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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 22048/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto con strappo; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza in diritto nonché la coerenza rispetto alle risultanze probatorie della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato in punto di qualificazione giuridica del fatto, che avrebbe dovuto essere sussunto nello schema del furto tentato piuttosto che in quello del furto consumato, è affidato a deduzioni generiche, in quanto meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708), non consentite in questa sede, giacché dirette a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, in assenza di loro specifici e decisivi travisamenti, e manifestamente infondate, in quanto, avuto riguardo alla pacifica ermeneusí di questa Corte (correttamente richiamata dal giudice censurato, cfr. pag. 6, terz'ultimo capoverso della sentenza impugnata), eccepiscono, oltretutto, l'erronea applicazione della legge penale, invero insussistente, richiamando elementi di fatto non rivisitabili nel giudizio di legittimità; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] o Pajla„ Miutit AWA21.41~44A4 DEPOSITATO I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto con strappo; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza in diritto nonché la coerenza rispetto alle risultanze probatorie della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato in punto di qualificazione giuridica del fatto, che avrebbe dovuto essere sussunto nello schema del furto tentato piuttosto che in quello del furto consumato, è affidato a deduzioni generiche, in quanto meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708), non consentite in questa sede, giacché dirette a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, in assenza di loro specifici e decisivi travisamenti, e manifestamente infondate, in quanto, avuto riguardo alla pacifica ermeneusí di questa Corte (correttamente richiamata dal giudice censurato, cfr. pag. 6, terz'ultimo capoverso della sentenza impugnata), eccepiscono, oltretutto, l'erronea applicazione della legge penale, invero insussistente, richiamando elementi di fatto non rivisitabili nel giudizio di legittimità; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] o Pajla„ Miutit AWA21.41~44A4 DEPOSITATO I
Sentenza Cassazione n. 22048/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris