CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 gennaio 2026
Cassazione n. 15752/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che, con sentenza del 21 maggio 2025, la Corte di appello di Roma ha confermato quella con cui, il 18 marzo 2024, il Tribunale della stessa città ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto sanzionato dall'art. 13, comma 13, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e lo ha condannato alla pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato, di otto mesi di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali; che [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omesso riconoscimento della causa di giustificazione dello stato di necessità; che il ricorso vede su motivo manifestamente infondato; che il ricorrente, invero, è stato tratto a giudizio e condannato perché, dopo essere stato espulso, è rientrato in Italia in violazione del previsto divieto; che, pacifica la materialità della condotta, la contestazione mossa nel giudizio di merito e riproposta con il ricorso per cassazione (nonché, da ultimo, con le conclusioni depositate il 15 gennaio 2026) attiene, in sostanza, alla contemporanea pendenza di procedimento finalizzato al riconoscimento della protezione internazionale, ciò che, a giudizio del ricorrente, avrebbe dovuto impedire l'esecuzione dell'espulsione, che lo avrebbe esposto a grave pericolo per sfuggire al quale egli sarebbe stato costretto a rientrare illegalmente in Italia; che la circostanza allegata non incide, come già debitamente chiarito dalla Corte di appello, sulla rilevanza penale del comportamento oggetto di addebito, atteso che l'extracomunitario espulso che intenda, in presenza delle condizioni di legge, rientrare in Italia è tenuto a richiedere il preventivo e rituale assenso delle autorità italiane (Sez. 1, n. 27918 del 30/09/2020, Balloumi, Rv. 279640; Sez. 1, n. 6876 del 05/12/2014, dep. 2015, Sinaimeri, Rv. 262347; Sez. 1, n. 265 del 14/12/2011, dep. 2012, Goldoni, Rv. 252045); che il ricorrente ha consapevolmente ritenuto di non seguire il percorso ossequioso del dettato normativo ed ha fatto rientro, senza essere autorizzato, dal paese dal quale era stato espulso; che l'obiezione sviluppata con il ricorso per cassazione attiene ad un assunto — essere [OSCURATO:PERSONA] esposto, in patria, a pericoli di tale portata da costringerlo a trasgredire il divieto di reingresso in Italia — che è rimasto sfornito di qualsivoglia riscontro, non potendosi, invero, riconoscere rilevanza decisiva alla mera pendenza del procedimento inteso all'ammissione alla protezione internazionale; che deve essere, pertanto, dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in 2mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara ina P.Q.M