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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2025

Cassazione n. 02973/2026

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di FERRARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 17809/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, l'ordinanza impugnata; Esaminati i motivi dei ricorsi; Ritenuti i ricorsi inammissibili, perché, da una parte, proposti avverso provvedimento non impugnabile, e, dall'altra, perché, comunque, manifestamente infondati, non ravvisandosi profili di abnormità; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 ottobre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di FERRARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 17809/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, l'ordinanza impugnata; Esaminati i motivi dei ricorsi; Ritenuti i ricorsi inammissibili, perché, da una parte, proposti avverso provvedimento non impugnabile, e, dall'altra, perché, comunque, manifestamente infondati, non ravvisandosi profili di abnormità; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2025.
Sentenza Cassazione n. 02973/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris