CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 31554/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 17/092621 del Tribunale del riesame di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con cui il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia rigettato; letta la memoria depositata dall'[OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 settembre 2021 la Corte di appello di Lecce ha confermato la condanna inflitta in primo grado a [OSCURATO:PERSONA] per il reato ex artt. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 per avere detenuto illecitamente grammi 1,8 di cocaina divisi in cinque confezioni e idonei, stante il principio attivo contenutovi, a confezionare 6 dosi medie singole.3 2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi riportati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.): a) vizio della motivazione nell'escludere la detenzione della cocaina per uso esclusivamente personale e, quindi lecitamente; b) mancanza di motivazione della determinazione della pena non nel minimo edittale, del diniego delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il ricorso non evidenzia manifeste illogicità della argomentazione probatoria sviluppata nella sentenza impugnata mentre del tutto indimostrato rimane l'assunto difensivo secondo cui la cocaina sarebbe stata destinata a consumo personale o con un gruppo di amici. Va ribadito che ricorre l'ipotesi di consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, che implica l'irrilevanza penale del fatto, sia nell'ipotesi di acquisto congiunto, che in quella di mandato all'acquisto collettivo a uno dei consumatori, a condizione che: a) l'acquirente sia uno degli assuntori; b) l'acquisto avvenga sin dall'inizio per conto degli altri componenti del gruppo; c) sia certa sin dall'inizio l'identità dei mandanti e la loro manifesta volontà di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, contribuendo anche finanziariamente all'acquisto (Sez. 4, n. 24102 del 23/03/2018, Verdoscia, Rv. 272961; Sez. 4, n. 6782 del 23/01/2014, Cheggour, Rv. 25928). Nessuna di queste condizioni emerge dalle generiche prospettazioni difensive, né tantomeno risulta provata sulla base degli elementi di valutazione acquisiti. 2. Il secondo motivo di ricorso risulta inammissibile. Nell'atto di appello il ricorrente ha chiesto l'applicazione del minimo della pena in termini del tutto generici e senza addurre elementi di valutazione a sostegno della sue richiesta e il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso davanti alla Corte di cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700). Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte di appello ha adeguatamente giustificato l'esercizio del suo potere discrezionale evidenziando l'assenza di elementi di valutazione favorevoli e rimarcando la capacità a delinquere dell'imputato desumibile dai precedenti penali e dai cariche pendenti (questi ultimi anche specifici). 3. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa