CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25844/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
S (CUI 04SDZ51) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2026 del TRIBUNALE di RIMINI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca, in punto di confisca, appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. La censura con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla disposta confisca del denaro sequestrato, prospettando la lecita provenienza del denaro in ragione dell'attività lavorativa stagionale del prevenuto, non considera che in sede di legittimità non sono consentite censure che sollecitano una rivalutazione delle questioni già motivatamente affrontate dal giudice di merito. Nella specie, il giudicante ha logicamente riscontrato che la somma di denaro in questione (4.600 euro) risulta sproporzionata al reddito e alla attività lavorativa del prevenuto, sulla base di una ponderata e non arbitraria valutazione di merito che non può essere rimessa in discussione in questa sede. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria. P P.Q.MDott.ssa Ka • ir lem nte