrente, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].

Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20464/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - Controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - Intimata - avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di GENOVA n. 12/2021 depositata il 04/01/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso monitorio presentato al Tribunale di Savona, [OSCURATO:SOCIETA]. richiese a [OSCURATO:PERSONA] venisse ingiunto il pagamento della somma di euro 12.301,65 a titolo di fatture insolute per la fornitura di gas metano presso la sua abitazione sita in [OSCURATO:PERSONA] (SV), via Calvisio 110. Nel ricorso, ai sensi dell’art. 14 DPR 115/2002 venne dichiarato che il valore del procedimento era pari adeuro 12.301,08 con versamento del contributo unificato pari ad euro 118,50. 2. Il Tribunale di Savona emise decreto ingiuntivo n. 1060/2015 in cui vennero liquidate le spese di procedura nella misura di euro 540,00 per compensie di euro 118,50 per spese, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA. 3. Tale decreto ingiuntivo venne opposto dalla Aloia, non riconoscendo i consumi di gas metano a lei addebitati ma solo la minor somma di euro 2.993,82 di cui aveva già richiesto, con missiva in data 21/07/2014, la rateizzazione senza che le fosse fornito alcun riscontro. Nell’atto di opposizione la Aiola riconobbe la debenza dell’importo di euro 2.993,82. 4. Peraltro, nell’atto di opposizione venne dichiarato che il valore della controversia era pari ad euro 12.301,08, scontando un contributo unificato pari ad euro 118,50. Per mero errore materiale nella nota di iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione venne indicato quale valore della causa l’importo di euro 2.993,82. 5. Il giudizio venne istruito con CTU, le cui conclusioni stabilirono che il pagamento dovuto ammontava ad euro 2.964,25 e che i consumi addebitati in ultimo alla Aloia da parte di ENI con la lettura di 21.161 mc datata 02.12.2014 non corrispondevano ai consumi realmente verificati ed effettuati dall’utente stessa. 6. Con sentenza n. 599/18 Tribunale di Savona accertò essere dovuto per i consumi effettivi l’importo di euro 2.964,26, condannando ENI alla rifusione delle spese di giudizio. 7. Dette spese vennero liquidate applicando i parametri previsti dal D.M. 55/2014, ritenendo il valore della causa pari a quello indicato da parte attrice in sede di iscrizione (euro 2.993,82), ed in relazione agli adempimenti processuali effettivamente compiuti nel corso del giudizio. Il Tribunale adottò quindi lo scaglione compreso fra il valore di euro 1.101,00 ed il valore di euro 5.200,00. 8. Avverso la predetta sentenza la Aloia propose gravame dinanzi al Tribunale di Genova, chiedendone la parziale riforma esclusivamente in punto di spese processuali, indicando in euro 4.835,00 l’importo dovuto a titolo di compensi al difensore, oltre alle spese del grado di appello, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario. 9. Con sentenza n. 12/2021, depositata in data 4/01/2021, oggetto di ricorso, la Corte di Appello di Genova ha rigettato l’appello, condannando la Aloia alle spese del grado. 10. Avverso la predetta sentenza la Aiola propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso. 11. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 - bis 1 c.p.c. 12. Parte controricorrente ha depositato memoria. M [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione o falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c. e art. 4 D.M. 55/2014”, ritenendo che non sia applicabile al caso di specie il criterio secondo il quale il valore della causa, nei giudizi per il pagamento di somme, anche a titolo di danno, va fissato sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice e non di quella domandata. 2. L a Corte d’Appello di Genova ha fondato la propria decisione sul presupposto fattuale che la pronunzia del Tribunale di Savona ha dichiarato dovuta dalla Aloia ad Eni - con reciproca soccombenza parziale - la somma di euro 2.993,82 anziché la somma di euro 12.301,08 richiesta in prima battuta da Eni sulla base delle erronee comunicazioni di Italgas, e rispetto a tale importo ha calcolato le spese legali di soccombenza, che ha posto a carico di Eni. 3. Al riguardo la sentenza gravata motiva: “ Ritiene la Corte che l’appello sia infondato e debba essere respinto in quanto correttamente il Giudice di primo grado nella liquidazione delle spese di lite ha preso in considerazione per stabilire il valore della causa la somma attribuita alla parte vincitrice e non quella originariamente domandata dalla parte soccombente” (così a p. 3, ultimo §, della sentenza). 4. Il valore della causa è stato correttamente determinato sulla base della somma riconosciuta alla parte (parzialmente) vittoriosa (Eni); questo era il valore della causa da prendere in considerazione ai fini della condanna alle spese. La circostanza che il Tribunale abbia condannato l’ENI (comunque risultato creditore) piuttosto che la Aloia e il fatto che non vi sia stata impugnazione dell’ENI per contestare la propria ritenuta soccombenza, non incide sul valore della causa ai fini delle spese, che va comunque determinato in base al decisum. Così integrata la motivazione, la sentenza impugnata va dunque confermata, in quanto la liquidazione delle spese è stata parametrata al valore del credito risultato accertato, in conformità al criterio previsto dall’art. 5, co. 1 del D.M. n. 55/2014. 5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso è infondato. 6. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo in favore del controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.700,00 per compensi, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre al rimborso spese generali 15% e accessori di legge, in favore della controricorrente, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di co
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