CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 24099/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31930/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rap- presentatae difesa da i Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, largo Messico, n.7; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]., in persona dei legali rappresentanti p.t. Tho- mas Adams e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona dei legali rappresentanti p.t. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona dell'amministratore p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatee di- fesedall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via V. Colonna, n.39, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrenti – e [OSCURATO:SOCIETA].; –intimata – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Milano n. 697/20, depositata il 2 marzo 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'8 marzo 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA]., [OSCURATO:PERSONA],la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e l'[OSCURATO:SOCIETA]. , per sentir accertare l'inadempimento del settlement agreement stipulato il 21 gennaio 2002 tra la propria dante causa [OSCURATO:SOCIETA]. e la Gillette, la con- traffazione del marchio «Venus» e la commissio ne di atti di concorrenza sleale, con la condanna delle convenute alla cessazione delle condotte con- traffattorie e/o anticoncorrenziali e al risarcimento dei danni. Premesso che l'accordo, stipulato per porre fine ad una serie di conten- ziosi aventi ad oggetto l'utilizzazione del predetto marchio, prevedeva l'impe- gno a far coesistere il marchio anteriore registrato dalla [OSCURATO:SOCIETA] per le classi di prodotti 3, 5 e 8 con quello della Gillette per la classe 8, e consentiva alla Gillette di registrare il marchio per designare un rasoio da donna e le relative lamette, con l'obbligo di trasferire alla [OSCURATO:SOCIETA] i marchi «Venus» depositati per le classi 3 e 5, nonché di pagare una somma di denaro e a rispettare una serie di condizioni relative all'uso del marchio, l'attrice riferì che le convenute avevano posto in commercio (sotto i marchi «[OSCURATO:PERSONA]», «[OSCURATO:PERSONA]», «Gillette VenusSpa Breeze»,«[OSCURATO:PERSONA]», «Gil- lette Venus ProSkin», «[OSCURATO:PERSONA]» e «[OSCURATO:PERSONA]») rasoi caratterizzati da una testina con due voluminose saponette capaci di rilasciare durante la rasatura sostanze lubrificanti ed idratanti, idonee ad evitare l'uso di gel per la depilazione. Si costituirono la Gillette e le [OSCURATO:PERSONA] e resistettero alla do- manda, chiedendone il rigetto. 1.1. Con sentenza del 19 ottobre 2017, il Tribunale di Milano rigettò la domanda, ritenendo che l'accordo stipulato tra le parti non costituisse una concessione della [OSCURATO:SOCIETA] in favore della Gillette, ma una negoziazione pa- ritaria, escludendo che l'uso del marchio «Venus», in abbinamento ai segni «Olaz», «Olay», «Breeze», «Spa», «Embrace» e «ProSkin» costituisse ina- dempimento contrattuale, e ritenendo altresì rispettate le proporzioni dimen- sionali convenute tra il marchio «Gillette» e quello «Venus» apposti sulle con- fezioni. 2. L'impugnazione proposta dalla Kelemataè stata rigettata dalla Corte d'appello di Milano con sentenza del 2 marzo 2020. A fondamento della decisione, la Corte ha confermato che il contratto stipulato tra le parti costituiva un accordo di coesistenza, negoziato in posi- zione di parità ed avente ad oggetto, tra l'altro, il pagamento di una somma di denaro, frutto di lunghe trattative che avevano portato a reciproche con- cessioni: premesso infatti che prima della stipulazione le parti erano titolari di due marchi relativi a settori contigui ed entrambi incentrati sulla parola «Venus», utilizzata dalla [OSCURATO:SOCIETA] per prodotti cosmetici e dalla Gillette per rasoi di bellezza, ha rilevato che esse avevano inteso disciplinare la riparti- zione dei settori merceologici ai quali le due linee di prodotti dovevano rife- rirsi, concordando la coesistenza dei marchi in relazione a classi di prodotti diverse; ha concluso quindi che tra le posizioni delle parti non esisteva alcuno sbilanciamento, dal momento che, pur essendo la [OSCURATO:SOCIETA] titolare del mar- chio «Venus» nelle classi merceologiche riferibili ai cosmetici, la sua area di diffusione e commercializzazione comprendeva ormai solo alcuni territori eu- ropei, mentre quella della Gillette risultava più ampia a livello geografico, seppur non rispetto alla gamma dei prodotti in commercio. Ciò posto, la Corte ha escluso che la produzione da parte della Gillette di rasoi recanti una striscia di crema idratante a rilascio dopo la depilazione co- stituisse violazione dell'accordo, rilevando che la [OSCURATO:SOCIETA] era ben consape- vole dell'avvenuta immissione in commercio di prodotti similari da parte della convenuta fin dalla metà degli anni '80, e l'aveva accettata. A tal fine, ha ritenuto irrilevante la circostanza che le sostanze utilizzate dalla Gillette non fossero prodotti cosmetici, evidenziando la continuità merceologica tra i pro- dotti messi in commercio in precedenza e quelli contestati, ed aggiungendo che l'accordo nulla stabiliva in ordine alla qualità ed al tipo di prodotti da apporre in combinazione allo strumento per la rasatura. Ha escluso inoltre che l'apposizione delle predette strisce rendesse il rasoio uno strumento dif- ferente, ravvisandovi invece una normale evoluzione dell'industria della rasa- tura, volta ad offrire ai consumatori un servizio migliore, e non avente alcuna ambizione di uso singolo, dal momento che le strisce non potevano essere staccate o usate per funzioni differenti da quella lenitiva del processo di ra- satura.La Corte ha altresì escluso la possibilità di ravvisare una violazione dell'accordo nell'utilizzazione del marchio «Venus» in abbinamento con altri segni, rilevando che le parti nulla avevano disposto in ordine all'utilizzazione del predetto marchioin unione a qualsiasi altro del portafoglio della Gillette: precisato infatti che nella specie il marchio non era apposto ad un combo pack, ma ad un solo elemento complesso, costituito da un rasoio cui erano applicate strisce contenenti un prodotto cosmetico, ha ribadito che la pre- senza di crema idratante e/o lozione lenitiva non consentiva di qualificare il prodotto come cosmetico, affermando che l'inserimento di altri segni aggiun- tivi si riferiva esclusivamente alla striscia lubrificante. La Corte ha ritenuto infine assorbite le censure riflettenti il rischio di con- fusione derivante dalla forte somiglianza tra i segni e dall'identità o dalla stretta affinità dei prodotti, rilevando che l'insussistenza di prodotti della Gil- lette inclusi nelle classi 3 e 5 e contraddistinti dal marchio «Venus» escludeva la configurabilità della contraffazione. 3. Avverso la predetta sentenza la [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cas- sazione, articolato in sette motivi, illustrati anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA] e le [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso, anch'esso illustrato con memoria. L'AMD non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione,la ricorrente denuncia la viola- zione e la falsa applicazione degli artt. 1322,1343, 1366, 1369 e 1375 cod. civ., degli artt. 20, comma primo, e 21, comma secondo, del d.lgs. 10 feb- braio 2005, n. 30, dell'art. 10, par. 2, della direttiva n. 2015/2436/CE e dello art. 9, par. 2, del regolamento UE n. 1001/2017, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto lecita la commercializzazione di rasoi recanti l'applicazione di prodotti cosmetici complementari alla rasatura, senza verifi- care la conformità di tale comportamento allo scopo perseguito dalle parti attraverso la conclusione dell'accordo. Premesso infatti che, in quanto volto ad evitare il rischio di confusione o associazione, l'accordo di coesistenza deve contenere indicazioni espresse e puntuali in ordine ai prodotti per i quali il marchio dev'essere utilizzato ed alle modalità con cui dev'essere apposto e reclamizzato, non risultando a tal fine sufficiente la mera ripartizione degli ambiti merceologici di utilizzazione del segno, afferma che il consenso pre- stato dal titolare del diritto anteriore è di stretta interpretazione e non può essere desunto per implicito dall'eventuale coesistenza di marchi, aggiun- gendo che, a fronte di più possibili interpretazioni, occorre privilegiare quella idonea a minimizzare il predetto rischio. Sostiene che, nella ricostruzione della comune intenzione delle parti, la sentenza impugnata si è discostata dal criterio interpretativo fondato sulla buona fede, non avendo considerato che all'epoca della stipulazione dell'accordo la Gillette si apprestava ad introdurre sul mercato i predetti rasoi, reclamizzati come sostitutivi di prodotti pre e post rasatura, edessendo quindi giunta a riconoscere la liceità di utilizzazioni del marchio idonee ad alimentare il rischio di confusione o associazione, che le parti si proponevanoinvece di ridurre. 2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce l'omesso esame di fatt i controversie decisivi per il giudizio , censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto che l'accordo non recasse una concessione di essa ricorrente in favore della Gillette, ma fosse stato stipulato in posizione di parità. Premesso che le parti avevano dato atto dell'anteriorità del marchio registrato da essa ricorrente rispetto a quello della Gillette, e precisato che tale anteriorità im- pediva a quest'ultima di commercializzare i propri rasoi nei paesi in cui essa ricorrente aveva una significativa presenza commerciale, sostiene che la fi- nalità dell'accordo consisteva nel tutelare il suo interesse a vietarne l'uso alla convenuta per la commercializzazione di rasoi idonei a sostituire i suoi pro- dotti complementari alla rasatura.Aggiunge che tale assetto d'interessi si era tradotto in specifiche disposizioni contrattuali, che ponevano a carico della Gillette tutte le obbligazioni riguardanti le modalità concrete diutilizzazione del marchio, consentendo ad essa ricorrente di ottenere la risoluzione in caso d'inadempimento. 3. Con il terzo motivo,la ricorrente lamenta l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnatanella parte in cui ha ritenuto che essa ricorrente conoscesse ed avesse accettato i nuovi rasoi introdotti dalla Gillette. Sostiene infatti che, nel ravvisarvi un'e- voluzione merceologica di quelli commercializzati prima dell'accordo, la sen- tenza impugnatanon ha tenuto conto della diversità ontologica e funzionale degli stessi, evidenziata a)dalla presenza di due saponette che non si sosti- tuivano, ma si sommavano alla preesistente striscia lubrificante, b)dalla fun- zione lubrificante, idratante e deodorante svoltadalle saponette, c) dal mu- tamento della confezione e della denominazione del prodotto, nonché dall'in- tegrazione della lista degl'ingredienti, d) dall'apposizione del simbolo utiliz- zato per i prodotti cosmetici, e e)dalla durata del prodotto, determinata in funzione di quella della componente cosmetica. 4. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., nonché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui, ai fini dell'esclusione dell'inadempimento dell'accordo, ha attribuito rilevanza decisiva alla conoscenza ed all'accettazione da parte di essa ricorrente dell'uso di sostanze cosmetiche all'interno dei rasoi preceden- temente commercializzati dalla Gillette. Premesso infatti di essere stata a co- noscenza e di aver accettato esclusivamente la presenza di una quantità tra- scurabile di aloe e vitamina E, e di averne preteso l'eliminazione o la non pubblicizzazione sui rasoi commercializzati in Italia, osserva che la Corte di merito ha omesso di esaminare l'accordo nella sua complessità e di coordi- narne le varie clausole, non avendo considerato che esso a) presupponeva una netta demarcazione tra prodotticosmetici e prodotti per la rasatura, ri- servando ai primi l'uso del marchio «Venus», b)non prevedeva la commer- cializzazione di prodotti «due in uno», proprio perché le parti ne avevano escluso la praticabilità, in relazione agli obiettivi perseguiti, c)in caso di com- mercializzazione abbinata dei due tipi di prodotti, ne imponeva l'identifica- zione con i rispettivi marchi, visivamente distanziati tra loro, nonché d) la modificazione del packaging, sulla base delle descrizioni contenute negli alle- gati. 5. Con il quinto motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa appli- cazione degli artt. 1374 e 1375 cod. civ., sostenendo che, nel ritenere legit- tima la condotta della Gillette, la sentenza impugnata ha omesso di valutarne la conformità all'obbligo di buona fede nell'esecuzione del contratto, non avendone verificato l'idoneità a salvaguardare gl'interessi specifici di essa ri- corrente, e segnatamente l'interesse alla preservazione del valore pubblicita- rio del marchio «Venus», in relazione alle caratteristiche dei prodotti, dei mar- chi utilizzati per commercializzarli e dei territori in cui essa ricorrente vantava diritti di marchio più risalenti, e non avendo proceduto ad una valutazione comparativa degl'interessi delle parti. Aggiunge che, nel conferire rilievo alla consapevolezza del commercio di prodotti similari prima della stipulazione dell'accordo, la Corte territoriale ha applicato il criterio della buona fede intesa in senso soggettivo, invece di fare riferimento alla stessa in senso oggettivo, quale canone integrativo della volontà negoziale, la cui adozione avrebbe im- posto di verificare se le modalità di esercizio del diritto di marchio da parte della Gillette non comportassero un sacrificio sproporzionato degl'interessi di essa ricorrente. 6. Con il sesto motivo,la ricorrente lamenta la violazione e la falsa appli- cazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. e dell'art. 111, sesto comma, Cost.,osservando che nell'escludere l'inadempimento dell'ac- cordo, la sentenza impugnata ha omesso di prendere in considerazione le modalità di presentazione al pubblico dei rasoi commercializzati dalla Gillette, di cui essa ricorrenteaveva fatto valere l'idoneità ad accostareil marchio della Gillette ai prodotti cosmetici. 7. Con il settimo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 20 del d.lgs. n. 30 del 2005, sostenendo che, nel dichia- rare assorbite le censure riguardantila configurabilità della contraffazione, la Corte territoriale non ha chiarito se la stessa dovesse ritenersi esclusa in virtù della conformità della condotta contestata all'accordo di coesistenza o della riferibilità della stessa a prodotti inclusi in classi diverse. Premesso inoltre che l'esistenza di un valido consenso di essa ricorrente avrebbe dovuto essere valutata ai sensi dell'art. 20 cit. ed all'art. 10, par. 2, della direttiva 2015/2436/CE, rileva comunque che il contratto non contemplava la com- mercializzazione dei rasoi «due in uno», aggiungendo che la collocazione degli stessi in una classe merceologica diversa dai prodotti di essa ricorrente non consentiva di escludere la contraffazione. 8. Così riassunte le censure proposte dalla ricorrente, va esaminato in- nanzitutto il secondo motivo, avente carattere logicamente prioritario rispetto al primo, in quanto riguardante l'individuazione della natura dell'accordo con- cluso tra le parti e delle finalità dalle stesse perseguiteattraverso la sua sti- pulazione. In proposito, la Corte territoriale ha compiuto un'approfondita indagine, ricostruendo per un verso la posizione delle parti in epoca anteriore alla sti- pulazione e mettendo in risalto per altro verso le condizioni dalle stesse con- cordate, sulla base delle quali è pervenuta, con motivazione perfettamente intelligibile e priva di contraddizioni, alla qualificazione dell'atto come accordo di coesistenza, concluso dalle parti in posizione di parità e volto a definire transattivamente, attraverso la ripartizione dei settori merceologici di riferi- mento, le questioni tra loro insorte a causa della rispettiva titolarità di due marchi, entrambi incentrati sulla parola «Venus» ed utilizzati in settori di mercato contigui. La sentenza impugnata ha smentito, in particolare, la tesi sostenuta dalla [OSCURATO:SOCIETA], secondo cui era stata essaricorrente, in qualità di titolare di un marchio anteriore, a concederne l'uso alla Gillette per un numero limitato di prodotti (quelli compresi nella classe merceologica 8), contro il pagamento di un corrispettivo, rilevando che nessuna delle parti poteva con- siderarsi in posizione di vantaggio rispetto all'altra, dal momento che, seb- bene l'attrice fosse titolare del marchio nelle classi merceologiche relative ai cosmetici, la sua attività era all'epoca limitata soltanto ad alcun Paesi europei, mentre quella della Gillette, avente una più ampia estensione geografica, ri- guardava una gamma di prodotti più ristretta. Tale apprezzamento resiste alle censure sollevate dalla [OSCURATO:SOCIETA], la quale, nell'insistere sulla qualificazione dell'accordo come concessione d'uso del marchio, non è in grado d'individuare lacune argomentative o incon- gruenze del ragionamento svolto dalla Corte territoriale, né fatti storici da quest'ultima indebitamente trascurati, ma si limita a ribadire l'anteriorità del proprio marchio, puntualmente presa in considerazione dalla sentenza impu- gnata, e ad evidenziare la connessa facoltà d'inibire alla controparte la com- mercializzazione dei propri prodotti nell'area geograficadi diffusione dell'atti- vità di essa ricorrente, nonché gli obblighi imposti alla controparte, proprio a tutela del suo diritto anteriore, senza tuttavia tener conto dell'adeguata con- tropartita da essa ricevuta, consistente nella possibilità di continuare ad usare il marchio «Venus»nel settore merceologico al quale era più interessata e d'inibirne l'utilizzazione da parte della Gillette al di fuori del settore assegnato a quest'ultima. A sostegno della propria tesi, la ricorrente invoca anche il giudicato esterno formatosi a seguito della sentenza n. 14075 del 7 luglio 2015, emessa da questa Corte in un altro giudizio vertente tra le stesse parti ed avente ad oggetto il medesimo atto, con cui sono state rigettate le censure da essa proposte in ordine all'interpretazione dell'accordo, confermandosi che que- st'ultimo limitava la suddivisione merceologica ai soli Paesi nei quali vi era una coesistenza dei marchi: tale pronuncia, tuttavia, oltre a non soffermarsi sulla natura giuridica dell'accordo, del quale ha preso in esame esclusiva- mente l'ambito territoriale di applicazione, non avvalora affatto, ma semmai smentisce la funzione che la ricorrente pretende di attribuirvi, confermando la complessità del regolamento negoziale, avente ad oggetto profili non ri- conducibili alla mera concessione dell'uso del marchio. In definitiva, le critiche mosse alla sentenza impugnata trascurano l'a- spetto fondamentale degli accordi di coesistenza, che ha indotto la dottrina e la giurisprudenza di legittimità ad escluderne la contrarietà all'ordine pubblico e a riconoscerne la meritevolezza di tutela ai sensi dell'art. 1322 cod. civ., vale a dire la funzione, propria degli stessi, di regolare l'uso di marchi poten- zialmente in conflitto tra loro, al fine di consentirne la simultanea utilizzazione per la commercializzazione dei rispettivi prodotti sul mercato, senza determi- nare un rischio di confusione per il pubblico dei consumatori(cfr. Cass., Sez. I, 10/10/2008, n. 24909; 22/04/2003, n. 6424). Esse non tengono inoltre conto dell'interesse che tutti i partecipanti all'accordo hanno ad evitare so- vrapposizioni tra le rispettive attivitàe ad assicurarsi spazi per la commercia- lizzazione dei propri prodotti, né della natura non dispositiva di tali accordi, i quali non danno luogo ad un trasferimento dei diritti di esclusiva spettanti al titolare del marchio e neppure alla costituzione di un diritto più limitato in favore di un soggetto diverso, e proprio per tale ragione sono stati ritenuti sottratti allenorme e ai principi che regolano la circolazione del marchio (cfr. Cass., Sez. I,19/04/1991, n. 4225), nonché produttivi di obbligazioni esclu- sivamente inter partes, e inidoneia limitare la tutela del marchio nei confronti dei terzi (cfr. Cass., Sez. I,19/10/2004, n. 20472). La natura obbligatoria degli effetti prodotti dall'accordo di coesistenza consente inoltre di escludere che la sua stipulazione possa incidere sul diritto reale spettante al titolare del marchio, al quale non può quindi ritenersi pre- cluso l'esercizio dell'azione di contraffazione, a fronte di condotte dell'altro contraente ritenute idonee a determinare un rischio di confusione, ove le stesse, oltre a costituire inadempimento delle condizioni convenute, si tradu- cano anche in una lesione del predetto diritto: non merita pertanto consenso la richiesta, avanzata dalla ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ., di rimessione degli atti alla Corte di Giustizia UE, ai sensi dell'art. 267 del TFUE, ai fini della risoluzione di una questione pregiudiziale d'interpretazione avente ad oggetto l'art. 10, par. 2, della diret- tiva 2015/2436/CE, e volta a stabilire se, ed a quali condizioni, un accordo di coesistenza costituisca un valido consenso ostativo all'esercizio dell'azione di contraffazione. 9. La predetta configurazione dell'istituto, che il Collegio condivide ed in- tende ribadire anche in questa sede, induce a ritenere infondate anche le censure proposte con il primo motivo, aventi ad oggetto l'interpretazione dell'accordo stipulato tra le parti. La natura transattiva dell'accordo, volto a disciplinare la simultanea uti- lizzazione dei marchi in conflitto, sul presupposto dell'eguale diritto delle parti ad avvalersene per la commercializzazione dei rispettivi prodotti, consente infatti di escludere la pertinenza delle considerazioni svolte dalla ricorrente in ordine all'anteriorità del diritto da essa vantato sul marchio «Venus» ed alla conseguente necessità d'interpretare restrittivamente il consenso da essa prestato all'uso dello stesso da parte della Gillette, postulando le stesse la qualificazione dell'accordo come concessione d'uso, che la sentenza impu- gnata ha ritenuto non condivisibile, con statuizione confermata in questa sede.E' pur vero che l'interesse che induce le parti alla stipulazione non può legittimare l'adozione di condizioni idonee ad alimentare il rischio di confu- sione tra i segnidistintivi in conflitto o comunque a trarre in inganno il pub- blico circa la natura, la qualità e la provenienza dei prodotti o servizi, ponen- dosi altrimenti l'accordo in contrasto con l'art. 21 del d.lgs. n. 30 del 2005: tale rilievo, tuttavia, se può indurre, nel dubbio, ad accordare la preferenza a un'interpretazione che garantisca la minimizzazione del predetto rischio, non consente di attribuire aprioristicamente la prevalenza al titolare dell'uno piut- tosto che dell'altro marchio, dovendo la disciplina della coesistenza essere ricavata dal regolamento negoziale, interpretato secondo i comuni criteri di ermeneutica contrattuale. Tali criteri devono ritenersi nella specie correttamente applicati, avendo la Corte d'appello proceduto ad una puntuale rassegna delle condizioni con- cordate dalle parti, anche alla luce della situazione preesistente e dello scopo perseguito attraverso la stipulazione dell'accordo, nonché all'individuazione degl'interessi a quest'ultimo sottesi, sulla base dei quali ha escluso che la commercializzazione di rasoi caratterizzati dall'applicazione di strisce conte- nenti prodotti cosmetici comportasse la violazione degli obblighi assunti dalla Gillette, confermando comunque la riconducibilità dei predetti strumenti alla classe merceologica cui era stato circoscritto l'uso del marchio da parte della convenuta, con la conseguente negazione del lamentato rischio di confusione. Non merita consenso, in contrario, il richiamo della ricorrente al criterio interpretativo fondato sul principio di buona fede, il quale, com'è noto,riveste una portata integrativa rispetto a quello fondato sul significato letterale delle espressioni usate, e si traduce in un obbligo di lealtà, che, pur escludendo la possibilità di attribuire al contratto significati unilaterali o idonei a suscitare un falso affidamento o apregiudicare l'affidamento ragionevolmente ingene- rato nella controparte(cfr. Cass., Sez. VI, 4/06/2021, n. 15707; Cass., Sez. II, 12/03/2014, n. 5782), non consente comunque di assegnare all'atto una portata diversa da quella emergente dal suo contenuto obiettivo, e corrispon- dente alla convinzione soggettiva di una delle parti: come più volte affermato da questa Corte, tale criterio rappresenta infatti il punto di sutura tra la ri- cerca della reale volontà delle parti (che costituisce il primo momento del processo interpretativo, avente riguardo alla comune intenzione dei con- traenti ed al senso letterale delle parole) ed il persistere di un dubbio sul preciso contenuto della volontà contrattuale, ed hapertanto carattere sussi- diario, con la conseguenza che risulta inapplicabile allorché, come nella spe- cie, il giudice di merito ritenga già accertat a l'effettiva volontà delle parti, sulla base degli elementi testuali a sua disposizione (cfr. Cass., Sez. III, 15/ 03/2004, n. 5239; 18/05/2001, n. 6819). 10. E' invece inammissibile il terzo motivo, riguardante la riconducibilità dei nuovi rasoi prodotti dalla Gillette al settore merceologico cui era limitato l'uso del marchio da parte della stessa. A sostegno della ritenuta esistenza di una continuità merceologica tra i predetti rasoi e quelli precedentemente commercializzati dalla medesima so- cietà, la sentenza impugnata ha proceduto infatti ad un confronto tra le ri- spettive caratteristiche, all'esito del quale è pervenuta alla conclusione che i nuovi rasoi costituivano un'evoluzione dei modellipreesistenti, essendo que- sti ultimi caratterizzati dall'applicazione di una striscia lubrificante, la quale era stata sostituita, nella nuova versione, da due saponette di materiale co- smetico, aventi una funzione lenitiva e idratante, la cui presenza non com- portava,tuttavia, la trasformazione del rasoio in uno strumento differente. Nel contestare tale apprezzamento, la ricorrente non è in grado d'indicare elementi di fatto indebitamente trascurati dalla Corte d'appello, ma si limita ad insistere sulle medesimecaratteristiche già fatte valere nel giudizio di me- rito, in tal modo dimostrando di voler sollecitare, attraverso la deduzione del vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., una nuova valuta- zione dei fatti, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di verificare la cor- rettezza giuridica del provvedimento impugnato, nonché la coerenza logico- formale della motivazione, nei limiti in cui le relative anomalie sono ancora deducibili come motivo di ricorso per cassazione, a seguito della riformula- zione dell'art. 360, primo comma, n. 5 cit. ad opera dell'art. 54, comma primo, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (cfr. Cass., Sez. I, 13/01/2020, n. 331; Cass., Sez. II, 29/10/2018, n. 27415; Cass., Sez. V, 4/08/2017, n. 19547). 11. E' poi infondato il quarto motivo, con il quale la ricorrente ripropone, sotto un diverso profilo, le critiche mosse all'interpretazione dello accordo. Nella ricostruzione della comune intenzione dei contraenti, la sentenza impugnata si è infatti attenuta correttamente al principio, costantemente ri- badito dalla giurisprudenza in tema d'interpretazione del contratto, secondo cui il criterio letterale, pur assumendo un ruolo centrale nella ricerca della volontà delle parti, impone una valutazione dell'intero testo negoziale, come previsto dall'art. 1363 cod. civ., e va comunque integrato con i criteri d'inter- pretazione soggettiva di cui agli artt. 1366 e 1369 cod. civ., volti rispettiva- mente a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e ad escludere letture artificiose, contrastanti con gl'interessi che leparti hanno inteso perseguire mediante la stipulazione del contratto (cfr. Cass., Sez. III, 6/07/2018, n. 17718; 22/11/ 2016, n. 23701; Cass., Sez. II, 28/03/2017, n. 7927). La Corte d'appello non si è limitata a richiamare le condizioni concordate dalle parti, ma ne ha ricostruito il significato sulla base di un'accurata disa- mina della situazione preesistente all'accordo e delle finalità perseguite dai contraenti attraverso la stipulazione dello stesso: in proposito, essa non ha soltanto evidenziato la continuità merceologica tra i nuovi rasoi immessi in commercio dalla Gillette e quelli precedentemente commercializzati dalla stessa, ma ha specificamente esaminato la questioneconcernente la ricon- ducibilità di tali strumenti alla categoria dei prodotti cosmetici, risolvendola in senso negativo, ha espressamente escluso che il nuovo prodotto fosse con- figurabile come combo pack, ravvisandovi piuttosto un prodotto complesso, e ha reputato legittimo l'accostamento del marchio «Venus» ad altri di pro- prietà della medesima Gillette, volti a qualificare non già il prodotto com- plesso, ma solo la striscia lubrificante sullo stesso applicata.Nel censurare le conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata, la ricorrente non è in grado di confutare le articolate argomentazioni che ne costituiscono il fonda- mento, insistendo in particolare sulla netta distinzione, prevista dalle clausole contrattuali, tra i prodotti cosmetici e quelli per la rasatura, e sulla connessa limitazione ai primi dell'uso del marchio «Venus», senza riuscire a spiegare, in definitiva, le ragioni per cui la semplice applicazione di strisce (o saponette) imbevute (o composte) di sostanze lenitive e/o lubrificanti, non sostituibili, non separabili dai rasoi e non utilizzabili autonomamente, avrebbe dovuto indurre la Corte d'appello ad escludere i nuovi prodotti dal settore merceolo- gico degli strumenti per la rasatura e ad annoverarli in quello dei prodotti cosmetici. 12.Non merita accoglimento neppure il quinto motivo, con cui la ricor- rente torna ad insistere sul principio della buona fede, quale criterio d'inte- grazione del contratto e canone di comportamento nell'esecuzione dello stesso. Com'è noto, infatti, l'integrazione del contratto ai sensi dell'art. 1374 cod. civ. presuppone l'incompletezza o l'ambiguità della manifestazione della vo- lontà negoziale, e non può quindi aver luogo quando, come nella specie, il giudice di merito abbia ritenuto, sulla base del suo prudente apprezzamento, insindacabile in sede di legittimità in quanto sorretto da una corretta utilizza- zione dei criteri ermeneutici legali, che le parti abbiano compiutamente rego- lato gli effetti del contratto, individuando univocamente il contenuto delle ob- bligazioni poste a carico di ciascuna di esse (cfr. Cass., Sez. I, 21/03/2014, n. 6747; Cass., Sez. II,14/06/2002, n. 8577; 17/06/1994, n. 5862). Quanto poi al principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, esso, pur sostanziandosi in un obbligo di solidarietà che prescinde da specifici ob- blighi contrattuali o dal dovere extracontrattuale di neminem laedere, trova il suo limite nell'interesse proprio del soggetto, il quale è tenuto al compi- mento di tutti gli atti giuridici e/o materiali necessari allasalvaguardia dell'in- teresse della controparte, soltanto nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico (cfr. Cass., Sez. III, 4/05/2009, n. 10182; 11/01/2006, n. 264; 30/07/2004, n. 14605): ai fini della violazione dell'art.1375 cod. civ., non è pertanto sufficiente il fatto che una parte abbia tenuto una condotta non idonea a salvaguardare gli interessi dell'altra, quando la stessa abbia agito nel perseguimento di un risultato lecito attraverso l'uso di mezzi legittimi, occorrendo invece che la predetta condotta sia configurabile come abuso del diritto, il quale ricorre quando il titolare di un diritto sogget- tivo, pur in assenza di divieti formali, lo eserciti con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno spro- porzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà sono attribuiti(cfr. Cass., Sez. lav., 15/06/2018, n. 15885; Cass., Sez. III, 29/05/2012, n. 8567). L'esistenza di tali presupposti nella specie non è stata in alcun modo dedotta, essendosi la ricorrente limitata a dolersi dell'omessa valutazione del proprio interesse alla conservazione del valore del marchio in relazione ai prodotti per i quali era utilizzato ed all'area geo- grafica di diffusione, senza peraltro considerare che la salvaguardia di tale interesse costituiva proprio uno degli scopi perseguiti mediante la stipulazione dell'accordo di coesistenza, le cui clausole definivano puntualmente gli obbli- ghi e i diritti delle parti, in modo tale da consentire alle stesse di continuare ad usare i rispettivi marchi evitando reciproche interferenze e il conseguente rischio di confusione, sicché l'inadempimento di una di esse era valutabile esclusivamente in riferimento all'inosservanza delle condizioni concordate. 13. E' altresì infondato il sesto motivo, riflettente il difetto di motivazione della sentenza impugnata, per omessa valutazione delle modalità di presen- tazione al pubblico dei rasoi commercializzati dalla Gillette. La Corte d'appello non ha affatto trascurato le predette modalità, avendo espressamente escluso, con motivazione coerente e chiaramente comprensi- bile, che l'accostamento del marchio «Venus» a quelli di proprietà della Gil- lette, sulle confezioni che costituivano oggetto di contestazione, comportasse la violazione dell'accordo intervenuto tra le parti, in considerazione sia dell'av- venuto rispetto delle dimensioniconcordate, sia della mancanza nell'accordo di una disposizione che vietasse alla Gillette d'inserire il predetto marchio a fianco di quelli esistenti nel suo portafoglio. Quanto poi alle formule adottate dalla Gillette per la pubblicizzazione dei rasoi, volte ad evidenziare la funzione sostitutiva svolta dalle strisce di materiale lenitivo e/o lubrificante rispetto all'uso di prodotti cosmetici per la rasatura, la risposta alle allegazioni della ricorrente è desumibile per implicito dalle considerazioni svolte nella sentenza impugnata relativamente alla riconducibilità dei nuovi prodotti al settore mer- ceologico degli strumenti per la rasaturaed alla loro estraneità a quello dei prodotti cosmetici, che, escludendo qualsiasi rischio di confusione tra i mar- chi, rendeva irrilevanti eventuali allusioni a prodotti diversi da quelli inclusi nel settore di appartenenza. Può quindi ritenersi assolto, anche sotto tale profilo, l'obbligo di motivazione posto a carico del giudice di merito, il quale non impone di occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e suffi- ciente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito di- sattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso ar- gomentativo seguito(cfr. Cass., Sez. III, 9/02/2021, n. 3126; Cass., Sez. VI, 2/12/2014, n. 25509; Cass., Sez. III, 20/11/2009, n. 24542). 14. E' infine infondato il settimo motivo, avente ad oggetto la dichiara- zione di assorbimento delle censure sollevate dalla ricorrente in ordine alla configurabilità della contraffazione. Al di là dell'impropria utilizzazione del termine «assorbimento», riferibile all'ipotesi in cui la decisione adottata in ordine ad altre questioni risulti suffi- ciente a soddisfare nel modo più pieno le esigenze di tutela della parte, com- portando quindiil venir meno dell'interesse di quest'ultima ad una pronuncia in ordine alla questione ritenuta assorbita (cfr. Cass., Sez. lav., 22/06/2020, n. 12193; Cass., Sez. III, 19/12/2019, n. 33764; Cass., Sez. I, 12/11/2018, n. 28995), il dictum della sentenza impugnata risulta infatti inequivocabil- mente orientato al rigetto delle predette censure, ai fini del quale la Corte d'appello ha richiamato le considerazioni precedentemente svolte in ordine all'estraneità dei rasoi al settore merceologico dei prodotti cosmetici, limitan- dosi ad aggiungere che nessun prodotto Gillette recante il marchio «Venus» era rinvenibile nel medesimo settore.La stringatezza della motivazione adot- tata al riguardo non impedisce di cogliere con chiarezza le ragioni del rigetto, risultando evidente che la riconducibilità dei prodotti delle parti a settori mer- ceologici diversi è stata ritenuta sufficiente ad evitare il rischio di confusione cui esse si proponevano di porre rimedio attraverso la stipulazione dell'ac- cordo di coesistenza, e quindi ad escludere l'inadempimento di quest'ultimo. E' pur vero che, in tema di tutela del marchio, l'accertamento della confondi- bilità, che non è limitato all'identità o alla rassomiglianza dei segni, ma si estende anche all'identità o all'affinità dei prodotti, non può ridursi alla veri- fica della loro inclusione nella medesima classe merceologica, richiedendo in- vece una valutazione della loro appartenenza allo stesso genere, in relazione alla loro intrinseca natura, alla clientela cui sono destinati ed ai bisogni che intendono soddisfare(cfr. Cass., Sez. I, 6/12/2019, n. 31938; 4/03/2015, n. 4386; 13/02/2009, n. 3639): nella specie, tuttavia, tale valutazione non è stata affatto omessadalla sentenza impugnata, la quale, come si è detto in precedenza, ha svolto approfondite considerazioni, sinteticamente richiamate in riferimento alla questione della contraffazione, volte a dimostrare la diver- sità intrinseca dei prodotti commercializzati dalle parti e l'inidoneità delle stri- sce applicate ai rasoi adeterminarne la trasformazione in prodotti cosmetici. 15. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo. P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente