CassazionedecretoSezione LDecisione del 23 marzo 2023
Cassazione n. 15643/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4564/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL])INPS -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI ROMAn.2107/2019depositata il22/07/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Adunanza camerale del 23 marzo 2023 – Pres. Esposito, rel. Buffa -Causa numero 17– r.g. 4564/20 [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza 22/7/19 la Corte d'appello di Roma confermava la pronuncia del 14/2/17 del tribunale della stessa sede che aveva riliquidato al pensionato in epigrafe la "quota B" del trattamento pensionistico senza applicazione del limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile, stabilito, per i lavoratori dello spettacolo, dall'art. 12, co.7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420. Riteneva la Corte che il limite massimo inerente alla retribuzione giornaliera pensionabile si applicasse alla sola determinazione della "quota A" del trattamento di quiescenza e che non fosse più vigente per la "quota B", regolata dai nuovi criteri fissati dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182. Avverso la sentenza, Inps ricorre per due motivi, cui la controparte resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: Con il primo motivo di ricorso (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l'INPS denuncia violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 1971 e dell'art.4 del d.lgs. n. 182 del 1997, per avere la corte di merito avrebbe errato nel prospettare l'abrogazione tacita della disciplina del "massimale pensionabile", a dispetto della compatibilità tra tale disciplina e quella posteriore, riguardante la "quota B" della pensione. Con il secondo motivo si lamenta violazione dell’art. 2935 c.c., per avere la corte territoriale trascurato che la prescrizione decennale era comunque decorsa per i ratei precedenti il 2011. Il primo motivo è fondato. Questa Corte ha già ripetutamente affermato (Sez. Lav. Sentenza n. 36056 del 9 dicembre 2022, n. 1775 dell’11 gennaio 2023, ed altre numerose successive conformi) che nella determinazione della "quota B" della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, settimo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182. Tale limite non è stato abrogato per incompatibilità dall'art. 4, comma 8, del medesimo d.lgs. n. 182 del 1997. Il secondo motivo resta assorbito. La sentenza impugnata, che non si è attenuta al principio su esteso, va cassata e la causa va rimessa alla medesima corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla Corte d'appell