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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 gennaio 2026

Cassazione n. 01806/2026

Testo disponibile della fonte

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17967/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso la sede dell’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] n.111/22, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/1/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa

1. Con sentenza n. 111/22, depositata il 27/1/2022 , la [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA], in accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed in riforma della sentenza impugnata, ha accertato l’illegittima tassazione della sentenza civile n. 1341/2015 della Corte di appello di Bologna in misura proporzionale, ritenendo applicabile l’imposta di registro nella misura fissa di euro 200,00.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, ma unicamente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che resiste mediante controricorso, illustrato con memoria.

Ragioni della decisione -1.

In limine , si rileva che i l ricorso per cassazione è stato pacificamente proposto solo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], pretermettendo [OSCURATO:PERSONA], il quale, per aver partecipato ai precedenti gradi di giudizio, in qualità di originario ricorrente, insieme all’odierna controricorrente, riveste la qualità di litisconsorte necessario nel presente giudizio di legittimità. -2.

O ccorre, pertanto, integrare il contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.M La Corte rinvia a nuovo ruolo, assegnando alla ricorrente termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per integrare il contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Cos̀ deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Supre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17967/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso la sede dell’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] n.111/22, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/1/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa 1. Con sentenza n. 111/22, depositata il 27/1/2022 , la [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA], in accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed in riforma della sentenza impugnata, ha accertato l’illegittima tassazione della sentenza civile n. 1341/2015 della Corte di appello di Bologna in misura proporzionale, ritenendo applicabile l’imposta di registro nella misura fissa di euro 200,00. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, ma unicamente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che resiste mediante controricorso, illustrato con memoria. Ragioni della decisione -1. In limine , si rileva che i l ricorso per cassazione è stato pacificamente proposto solo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], pretermettendo [OSCURATO:PERSONA], il quale, per aver partecipato ai precedenti gradi di giudizio, in qualità di originario ricorrente, insieme all’odierna controricorrente, riveste la qualità di litisconsorte necessario nel presente giudizio di legittimità. -2. O ccorre, pertanto, integrare il contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M La Corte rinvia a nuovo ruolo, assegnando alla ricorrente termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per integrare il contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Cos̀ deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Supre
Sentenza Cassazione n. 01806/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris