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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 24 gennaio 2023

Cassazione n. 42881/2024

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che si riporta alle conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Udine, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione del co-difensore [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Gorizia, che insiste nei motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza emessa in data 24 gennaio 2023 dal GIP del Tribunale di Treviso, ha determinato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] chiamati a rispondere dei reati di Cui agli artt. 624 bis (così riqualificato il reato di cui all'art. 628 cod pen. originariamente contestato), 337 e 707 cod. pen., commessi in Musano di Revignano, il 14 agosto 2022. 1.1.In esito al giudizio abbreviato i fatti sono stati ricostruiti nel modo che segue: i tre imputati dopo essersi introdotti all'interno di una abitazione ed avere asportato dei beni, si erano dati alla fuga a bordo di un'autovettura, frattanto inseguiti dai militari dell'Arma che li avevano intercettati, tenendo una condotta di guida pericolosa sia per i Carabinieri che per gli altri utenti della strada.

Nella loro disponibilità, oltre che la refurtiva, venivano sequestrati attrezzi atti allo scasso.

1.2. La Corte territoriale ha confermato la sentenza in punto di responsabilità, respingendo il motivo dedotto con il quale si chiedeva la riqualificazione del reato di furto nell'alveo della fattispecie tentata ritenendo ampiamente provato l'impossessamento della merce e ritenendo irrilevante, ai fini della consumazione del reato, la presenza di un testimone che aveva chiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

E' stato, poi, respinto l'argomento secondo cui il reato di resistenza andava addebitato solo a [OSCURATO:PERSONA] che si trovava alla guida dell'autovettura, richiamando giurisprudenza di questa Corte.

Del pari è stata rigettata la richiesta di ritenere assorbita, nel reato di furto, la contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen.

Infine, sono stati respinti i motivi con i quali si censurava la mancata esclusione della recidiva, l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività del trattamento sanzionatorio.

2. Avverso la sentenza è stato proposto unico ricorso nell'interesse dei tre imputati, affidandolo a sette motivi.

2.1. Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. e), cod proc. pen. con riferimento alla mancata applicazione dell'art.56 cod. pen.

Il fatto è avvenuto sotto la costante sorveglianza delle forze dell'ordine contattate da un vicino di casa dei proprietari dell'abitazione all'interno della quale gli imputati si erano introdotti.

La Corte territoriale ha motivato nel senso che "per un breve lasso di tempo" gli autori del furto hanno avuto la disponibilità della refurtiva.

L'assunto non tiene conto della giurisprudenza di questa Corte, successiva alla pronuncia delle Sezioni unite n. 52117/2014, secondo cui se l'azione delittuosa è interamente sorvegliata e l'agente viene bloccato prima di potersi allontanare dal luogo dell'azione, deve escludersi il furto consumato.Richiamando il principio di offensività, deduce la difesa che la condotta deve essere produttiva di conseguenze giuridiche ed è necessario il conseguimento della piena signoria del bene sottratto, intesa come piena ed autonoma disponibilità della refurtiva.

2.2. Con il secondo motivo si deduce la errata applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione alla affermazione della responsabilità per il reato di resistenza argomentando che la condotta di fuga, a bordo di una Lancia Y, non è stata in grado di arrecare alcun concreto pericolo per l'incolumità personale né delle forze dell'ordine né degli utenti della strada poiché, essendo l'ora di pranzo, le strade erano "verosimilmente sennideserte".

Rileva in ogni caso che la fuga è di per sé scevra da qualsivoglia violenza o minaccia.

2.3. Con il terzo motivo si contesta, con riferimento al punto che precede, il rigetto del motivo con il quale era stata chiesta l'assoluzione degli imputati trasportati sull'autovettura condotta da [OSCURATO:PERSONA].

La condotta furtiva riguardava sicuramente Vincenzo ed [OSCURATO:PERSONA] ma lo stesso non può dirsi per quella, non voluta, di resistenza.

2.4. Con il quarto motivo si deduce la mancata applicazione dell'art. 15 cod. pen. in relazione agli artt. 624 bis e 707 cod. pen.

La Corte territoriale ha ritenuto l'autonomia del reato contravvenzionale respingendo la richiesta di assorbimento nel reato di furto senza affrontare la qiStione del concorso apparente di norme.

La difesa richiama giurusprudenza di questa Corte secondo cui, ai fini dell'assorbimento della contravvenzione nel reato di furto, deve sussistere un nesso di immediatezza e strumentalità tra il possesso degli arnesi atti allo scasso e il loro uso.

2.5. Con il quinto motivo si deduce la mancanza o insufficiente motivazione quanto alla mancata esclusione della recidiva, trattandosi di ipotesi per la quale l'aumento di pena era solo facoltativo e stante la risalenza nel tempo dei precedenti.

2.6. Con il sesto motivo si eccepisce il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenanti generiche.

2.7. Con il settimo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc. pen. ed in specie, l'omessa pronuncia sul motivo di appello relativo agli aumenti di pena apportati per la continuazione tra i reati in contestazione.

3. Richiesta e disposta la trattazione orale, all'odierna udienza, le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono in parte infondati e in parte inammissibili, salvo quanto si dirà con riferimento al terzo motivo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2.

Il primo motivo è inammissibile poiché, lungi dal confrontarsi con la congrua motivazione offerta, sul punto, dalla Corte territoriale, in replica ad analoghe censure mosse nei confronti della sentenza emessa dal GIP, da leggersi in uno a quella emessa dalla Corte di merito, ripropone ancora una volta l'argomento della mancata qualificazione del reato consumato nella fattispecie tentata.

Con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto, i giudici di appello hanno ritenuto che gli imputati abbiano acquisito la piena disponibilità della refurtiva, essendo usciti dall'appartamento ed avendo caricato la refurtiva sull'auto a bordo della quale salivano e fuggivano, ritenendo che tale fatto abbia provocato la rescissione della signoria esercitata dai proprietari dei beni, considerando irrilevante la circostanza che gli autori del furto fossero stati osservati dai Carabinieri, il cui intervento era stato richiesto da un vicino di casa delle persone offese, mentre si davano alla fuga.

A tale conclusione la Corte territoriale è pervenuta sulla scorta di un percorso motivazionale logico e coerente con le emergenze acquisite.

Sul punto questa Corte di legittimità ha avuto modo di precisare che "il reato di furto si consuma quando il bene trafugato passa, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui è stato sottratto, sotto il dominio esclusivo dell'agente, sicché sono irrilevanti sia il fatto che la "res furtiva" rimanga nella sfera di vigilanza della persona offesa, con la possibilità del suo pronto recupero, sia la durata del possesso, sia, infine, le modalità di custodia e di trasporto. (Fattispecie relativa ad agente che, subito dopo essersi impossessato di un telefono cellulare, strappandolo dalle mani della persona offesa, veniva inseguito e bloccato dalla polizia giudiziaria, che, in modo casuale ed estemporaneo, aveva osservato a distanza la perpetrazione del delitto). (Conf.

Sez. 4, n. 4743 del 1995, Rv. 201870-01)" (Sez.

5. N. 33605 del 17/06/2022, Rv. 28544).

E' ciò che è avvenuto nel caso in esame.

Gli imputati, infatti, dopo essersi impossessati dei beni prelevati all'interno dell'abitazione delle persone offese, ne hanno avuto il dominio esclusivo, mentre tentavano, dandosi alla fuga, di guadagnarsi l'impunità per il reato commesso, finendo poi la loro folle corsa contro la recinzione di una chiesa posta a oltre quattro chilometri di distanza dal luogo in cui l'azione era stata posta in essere.

Si tratta di ipotesi ben distinta da quella prevista dalle Sezioni Unite n.52117 del 17/7/2014 che, come è noto, si colloca in continuità con il dictum della sentenza Sez.

U n. 34952 del 19/4/2012, Reina, Rv. 253153, che "nel risolvere positivamente la questione della configurabilità del tentativo di rapina impropria (anche) in difetto della materale sottrazione del bene all'impossessamento del quale l'azione delittuosa era finalizzata..." ha argomentato con riferimento al furto "finché la cosa non sia uscita dalla sfera di sorveglianza del possessore" e "questi è ancora in grado di recuperarla".Le Sezioni Unite richiamate dalla difesa nel caso oggetto della pronuncia muovevano da due profili critici: "a) la sovrapposizione ... dei piani affatto diversi della qualificazione della condotta e della prova del reato e, segnatamente dell'elemento psicologico; b) la relazione di tipo prenegoziale, presupposta dalla condotta delittuosa, che lega l'agente al soggetto passivo, offerente in vendita della merce esposta e che abilita il primo al prelievo dai banchi di esposizione".

Nel fare ciò argomentavano che "In tale prospettiva la condotta dell'agente il quale oltrepassi la cassa, senza pagare la merce prelevata, rende difficilmente contestabile l'intento furtivo, ma lascia impregiudicata la questione se la circostanza comporti di per sé sola la consumazione del reato, quando l'azione delittuosa sia stata rilevata nel suo divenire dalla persona offesa, o dagli addetti alla vigilanza, i quali, nella immediatezza intervengano a difesa della proprietà della merce prelevata".

Ritenevano, dunque, le Sezioni Unite, decisiva "la premessa che in difetto del perfezionamento del possesso della refurtiva in capo all'agente è, comunque, certamente da escludere che il reato possa ritenersi consumato".

Ora, nel caso in esame, non si tratta di soggetti che sono stati osservati all'interno di un supermercato prelevare beni dai banchi vendita e le cui intenzioni predatorie non si sarebbero palesate per gli addetti alla vigilanza o alla vendita se non al superamento delle casse senza aver pagato.

Il fatto in esame non può dirsi affatto avvenuto sotto la concomitante vigilanza, attuale e immanente della persona offesa che "ha esercitato un intervento in continenti a difesa della detenzione del bene materialmente appreso, ma ancora non uscito dalla sfera del controllo del soggetto passivo" e la cui "incompiutezza dell'impossessamento osta alla consumazione del reato e circoscrive la condotta delittuosa nell'ambito del tentativo" (così le Sezioni Unite richiamate dalla persona offesa).

Tale non è la presenza di un testimone che ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine, giunte peraltro, dopo che gli imputati erano usciti dall'abitazione e dopo avere consumato il furto, allorquando cioè proprio alla luce del principio di offensività era già stato compromesso l'interesse protetto dalla norma incriminatrice.

Solo per completezza va ricordato che questa Corte ha sì ritenuto la fattispecie del delitto tentato in ipotesi in cui "la polizia monitori continuativamente l'azione e gli spostamenti del reo e decida di non interrompere l'attività criminosa in corso di esecuzione, manifestatasi già alla fase del tentativo, scegliendo deliberatamente di attendere la sua evoluzione nella forma consumata ... per ritenute esigenze investigative" (Sez. 5 n. 4868 del 25/11/2021 ud.

Rv. 282969 -01).

Non è questo il caso poiché le forze dell'ordine sono giunte sul posto allorquando i beni erano stati già materialmente appresi dagli imputati.3.

E' inammissibile il secondo motivo che non si confronta compiutamente con la motivazione offerta nelle convergenti sentenze di merito, frutto peraltro, della piena utilizzabilità degli atti, ivi compreso il verbale di arresto.

E' stato evidenziato nelle sentenze conformi che i tre odierni ricorrenti, dopo avere prelevato i preziosi dall'abitazione delle persone offese, salivano a bordo dell'auto e qui, data la presenza di uno dei militari dell'Arma che tentava di aprire lo sportello per bloccarli, partivano dapprima in retromarcia e poi a velocità elevatissima, percorrendo anche tratti di strada in contromano, tutto questo per ben quattro chilometri, finendo la loro corsa contro la recinzione perimetrale di una chiesa dove venivano raggiunti e tratti in arresto.

Che detta fuga, finita nell'anzidetto modo, sia stata solo "passiva" è argomento che non si confronta già con la ricostruzione dei fatti e men che meno con gli argomenti svolti dai giudici di merito prima ancora che con i principi sanciti da questa Corte di legittimità che ritiene integrato il reato di resistenza a pubblico ufficiale in relazione alla condotta di colui che, per sottrarsi alle forze di polizia, non si limiti alla fuga alla guida di un'autovettura ma proceda ad una serie di manovre finalizzate ad impedire l'inseguimento, così ostacolando concretamente l'esercizio della funzione pubblica e inducendo negli inseguitori una percezione di pericolo per la propria incolumità (tra le altre, Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019, Rv. 277765 - 01; Sez.

F., n. 40 del 10/09/2013, dep. 2014, Rv. 257915 - 01).

Tra l'altro, la ricostruzione prospettata dal ricorrente è versata in fatto e, comunque, alternativa rispetto a quella recepita dalla motivazione completa e immune da illogicità manifesta dai provvedimenti di merito. 4.-E' fondato il terzo motivo proposto nell'interesse di Elizabet e [OSCURATO:PERSONA] deducendo che il reato di resistenza sia da imputare solo a [OSCURATO:PERSONA] che era alla guida dell'auto.

La questione posta alla Corte territoriale è stata risolta con un richiamo giurisprudenziale (Sez. 6 n. 25446 del 2/5/2013) ed t2,..2 adducendo cheichénre imputati avevano perpetrato insieme un furto, "terminato il quale si sono dati alla fuga, cercando di sottrarsi all'inseguimento posto in essere nei loro confronti dalle forze dell'ordine.

Nel darsi alla fuga, il conducente dell'autovettura ha attuato tutta una serie di manovre pericolose per l'incolumità altrui, volte ad evitare che la P.G. procedesse al loro arresto.

Della condotta di resistenza debbono rispondere tutti gli imputati".

La Corte territoriale non ha spiegato le ragioni della ascrivibilità a tutti i compartecipi della condotta materiale in sé sola conforme al tipo, sia pure in termini di sostegno morale, di determinazione o anche solo di rafforzamento dell'altrui proposito criminoso.

Si è limitata ad escludere che si versasse )11 ipotesi di cui all'art. 116 cod. pen. tramite un richiamo giurisprudenziale operato che, a ben vedere, si riferisce ad una ipotesi in cui, al furto commesso dai I (2 correi avevano fatto seguito non solo il reato di resistenza ma anchdCarTEsioni e - danneggiamento, senza offrire argomenti adeguati per dimostrare la partecipazione dei due trasportati in termini concorsuali, limitandosi ad affermare che del reato di resistenza "debbono rispondere tutti gli imputati".

Sul punto questa Corte ha avuto modo di precisare che "In tema di concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., l'affermazione di responsabilità per il reato diverso commesso dal concorrente richiede la verifica della sussistenza di un nesso, non solo causale ma anche psicologico, tra la condotta del soggetto che ha voluto soltanto il reato meno grave e l'evento diverso, che si identifica con il coefficiente della colpa in concreto, da accertarsi, secondo gli ordinari criteri della prevedibilità del diverso reato, sulla base della personalità dell'esecutore materiale e del contesto fattuale nel quale l'azione si è svolta" (Sez. 5 n. 306 del 18/11/2020, dep. 07/01/2021, Rv. 280490 - 01).

Per tali motivi la sentenza deve essere annullata con rinvio, sullo specifico punto, sì da consentire al giudice del rinvio di accertare se sussistano i presupposti dell'applicabilità dell'art. 116 cod. pen. 5.

Quanto al mancato assorbimento della contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen. nel reato di furto contestato, è noto che questa Corte (sez. 5 n. 431 del 30/6/2015, Rv. 265585) ha avuto modo di affermare che detto assorbimento si verifica solo quando il possesso degli strumenti risulti correlato all'uso fatto dall'agente per la commissione del furto e dunque per le sole ipotesi di impiego effettivo delle attrezzature da scasso nell'azione delittuosa.

Detto rapporto deve tuttavia essere escluso quando gli arnesi atti all'effrazione trovati in possesso del soggetto attivo siano tali da assumere autonoma rilevanza giuridica.

Nel caso in esame la Corte territoriale ha evidenziato che i tre imputati sono risultati pregiudicati per reati contro il patrimonio e che sono stati trovati in possesso di arnesi atti allo scasso.

Detti strumenti hanno assunto autonoma rilevanza ove si consideri che, come si ricava dalla sentenza di primo grado, che deve essere letta - trattandosi di doppia conforme - in uno a quella di appello, dopo l'impatto dell'auto sulla quale si trovavano gli imputati, in fuga, contro la barriera posta a delimitazione della chiesa, [OSCURATO:PERSONA], pensando di passare inosservata, faceva cadere oltre la recinzione un sacchetto grigio con all'interno non solo la refurtiva ma anche una torcia, un cacciavite della lunghezza di 25 cm e un cacciavie a taglio modificato con punta curca lungo 20 centimetri.

Durante la perquisizione del veicolo erano rinvenute, "tra l'altro", due chiavi passepartout alterate.

Risulta evidente, dunque, la disponibilità di attrezzi anche diversi da quelli evidentemente utilizzati per introdursi all'interno dell'abitazione.

E' stato affermato che solo nel caso di collegamento tra i due illeciti sussistente in termini di immediatezza e di strumentalità si dà luogo ad una fattispecie che rende operante il principio di specialità.

Si ritiene cioè il concorso materiale tra il delitto di furto aggravato e la contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen. ogni qualvolta gli arnesi atti ad aprire o forzare serrature, trovati in possesso dell'agente siano tali e tanti da assumere una rilevanza giuridica autonoma, eccedente quella della apparente correlazione con la consumazione del furto (Sez. 4, n. 6521 del 03/05/1995, Rv. 201530; Sez. 2, n. 5731 del 02/10/2019, dep. 2020, Rv. 278371; Sez. 5, n. 431 del 30/06/2015, dep. 2016, Rv. 265585).

Pertanto, ai fini dell'assorbimento della contravvenzione nel furto deve sussistere un nesso di immediatezza e strumentalità tra il possesso degli arnesi atto allo scasso ed il loro uso, per la cui ravvisabilità occorre che: 1) gli strumenti siano stati effettivamente usati per la commissione del furto; 2) il loro possesso sia stato limitato all'uso momentaneo necessario per l'effrazione; 3) non vi sia stato distacco temporale e spaziale tra la commissione del furto e l'accertamento del possesso degli arnesi; 4) tali arnesi non siano di natura e quantità tali da assumere una rilevanza giuridica autonoma rispetto all'ambito di consumazione del delitto circostanziato(in tal senso, Sez. 2, n. 6955 del 15/04/1998, Rv. 211104).

Nella specie, le circostanze del rinvenimento e sequestro degli strumenti in discussione, (i cacciavite e la torcia all'interno del sacchetto contenente la refurtiva dei quali dopo la fuga per quattro chilometri e l'impatto contro la barriera della chiesa, [OSCURATO:PERSONA] tentava di disfarsi e e le chiavi passepartout all'interno dell'autovettura) consentono di escludere che tutti siano stati funzionali e comunque usati per la commissione del furto.

6. Manifestamente infondato il quinto motivo con il quale si deduce l'erronea applicazione e il vizio di motivazione in punto di recidiva reiterata.

Nessuna violazione di legge o vizio della motivazione è individuabile nelle argomentazioni poste a sostegno del decisum.

L'analisi dei precedenti annoverati dagli imputati e della gravità dei fatti per cui si procede hanno indotto i giudici di merito a ritenere, condivisibilmente, che gli episodi delittuosi sub iudice siano espressione di una più accentuata colpevolezza e di maggiore pericolosità sociale (sul punto Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011, Bouzid, Rv. 250039:"L'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo").

7. Del pari inammissibile il motivo con il quale si lamenta il vizio di motivazione in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Le motivazioni circa il diniego delle attenuanti non si fondano solo sull'esame dei precedenti penali ma su plurimi fattori specifici che sottolineano, in particolare, la spiccata pericolosità sociale della condotta, nel suo complesso, posta in essere nelle circostanze per cui è processo.

In proposito è sufficiente rammentare come la ratio dell'istituto non imponga ai giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (cfr., ex rnultis, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549:"Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente".

D'altra parte è opportuno rilevare, oltre quanto già detto, che le circostanze attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice (così Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054).

8. Quanto alle doglianze in punto di trattamento sanzionatorio va ricordato che una dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede ove la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o, comunque, superiore alla media risultando insindacabile, poiché riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare una pena in misura media o, come nel caso in esame, prossima al minimo edittale ( Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 27124301; Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.25835601; Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.25646401; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.25619701).

Il richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite n. 47127 del 24/06/2021 non tiene conto che il principio che impone un generale obbligo di motivazione va contemperato nel senso che l'obbligo di specifica motivazione sul ragionamento seguito in punto di trattamento sanzionatorio è necessario solo quando l'aumento si ponga al di sopra della media di pena irrogabile, essendo altrimenti sufficiente il richiamo alla adeguatezza e congruità dell'aumento (v.

Sez. 4 n. 33126 del 10.07.2024 non massimata).

9. Da quanto sopra esposto discende il rigetto del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e quelli nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] eccezion fatta che per il motivo dedotto con riferimento al reato di cui all'art. 337 cod. pen. per il quale si rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Venezia anche per l'eventuale rideterminazione della pena.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di cui all'art. 337 cod. pen. e rinvia, per nuovo giudizio su tale imputazione nonché per la eventuale rideterminazione della pena, ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.

Rigetta nel resto i ricors

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che si riporta alle conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Udine, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione del co-difensore [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Gorizia, che insiste nei motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza emessa in data 24 gennaio 2023 dal GIP del Tribunale di Treviso, ha determinato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] chiamati a rispondere dei reati di Cui agli artt. 624 bis (così riqualificato il reato di cui all'art. 628 cod pen. originariamente contestato), 337 e 707 cod. pen., commessi in Musano di Revignano, il 14 agosto 2022. 1.1.In esito al giudizio abbreviato i fatti sono stati ricostruiti nel modo che segue: i tre imputati dopo essersi introdotti all'interno di una abitazione ed avere asportato dei beni, si erano dati alla fuga a bordo di un'autovettura, frattanto inseguiti dai militari dell'Arma che li avevano intercettati, tenendo una condotta di guida pericolosa sia per i Carabinieri che per gli altri utenti della strada. Nella loro disponibilità, oltre che la refurtiva, venivano sequestrati attrezzi atti allo scasso. 1.2. La Corte territoriale ha confermato la sentenza in punto di responsabilità, respingendo il motivo dedotto con il quale si chiedeva la riqualificazione del reato di furto nell'alveo della fattispecie tentata ritenendo ampiamente provato l'impossessamento della merce e ritenendo irrilevante, ai fini della consumazione del reato, la presenza di un testimone che aveva chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. E' stato, poi, respinto l'argomento secondo cui il reato di resistenza andava addebitato solo a [OSCURATO:PERSONA] che si trovava alla guida dell'autovettura, richiamando giurisprudenza di questa Corte. Del pari è stata rigettata la richiesta di ritenere assorbita, nel reato di furto, la contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen. Infine, sono stati respinti i motivi con i quali si censurava la mancata esclusione della recidiva, l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività del trattamento sanzionatorio. 2. Avverso la sentenza è stato proposto unico ricorso nell'interesse dei tre imputati, affidandolo a sette motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. e), cod proc. pen. con riferimento alla mancata applicazione dell'art.56 cod. pen. Il fatto è avvenuto sotto la costante sorveglianza delle forze dell'ordine contattate da un vicino di casa dei proprietari dell'abitazione all'interno della quale gli imputati si erano introdotti. La Corte territoriale ha motivato nel senso che "per un breve lasso di tempo" gli autori del furto hanno avuto la disponibilità della refurtiva. L'assunto non tiene conto della giurisprudenza di questa Corte, successiva alla pronuncia delle Sezioni unite n. 52117/2014, secondo cui se l'azione delittuosa è interamente sorvegliata e l'agente viene bloccato prima di potersi allontanare dal luogo dell'azione, deve escludersi il furto consumato.Richiamando il principio di offensività, deduce la difesa che la condotta deve essere produttiva di conseguenze giuridiche ed è necessario il conseguimento della piena signoria del bene sottratto, intesa come piena ed autonoma disponibilità della refurtiva. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la errata applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione alla affermazione della responsabilità per il reato di resistenza argomentando che la condotta di fuga, a bordo di una Lancia Y, non è stata in grado di arrecare alcun concreto pericolo per l'incolumità personale né delle forze dell'ordine né degli utenti della strada poiché, essendo l'ora di pranzo, le strade erano "verosimilmente sennideserte". Rileva in ogni caso che la fuga è di per sé scevra da qualsivoglia violenza o minaccia. 2.3. Con il terzo motivo si contesta, con riferimento al punto che precede, il rigetto del motivo con il quale era stata chiesta l'assoluzione degli imputati trasportati sull'autovettura condotta da [OSCURATO:PERSONA]. La condotta furtiva riguardava sicuramente Vincenzo ed [OSCURATO:PERSONA] ma lo stesso non può dirsi per quella, non voluta, di resistenza. 2.4. Con il quarto motivo si deduce la mancata applicazione dell'art. 15 cod. pen. in relazione agli artt. 624 bis e 707 cod. pen. La Corte territoriale ha ritenuto l'autonomia del reato contravvenzionale respingendo la richiesta di assorbimento nel reato di furto senza affrontare la qiStione del concorso apparente di norme. La difesa richiama giurusprudenza di questa Corte secondo cui, ai fini dell'assorbimento della contravvenzione nel reato di furto, deve sussistere un nesso di immediatezza e strumentalità tra il possesso degli arnesi atti allo scasso e il loro uso. 2.5. Con il quinto motivo si deduce la mancanza o insufficiente motivazione quanto alla mancata esclusione della recidiva, trattandosi di ipotesi per la quale l'aumento di pena era solo facoltativo e stante la risalenza nel tempo dei precedenti. 2.6. Con il sesto motivo si eccepisce il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenanti generiche. 2.7. Con il settimo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc. pen. ed in specie, l'omessa pronuncia sul motivo di appello relativo agli aumenti di pena apportati per la continuazione tra i reati in contestazione. 3. Richiesta e disposta la trattazione orale, all'odierna udienza, le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono in parte infondati e in parte inammissibili, salvo quanto si dirà con riferimento al terzo motivo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2. Il primo motivo è inammissibile poiché, lungi dal confrontarsi con la congrua motivazione offerta, sul punto, dalla Corte territoriale, in replica ad analoghe censure mosse nei confronti della sentenza emessa dal GIP, da leggersi in uno a quella emessa dalla Corte di merito, ripropone ancora una volta l'argomento della mancata qualificazione del reato consumato nella fattispecie tentata. Con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto, i giudici di appello hanno ritenuto che gli imputati abbiano acquisito la piena disponibilità della refurtiva, essendo usciti dall'appartamento ed avendo caricato la refurtiva sull'auto a bordo della quale salivano e fuggivano, ritenendo che tale fatto abbia provocato la rescissione della signoria esercitata dai proprietari dei beni, considerando irrilevante la circostanza che gli autori del furto fossero stati osservati dai Carabinieri, il cui intervento era stato richiesto da un vicino di casa delle persone offese, mentre si davano alla fuga. A tale conclusione la Corte territoriale è pervenuta sulla scorta di un percorso motivazionale logico e coerente con le emergenze acquisite. Sul punto questa Corte di legittimità ha avuto modo di precisare che "il reato di furto si consuma quando il bene trafugato passa, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui è stato sottratto, sotto il dominio esclusivo dell'agente, sicché sono irrilevanti sia il fatto che la "res furtiva" rimanga nella sfera di vigilanza della persona offesa, con la possibilità del suo pronto recupero, sia la durata del possesso, sia, infine, le modalità di custodia e di trasporto. (Fattispecie relativa ad agente che, subito dopo essersi impossessato di un telefono cellulare, strappandolo dalle mani della persona offesa, veniva inseguito e bloccato dalla polizia giudiziaria, che, in modo casuale ed estemporaneo, aveva osservato a distanza la perpetrazione del delitto). (Conf. Sez. 4, n. 4743 del 1995, Rv. 201870-01)" (Sez. 5. N. 33605 del 17/06/2022, Rv. 28544). E' ciò che è avvenuto nel caso in esame. Gli imputati, infatti, dopo essersi impossessati dei beni prelevati all'interno dell'abitazione delle persone offese, ne hanno avuto il dominio esclusivo, mentre tentavano, dandosi alla fuga, di guadagnarsi l'impunità per il reato commesso, finendo poi la loro folle corsa contro la recinzione di una chiesa posta a oltre quattro chilometri di distanza dal luogo in cui l'azione era stata posta in essere. Si tratta di ipotesi ben distinta da quella prevista dalle Sezioni Unite n.52117 del 17/7/2014 che, come è noto, si colloca in continuità con il dictum della sentenza Sez. U n. 34952 del 19/4/2012, Reina, Rv. 253153, che "nel risolvere positivamente la questione della configurabilità del tentativo di rapina impropria (anche) in difetto della materale sottrazione del bene all'impossessamento del quale l'azione delittuosa era finalizzata..." ha argomentato con riferimento al furto "finché la cosa non sia uscita dalla sfera di sorveglianza del possessore" e "questi è ancora in grado di recuperarla".Le Sezioni Unite richiamate dalla difesa nel caso oggetto della pronuncia muovevano da due profili critici: "a) la sovrapposizione ... dei piani affatto diversi della qualificazione della condotta e della prova del reato e, segnatamente dell'elemento psicologico; b) la relazione di tipo prenegoziale, presupposta dalla condotta delittuosa, che lega l'agente al soggetto passivo, offerente in vendita della merce esposta e che abilita il primo al prelievo dai banchi di esposizione". Nel fare ciò argomentavano che "In tale prospettiva la condotta dell'agente il quale oltrepassi la cassa, senza pagare la merce prelevata, rende difficilmente contestabile l'intento furtivo, ma lascia impregiudicata la questione se la circostanza comporti di per sé sola la consumazione del reato, quando l'azione delittuosa sia stata rilevata nel suo divenire dalla persona offesa, o dagli addetti alla vigilanza, i quali, nella immediatezza intervengano a difesa della proprietà della merce prelevata". Ritenevano, dunque, le Sezioni Unite, decisiva "la premessa che in difetto del perfezionamento del possesso della refurtiva in capo all'agente è, comunque, certamente da escludere che il reato possa ritenersi consumato". Ora, nel caso in esame, non si tratta di soggetti che sono stati osservati all'interno di un supermercato prelevare beni dai banchi vendita e le cui intenzioni predatorie non si sarebbero palesate per gli addetti alla vigilanza o alla vendita se non al superamento delle casse senza aver pagato. Il fatto in esame non può dirsi affatto avvenuto sotto la concomitante vigilanza, attuale e immanente della persona offesa che "ha esercitato un intervento in continenti a difesa della detenzione del bene materialmente appreso, ma ancora non uscito dalla sfera del controllo del soggetto passivo" e la cui "incompiutezza dell'impossessamento osta alla consumazione del reato e circoscrive la condotta delittuosa nell'ambito del tentativo" (così le Sezioni Unite richiamate dalla persona offesa). Tale non è la presenza di un testimone che ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine, giunte peraltro, dopo che gli imputati erano usciti dall'abitazione e dopo avere consumato il furto, allorquando cioè proprio alla luce del principio di offensività era già stato compromesso l'interesse protetto dalla norma incriminatrice. Solo per completezza va ricordato che questa Corte ha sì ritenuto la fattispecie del delitto tentato in ipotesi in cui "la polizia monitori continuativamente l'azione e gli spostamenti del reo e decida di non interrompere l'attività criminosa in corso di esecuzione, manifestatasi già alla fase del tentativo, scegliendo deliberatamente di attendere la sua evoluzione nella forma consumata ... per ritenute esigenze investigative" (Sez. 5 n. 4868 del 25/11/2021 ud. Rv. 282969 -01). Non è questo il caso poiché le forze dell'ordine sono giunte sul posto allorquando i beni erano stati già materialmente appresi dagli imputati.3. E' inammissibile il secondo motivo che non si confronta compiutamente con la motivazione offerta nelle convergenti sentenze di merito, frutto peraltro, della piena utilizzabilità degli atti, ivi compreso il verbale di arresto. E' stato evidenziato nelle sentenze conformi che i tre odierni ricorrenti, dopo avere prelevato i preziosi dall'abitazione delle persone offese, salivano a bordo dell'auto e qui, data la presenza di uno dei militari dell'Arma che tentava di aprire lo sportello per bloccarli, partivano dapprima in retromarcia e poi a velocità elevatissima, percorrendo anche tratti di strada in contromano, tutto questo per ben quattro chilometri, finendo la loro corsa contro la recinzione perimetrale di una chiesa dove venivano raggiunti e tratti in arresto. Che detta fuga, finita nell'anzidetto modo, sia stata solo "passiva" è argomento che non si confronta già con la ricostruzione dei fatti e men che meno con gli argomenti svolti dai giudici di merito prima ancora che con i principi sanciti da questa Corte di legittimità che ritiene integrato il reato di resistenza a pubblico ufficiale in relazione alla condotta di colui che, per sottrarsi alle forze di polizia, non si limiti alla fuga alla guida di un'autovettura ma proceda ad una serie di manovre finalizzate ad impedire l'inseguimento, così ostacolando concretamente l'esercizio della funzione pubblica e inducendo negli inseguitori una percezione di pericolo per la propria incolumità (tra le altre, Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019, Rv. 277765 - 01; Sez. F., n. 40 del 10/09/2013, dep. 2014, Rv. 257915 - 01). Tra l'altro, la ricostruzione prospettata dal ricorrente è versata in fatto e, comunque, alternativa rispetto a quella recepita dalla motivazione completa e immune da illogicità manifesta dai provvedimenti di merito. 4.-E' fondato il terzo motivo proposto nell'interesse di Elizabet e [OSCURATO:PERSONA] deducendo che il reato di resistenza sia da imputare solo a [OSCURATO:PERSONA] che era alla guida dell'auto. La questione posta alla Corte territoriale è stata risolta con un richiamo giurisprudenziale (Sez. 6 n. 25446 del 2/5/2013) ed t2,..2 adducendo cheichénre imputati avevano perpetrato insieme un furto, "terminato il quale si sono dati alla fuga, cercando di sottrarsi all'inseguimento posto in essere nei loro confronti dalle forze dell'ordine. Nel darsi alla fuga, il conducente dell'autovettura ha attuato tutta una serie di manovre pericolose per l'incolumità altrui, volte ad evitare che la P.G. procedesse al loro arresto. Della condotta di resistenza debbono rispondere tutti gli imputati". La Corte territoriale non ha spiegato le ragioni della ascrivibilità a tutti i compartecipi della condotta materiale in sé sola conforme al tipo, sia pure in termini di sostegno morale, di determinazione o anche solo di rafforzamento dell'altrui proposito criminoso. Si è limitata ad escludere che si versasse )11 ipotesi di cui all'art. 116 cod. pen. tramite un richiamo giurisprudenziale operato che, a ben vedere, si riferisce ad una ipotesi in cui, al furto commesso dai I (2 correi avevano fatto seguito non solo il reato di resistenza ma anchdCarTEsioni e - danneggiamento, senza offrire argomenti adeguati per dimostrare la partecipazione dei due trasportati in termini concorsuali, limitandosi ad affermare che del reato di resistenza "debbono rispondere tutti gli imputati". Sul punto questa Corte ha avuto modo di precisare che "In tema di concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., l'affermazione di responsabilità per il reato diverso commesso dal concorrente richiede la verifica della sussistenza di un nesso, non solo causale ma anche psicologico, tra la condotta del soggetto che ha voluto soltanto il reato meno grave e l'evento diverso, che si identifica con il coefficiente della colpa in concreto, da accertarsi, secondo gli ordinari criteri della prevedibilità del diverso reato, sulla base della personalità dell'esecutore materiale e del contesto fattuale nel quale l'azione si è svolta" (Sez. 5 n. 306 del 18/11/2020, dep. 07/01/2021, Rv. 280490 - 01). Per tali motivi la sentenza deve essere annullata con rinvio, sullo specifico punto, sì da consentire al giudice del rinvio di accertare se sussistano i presupposti dell'applicabilità dell'art. 116 cod. pen. 5. Quanto al mancato assorbimento della contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen. nel reato di furto contestato, è noto che questa Corte (sez. 5 n. 431 del 30/6/2015, Rv. 265585) ha avuto modo di affermare che detto assorbimento si verifica solo quando il possesso degli strumenti risulti correlato all'uso fatto dall'agente per la commissione del furto e dunque per le sole ipotesi di impiego effettivo delle attrezzature da scasso nell'azione delittuosa. Detto rapporto deve tuttavia essere escluso quando gli arnesi atti all'effrazione trovati in possesso del soggetto attivo siano tali da assumere autonoma rilevanza giuridica. Nel caso in esame la Corte territoriale ha evidenziato che i tre imputati sono risultati pregiudicati per reati contro il patrimonio e che sono stati trovati in possesso di arnesi atti allo scasso. Detti strumenti hanno assunto autonoma rilevanza ove si consideri che, come si ricava dalla sentenza di primo grado, che deve essere letta - trattandosi di doppia conforme - in uno a quella di appello, dopo l'impatto dell'auto sulla quale si trovavano gli imputati, in fuga, contro la barriera posta a delimitazione della chiesa, [OSCURATO:PERSONA], pensando di passare inosservata, faceva cadere oltre la recinzione un sacchetto grigio con all'interno non solo la refurtiva ma anche una torcia, un cacciavite della lunghezza di 25 cm e un cacciavie a taglio modificato con punta curca lungo 20 centimetri. Durante la perquisizione del veicolo erano rinvenute, "tra l'altro", due chiavi passepartout alterate. Risulta evidente, dunque, la disponibilità di attrezzi anche diversi da quelli evidentemente utilizzati per introdursi all'interno dell'abitazione. E' stato affermato che solo nel caso di collegamento tra i due illeciti sussistente in termini di immediatezza e di strumentalità si dà luogo ad una fattispecie che rende operante il principio di specialità. Si ritiene cioè il concorso materiale tra il delitto di furto aggravato e la contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen. ogni qualvolta gli arnesi atti ad aprire o forzare serrature, trovati in possesso dell'agente siano tali e tanti da assumere una rilevanza giuridica autonoma, eccedente quella della apparente correlazione con la consumazione del furto (Sez. 4, n. 6521 del 03/05/1995, Rv. 201530; Sez. 2, n. 5731 del 02/10/2019, dep. 2020, Rv. 278371; Sez. 5, n. 431 del 30/06/2015, dep. 2016, Rv. 265585). Pertanto, ai fini dell'assorbimento della contravvenzione nel furto deve sussistere un nesso di immediatezza e strumentalità tra il possesso degli arnesi atto allo scasso ed il loro uso, per la cui ravvisabilità occorre che: 1) gli strumenti siano stati effettivamente usati per la commissione del furto; 2) il loro possesso sia stato limitato all'uso momentaneo necessario per l'effrazione; 3) non vi sia stato distacco temporale e spaziale tra la commissione del furto e l'accertamento del possesso degli arnesi; 4) tali arnesi non siano di natura e quantità tali da assumere una rilevanza giuridica autonoma rispetto all'ambito di consumazione del delitto circostanziato(in tal senso, Sez. 2, n. 6955 del 15/04/1998, Rv. 211104). Nella specie, le circostanze del rinvenimento e sequestro degli strumenti in discussione, (i cacciavite e la torcia all'interno del sacchetto contenente la refurtiva dei quali dopo la fuga per quattro chilometri e l'impatto contro la barriera della chiesa, [OSCURATO:PERSONA] tentava di disfarsi e e le chiavi passepartout all'interno dell'autovettura) consentono di escludere che tutti siano stati funzionali e comunque usati per la commissione del furto. 6. Manifestamente infondato il quinto motivo con il quale si deduce l'erronea applicazione e il vizio di motivazione in punto di recidiva reiterata. Nessuna violazione di legge o vizio della motivazione è individuabile nelle argomentazioni poste a sostegno del decisum. L'analisi dei precedenti annoverati dagli imputati e della gravità dei fatti per cui si procede hanno indotto i giudici di merito a ritenere, condivisibilmente, che gli episodi delittuosi sub iudice siano espressione di una più accentuata colpevolezza e di maggiore pericolosità sociale (sul punto Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011, Bouzid, Rv. 250039:"L'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo"). 7. Del pari inammissibile il motivo con il quale si lamenta il vizio di motivazione in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Le motivazioni circa il diniego delle attenuanti non si fondano solo sull'esame dei precedenti penali ma su plurimi fattori specifici che sottolineano, in particolare, la spiccata pericolosità sociale della condotta, nel suo complesso, posta in essere nelle circostanze per cui è processo. In proposito è sufficiente rammentare come la ratio dell'istituto non imponga ai giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (cfr., ex rnultis, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549:"Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente". D'altra parte è opportuno rilevare, oltre quanto già detto, che le circostanze attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice (così Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054). 8. Quanto alle doglianze in punto di trattamento sanzionatorio va ricordato che una dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede ove la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o, comunque, superiore alla media risultando insindacabile, poiché riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare una pena in misura media o, come nel caso in esame, prossima al minimo edittale ( Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 27124301; Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.25835601; Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.25646401; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.25619701). Il richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite n. 47127 del 24/06/2021 non tiene conto che il principio che impone un generale obbligo di motivazione va contemperato nel senso che l'obbligo di specifica motivazione sul ragionamento seguito in punto di trattamento sanzionatorio è necessario solo quando l'aumento si ponga al di sopra della media di pena irrogabile, essendo altrimenti sufficiente il richiamo alla adeguatezza e congruità dell'aumento (v. Sez. 4 n. 33126 del 10.07.2024 non massimata). 9. Da quanto sopra esposto discende il rigetto del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e quelli nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] eccezion fatta che per il motivo dedotto con riferimento al reato di cui all'art. 337 cod. pen. per il quale si rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Venezia anche per l'eventuale rideterminazione della pena. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di cui all'art. 337 cod. pen. e rinvia, per nuovo giudizio su tale imputazione nonché per la eventuale rideterminazione della pena, ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. Rigetta nel resto i ricors
Sentenza Cassazione n. 42881/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris