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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 20013/2025

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5 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nataa [OSCURATO:PERSONA] il 18/07/979 avverso la ordinanzadel 0 3 /12 /20 2 4 del Tribunale della libertà di Catanzaro ; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lettala requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto di dichiarare inammissibile ilricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la ordinanzaimpugnata, il Tribunale di Catanzaro ha rigettato i l ricorso di [OSCURATO:PERSONA] contro il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro le ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliariper il reato ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 cod. pen. 2.Nel ricorsopresentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l’annullamento della ordinanza.

2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce vizio della motivazione circa la sussistenza dell’aggravante ex art . 416 - bis .1 c od. pen. nella forma della agevolazionedella associazione per delinquere di stampo mafioso.

2.2. Con il secondo motivo si segnala la illogicità della motivazione in relazione alle esigenze cautelari, evidenziando che i fatti per iquali si procede nei confronti della ricorrente risalgono a due anni fa e che la sua condotta è stata occasionale e connessa alle attività illecite del marito [OSCURATO:PERSONA], è incensurata e lavora, sicché, comunque, le esigenze cautelari potrebbero essere salvaguardate con misure meno restrittive della libertà personale. [OSCURATO:PERSONA] 1.I due motivi di ricorso possono essere trattati unitariamente e risultano manifestamenteinfondati.

Per quanto riguarda la sussistenza del le esigenze cautelari e la scelta del la misura adeguataal caso (oggetti del secondo motivo di ricorso) , deve rilevarsi che il Tribunale non si è limitato a applicare la presunzione legislativa in materia cautelarepos ta dall’art . 275, comma 3, cod. pr oc. pen. , ma ha specificamente valutato che condotta ascritta a [OSCURATO:PERSONA] non è risalente nel tempo , essendo collocatatemporalmente nel 2022, e che la ricorrente l’ha attuata con scaltrezza inserendosi in una fitta rete di contatticriminali da lei gestiti con autonomia(anche nel riscuotere i crediti derivantidalle cessione della droga ), così manifestando una pervicacia nel delinquereche fonda─ anche a prescindere dalla presunzione posta dalla legge ─ le esigenze cautelari e la necessità di una misura idonea a interrompere i suoi legami con gli ambienti criminali (p 10).

Ne deriva che manca un interesse concreto e attuale della ricorrente a contestare la sussistenza (oggetto del primo motivi di ricorso) dell’aggravante ex art. 416 -bis.1 cod. pen. nella forma della agevolazione della associazione per delinquere di stampo mafioso.

2. Pertanto.

Il ricorso risulta inammissibile e da questo esito deriva, ex art.616 cod. proc. pen., la condanna del la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna laricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il02/04/2025.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Aprile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nataa [OSCURATO:PERSONA] il 18/07/979 avverso la ordinanzadel 0 3 /12 /20 2 4 del Tribunale della libertà di Catanzaro ; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lettala requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto di dichiarare inammissibile ilricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanzaimpugnata, il Tribunale di Catanzaro ha rigettato i l ricorso di [OSCURATO:PERSONA] contro il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro le ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliariper il reato ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 cod. pen. 2.Nel ricorsopresentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l’annullamento della ordinanza. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce vizio della motivazione circa la sussistenza dell’aggravante ex art . 416 - bis .1 c od. pen. nella forma della agevolazionedella associazione per delinquere di stampo mafioso. 2.2. Con il secondo motivo si segnala la illogicità della motivazione in relazione alle esigenze cautelari, evidenziando che i fatti per iquali si procede nei confronti della ricorrente risalgono a due anni fa e che la sua condotta è stata occasionale e connessa alle attività illecite del marito [OSCURATO:PERSONA], è incensurata e lavora, sicché, comunque, le esigenze cautelari potrebbero essere salvaguardate con misure meno restrittive della libertà personale. [OSCURATO:PERSONA] 1.I due motivi di ricorso possono essere trattati unitariamente e risultano manifestamenteinfondati. Per quanto riguarda la sussistenza del le esigenze cautelari e la scelta del la misura adeguataal caso (oggetti del secondo motivo di ricorso) , deve rilevarsi che il Tribunale non si è limitato a applicare la presunzione legislativa in materia cautelarepos ta dall’art . 275, comma 3, cod. pr oc. pen. , ma ha specificamente valutato che condotta ascritta a [OSCURATO:PERSONA] non è risalente nel tempo , essendo collocatatemporalmente nel 2022, e che la ricorrente l’ha attuata con scaltrezza inserendosi in una fitta rete di contatticriminali da lei gestiti con autonomia(anche nel riscuotere i crediti derivantidalle cessione della droga ), così manifestando una pervicacia nel delinquereche fonda─ anche a prescindere dalla presunzione posta dalla legge ─ le esigenze cautelari e la necessità di una misura idonea a interrompere i suoi legami con gli ambienti criminali (p 10). Ne deriva che manca un interesse concreto e attuale della ricorrente a contestare la sussistenza (oggetto del primo motivi di ricorso) dell’aggravante ex art. 416 -bis.1 cod. pen. nella forma della agevolazione della associazione per delinquere di stampo mafioso. 2. Pertanto. Il ricorso risulta inammissibile e da questo esito deriva, ex art.616 cod. proc. pen., la condanna del la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna laricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il02/04/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Aprile
Sentenza Cassazione n. 20013/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris