CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37644/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso presentati da [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i tre motivi di ricorso risultano reiterativi di identiche censure dedotte in sede di gravame e adeguatamente confutate dalla Corte di appello; considerato che il motivo di ricorso attraverso cui si censura la responsabilità evidenziando come non sussistano validi elementi per ritenere la destinazione allo spaccio dello stupefacente, logica si palesa la motivazione della Corte di merito che ha fatto preciso riferimento alla predisposizione in dosi e all'indicazione di nominativi contenuti nelle buste ed apprezzati quli destinatarii della sostanza stupefacente del tipo cocaina sequestrata (chiara fa sentenza di primo grado che riportava i nominativi e la suddivisioni delle dosi, decisione a cui la Corte di appello ha fatto pertinente e consentito richiamo); ritenuto che logica risulta la parte della motivazione (che ha ritenuto di condividere il giudizio del primo giudice che aveva adeguatamente analizzato la gravità della condotta di resistenza), dopo aver apprezzato la condotta complessiva, l'assenza di elementi positivamente valorizzabili anche per la carenza di di segni di resipiscenza; osservato che in ordine al trattamento sanzionatorio la doglianza è manifestamente infondata visto che la Corte, riducendo la pena base nel minimo edittale, ha accolto la relativa doglianza che, in questa sede, in maniera generica, il ricorrente reitera; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec