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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 febbraio 2023

Cassazione n. 16263/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari in data 23 marzo 2022, che ha confermato la condanna inflittagli, in esito a giudizio abbreviato, per i delitti di furto aggravato dalla destrezza, commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in data 9 febbraio 2014, e di ricettazione di una patente di guida e di una carta accumulo punti provento della rapina consumata in danno di [OSCURATO:PERSONA] (fatto accertato il 14 aprile 2014), reati entrambi aggravati dalla recidiva reiterata.

La Corte territoriale ha motivato la propria decisione evidenziando come il quadro probatorio restituito dagli atti d'indagine, tutti pienamente utilizzabili in virtù del rito prescelto, consentisse di pervenire ad un'appagante certezza in ordine alla responsabilità del Pallotta in relazione al delitto di furto aggravato di cui al capo A), nonché in relazione al delitto di ricettazione ascrittogli al capo B), riconosciuto nell'ipotesi del fatto di particolare tenuità ex art. 648 cpv. cod. pen.: ciò perché il quadro evocato era integrato dai plurimi elementi probatori, ossia: I.) dalla certa identificazione dell'imputato da parte di Concas, della cui attendibilità non vi era ragione di dubitare, non assumendo, oltretutto, alcuna valenza decisiva la mancata riconduzione da parte di questi dell'inflessione dialettale esibita dal Pallotta ad una precisa regione del meridione d'Italia; II.) dal rinvenimento nella legnaia di cui l'imputato aveva disponibilità, essendo dipendente del proprietario, [OSCURATO:PERSONA], di pezzi di autovettura smontati dall'[OSCURATO:PERSONA] 166 sottratta il 9 febbraio 2014 al Concas (un volante in pelle nera, caratterizzato da un graffio; un antennino; un fanale); III) dal rinvenimento nella rubrica telefonica di [OSCURATO:PERSONA] di un numero riferito al Pallotta, identico a quello da questi utilizzato per perpetrare gli illeciti: segnatamente, la rapina commessa il 13 aprile 2014 in danno di [OSCURATO:PERSONA], realizzata con modalità sovrapponibili (salvo l'epilogo violento) al furto commesso il 9 febbraio 2014 in danno dei Concas.

2. L'impugnativa consta di due motivi, quivi enunciati nei limiti stabiliti dall'art.173 disp. att. cod. proc. pen.. - Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 189 e 192 cod. proc. pen., 3 Cost., 6 CEDU; degli artt. 213 e 214 cod. proc. pen. e vizio d motivazione, nella parte in cui la Corte territoriale ha confermato la dichiarazione di responsabilità dell'imputato, ancorché Concas non avesse effettuato un riconoscimento del Pallotta a termini di legge.

Infatti, in disparte i rilievi che il derubato non aveva giammai indicato elementi distintivi decisivi per l'individuazione dell'autore del reato ai suoi danni commesso ed aveva riferito di riconoscere non l'orecchino, che questi portava al lobo dell'orecchio destro, ma soltanto il foro, in tale guisa essendo i giudici di merito incorsi in un palese travisamento della prova, l'incombente istruttorio non era stato espletato in contradditorio delle parti, di modo che, a nulla rilevando la scelta del rito abbreviato, i relativi risultati non potevano essere utilizzati in maniera esclusiva o significativa per affermare la responsabilità dell'imputato.

In ogni caso, plurimi sarebbero gli elementi che consentirebbero di mettere decisivamente in crisi il giudizio di attendibilità formulato in riferimento al riconoscimento del Concas: la genericità del riferimento all'inflessione dialettale dell'autore del furto; la mancata effettuazione degli adempirnenti preparatori di cui all'art. 213 cod. proc. pen.; la mancata formazione di un fascicolo fotografico atto a permettere una stima comparativa; la mancata partecipazione della difesa all'assunzione della prova. - Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione da travisamento della prova, posto che i pezzi di autovettura, ritenuti riconducibili all'autovettura sottratta ai Concas in data 9 febbraio 2014, non solo non si trovavano in un deposito nell'esclusiva disponibilità del Pallotta, ma erano privi di qualsivoglia segno distintivo di valenza legale (ad esempio, numero di matricola) che consentisse di identificarli con certezza come refurtiva del furto contestato, e che il numero di cellulare trovato nella rubrica di Muscas non era univocamente riferibile al Pallotta e non poteva, comunque, identificarsi con quello da questi utilizzato per commettere il reato in danno di Pontis perché il relativo «ID era stato indicato come sconosciuto>>.

Donde, la responsabilità del ricorrente per il delitto di furto in danno dei Concas era stata congetturalmente affermata, sulla base di un'apodittica sovrapposizione probatoria con il reato in danno di Pontis.

3. Con requisitoria in data 23 febbraio 2023, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso.

4. Con nota in data 13 marzo 2023, il difensore del ricorrente ha rappresentato alla Corte la sua impossibilità di presenziare all'udienza - avendo egli tempestivamente chiesto la trattazione orale del ricorso, che gli era stata accordata, — per la difficoltà del collegamento aereo ed ha conseguentemente chiesto il rinvio dell'udienza o, in alternativa, l'accoglimento del ricorso, a cui motivi si è integralmente riportato.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo è inammissibile per più ragioni.

1.1. E', in primo luogo, manifestamente infondato.

Per pacifica giurisprudenza di questa Corte l'individuazione fotografica, quale prova atipica, ben può essere valorizzata dal giudice, nell'ambito del suo libero convincimento, ai fini della dimostrazione dei fatti, ove sia accertata la credibilità della persona che, in sede di individuazione, si sia detta certa dell'identificazione operata, di modo che non può farsi derivare l'inidoneità probatoria dell'individuazione dalla mancata previsione della partecipazione del difensore all'assunzione dell'incombente, in quanto essa è coerente con il principio secondo cui l'assistenza del difensore è necessaria solo per gli atti investigativi che richiedono la presenza dell'indagato (Sez.

F, n. 43285 del 08/08/2019, Rv. 277471; Sez. 2, n. 9663 del 06/02/2019, Rv. 275767).

Difatti, si è affermato che l'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicché la sua forza probatoria discende dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall'art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale (Sez. 5, 23090 del 10/07/2020, Rv. 279437; Sez. 2, n. 16773 del 20/03/2015, Rv. 263767).

Ne viene che l'individuazione fotografica non deve essere necessariamente preceduta, ai fini della sua validità, dalla descrizione delle fattezze fisiche della persona indagata, trattandosi di adempimento preliminare richiesto solo per la ricognizione di persona (Sez. 4, n. 7287 del 09/12/2020, 2021, Rv. 280598; Sez. 2, n. 9380 del 20/02/2015, Rv. 263302).

1.2. Al lume di tali pacifici principi, il motivo in disamina è, quindi, anche non consentito in questa sede.

Datosi compiuto ragguaglio, nella sentenza impugnata, delle ragioni per le quali il riconoscimento dell'imputato effettuato da [OSCURATO:PERSONA] doveva ritenersi pienamente attendibile (cfr. pag. 14), senza che il denunciato travisamento della prova - quanto all'equivoco tra il foro in cui si trovava l'orecchino e l'orecchino stesso, che secondo quanto riferito dal Concas l'autore del furto commesso ai suoi danni portava al lobo dell'orecchio destro - possa dirsi decisivo, e valutate, oltretutto, le dichiarazioni della vittima del detto reato unitamente agli altri elementi di prova passati in rassegna dai giudici di merito - in particolare, le modalità pressocché identiche con le quali il Pallotta, a soli due mesi di distanza dal furto dell'autovettura Alfa 166 commesso in danno dei Concas, aveva posto a segno una rapina in danno di [OSCURATO:PERSONA] per impossessarsi di analoga autovettura (cfr. pag. 14) e la circostanza che fosse stato acceitato come riferibile al Pallotta il numero di telefono utilizzato per contattare Ponl:is (cfr. pag. 15) -, deve riconoscersi che tutte le censure al riguardo formulate, peraltro in maniera del tutto generica - posto che ripropongono senza alcun elemento di effettiva novità le deduzioni articolate con i motivi di gravame pur se disattese con motivazione condotta nei limiti della logica plausibilità (cfr. pag. 15, a proposito della identificazione della inflessione dialettale del Pallotta) -, si risolvono in una sollecitazione rivolta al giudice di legittimità a ripercorrere gli itinerari valutativi di merito secondo alternativi modelli di ragionamento: operazione, che, tuttavia, al giudice di legittimità è preclusa (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).

2. Quanto fin qui esposto per dichiarare l'estraneità al perimetro del sindacato assegnato a questa Corte del vizio di motivazione denunciato con il primo motivo vale anche per disattendere il secondo motivo, che è, dunque, parimenti inammissibile.

Nulla di specifico, decisivo e inopinabile è stato, invero, addotto dal ricorrente per ribaltare l'attendibilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al riconoscimento dei pezzi di autovettura Alfa 166 - rinvenuti nella legnaia del Muscas della quale certamente Pallotta aveva la disponibilità„ essendo di questi dipendente - come provenienti dallo smontaggio dell'autovettura provento del furto ai suoi danni consumato, non potendosi dire dotate di efficacia scardinante della tenuta dell'impianto motivazionale le deduzioni difensive circa l'assenza sui detti pezzi di oggettivi segni di riscontro (ad esempio, numeri di matricola), non avendone l'impugnante dimostrato l'indefettibile presenza su tutti i corrispondenti pezzi montati su quel modello di autovettura.

Palesemente generici risultano, poi, i rilievi sviluppati con riguardo alla riconducibilità del numero di telefono, trovato nella rubrica di [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA], avuto riguardo a quanto specificamente richiamato nella sentenza impugnata in ordine alle indagini espletate per accertarla e ai relativi risultati (cfr. pag. 15, penultimo capoverso).3.

Per tutto quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari in data 23 marzo 2022, che ha confermato la condanna inflittagli, in esito a giudizio abbreviato, per i delitti di furto aggravato dalla destrezza, commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in data 9 febbraio 2014, e di ricettazione di una patente di guida e di una carta accumulo punti provento della rapina consumata in danno di [OSCURATO:PERSONA] (fatto accertato il 14 aprile 2014), reati entrambi aggravati dalla recidiva reiterata. La Corte territoriale ha motivato la propria decisione evidenziando come il quadro probatorio restituito dagli atti d'indagine, tutti pienamente utilizzabili in virtù del rito prescelto, consentisse di pervenire ad un'appagante certezza in ordine alla responsabilità del Pallotta in relazione al delitto di furto aggravato di cui al capo A), nonché in relazione al delitto di ricettazione ascrittogli al capo B), riconosciuto nell'ipotesi del fatto di particolare tenuità ex art. 648 cpv. cod. pen.: ciò perché il quadro evocato era integrato dai plurimi elementi probatori, ossia: I.) dalla certa identificazione dell'imputato da parte di Concas, della cui attendibilità non vi era ragione di dubitare, non assumendo, oltretutto, alcuna valenza decisiva la mancata riconduzione da parte di questi dell'inflessione dialettale esibita dal Pallotta ad una precisa regione del meridione d'Italia; II.) dal rinvenimento nella legnaia di cui l'imputato aveva disponibilità, essendo dipendente del proprietario, [OSCURATO:PERSONA], di pezzi di autovettura smontati dall'[OSCURATO:PERSONA] 166 sottratta il 9 febbraio 2014 al Concas (un volante in pelle nera, caratterizzato da un graffio; un antennino; un fanale); III) dal rinvenimento nella rubrica telefonica di [OSCURATO:PERSONA] di un numero riferito al Pallotta, identico a quello da questi utilizzato per perpetrare gli illeciti: segnatamente, la rapina commessa il 13 aprile 2014 in danno di [OSCURATO:PERSONA], realizzata con modalità sovrapponibili (salvo l'epilogo violento) al furto commesso il 9 febbraio 2014 in danno dei Concas. 2. L'impugnativa consta di due motivi, quivi enunciati nei limiti stabiliti dall'art.173 disp. att. cod. proc. pen.. - Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 189 e 192 cod. proc. pen., 3 Cost., 6 CEDU; degli artt. 213 e 214 cod. proc. pen. e vizio d motivazione, nella parte in cui la Corte territoriale ha confermato la dichiarazione di responsabilità dell'imputato, ancorché Concas non avesse effettuato un riconoscimento del Pallotta a termini di legge. Infatti, in disparte i rilievi che il derubato non aveva giammai indicato elementi distintivi decisivi per l'individuazione dell'autore del reato ai suoi danni commesso ed aveva riferito di riconoscere non l'orecchino, che questi portava al lobo dell'orecchio destro, ma soltanto il foro, in tale guisa essendo i giudici di merito incorsi in un palese travisamento della prova, l'incombente istruttorio non era stato espletato in contradditorio delle parti, di modo che, a nulla rilevando la scelta del rito abbreviato, i relativi risultati non potevano essere utilizzati in maniera esclusiva o significativa per affermare la responsabilità dell'imputato. In ogni caso, plurimi sarebbero gli elementi che consentirebbero di mettere decisivamente in crisi il giudizio di attendibilità formulato in riferimento al riconoscimento del Concas: la genericità del riferimento all'inflessione dialettale dell'autore del furto; la mancata effettuazione degli adempirnenti preparatori di cui all'art. 213 cod. proc. pen.; la mancata formazione di un fascicolo fotografico atto a permettere una stima comparativa; la mancata partecipazione della difesa all'assunzione della prova. - Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione da travisamento della prova, posto che i pezzi di autovettura, ritenuti riconducibili all'autovettura sottratta ai Concas in data 9 febbraio 2014, non solo non si trovavano in un deposito nell'esclusiva disponibilità del Pallotta, ma erano privi di qualsivoglia segno distintivo di valenza legale (ad esempio, numero di matricola) che consentisse di identificarli con certezza come refurtiva del furto contestato, e che il numero di cellulare trovato nella rubrica di Muscas non era univocamente riferibile al Pallotta e non poteva, comunque, identificarsi con quello da questi utilizzato per commettere il reato in danno di Pontis perché il relativo «ID era stato indicato come sconosciuto>>. Donde, la responsabilità del ricorrente per il delitto di furto in danno dei Concas era stata congetturalmente affermata, sulla base di un'apodittica sovrapposizione probatoria con il reato in danno di Pontis. 3. Con requisitoria in data 23 febbraio 2023, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Con nota in data 13 marzo 2023, il difensore del ricorrente ha rappresentato alla Corte la sua impossibilità di presenziare all'udienza - avendo egli tempestivamente chiesto la trattazione orale del ricorso, che gli era stata accordata, — per la difficoltà del collegamento aereo ed ha conseguentemente chiesto il rinvio dell'udienza o, in alternativa, l'accoglimento del ricorso, a cui motivi si è integralmente riportato.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è inammissibile per più ragioni. 1.1. E', in primo luogo, manifestamente infondato. Per pacifica giurisprudenza di questa Corte l'individuazione fotografica, quale prova atipica, ben può essere valorizzata dal giudice, nell'ambito del suo libero convincimento, ai fini della dimostrazione dei fatti, ove sia accertata la credibilità della persona che, in sede di individuazione, si sia detta certa dell'identificazione operata, di modo che non può farsi derivare l'inidoneità probatoria dell'individuazione dalla mancata previsione della partecipazione del difensore all'assunzione dell'incombente, in quanto essa è coerente con il principio secondo cui l'assistenza del difensore è necessaria solo per gli atti investigativi che richiedono la presenza dell'indagato (Sez. F, n. 43285 del 08/08/2019, Rv. 277471; Sez. 2, n. 9663 del 06/02/2019, Rv. 275767). Difatti, si è affermato che l'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicché la sua forza probatoria discende dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall'art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale (Sez. 5, 23090 del 10/07/2020, Rv. 279437; Sez. 2, n. 16773 del 20/03/2015, Rv. 263767). Ne viene che l'individuazione fotografica non deve essere necessariamente preceduta, ai fini della sua validità, dalla descrizione delle fattezze fisiche della persona indagata, trattandosi di adempimento preliminare richiesto solo per la ricognizione di persona (Sez. 4, n. 7287 del 09/12/2020, 2021, Rv. 280598; Sez. 2, n. 9380 del 20/02/2015, Rv. 263302). 1.2. Al lume di tali pacifici principi, il motivo in disamina è, quindi, anche non consentito in questa sede. Datosi compiuto ragguaglio, nella sentenza impugnata, delle ragioni per le quali il riconoscimento dell'imputato effettuato da [OSCURATO:PERSONA] doveva ritenersi pienamente attendibile (cfr. pag. 14), senza che il denunciato travisamento della prova - quanto all'equivoco tra il foro in cui si trovava l'orecchino e l'orecchino stesso, che secondo quanto riferito dal Concas l'autore del furto commesso ai suoi danni portava al lobo dell'orecchio destro - possa dirsi decisivo, e valutate, oltretutto, le dichiarazioni della vittima del detto reato unitamente agli altri elementi di prova passati in rassegna dai giudici di merito - in particolare, le modalità pressocché identiche con le quali il Pallotta, a soli due mesi di distanza dal furto dell'autovettura Alfa 166 commesso in danno dei Concas, aveva posto a segno una rapina in danno di [OSCURATO:PERSONA] per impossessarsi di analoga autovettura (cfr. pag. 14) e la circostanza che fosse stato acceitato come riferibile al Pallotta il numero di telefono utilizzato per contattare Ponl:is (cfr. pag. 15) -, deve riconoscersi che tutte le censure al riguardo formulate, peraltro in maniera del tutto generica - posto che ripropongono senza alcun elemento di effettiva novità le deduzioni articolate con i motivi di gravame pur se disattese con motivazione condotta nei limiti della logica plausibilità (cfr. pag. 15, a proposito della identificazione della inflessione dialettale del Pallotta) -, si risolvono in una sollecitazione rivolta al giudice di legittimità a ripercorrere gli itinerari valutativi di merito secondo alternativi modelli di ragionamento: operazione, che, tuttavia, al giudice di legittimità è preclusa (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). 2. Quanto fin qui esposto per dichiarare l'estraneità al perimetro del sindacato assegnato a questa Corte del vizio di motivazione denunciato con il primo motivo vale anche per disattendere il secondo motivo, che è, dunque, parimenti inammissibile. Nulla di specifico, decisivo e inopinabile è stato, invero, addotto dal ricorrente per ribaltare l'attendibilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al riconoscimento dei pezzi di autovettura Alfa 166 - rinvenuti nella legnaia del Muscas della quale certamente Pallotta aveva la disponibilità„ essendo di questi dipendente - come provenienti dallo smontaggio dell'autovettura provento del furto ai suoi danni consumato, non potendosi dire dotate di efficacia scardinante della tenuta dell'impianto motivazionale le deduzioni difensive circa l'assenza sui detti pezzi di oggettivi segni di riscontro (ad esempio, numeri di matricola), non avendone l'impugnante dimostrato l'indefettibile presenza su tutti i corrispondenti pezzi montati su quel modello di autovettura. Palesemente generici risultano, poi, i rilievi sviluppati con riguardo alla riconducibilità del numero di telefono, trovato nella rubrica di [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA], avuto riguardo a quanto specificamente richiamato nella sentenza impugnata in ordine alle indagini espletate per accertarla e ai relativi risultati (cfr. pag. 15, penultimo capoverso).3. Per tutto quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al p
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