CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2021
Cassazione n. 00973/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto 1.[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale, in parziale riforma della sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Messina del 22.6.2020 è stata rideterminata nei suoi confronti la pena in anni quattro di reclusione ed C 800,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110 c.p. 61 n. 5 e 7 c.p. 624bis e 625 c.p.. Deduce l'imputato: 1)Ia violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) c.p.p., per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità quanto alla avvenuta utilizzazione delle dichiarazioni rese dall'imputato alla polizia giudiziaria, in sede di convocazione da parte di questa, pur avendo in primo grado acconsentito, accedendo al rito abbreviato, a che il relativo verbale facesse ingresso nel fascicolo del dibattimento, stante l'inutilizzabilità a carattere radicale; 2)la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) c.p.p. per violazione degli artt. 110, 624 e 625 c.p.lettera e) c.p.p. per mancanza o comunque manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione - travisamento della prova, avendo la Corte di appello motivato in modo illogico ritenendo sussistente sia l'elemento oggettivo che soggettivo del reato di furto aggravato, sebbene non ricorrono nel caso di specie, incorrendo nell'ipotesi dell'error giudicando dovuto ad una erronea applicazione della legge penale, in violazione del disposto di cui all'art. 606 c.p.p. lett. b) e lett. e) per la ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato p. e p. dall'art. 624 bis c.p.; 3)Ia violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) c.p.p. per violazione art. 110 e 624 e 625 c.p. mancanza dell'elemento soggettivo, art. 606 co. 1 lett. c) c.p.p. e art. 606 co.1 lett. e) c.p.p. per mancanza e/o comunque manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione - travisamento della prova; i Giudici di merito sostengono il furto ma non vi è prova assolutamente della condotta dell'odierno imputato e nonostante ciò giungono ugualmente alla condanna dello stesso solo ed esclusivamente sulla presunzione che corrisponda al vero quanto sostenuto dalla presunta parte offesa, senza premurarsi minimamente di motivare le ragioni per le quali giungono ugualmente alla sentenza di condanna con assoluta certezza. 2.11 ricorso è inammissibile, in quanto generico e comunque manifestamente infondato, siccome reiterativo di analoghe censure proposte in appello, alle quali la Corte territoriale ha fornito risposta logica immune da censure. 2.1. Con riguardo al primo motivo di ricorso, è sufficiente richiamare i principi più volte espressi da questa Corte, secondo cui nel giudizio abbreviato sono utilizzabili a fini di prova le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria, perchè l'art. 350, comma 7, cod. proc. pen. ne limita l'inutilizzabilità esclusivamente al dibattimento (Sez. 5, n.32015 del 15/03/2018 Rv. 273642). 2.2. Manifestamente infondati si presentano il secondo e terzo motivo di ricorso, tendenti a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. Secondo l'incontrastata giurisprudenza di legittimità, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone). Le censure svolte pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione ex art. 606 primo comma lett. e) c.p.p. sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (rv 203767, 207944, 214794). Invero, nessuna censura merita la sentenza impugnata, che ha ritenuto l'imputato responsabile del delitto ascrittogli non solo in relazione alle dichiarazioni autoaccusatorie dallo stesso rese ma in relazione alle risultanze delle immagini estrapolate dal filmato registrato dalle telecamere di sicurezza immagini senza dubbio inquadranti l'imputato. 3.Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 20.10.2021 Il C