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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 dicembre 2023

Cassazione n. 02458/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Roma del 27 giugno 2023 che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen. perché depositato oltre i termini previsti dalla legge. -Considerato che il primo motivo di ricorso con cui si deduce violazione del'art.544 comma terzo cod. proc. pen. è manifestamente infondato perché, così come risulta dall'ordinanza impugnata, il Tribunale ha pronunziato la sentenza in data 14 luglio 2022 fissando giorni 90 per il deposito della motivazione, termine rispettato.

Il termine ultimo per il deposito era dunque il 26 novembre 2022 a fronte di un deposito avvenuto invece in data 7 dicembre 2022; -Considerato che il secondo motivo è manifestamente infondato (omessa dichiarazione di contumacia e notifica dell'estratto contumaciale) atteso che il processo in esame si è svolto a seguito della rituale dichiarazione di assenza dell'imputato e secondo le prescrizioni della disciplina dell'assenza che non prevede alcuna notifica dell'estratto di sentenza all'imputato assente; - Considerato che il terzo motivo, con cui il ricorrente lamenta la violazione del principio del favor rei quanto alla mancata applicazione dell'art.585 comma ibis cod. proc. pen. è manifestamente infondato non confrontandosi con la ordinanza impugnata che ha espressamente chiarito che l'ulteriore termine di giorni 15 per la impugnazione si applica alle sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunziate in data successiva a quella di entrata in vigore del D.Igs. 150/2022 e dunque successive al 31 dicembre 2022; né è invocabile l'art. 2 cod. pen. trattandosi, nel caso di specie, di norma processuale per la quale vige il principio del "tempus regit actum"; -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma in data 6 dicembre 2023 Il c este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Roma del 27 giugno 2023 che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen. perché depositato oltre i termini previsti dalla legge. -Considerato che il primo motivo di ricorso con cui si deduce violazione del'art.544 comma terzo cod. proc. pen. è manifestamente infondato perché, così come risulta dall'ordinanza impugnata, il Tribunale ha pronunziato la sentenza in data 14 luglio 2022 fissando giorni 90 per il deposito della motivazione, termine rispettato. Il termine ultimo per il deposito era dunque il 26 novembre 2022 a fronte di un deposito avvenuto invece in data 7 dicembre 2022; -Considerato che il secondo motivo è manifestamente infondato (omessa dichiarazione di contumacia e notifica dell'estratto contumaciale) atteso che il processo in esame si è svolto a seguito della rituale dichiarazione di assenza dell'imputato e secondo le prescrizioni della disciplina dell'assenza che non prevede alcuna notifica dell'estratto di sentenza all'imputato assente; - Considerato che il terzo motivo, con cui il ricorrente lamenta la violazione del principio del favor rei quanto alla mancata applicazione dell'art.585 comma ibis cod. proc. pen. è manifestamente infondato non confrontandosi con la ordinanza impugnata che ha espressamente chiarito che l'ulteriore termine di giorni 15 per la impugnazione si applica alle sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunziate in data successiva a quella di entrata in vigore del D.Igs. 150/2022 e dunque successive al 31 dicembre 2022; né è invocabile l'art. 2 cod. pen. trattandosi, nel caso di specie, di norma processuale per la quale vige il principio del "tempus regit actum"; -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma in data 6 dicembre 2023 Il c este
Sentenza Cassazione n. 02458/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris