CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05574/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi proposti sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili di censura in ordine alla mancata assoluzione per uso personale ai sensi dell'art. 75 d.P.R. n. 309/90 già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, ove si è evidenziato che deponevano nel senso della destinazione allo spaccio della sostanza rinvenuta: la divisione di parte della stessa; il rinvenimento addosso all'imputato di dosi già pronte ad essere cedute a terzi; la diversa tipologia di sostanze possedute, così da soddisfare un'ampia pletora di assuntori; la circostanza che proprio la droga già confezionata in tre involucri fosse detenuta dall'imputato all'esterno della sua abitazione; il rinvenimento nelle medesime circostanze di una notevole somma di denaro in banconote di diverso taglio; la detenzione presso l'abitazione anche di strumenti idonei al confezionamento delle singole dosi); rilevato che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati in sede di legittimità (cfr. Sez. 4, n. 36755 del 4/06/2004, Vidonis, Rv. 229686 - 01, secondo cui la destinazione della droga al fine di spaccio può essere dimostrata in base ad elementi oggettivi univoci e significativi, quali: il notevole quantitativo della droga, il rinvenimento dello strumentario che lo spacciatore tipicamente utilizzava per il confezionamento delle dosi e le modalità di detenzione della droga); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.