CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2023
Cassazione n. 09374/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/07/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di PISTOIAdate-avv-ise-a4le-paFt4; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Pistoia, che ha loro applicato, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata con il Pubblico ministero per i reati di cui agli artt. 624-625, 493-ter, 648-ter.1, 64856-493-ter cod. pen.; - che, con entrambi i motivi, i ricorrenti, sebbene deducano l'erronea qualificazione giuridica del fatto, in realtà, propongono censure in fatto, lamentando l'insussistenza di uno dei reati, per assenza di elementi probatori, e il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.; - che le censure sono proposte al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili; che tale inammissibilità, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., deve essere dichiarata senza formalità di procedura; che ne consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 25 gennaio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]