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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 06271/2023

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studio in Viterbo, elettivamente domiciliata presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] il Comune di Viterbo, in persona del Sindaco pro tempore , autorizzato a resistere nel presente procedimento in virtù di deliberazione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 24 marzo 2020, n. 81, rappresentato e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale del Lazio il 25 giugno 2019,n. 3828/13/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi [OSCURATO:PERSONA] ACCERTAMENTOdell’art. 27, comma 1, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,n. 176, in virtù della proroga disposta dall’art. 8, comma 8, del d.l.29 dicembre 2022, n. 198, in corso di conversione in legge, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 17febbraio 2023 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]:

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dal la Commissione t ributaria regionale del Lazio il 25 giugno 2019 , n. 3828/13/2019 , la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di due avvisi di accertamento per l’omesso versamento dell’ICI relativa agli anni 2010 e2011 con riguardo alla proprietà di un appartamento sit o in Viterbo, che era stato concess o in comodato al proprio figlio, ha accolto l’appello proposto da l Comune di Viterbo nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Viterbo col n. 120/02/2017, con compensazione delle spese giudiziali.Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure sul rilievo che l’esenzione prevista dall’art. 5 del regolamento comunale ICI (per il caso di concessione in comodato dell’immobile a parente in linea retta entro il secondo gradoper destinarlo a propria residenza) non spettasse a lla contribuente per l’omessa presentazione della relativa denuncia.Il Comune di Viterbo si è costituito con controricorso . 2.Il ricorso è affidato a tre motivi. 2.1 Con il primo motivo, si denuncia nulli tà della sentenza impugnata per violazione degli artt. 31, 32 e 34, richiamati dall’art. 61, del d.lgs.31 dicembre 1992, n. 546, 101, comma primo, e 156, secondo comma, cod. proc. civ,, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 4,cod. proc. civ., per non essere stata rilevat o dal giudice di secondo grado che l’avviso di fissazione della pubblica udienza del 27 marzo 2019 era stato comunicato alla contribuente soltanto il 9 aprile 2019 (dopo la consegna dell’avviso di giacenza della relativa raccomandata il 4 aprile 2019), essendone derivata un’irreparabile lesione del suo diritto di difesa. 2.2 Con il secondo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma,n. 4, cod. proc. civ., per non essere stata rilevato dal giudice di secondo grado che il motivo proposto in appello dal Comune di Viterbo, con il quale era stata dedotta l’omessa presentazione dell’istanza volta ad ottenere l’esenzione da ICI, costituiva un eccezione nuova e, come tale, era inammissibile. 2.3 Con il terzo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per errata interpretazione dell’art. 5 del regolamento comunale ICI, con riguardo all’art. 59 del d.lgs. 15 dicembre 1997,n. 447, e per mancata applica zione degli artt. 6 e 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dalgiudice di secondo grado che l’istanza volta ad ottenere l’esenzione da ICI deve essere presentata entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello in cui il beneficio è chiesto, pur essendo già a conoscenza che la contribuente aveva concesso in comodato l’immobile al figlio per stabilirvi la propria residenza. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Il primo motivo è fondato , derivandone l’assorbimento dei restanti motivi.1.1Per costante orientamento di questa Corte, nel contenzioso tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 31 dicembre 1992 , n. 546, applicabile anche ai giudizi di appello in virtù del richiamo operato dall'art. 61 del medesimo d.lgs. 31 dicembre 1992,n. 546, adempie ad un'essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché l'omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata, alla cui cassazione può seguire la decisione della causa nel merito da parte della Suprema Corte, ove non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto e debba essere risolta una questione di mero diritto (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2012, n. 23607; Cass., Sez. 6^-5, 14 maggio 2013, n. 11487; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2014, n. 27496; Cass., Sez. 6^-5, 29 gennaio 2016, n. 1786; Cass., Sez. 6^-5, 11 luglio 2018, n. 18279; Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2018, n. 27837; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2022, n. 22890).

Analogamente, si è affermato che la trattazione dell'appello in pubblica udienza, senza preventivo avviso alla parte, costituisce una nullità processuale che travolge, per violazione del diritto di difesa, la sentenza successiva, ma non determina la retrocessione del processo alla commissione tributaria regionale, ove non siano necessari accertamenti di fatto nel merito e debba essere decisa una questione di mero diritto, atteso che il principio costituzionale della ragionevole durata del processo impedisce di adottare decisioni che, senza utilità per il diritto di difesa o per il rispetto del contraddittorio, comportino l'allungamento dei tempi del giudizio (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2014, n. 27496; Cass., Sez. 6^- 5, 29 gennaio 2016, n. 1786; Cass., Sez. 5^, 24 luglio 2018, n. 19579; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2019, n. 14638; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2022, n. 22890). 1.2Nella specie, ancorché la contrib uente si sia costituita nel procedimento di secondo grado ed abbia depositato le proprie controdeduzioni per resistere all’appello proposto dall’ente impositore(come si desume anche dalla sentenza impugnata), la tardiva comunicazione dell’avviso di trattazione in pubblica udienza risulta per tabulas dalla documentazione annessa al ricorso per cassazione.

Ciò non di meno, riguardando l’osservanza delle modalità edei termini previsti dal regolamento comunale ICI per la presentazione dell’istanza diretta a conseguire l’esenzione da ICI per la concessione in comodato di un immobile al figlio della contribuente per destinarlo a propria residenza, la questioneal vaglio della Corte - il cui esame impone un’adeguata e puntuale valutazione di tutte le risultanzeprobatorie acquisite agli atti - involge accertamenti in fatto che sono devoluti al giudice di merito. 1.3A maggior ragione, poi, ove si consideri che la contribuente ha espressamente dedotto in questa sede la lesione del diritto di difesa (art. 24 Cost.) in relazione alla preclusione della facoltà di produrre ulteriori documenti nel giudizio di appello nel termine consentito dal combinato disposto degli artt. 32, comma 1, e 58, comma 2, del d.lgs.31 dicembre 1992, n. 546 (cioè, venti giorni liberi prima dell’udienza di trattazione), essendo ancora possibile l’integrazione del materiale probatorio.

Difatti, è pacifico che, in tema di contenzioso tributario, l'art. 58, comma 2,del d.lgs. 31 dicembre 1992 , n. 546 , fa salva la facoltà delle partidi produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall'art. 345 cod. proc. civ., ma tale attività processuale va esercitata - stante il richiamo operato dall'art. 61 del d.lgs. 31 dicembre 1992 , n. 546 , alle norme relative al giudizio di primo grado - entro il termine previsto dall'art. 32, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ossia fino a venti giorni liberi prima dell'udienza con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 24, comma 1, del d.l.gs. 31 dicembre 1992, n . 546, dovendo, peraltro, tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi sanzionato con la decadenza, per lo scopo che persegue e la funzione (rispetto del diritto di difesa del principio del contraddittorio) che adempie (da ultime, tra le tante: Cass., Sez. 5^, 24 giugno 2021, n. 18103; Cass., Sez. 5^, 22 ottobre 2021, n. 29690; Cass., Sez. 6^-5, 13 dicembre 2021, n. 39544; Cas., Sez. 5^, 30 dicembre 2021, n. 42069; Cass., Sez. 5^, 4 gennaio 2022, n. 14; Cass., Sez. 5^, 5 gennaio 2022, n. 147; Cass., Sez. 5^, 27 gennaio 2022, n. 2377; Cass., Sez. 5^, 19 dicembre 2022, n. 37064).

2. Pertanto, alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi la fondatezza del primo motivo e l’assorbimento dei restanti motivi, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio (ora, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a, della legge 31 agosto 2022,n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo e dichiara l’assorbimento dei restanti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso a Romanella camera di consiglio da remoto del 17 febbraio 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
studio in Viterbo, elettivamente domiciliata presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] il Comune di Viterbo, in persona del Sindaco pro tempore , autorizzato a resistere nel presente procedimento in virtù di deliberazione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 24 marzo 2020, n. 81, rappresentato e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale del Lazio il 25 giugno 2019,n. 3828/13/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi [OSCURATO:PERSONA] ACCERTAMENTOdell’art. 27, comma 1, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,n. 176, in virtù della proroga disposta dall’art. 8, comma 8, del d.l.29 dicembre 2022, n. 198, in corso di conversione in legge, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 17febbraio 2023 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dal la Commissione t ributaria regionale del Lazio il 25 giugno 2019 , n. 3828/13/2019 , la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di due avvisi di accertamento per l’omesso versamento dell’ICI relativa agli anni 2010 e2011 con riguardo alla proprietà di un appartamento sit o in Viterbo, che era stato concess o in comodato al proprio figlio, ha accolto l’appello proposto da l Comune di Viterbo nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Viterbo col n. 120/02/2017, con compensazione delle spese giudiziali.Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure sul rilievo che l’esenzione prevista dall’art. 5 del regolamento comunale ICI (per il caso di concessione in comodato dell’immobile a parente in linea retta entro il secondo gradoper destinarlo a propria residenza) non spettasse a lla contribuente per l’omessa presentazione della relativa denuncia.Il Comune di Viterbo si è costituito con controricorso . 2.Il ricorso è affidato a tre motivi. 2.1 Con il primo motivo, si denuncia nulli tà della sentenza impugnata per violazione degli artt. 31, 32 e 34, richiamati dall’art. 61, del d.lgs.31 dicembre 1992, n. 546, 101, comma primo, e 156, secondo comma, cod. proc. civ,, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 4,cod. proc. civ., per non essere stata rilevat o dal giudice di secondo grado che l’avviso di fissazione della pubblica udienza del 27 marzo 2019 era stato comunicato alla contribuente soltanto il 9 aprile 2019 (dopo la consegna dell’avviso di giacenza della relativa raccomandata il 4 aprile 2019), essendone derivata un’irreparabile lesione del suo diritto di difesa. 2.2 Con il secondo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma,n. 4, cod. proc. civ., per non essere stata rilevato dal giudice di secondo grado che il motivo proposto in appello dal Comune di Viterbo, con il quale era stata dedotta l’omessa presentazione dell’istanza volta ad ottenere l’esenzione da ICI, costituiva un eccezione nuova e, come tale, era inammissibile. 2.3 Con il terzo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per errata interpretazione dell’art. 5 del regolamento comunale ICI, con riguardo all’art. 59 del d.lgs. 15 dicembre 1997,n. 447, e per mancata applica zione degli artt. 6 e 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dalgiudice di secondo grado che l’istanza volta ad ottenere l’esenzione da ICI deve essere presentata entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello in cui il beneficio è chiesto, pur essendo già a conoscenza che la contribuente aveva concesso in comodato l’immobile al figlio per stabilirvi la propria residenza. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Il primo motivo è fondato , derivandone l’assorbimento dei restanti motivi.1.1Per costante orientamento di questa Corte, nel contenzioso tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 31 dicembre 1992 , n. 546, applicabile anche ai giudizi di appello in virtù del richiamo operato dall'art. 61 del medesimo d.lgs. 31 dicembre 1992,n. 546, adempie ad un'essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché l'omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata, alla cui cassazione può seguire la decisione della causa nel merito da parte della Suprema Corte, ove non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto e debba essere risolta una questione di mero diritto (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2012, n. 23607; Cass., Sez. 6^-5, 14 maggio 2013, n. 11487; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2014, n. 27496; Cass., Sez. 6^-5, 29 gennaio 2016, n. 1786; Cass., Sez. 6^-5, 11 luglio 2018, n. 18279; Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2018, n. 27837; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2022, n. 22890). Analogamente, si è affermato che la trattazione dell'appello in pubblica udienza, senza preventivo avviso alla parte, costituisce una nullità processuale che travolge, per violazione del diritto di difesa, la sentenza successiva, ma non determina la retrocessione del processo alla commissione tributaria regionale, ove non siano necessari accertamenti di fatto nel merito e debba essere decisa una questione di mero diritto, atteso che il principio costituzionale della ragionevole durata del processo impedisce di adottare decisioni che, senza utilità per il diritto di difesa o per il rispetto del contraddittorio, comportino l'allungamento dei tempi del giudizio (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2014, n. 27496; Cass., Sez. 6^- 5, 29 gennaio 2016, n. 1786; Cass., Sez. 5^, 24 luglio 2018, n. 19579; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2019, n. 14638; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2022, n. 22890). 1.2Nella specie, ancorché la contrib uente si sia costituita nel procedimento di secondo grado ed abbia depositato le proprie controdeduzioni per resistere all’appello proposto dall’ente impositore(come si desume anche dalla sentenza impugnata), la tardiva comunicazione dell’avviso di trattazione in pubblica udienza risulta per tabulas dalla documentazione annessa al ricorso per cassazione. Ciò non di meno, riguardando l’osservanza delle modalità edei termini previsti dal regolamento comunale ICI per la presentazione dell’istanza diretta a conseguire l’esenzione da ICI per la concessione in comodato di un immobile al figlio della contribuente per destinarlo a propria residenza, la questioneal vaglio della Corte - il cui esame impone un’adeguata e puntuale valutazione di tutte le risultanzeprobatorie acquisite agli atti - involge accertamenti in fatto che sono devoluti al giudice di merito. 1.3A maggior ragione, poi, ove si consideri che la contribuente ha espressamente dedotto in questa sede la lesione del diritto di difesa (art. 24 Cost.) in relazione alla preclusione della facoltà di produrre ulteriori documenti nel giudizio di appello nel termine consentito dal combinato disposto degli artt. 32, comma 1, e 58, comma 2, del d.lgs.31 dicembre 1992, n. 546 (cioè, venti giorni liberi prima dell’udienza di trattazione), essendo ancora possibile l’integrazione del materiale probatorio. Difatti, è pacifico che, in tema di contenzioso tributario, l'art. 58, comma 2,del d.lgs. 31 dicembre 1992 , n. 546 , fa salva la facoltà delle partidi produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall'art. 345 cod. proc. civ., ma tale attività processuale va esercitata - stante il richiamo operato dall'art. 61 del d.lgs. 31 dicembre 1992 , n. 546 , alle norme relative al giudizio di primo grado - entro il termine previsto dall'art. 32, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ossia fino a venti giorni liberi prima dell'udienza con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 24, comma 1, del d.l.gs. 31 dicembre 1992, n . 546, dovendo, peraltro, tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi sanzionato con la decadenza, per lo scopo che persegue e la funzione (rispetto del diritto di difesa del principio del contraddittorio) che adempie (da ultime, tra le tante: Cass., Sez. 5^, 24 giugno 2021, n. 18103; Cass., Sez. 5^, 22 ottobre 2021, n. 29690; Cass., Sez. 6^-5, 13 dicembre 2021, n. 39544; Cas., Sez. 5^, 30 dicembre 2021, n. 42069; Cass., Sez. 5^, 4 gennaio 2022, n. 14; Cass., Sez. 5^, 5 gennaio 2022, n. 147; Cass., Sez. 5^, 27 gennaio 2022, n. 2377; Cass., Sez. 5^, 19 dicembre 2022, n. 37064). 2. Pertanto, alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi la fondatezza del primo motivo e l’assorbimento dei restanti motivi, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio (ora, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a, della legge 31 agosto 2022,n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo e dichiara l’assorbimento dei restanti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Romanella camera di consiglio da remoto del 17 febbraio 2023.
Decreto Cassazione n. 06271/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris