CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 15502/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], difeso di fiducia dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; avverso l'ordinanza n. 3663 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di cassazione; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], nel senso del rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Sezione quarta penale della Suprema Corte il 28 novembre 2018 ha annullato la sentenza dell'8 marzo 2017 della Corte d'appello di Napoli, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per la fattispecie di cui agli artt. 81, 624-bis, comma 1, e 61 n. 11, cod. pen. In particolare, il Giudice di legittimità, ritenendo insussistente l'elemento materiale qualificante il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen., ha annullato la sentenza impugnata, con rinvio per la rideterminazione della pena in ordine al reato previsto dagli artt. 624 e 61 n. 11 cod. pen., ed ha escluso la prescrizione del reato (come riqualificato), alla data della pronuncia di legittimità, in ragione delle sospensioni del corso della prescrizione intervenute in primo e in secondo grado. 2. La Corte d'appello di Napoli, in sede di rinvio, con sentenza n. 134 dell'Il gennaio 2021 ha rideterminato la pena in ordine al reato previsto dagli artt. 624 e 61 n. 11 cod. pen. Il giudice d'appello, dopo aver rilevato che in sede di annullamento con rinvio la Corte di Cassazione ha verificato la non intervenuta prescrizione del reato, ha applicato il principio di diritto per cui in caso di rinvio esclusivamente per la questione relativa alla determinazione della pena (come nella specie) il giudicato progressivo formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato impedisce l'applicazione di cause estintive sopravvenute all'annullamento parziale e, quindi, della prescrizione (facendo esplicito riferimento a Sez. U, n. 4904, del 26/03/1997, Attinà, Rv. 207640-01, oltre che a Sez. 4, n. 24732, 27/01/2010 [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248117-01). 3. La citata sentenza emessa in sede di rinvio è stata impugnata con ricorso per cassazione con il quale l'imputato ha lamentato, con il primo motivo, la violazione dell'art. 159 cod. pen., in ragione della mancata dichiarazione di estinzione del reato (come riqualificato) per maturata prescrizione, e, con il secondo motivo, la violazione degli artt. 132 e ss. cod. pen. Con tale ultima censura è stata prospettata l'irrogazione di una pena sproporzionata e inadeguata rispetto al fatto riconosciuto oltre che violativa del divieto di reformatio in peius. La Corte territoriale, in particolare, sarebbe partita da una pena base superiore al minimo edittale del reato, come riqualificato, a differenza di quanto operato dal giudice di primo grado, partito invece dal minimo edittale previsto per il reato originariamente contestato. 4. Con l'ordinanza di cui in epigrafe la Sezione settima della Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la citata sentenza emessa in sede di rinvio.Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile in ragione della preclusione di ogni rilievo in ordine alla prescrizione, trattandosi di sentenza emessa all'esito di annullamento unicamente in relazione alla qualificazione del fatto già definitivamente accertato. Parimenti inammissibile è stata dichiarata la seconda censura, essendo pervenuta la Corte territoriale ad una pena finale complessivamente inferiore oltre che partita da una pena base edittale (anni due di reclusione ed euro 350 di multa) inferiore a quella comunque irrogata in primo grado (pari a tre anni di reclusione ed euro 700 di multa), non potendosi peraltro ritenere sussistente alcuna proporzione matematica tra le due sanzioni-base fissate per i due diversi reati. 5. Avverso la prefata ordinanza della [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, ex art. 625- bis cod. proc. pen., articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att./coord./trans. cod. proc. pen. 5.1. Con il primo motivo (pag. 3-5 del ricorso), in relazione all'art. 625-bis cod. proc. civ., si prospetta l'errore di fatto nel quale sarebbe incorsa l'ordinanza in termini di falsa percezione del motivo di ricorso sindacante la mancata declaratoria di estinzione del reato (come riqualificato) in epoca non successiva bensì antecedente alla sentenza di annullamento con rinvio (del 28 novembre 2018). Con il secondo motivo (pag. 5-6 del ricorso), sempre in relazione all'art. 625-bis cod. proc. civ., si prospetta l'errore di fatto nel quale sarebbe incorsa l'ordinanza in termini di falsa percezione del motivo di ricorso sindacante la determinazione della pena in sede di rinvio in quanto, in concreto, sproporzionata rispetto alla pena irrogata in precedenza, per la fattispecie originariamente contestata, ancorché inferiore ad essa. 6. Con conclusioni scritte il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non ha pregio. 2. È inammissibile il primo motivo, con il quale si deduce la falsa percezione del motivo di ricorso sindacante la mancata declaratoria di estinzione del reato (come riqualificato) in epoca non successiva bensì antecedente alla sentenza di annullamento con rinvio. La censura, difatti, omette di considerare che, in sede di annullamento con rinvio, il Giudice di legittimità, come correttamente evidenziato anche nella sentenza di merito emessa in sede di rinvio, ha ritenuto che il reato, così come riqualificato, non prescritto, proprio alla data della pronuncia di legittimità, viste le sospensioni del corso della prescrizione intervenute tanto in primo quanto in secondo grado. Avverso la detta statuizione l'attuale ricorrente, qualora avesse ritenuto sussistente un errore di fatto, contrariamente da quanto avvenuto avrebbe potuto esperire il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. civ. Si deve difatti in questa sede ribadire che alla proposizione del detto ricorso straordinario è legittimata anche la persona condannata nei confronti della quale sia stata pronunciata (come nella specie) sentenza di annullamento parziale con rinvio limitatamente a profili che attengono alla determinazione del trattamento sanzionatorio, rivestendo ella la qualità di condannato e potendosi ritenere avvenuto l'accertamento della sua responsabilità (in tal senso si vedano, ex plurimis: Sez. U, n. 28717 del 21/06/2012, Brunetto, Rv. 252935-01; Sez. 5, n. 57484 del 13/11/2018, Esperto, Rv. 275408-01). Ne consegue che, proprio in ragione delle appena esplicitate argomentazioni, l'unico senso attribuibile al motivo di ricorso avverso la sentenza emessa in sede di rinvio, per cercare di recuperarne l'ammissibilità (comunque nella specie esclusa), è stato proprio quello di ritenere la censura volta a sindacare la statuizione di merito per la mancata declaratoria di estinzione del reato (come riqualificato) per prescrizione sopravenuta all'annullamento parziale con rinvio. Qualora vi fosse stato il lamentato errore percettivo circa il reale significato della censura proposta avverso la sentenza emessa in sede di giudizio di rinvio, infine, si sarebbe comunque trattato di errore di fatto non legittimante il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. civ. in quanto non conducente ad una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (per la necessità della conducenza verso una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza l'errore percettivo si vedano, ex plurimis: Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280-01; Sez. 4, n. 47316 del 13/10/2017, Vinci, Rv. 271145-01). La statuizione di legittimità, difatti, sarebbe stata comunque sempre in termini di inammissibilità del motivo, in virtù di quanto innanzi detto circa il reale contenuto della sentenza di annullamento parziale con rinvio in merito alla mancata prescrizione della fattispecie, come riqualificata, alla data dell'annullamento parziale con rinvio. rova ulteriore ne è la circostanza per la quale qualora in questa sede, all'esito del giudizio rescindente, il motivo di ricorso straordinario fosse stato ritenuto ammissibile e fondato, all'esito del giudizio rescissorio la censura originariamente proposta avverso la sentenza della Corte d'appello sarebbe stata dichiarata inammissibile, proprio in ragione della già intervenuta esclusione (in sede di legittimità) dell'estinzione per prescrizione della fattispecie come riqualificata. 3. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso straordinario. 3.1. L'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità, oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280-01; Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193-01). Per converso, il ricorso straordinario è inammissibile nel caso in cui il preteso errore in cui sarebbe incorsa la Corte di Cassazione derivi da una valutazione giuridica relativa a circostanze di fatto correttamente percepite (ex plurimis: Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268981-01). 3.2. Ne consegue l'inammissibilità del motivo di ricorso straordinario con il quale si prospetti, come nella specie, quale causa dell'errore non una fuorviata rappresentazione percettiva bensì una valutazione della Corte circa la corretta determinazione del trattamento sanzionatorio, al più fonte di un errore di giudizio da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali che, in quanto tale, è inoppugnabile. 3.3. Peraltro, nella specie, il detto errore, diversamente da quanto preteso dal ricorrente, non sussiste. L'ordinanza impugnata ha difatti chiarito che non necessita alcuna proporzione matematica tra le due sanzioni-base fissate per i due diversi reati, quello originariamente contestato (art. 624-bis cod. pen.) e quello risultante dalla riqualificazione (art. 624 cod. pen.), e che, comunque, in concreto la Corte territoriale, all'esito del giudizio di rinvio, è pervenuta ad una pena finale, per la fattispecie riqualificata, complessivamente inferiore a quella originariamente comminata (per la fattispecie oggetto di originaria contestazione). 4. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento a favore dalla cassa delle ammende della somma che si si ritiene equa di euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deisof rì Roma il 22 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] nst