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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 3 novembre 2022

Cassazione n. 26126/2023

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Rep. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 7909-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 37, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difendegiusta procura speciale in atti; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 2017 n. 07909 sez.

S2 -ud. 03-11-2022 -2- RAMPELLI, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -controricorrente - avverso la sentenza n. 321/2016 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 23/09/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del primo motivo di ricorso e di infondatezza per irestanti motivi o comunque per l’integrale rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] (d’ora innanzi [OSCURATO:PERSONA]) proponeva opposizione avanti il Tribunale di Potenza contro il decreto ingiuntivo n. 506/2000 con il quale detto Tribunale ingiungeva il pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima ditta, della somma di lire 54.463,423 (€ 28.128,01) quale ammontare degli interessi maturati per il ritardato pagamento degli stati di avanzamento e del conto finale di un contratto di appalto di realizzazione di un’opera pubblica.

2. Con sentenza n. 857/2004, resa nella resistenza di [OSCURATO:SOCIETA], il Tribunale di Potenza rigettava l’opposizione.

3. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, cui resisteva la ditta [OSCURATO:SOCIETA].

4. Con sentenza n. 321/2016, la Corte di appello di Potenza accoglieva parzialmenteil gravame.

Revocava quindi il decreto ingiuntivo n. 506/2000 del Tribunale di Potenza e condannava la Ric. 2017 n. 07909 sez.

S2 -ud. 03-11-2022 -3- [OSCURATO:PERSONA] al pagamento degli interessi per ritardato pagamento sulle rate di acconto e sul saldo come rideterminati in motivazione.

Ai fini che qui rilevano , la Corte distrettuale, accertata anzitutto l’imputabilità del ritardo del finanziamento alla Regione Basilicata, ente finanziatore dell’opera, come prospettato dall’appellante, riteneva fondati alcuni profili del l’ultimo motivo di appello della [OSCURATO:PERSONA] con queste argomentazioni: a) il bando di gara conteneva un espresso richiamo alla delibera di finanziamento e alle modalità di pagamento da parte della Regione Basilicata e nel contratto stipulato tra le parti al punto 3 è stabilito che l'appalto si intende concesso ed accettato sotto osservanza delle modalità contenute nel capitolato speciale allegato al progetto; b) s ulla scorta della giurisprudenza di legittimità, la Corte osservava che in tema di appalto di oper e pubbliche la clausola che impegni l’appaltante a pagare la sorte capitale (per stati di avanzamento e saldo finale dei lavori) al momento dell’effettiva acquisizione dei finanziamenti da parte di un altro ente non è nulla ex art. 4 co. 3 L. 10/12/1981 n. 741 (applicabile “ratione temporis”), poiché, senza implicare alcuna rinuncia, ha la funzione di determinare il termine dell’adempimento dell’obbligazione e, con esso, il momento in cui il credito dell’appaltatore diventi esigibile in concomitanza con la disponibilità delle somme accreditate all’appaltante.

Gli interessi moratori sono dovuti quando quest’ultimo, pur avendo ricevuto tempestivamente l’accredito delle somme da parte dell’ente finanziatore, abbia ritardato il versamento nel termine pattuito; Ric. 2017 n. 07909 sez.

S2 -ud. 03-11-2022 -4- c) l a C orte di merito rilevava inoltre che in tema di appalto di opere pubbliche, le norme sul c apitolato generale approvato con DPR 16/07/1962, n. 1063 hanno valore normativo e vincolante solo per i contratti stipulati dallo Stato, e non riguardano quelli (come nel cas o di specie) stipulati da enti pubblici diversi, i quali – in mancanza di specifica norma di legge – possono legittimamente essere regolamentati da un capitolato speciale che, per certi aspetti, rinvii a quello generale e, per altri, disciplini con efficacia autonoma alcune clausole.

In ragione di ciò, la Corte territoriale riformavala sentenza di primo grado relativamente alla modalità di calcolo degli interessi legali moratori.

4. Avverso tale decisione [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:PERSONA]) ha proposto ricorso per cassazione,affidando le proprie doglianze a quattro motivi.

5. Ha resistito con controricorso l’Unione dei [OSCURATO:PERSONA], successore in universum ius della [OSCURATO:PERSONA].

6. La causa è stata trattata in camera di consiglio, non avendo alcuna delle parti formulato istanza di discussione in pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo la ricorrente deduce la n ullità della sentenza e del procedimentoai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.,in relazione all’art. 112 c.p.c . e la violazione di legge – ex art. 360 comma 1, n. 3 c. p . c . - in relazione all’art. 329 co mma 2 c.p.c.

Deduce inoltre l’omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c.

Ric. 2017 n. 07909 sez.

S2 -ud. 03-11-2022 -5- A detta della ricorrente la sentenza impugnata è viziata per ultrapetizione e per violazione del giudicato interno, poiché l’appellante non avrebbe formulato uno specifico mo tivo di impugnazione della sentenza di prime cure in relazione alla statuizione sulla quantificazione degli interessi legali moratori.

Al riguardo la ricorrente osserva che il profilo dell’ an debeatur degli interessi non può essere assimilato al profilo del quantum debeatur e che solo uno specifico motivo di appello sul punto della diversa decorrenza degli interessi e dell’applicazione o meno dell’art. 4 L. n. 741/81 avrebbe impedito la formazione del giudicato interno e ne avrebbe potuto consentire il riesame in appello.

Secondo l’indirizzo giurisprudenziale dominante, ciascun elemento del credito una volta che sia stato oggetto di statuizione anche implicita in primo grado potrà essere riconsiderato edunque modificato dal giudice di appello solo a condizione che sia specificamente impugnata la parte di sentenza ad esso relativa. 1.1.-Il motivo è inammissibile.

La ricorrente censura la sentenza impugnata deducendo cumulativamente più vizi, collidendoin tal modo con il costante orientamento di legittimità che reputa inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’articolo 360, comma 1, n. 3, n. 4 e n. 5 c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto,quello della commissione di errores in procedendo , con conseguente nullità della decisione,e quello motivazionale.

Nonostante sia necessario evitare approcci eccessivamente formalistici o puntigliosi nella lettura del ricorso, va precisato che Ric. 2017 n. 07909 sez.

S2 -ud. 03-11-2022 -6- almeno il contenuto del motivo, al di là della sua intestazione, deve consentire a questo Giudice di individuare con precisione le ragioni poste ad illustrazione dei singoli denunciati vizi.

Nel caso di specie, “l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse” (di recente, Cass.29346/2022).

Basti al riguardo aggiungere che m anca anche una qualsivoglia argomentazione a sostegno del vizio della sentenza dedotto sub art. 360 comma 1, n . 5 c.p.c. , non essendo dato comprendere quale sia il fatto decisivo che si ritiene omesso.

La doglianza è dunque priva d i qualsiasi incidenza riguardo alla sentenza impugnata perché del tutto generica. 2.-Con il secondo motivo , la ricorrente lamenta la n ullità della sentenza e del procedimento, ex art. 360 comma 1. n. 4 c.p.c., in relazione agli artt. 152 e 153 c . p . c . e agli artt. 183 e 184 (nella versione applicabile ratione temporis)e la v iolazione di legge, ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., in relazione alle norme sopra menzionate.

Secondo la ricorrente, la Corte distrettuale ha fondato la decisione su un prospetto di calcolo prodotto da controparte in primo grado solo all’udienza di precisazione delle conclusioni, relativamente al quale la ricorrente stessa ne aveva contestato Ric. 2017 n. 07909 sez.

S2 -ud. 03-11-2022 -7- nell’immediatezza l’ammissibilità ed l’ utilizzabilità per intempestività della produzione confermata dal giudice di prime cure.

La C orte territoriale, oltretutto, nel relativo passaggio argomentativo, affermava di impiegare detto documento per il calcolo del quantum debeatur perché l’appellata non aveva prodotto il fascicolo di primo grado ed il conteggio sulla base del quale era stato concesso il decreto ingiuntivo ed era stata pronunciata la sentenza di primo grado.

Il giudice a quo, pertanto, oltre a servirsi di un documento inutilizzabile, imputava all’appellato la mancata produzione del fascicolo di primo grado, circostanza invece imputabile al Tribunale che nel trasmettere il fascicolo d’ufficio necessariamente avrebbe dovuto trasmettere il fascicolo della fase monitoria ed il fascicolo di parte dell’opposizione:la Corte di Appello avrebbe dovuto richiedere il fascicolo al Tribunale e, accertato lo smarrimento, concedere termine per la ricostruzione del fascicolo.

Deduce infine la ricorrente la nullità delle clausole apposte dalla stazione appaltante nel capitolato speciale che escludono la maturazione degli interessi a favore dell'appaltatore per effetto di ritardi da parte dell'ente finanziatore negli accrediti all'amministrazione appaltante delle rate di finanziamento, in quanto nulle perché in contrasto con la disciplina speciale dei lavori pubblici. 2.1.-Il motivo è infondato.

La decisione impugnataè immune da censure in merito.

Il prospetto contabile (di cui si afferma dal l a ricorrente la produzione tardiva) rappresentava una mera argomentazione difensiva e non una prova del quantum, come eccepito dalla Ric. 2017 n. 07909 sez.

S2 -ud. 03-11-2022 -8- controricorrente, in quanto attraverso lo stesso era stato contabilizzato il debito della [OSCURATO:PERSONA], con le relative date di trasmissione dei SAL alla Regione Basilicata e le date di emissione dei mandati di pagamento da parte di quest’ultima (circostanze fattuali che non risultano essere state contestate da [OSCURATO:SOCIETA]).

La Corte ha spiegato chiaramente che il ricorso a tale prospetto si è reso necessario per il difetto del deposito del fascicolo di primo grado da parte dell’odierna ricorrente, sul la quale – diversamente da quanto sostenuto – gravava l’ onere , quale che fosse la posizione da lla stes sa assunta nella precedente fase processuale, di produrre, o ripristinare in appello se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali basavail proprio gravame, o comunque attivarsi perché questi documenti potessero essere sottoposti all'esame del giudice di appello(Cass. n. 1462/2013).

L’ultima parte del motivo, non rispecchiata nella rubrica dello stesso, contiene deduzioni che sono riproposte nel terzo mezzo di ricorso, di cui subito si dirà. 3.-Il terzo motivo è così rubricat o: “Violazione di legge - Art. 360 n. 3 cpc, in relazione agli art. 35 e 36 della L. 1063/1962; b) omessa contradditoria e insufficiente motivazione circa un punto nodale della controversia-Art. 360 n. 5 in relazione agli art. 35 e 36 della L. 1063/1962”.

Laricorrente denuncia che l’appellante non ha sollevato né nel giudizio di opposizione, né nel giudizio di appello tramite specifico motivo di gravame la questione dell’operatività della clausola contrattuale del capitolato speciale che subordinerebbe il pagamento del corrispettivo, e quindi la esegibilità del credito, Ric. 2017 n. 07909 sez.

S2 -ud. 03-11-2022 -9- al momento dell’effettiva corresponsione dei finanziamenti regionali alla [OSCURATO:PERSONA].

In ogni caso la ricorrente osserva che la Corte territoriale è incorsa in errore nella corretta appl icazione della L. n. 741 del 1981,che commina la nullità per una siffatta clausola.

Difatti nella fattispecie trovano applicazione gli artt. 35 e 36 del D.P.R. 1063/1962 – “Approvazione del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici” – poiché, diversamente da quanto erroneamente stabilito dalla Corte d’Appello di Potenza, l’art. 4 comma 1 della L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 741 dispone che “L'importo degli interessi per ritardato pagamento dovuti in base a norme di legge, di capitolato generale e speciale o di contratto, viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di apposite domande e riserve”.

Il co mma 2 dispone che “Il termine di novanta giorni previsto negli articoli 35, primo e secondo comma, e 36, terzo comma, del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, è ridotto a sessanta giorni”.Il comma 3, i nfine, prevede la nulli tà de i patti in contrario o in deroga.

A dire della ricorrente,l’applicabilità dei suddetti commi 1 e 3 non è limitata agli appalti stipulati dal Ministero dei lavori pubblici ma è generale e riguarda tutti gli appalti per la realizzazione di opere pubbliche.

Non è quindi condivisibile la prospettazione della sentenza impugnata per la quale la [OSCURATO:PERSONA] poteva effettuare il pagamento dei lavori (stati di avanzamento e saldo finale) soltanto a seguito dell’avvenuta erogazione degli accrediti da parte della Regione Ric. 2017 n. 07909 sez.

S2 -ud. 03-11-2022 -10- Basilicata, essendo detta conclusione in contrasto con la norma imperativa della corresponsione degli interessi per ritardato pagamento di cui all’art. 4 co. 1 L. n. 741 / 1981 , alla quale consegue la nullità delle clausole contrarie ex art. 4 co. 3 della medesima legge. 3.1.-Il motivo è infondato.

Va richiamato in argomento il principio affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di appalto di opere pubbliche, le norme del capitolato generale approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 hanno valore normativo e vincolante solo per i contratti stipulati dallo Stato, e non riguardano quelli stipulati da enti pubblici diversi, i quali -in mancanza di specifica norma di legge -possono legittimamente essere regolamentati sia da un capitolato speciale che 2 contenga, anche solo in parte, una disciplina diversa, sia da una pattuizione derogatoria stipulata dalle parti.

“È, quindi, consentito all'ente committente rispettare un termine di adempimento pattuito convenzionalmente nel suo interesse, in deroga all'art. 4 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, con conseguente inesistenza della "mora debendi" presupposta dalla norma” (Cass. n. 3648/2009 ; n. 25061/2018).

Laclausola che impegni l'appaltante a pagare la sorte capitale (per stati di avanzamento e saldo finale dei lavori) al momento della effettiva acquisizione dei finanziamenti da parte di un altro ente, non è, pertanto, nulla ex art. 4, terzo comma, della legge 10 dicembre 1981, n. 741 ("ratione temporis" applicabile), che sancisce la nullità dei patti contrari o in deroga alla disciplina degli interessi per ritardato pagamento, poiché, senza implicare alcuna rinuncia, ha la funzione di determinare il termine dell'adempimento dell'obbligazione e, con esso, il momento in Ric. 2017 n. 07909 sez.

S2 -ud. 03-11-2022 -11- cui il credito dell'appaltatore diventi esigibile in concomitanza con la disponibilità delle somme accreditate all'appaitante.

Ne discende che gli interessi moratori sono dovuti solo quando quest'ultimo, pur avendo ricevuto tempestivamente l'accredito delle somme da parte dell'ente finanziatore, abbia ritardato il versamento nel termine pattuito (Cass. nn. 22996/2014 ; 26336/2016; 259/2018).

La Corte distrettuale ha fatto corretta applicazione di questi principi, uniforma ndosi ai precedenti di questo Giudice, come riconosce anche il P.M. nelle sue conclusioni e la motivazione della sentenza impugnata non si espone alle critiche rivolte alla stessa nel motivo di ricorso. 4.-Il quarto motivo contesta l’erronea compensazione delle spese di lite e dunque la violazione di legge ex art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 92 co mma 2 c .p.c. e l’i llogicità manifestadella sentenza impugnata.

Non è difatti condivisibile per la ricorrente l’assunto della Corte per il quale si giustifica la compensazione per metà delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio in virtù del fatto che il creditore opposto avrebbe agito per una somma superiore a quella dovuta, poiché l’attuale ricorrente deve essere ritenuta totalmente vittoriosa in virtù del fatto che è stata integralmente accolta la domanda di condanna alla corresponsione degli interessi per omesso e ritardato pagamento degli stati di avanzamento. 4.1.Il motivo è destituito di fondamento.

Secondo il più recente indirizzo giurisprudenziale di questa Suprema Corte (Cass.

SS.UU. n. 32061/2022) la violazione dell’art. 91 c.p.c. è ormai censurabile solo quando le spese vengano poste a carico della parte totalmente vittoriosa: nella Ric. 2017 n. 07909 sez.

S2 -ud. 03-11-2022 -12- specie, nessuna parte completamente vittoriosa ha subito condanna per le spese, ma la Corte ha operato una compensazione parziale delle medesime.

Non giova alla ricorrente l’excursusriguardante le modifiche normative apportate nel tempo all’art. 92 c.p.c., posto che queste rappresentano jus supervenienssia rispetto al giudizio di primo grado sia rispetto al giudizio di appello,introdotto con atto di citazione notificato in data 9 f ebbraio 2006 , come si legge a pag. 5 del ricorso e dunque prima delle modifiche apportate alla norma in questione dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, la quale ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore”.

La normativa preesistente prevedeva la compensazione delle spese in presenza di giusti motivi: nel caso di specie, le ragioni della compensazione sono state correttamente individuate dalla Corte distrettuale nel parziale accoglimento dell’appello e nella conseguente riduzione della somma oggetto della domanda introduttiva del giudizio. 5.-In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrent e dev e essere condannataal rimborso delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, in forza del principio della soccombenza.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrent e , dell’ulteriore importo a Ric. 2017 n. 07909 sez.

S2 -ud. 03-11-2022 -13- titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrent e al pagamento, in favore della controricorrent e , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 7909-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 37, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difendegiusta procura speciale in atti; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 2017 n. 07909 sez. S2 -ud. 03-11-2022 -2- RAMPELLI, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -controricorrente - avverso la sentenza n. 321/2016 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 23/09/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del primo motivo di ricorso e di infondatezza per irestanti motivi o comunque per l’integrale rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] (d’ora innanzi [OSCURATO:PERSONA]) proponeva opposizione avanti il Tribunale di Potenza contro il decreto ingiuntivo n. 506/2000 con il quale detto Tribunale ingiungeva il pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima ditta, della somma di lire 54.463,423 (€ 28.128,01) quale ammontare degli interessi maturati per il ritardato pagamento degli stati di avanzamento e del conto finale di un contratto di appalto di realizzazione di un’opera pubblica. 2. Con sentenza n. 857/2004, resa nella resistenza di [OSCURATO:SOCIETA], il Tribunale di Potenza rigettava l’opposizione. 3. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, cui resisteva la ditta [OSCURATO:SOCIETA]. 4. Con sentenza n. 321/2016, la Corte di appello di Potenza accoglieva parzialmenteil gravame. Revocava quindi il decreto ingiuntivo n. 506/2000 del Tribunale di Potenza e condannava la Ric. 2017 n. 07909 sez. S2 -ud. 03-11-2022 -3- [OSCURATO:PERSONA] al pagamento degli interessi per ritardato pagamento sulle rate di acconto e sul saldo come rideterminati in motivazione. Ai fini che qui rilevano , la Corte distrettuale, accertata anzitutto l’imputabilità del ritardo del finanziamento alla Regione Basilicata, ente finanziatore dell’opera, come prospettato dall’appellante, riteneva fondati alcuni profili del l’ultimo motivo di appello della [OSCURATO:PERSONA] con queste argomentazioni: a) il bando di gara conteneva un espresso richiamo alla delibera di finanziamento e alle modalità di pagamento da parte della Regione Basilicata e nel contratto stipulato tra le parti al punto 3 è stabilito che l'appalto si intende concesso ed accettato sotto osservanza delle modalità contenute nel capitolato speciale allegato al progetto; b) s ulla scorta della giurisprudenza di legittimità, la Corte osservava che in tema di appalto di oper e pubbliche la clausola che impegni l’appaltante a pagare la sorte capitale (per stati di avanzamento e saldo finale dei lavori) al momento dell’effettiva acquisizione dei finanziamenti da parte di un altro ente non è nulla ex art. 4 co. 3 L. 10/12/1981 n. 741 (applicabile “ratione temporis”), poiché, senza implicare alcuna rinuncia, ha la funzione di determinare il termine dell’adempimento dell’obbligazione e, con esso, il momento in cui il credito dell’appaltatore diventi esigibile in concomitanza con la disponibilità delle somme accreditate all’appaltante. Gli interessi moratori sono dovuti quando quest’ultimo, pur avendo ricevuto tempestivamente l’accredito delle somme da parte dell’ente finanziatore, abbia ritardato il versamento nel termine pattuito; Ric. 2017 n. 07909 sez. S2 -ud. 03-11-2022 -4- c) l a C orte di merito rilevava inoltre che in tema di appalto di opere pubbliche, le norme sul c apitolato generale approvato con DPR 16/07/1962, n. 1063 hanno valore normativo e vincolante solo per i contratti stipulati dallo Stato, e non riguardano quelli (come nel cas o di specie) stipulati da enti pubblici diversi, i quali – in mancanza di specifica norma di legge – possono legittimamente essere regolamentati da un capitolato speciale che, per certi aspetti, rinvii a quello generale e, per altri, disciplini con efficacia autonoma alcune clausole. In ragione di ciò, la Corte territoriale riformavala sentenza di primo grado relativamente alla modalità di calcolo degli interessi legali moratori. 4. Avverso tale decisione [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:PERSONA]) ha proposto ricorso per cassazione,affidando le proprie doglianze a quattro motivi. 5. Ha resistito con controricorso l’Unione dei [OSCURATO:PERSONA], successore in universum ius della [OSCURATO:PERSONA]. 6. La causa è stata trattata in camera di consiglio, non avendo alcuna delle parti formulato istanza di discussione in pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo la ricorrente deduce la n ullità della sentenza e del procedimentoai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.,in relazione all’art. 112 c.p.c . e la violazione di legge – ex art. 360 comma 1, n. 3 c. p . c . - in relazione all’art. 329 co mma 2 c.p.c. Deduce inoltre l’omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c. Ric. 2017 n. 07909 sez. S2 -ud. 03-11-2022 -5- A detta della ricorrente la sentenza impugnata è viziata per ultrapetizione e per violazione del giudicato interno, poiché l’appellante non avrebbe formulato uno specifico mo tivo di impugnazione della sentenza di prime cure in relazione alla statuizione sulla quantificazione degli interessi legali moratori. Al riguardo la ricorrente osserva che il profilo dell’ an debeatur degli interessi non può essere assimilato al profilo del quantum debeatur e che solo uno specifico motivo di appello sul punto della diversa decorrenza degli interessi e dell’applicazione o meno dell’art. 4 L. n. 741/81 avrebbe impedito la formazione del giudicato interno e ne avrebbe potuto consentire il riesame in appello. Secondo l’indirizzo giurisprudenziale dominante, ciascun elemento del credito una volta che sia stato oggetto di statuizione anche implicita in primo grado potrà essere riconsiderato edunque modificato dal giudice di appello solo a condizione che sia specificamente impugnata la parte di sentenza ad esso relativa. 1.1.-Il motivo è inammissibile. La ricorrente censura la sentenza impugnata deducendo cumulativamente più vizi, collidendoin tal modo con il costante orientamento di legittimità che reputa inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’articolo 360, comma 1, n. 3, n. 4 e n. 5 c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto,quello della commissione di errores in procedendo , con conseguente nullità della decisione,e quello motivazionale. Nonostante sia necessario evitare approcci eccessivamente formalistici o puntigliosi nella lettura del ricorso, va precisato che Ric. 2017 n. 07909 sez. S2 -ud. 03-11-2022 -6- almeno il contenuto del motivo, al di là della sua intestazione, deve consentire a questo Giudice di individuare con precisione le ragioni poste ad illustrazione dei singoli denunciati vizi. Nel caso di specie, “l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse” (di recente, Cass.29346/2022). Basti al riguardo aggiungere che m anca anche una qualsivoglia argomentazione a sostegno del vizio della sentenza dedotto sub art. 360 comma 1, n . 5 c.p.c. , non essendo dato comprendere quale sia il fatto decisivo che si ritiene omesso. La doglianza è dunque priva d i qualsiasi incidenza riguardo alla sentenza impugnata perché del tutto generica. 2.-Con il secondo motivo , la ricorrente lamenta la n ullità della sentenza e del procedimento, ex art. 360 comma 1. n. 4 c.p.c., in relazione agli artt. 152 e 153 c . p . c . e agli artt. 183 e 184 (nella versione applicabile ratione temporis)e la v iolazione di legge, ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., in relazione alle norme sopra menzionate. Secondo la ricorrente, la Corte distrettuale ha fondato la decisione su un prospetto di calcolo prodotto da controparte in primo grado solo all’udienza di precisazione delle conclusioni, relativamente al quale la ricorrente stessa ne aveva contestato Ric. 2017 n. 07909 sez. S2 -ud. 03-11-2022 -7- nell’immediatezza l’ammissibilità ed l’ utilizzabilità per intempestività della produzione confermata dal giudice di prime cure. La C orte territoriale, oltretutto, nel relativo passaggio argomentativo, affermava di impiegare detto documento per il calcolo del quantum debeatur perché l’appellata non aveva prodotto il fascicolo di primo grado ed il conteggio sulla base del quale era stato concesso il decreto ingiuntivo ed era stata pronunciata la sentenza di primo grado. Il giudice a quo, pertanto, oltre a servirsi di un documento inutilizzabile, imputava all’appellato la mancata produzione del fascicolo di primo grado, circostanza invece imputabile al Tribunale che nel trasmettere il fascicolo d’ufficio necessariamente avrebbe dovuto trasmettere il fascicolo della fase monitoria ed il fascicolo di parte dell’opposizione:la Corte di Appello avrebbe dovuto richiedere il fascicolo al Tribunale e, accertato lo smarrimento, concedere termine per la ricostruzione del fascicolo. Deduce infine la ricorrente la nullità delle clausole apposte dalla stazione appaltante nel capitolato speciale che escludono la maturazione degli interessi a favore dell'appaltatore per effetto di ritardi da parte dell'ente finanziatore negli accrediti all'amministrazione appaltante delle rate di finanziamento, in quanto nulle perché in contrasto con la disciplina speciale dei lavori pubblici. 2.1.-Il motivo è infondato. La decisione impugnataè immune da censure in merito. Il prospetto contabile (di cui si afferma dal l a ricorrente la produzione tardiva) rappresentava una mera argomentazione difensiva e non una prova del quantum, come eccepito dalla Ric. 2017 n. 07909 sez. S2 -ud. 03-11-2022 -8- controricorrente, in quanto attraverso lo stesso era stato contabilizzato il debito della [OSCURATO:PERSONA], con le relative date di trasmissione dei SAL alla Regione Basilicata e le date di emissione dei mandati di pagamento da parte di quest’ultima (circostanze fattuali che non risultano essere state contestate da [OSCURATO:SOCIETA]). La Corte ha spiegato chiaramente che il ricorso a tale prospetto si è reso necessario per il difetto del deposito del fascicolo di primo grado da parte dell’odierna ricorrente, sul la quale – diversamente da quanto sostenuto – gravava l’ onere , quale che fosse la posizione da lla stes sa assunta nella precedente fase processuale, di produrre, o ripristinare in appello se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali basavail proprio gravame, o comunque attivarsi perché questi documenti potessero essere sottoposti all'esame del giudice di appello(Cass. n. 1462/2013). L’ultima parte del motivo, non rispecchiata nella rubrica dello stesso, contiene deduzioni che sono riproposte nel terzo mezzo di ricorso, di cui subito si dirà. 3.-Il terzo motivo è così rubricat o: “Violazione di legge - Art. 360 n. 3 cpc, in relazione agli art. 35 e 36 della L. 1063/1962; b) omessa contradditoria e insufficiente motivazione circa un punto nodale della controversia-Art. 360 n. 5 in relazione agli art. 35 e 36 della L. 1063/1962”. Laricorrente denuncia che l’appellante non ha sollevato né nel giudizio di opposizione, né nel giudizio di appello tramite specifico motivo di gravame la questione dell’operatività della clausola contrattuale del capitolato speciale che subordinerebbe il pagamento del corrispettivo, e quindi la esegibilità del credito, Ric. 2017 n. 07909 sez. S2 -ud. 03-11-2022 -9- al momento dell’effettiva corresponsione dei finanziamenti regionali alla [OSCURATO:PERSONA]. In ogni caso la ricorrente osserva che la Corte territoriale è incorsa in errore nella corretta appl icazione della L. n. 741 del 1981,che commina la nullità per una siffatta clausola. Difatti nella fattispecie trovano applicazione gli artt. 35 e 36 del D.P.R. 1063/1962 – “Approvazione del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici” – poiché, diversamente da quanto erroneamente stabilito dalla Corte d’Appello di Potenza, l’art. 4 comma 1 della L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 741 dispone che “L'importo degli interessi per ritardato pagamento dovuti in base a norme di legge, di capitolato generale e speciale o di contratto, viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di apposite domande e riserve”. Il co mma 2 dispone che “Il termine di novanta giorni previsto negli articoli 35, primo e secondo comma, e 36, terzo comma, del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, è ridotto a sessanta giorni”.Il comma 3, i nfine, prevede la nulli tà de i patti in contrario o in deroga. A dire della ricorrente,l’applicabilità dei suddetti commi 1 e 3 non è limitata agli appalti stipulati dal Ministero dei lavori pubblici ma è generale e riguarda tutti gli appalti per la realizzazione di opere pubbliche. Non è quindi condivisibile la prospettazione della sentenza impugnata per la quale la [OSCURATO:PERSONA] poteva effettuare il pagamento dei lavori (stati di avanzamento e saldo finale) soltanto a seguito dell’avvenuta erogazione degli accrediti da parte della Regione Ric. 2017 n. 07909 sez. S2 -ud. 03-11-2022 -10- Basilicata, essendo detta conclusione in contrasto con la norma imperativa della corresponsione degli interessi per ritardato pagamento di cui all’art. 4 co. 1 L. n. 741 / 1981 , alla quale consegue la nullità delle clausole contrarie ex art. 4 co. 3 della medesima legge. 3.1.-Il motivo è infondato. Va richiamato in argomento il principio affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di appalto di opere pubbliche, le norme del capitolato generale approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 hanno valore normativo e vincolante solo per i contratti stipulati dallo Stato, e non riguardano quelli stipulati da enti pubblici diversi, i quali -in mancanza di specifica norma di legge -possono legittimamente essere regolamentati sia da un capitolato speciale che 2 contenga, anche solo in parte, una disciplina diversa, sia da una pattuizione derogatoria stipulata dalle parti. “È, quindi, consentito all'ente committente rispettare un termine di adempimento pattuito convenzionalmente nel suo interesse, in deroga all'art. 4 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, con conseguente inesistenza della "mora debendi" presupposta dalla norma” (Cass. n. 3648/2009 ; n. 25061/2018). Laclausola che impegni l'appaltante a pagare la sorte capitale (per stati di avanzamento e saldo finale dei lavori) al momento della effettiva acquisizione dei finanziamenti da parte di un altro ente, non è, pertanto, nulla ex art. 4, terzo comma, della legge 10 dicembre 1981, n. 741 ("ratione temporis" applicabile), che sancisce la nullità dei patti contrari o in deroga alla disciplina degli interessi per ritardato pagamento, poiché, senza implicare alcuna rinuncia, ha la funzione di determinare il termine dell'adempimento dell'obbligazione e, con esso, il momento in Ric. 2017 n. 07909 sez. S2 -ud. 03-11-2022 -11- cui il credito dell'appaltatore diventi esigibile in concomitanza con la disponibilità delle somme accreditate all'appaitante. Ne discende che gli interessi moratori sono dovuti solo quando quest'ultimo, pur avendo ricevuto tempestivamente l'accredito delle somme da parte dell'ente finanziatore, abbia ritardato il versamento nel termine pattuito (Cass. nn. 22996/2014 ; 26336/2016; 259/2018). La Corte distrettuale ha fatto corretta applicazione di questi principi, uniforma ndosi ai precedenti di questo Giudice, come riconosce anche il P.M. nelle sue conclusioni e la motivazione della sentenza impugnata non si espone alle critiche rivolte alla stessa nel motivo di ricorso. 4.-Il quarto motivo contesta l’erronea compensazione delle spese di lite e dunque la violazione di legge ex art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 92 co mma 2 c .p.c. e l’i llogicità manifestadella sentenza impugnata. Non è difatti condivisibile per la ricorrente l’assunto della Corte per il quale si giustifica la compensazione per metà delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio in virtù del fatto che il creditore opposto avrebbe agito per una somma superiore a quella dovuta, poiché l’attuale ricorrente deve essere ritenuta totalmente vittoriosa in virtù del fatto che è stata integralmente accolta la domanda di condanna alla corresponsione degli interessi per omesso e ritardato pagamento degli stati di avanzamento. 4.1.Il motivo è destituito di fondamento. Secondo il più recente indirizzo giurisprudenziale di questa Suprema Corte (Cass. SS.UU. n. 32061/2022) la violazione dell’art. 91 c.p.c. è ormai censurabile solo quando le spese vengano poste a carico della parte totalmente vittoriosa: nella Ric. 2017 n. 07909 sez. S2 -ud. 03-11-2022 -12- specie, nessuna parte completamente vittoriosa ha subito condanna per le spese, ma la Corte ha operato una compensazione parziale delle medesime. Non giova alla ricorrente l’excursusriguardante le modifiche normative apportate nel tempo all’art. 92 c.p.c., posto che queste rappresentano jus supervenienssia rispetto al giudizio di primo grado sia rispetto al giudizio di appello,introdotto con atto di citazione notificato in data 9 f ebbraio 2006 , come si legge a pag. 5 del ricorso e dunque prima delle modifiche apportate alla norma in questione dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, la quale ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore”. La normativa preesistente prevedeva la compensazione delle spese in presenza di giusti motivi: nel caso di specie, le ragioni della compensazione sono state correttamente individuate dalla Corte distrettuale nel parziale accoglimento dell’appello e nella conseguente riduzione della somma oggetto della domanda introduttiva del giudizio. 5.-In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrent e dev e essere condannataal rimborso delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, in forza del principio della soccombenza. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrent e , dell’ulteriore importo a Ric. 2017 n. 07909 sez. S2 -ud. 03-11-2022 -13- titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrent e al pagamento, in favore della controricorrent e , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012,
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