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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 settembre 2024

Cassazione n. 37616/2024

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ROMAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ( "1f [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Roma ha parzialmente riformato in punto di pene accessorie la pronunzia di condanna del Tribunale di Cassino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt. 219, 216 R.D. 267 del 1942.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello articolando un motivo, con il quale è stata dedotta l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'intervenuta estinzione dei reati per prescrizione prima della emissione della sentenza impugnata.

Rilevato che: - nel caso in esame non risulta essere contestata la circostanza aggravante ex art.219 comma primo.

R.D. 267 del 1942; - il termine di prescrizione massimo è, dunque, pari ad anni 12 e mesi 6 e decorre dalla data della dichiarazione di fallimento del 29 novembre 2010. - i giorni di sospensione dei termini prescrizionali risultano essere 193 così determinati: 28 giorni dal 13 ottobre al 10 novembre 2016 su richiesta della difesa; 60 giorni dal 10 novembre 2016 al 9 febbraio 2017 per legittimo impedimento del difensore; 105 giorni dal 15 giugno al 28 settembre 2019 per l'astensione dei difensori dalle udienze; - i reati risultano estinti per il decorso dei termini massimi di prescrizione in data 8 dicembre 2023; - la sentenza della Corte di Appello di Roma in questione è datata 19 febbraio 2024; Ritenuto dunque che il motivo di ricorso che deduce la intervenuta prescrizione del reato è fondato in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'inammissibilità del ricorso è preclusa solo se il rilievo della eventuale prescrizione è maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

U., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266); - che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato per intervenuta prescrizione; P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per intervenuta prescrizione.

Così deciso in data 11 settembre 2024 Il corTere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ROMAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ( "1f [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Roma ha parzialmente riformato in punto di pene accessorie la pronunzia di condanna del Tribunale di Cassino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt. 219, 216 R.D. 267 del 1942. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello articolando un motivo, con il quale è stata dedotta l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'intervenuta estinzione dei reati per prescrizione prima della emissione della sentenza impugnata. Rilevato che: - nel caso in esame non risulta essere contestata la circostanza aggravante ex art.219 comma primo. R.D. 267 del 1942; - il termine di prescrizione massimo è, dunque, pari ad anni 12 e mesi 6 e decorre dalla data della dichiarazione di fallimento del 29 novembre 2010. - i giorni di sospensione dei termini prescrizionali risultano essere 193 così determinati: 28 giorni dal 13 ottobre al 10 novembre 2016 su richiesta della difesa; 60 giorni dal 10 novembre 2016 al 9 febbraio 2017 per legittimo impedimento del difensore; 105 giorni dal 15 giugno al 28 settembre 2019 per l'astensione dei difensori dalle udienze; - i reati risultano estinti per il decorso dei termini massimi di prescrizione in data 8 dicembre 2023; - la sentenza della Corte di Appello di Roma in questione è datata 19 febbraio 2024; Ritenuto dunque che il motivo di ricorso che deduce la intervenuta prescrizione del reato è fondato in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'inammissibilità del ricorso è preclusa solo se il rilievo della eventuale prescrizione è maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266); - che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato per intervenuta prescrizione; P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per intervenuta prescrizione. Così deciso in data 11 settembre 2024 Il corTere este
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