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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 25 agosto 1967

Cassazione n. 17693/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 03/03/2023 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato limitatamente alla statuizione delle revoca del decreto di pagamento [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del 7 marzo 2022, il Tribunale di Roma aveva ammesso [OSCURATO:PERSONA] al patrocinio a spese dello Stato, in accoglimento del ricorso avverso il rigetto pronunciato dal Giudice monocratico.

A seguito della comunicazione della Guardia di Finanza, con cui si dava atto che Nardoni non aveva indicato per l'anno 2018 l'effettivo reddito percepito, di poco superiore al limite massimo consentito dalla legge per essere ammessi al beneficio, il Tribunale, con provvedimento del 21 luglio 2022, aveva revocato il decreto di ammissione, dichiarato inammissibile la originaria richiesta e rigettato la richiesta di liquidazione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], con revoca del decreto di liquidazione emesso in favore di questi in data 14 aprile 2022.

Avverso detta ordinanza, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto opposizione, richiedendo la revoca del provvedimento impugnato, nella parte in cui era stata disposto la revoca del decreto di liquidazione dei compensi. 2.Con decreto (rectius ordinanza) del 3 marzo 2023, il Tribunale di Roma ha rigettato l'opposizione, rilevando che la revoca dell'originario provvedimento di ammissione derivava dall'esito degli accertamenti della Guardia di Finanza da cui erano emersi redditi oltre la soglia consentita.

2. Avverso tale ultimo provvedimento, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione formulando due motivi.

2.1. Con il primo motivo, ha dedotto l'esercizio da parte del Giudice di una potestà riservata dalla legge a organi amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri.

Il difensore ha osservato che, in data 14 aprile 2022, il Tribunale penale di Roma aveva emesso decreto di liquidazione all'avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], imputata nel procedimento penale n. 24507/19 R.G.N.R e ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello stato, della somma complessiva di euro 1200,00, oltre accessori di legge.

Avverso tale decreto, notificato in pari data, nessuna delle parti legittimate aveva proposto impugnazione e, pertanto, lo stesso era diventato esecutivo il 14 maggio 2022.

Il ricorrente osserva che la revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello stato è legittima e ha efficacia retroattiva, ma nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, sia stato già emesso il decreto di pagamento del difensore, la revoca non può comportare l'inefficacia del decreto di pagamento emesso in data antecedente: il decreto di pagamento, come ribadito anche dalla Corte Costituzionale, è provvedimento giurisdizionale e non è suscettibile di essere revocato in funzione di autotutela.2.2.

Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione, per omesso riscontro alle ragioni addotte con l'atto di opposizione.

Il difensore, riprendendo gli argomenti di cui al primo motivo, ribadisce la illegittimità della decisione del Tribunale, che violerebbe le disposizioni di cui d.P.R. n. 115/2002.

L'art 170 d.P.R. n. 115/2002 prevede che avverso il decreto di pagamento possano proporre opposizione il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero.

L'art. 171 d.P.R. n. 115/2002 stabilisce, inoltre, che il decreto di pagamento emesso dal magistrato costituisce titolo di pagamento della spesa.

La motivazione del decreto impugnato non si confronta con tali dati e con gli argomenti prospettati con l'opposizione.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'annullamento con rinvio del decreto impugnato limitatamente alla revoca del decreto di liquidazione degli onorari all'avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere accolto, in quanto fondati entrambi i motivi, incentranti sulla illegittimità del provvedimento di revoca del decreto di liquidazione degli onorari al difensore.

2. Il ricorrente riprende gli stessi argomenti che già sono stati sviluppati dalla giurisprudenza di questa Corte nell'affermare che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, la revoca del beneficio per mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito previste dalla legge non comporta l'inefficacia del decreto di pagamento del difensore emesso prima della revoca del provvedimento di ammissione (Sez. 4, n. 10159 del 15/12/2020, dep. 2021, Marrara, Rv. 281134).

La Suprema Corte, con orientamento cui il collegio ritiene di dare continuità, ha precisato che il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha efficacia retroattiva, come espressamente previsto dall'art.114, comma 2, d.P.R. 115/2002 e che è legittima la revoca del beneficio, per difetto originario dei requisiti, anche se sia già intervenuto il decreto di pagamento del difensore definitivo ed esecutivo (Sez. 4, Sentenza n. 17225 del 08/01/2019, Spada, Rv. 275715).

Tuttavia la revoca, pur avendo efficacia retroattiva, non comporta l'inefficacia del decreto di pagamento del difensore, emesso prima della revoca del provvedimento di ammissione.

Il decreto di pagamento, infatti, pur se conseguente all'ammissione al patrocinio, è regolato da una disciplina sua propria, anche per quanto attiene al regime delle impugnazioni, essendo prevista dall'art. 170, d.P.R. cit, richiamato dall'art. 84, l'opposizione del beneficiario, delle parti ed anche del Pubblico Ministero.

Decorsi i termini per l'impugnazione, esso, ex art. 171 d.P.R. n. 115/2002, costituisce titolo di pagamento della spesa.

Il decreto di pagamento, inoltre, come chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza citata dal ricorrente (n. 192 dell'8 luglio 2015), ha natura giurisdizionale, con la conseguenza che il giudice che dispone la liquidazione consuma il potere di provvedere in merito e non può, dunque, revocarlo in funzione di autotutela, potendo esso essere emendato solo in sede di (eventuale) impugnazione.

Il sistema normativo, peraltro, si è fatto carico anche di disciplinare le conseguenze della revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale, in quanto l'art. 111 d.P.R. n.115/2002 dispone che, in tale ipotesi, sono recuperate nei confronti dell'imputato le spese di cui all'articolo 107 dello stesso decreto (fra cui l'onorario e le spese agli avvocati, indicate appunto fra le spese "anticipate dall'erario"). 3.11 provvedimento impugnato non si è attenuto ai princi Di sopra richiamati.

Giudicando della opposizione avverso il decreto di revoca del decreto di liquidazione del compenso al difensore, intervenuto prima della revoca della ammissione, il Tribunale ha confermato il provvedimento opposto, limitandosi a rilevare che si erano verificati i presupposti per la revoca del decreto di ammissione, in quanto era stato accertato il superamento dei limiti di reddito per accedere al beneficio.

Il Tribunale, tuttavia, non si è confrontato con l'assetto normativo come sopra richiamato, che esclude possa essere revocato il decreto di pagamento dei compensi al difensore, al di fuori delle disciplinate ipotesi di impugnazione. 4.Ne consegue che il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al Presidente del Tribunale di Roma per nuovo esame.

PQM Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Presidente del Tribunale di Roma per nuovo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 03/03/2023 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato limitatamente alla statuizione delle revoca del decreto di pagamento [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 7 marzo 2022, il Tribunale di Roma aveva ammesso [OSCURATO:PERSONA] al patrocinio a spese dello Stato, in accoglimento del ricorso avverso il rigetto pronunciato dal Giudice monocratico. A seguito della comunicazione della Guardia di Finanza, con cui si dava atto che Nardoni non aveva indicato per l'anno 2018 l'effettivo reddito percepito, di poco superiore al limite massimo consentito dalla legge per essere ammessi al beneficio, il Tribunale, con provvedimento del 21 luglio 2022, aveva revocato il decreto di ammissione, dichiarato inammissibile la originaria richiesta e rigettato la richiesta di liquidazione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], con revoca del decreto di liquidazione emesso in favore di questi in data 14 aprile 2022. Avverso detta ordinanza, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto opposizione, richiedendo la revoca del provvedimento impugnato, nella parte in cui era stata disposto la revoca del decreto di liquidazione dei compensi. 2.Con decreto (rectius ordinanza) del 3 marzo 2023, il Tribunale di Roma ha rigettato l'opposizione, rilevando che la revoca dell'originario provvedimento di ammissione derivava dall'esito degli accertamenti della Guardia di Finanza da cui erano emersi redditi oltre la soglia consentita. 2. Avverso tale ultimo provvedimento, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione formulando due motivi. 2.1. Con il primo motivo, ha dedotto l'esercizio da parte del Giudice di una potestà riservata dalla legge a organi amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri. Il difensore ha osservato che, in data 14 aprile 2022, il Tribunale penale di Roma aveva emesso decreto di liquidazione all'avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], imputata nel procedimento penale n. 24507/19 R.G.N.R e ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello stato, della somma complessiva di euro 1200,00, oltre accessori di legge. Avverso tale decreto, notificato in pari data, nessuna delle parti legittimate aveva proposto impugnazione e, pertanto, lo stesso era diventato esecutivo il 14 maggio 2022. Il ricorrente osserva che la revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello stato è legittima e ha efficacia retroattiva, ma nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, sia stato già emesso il decreto di pagamento del difensore, la revoca non può comportare l'inefficacia del decreto di pagamento emesso in data antecedente: il decreto di pagamento, come ribadito anche dalla Corte Costituzionale, è provvedimento giurisdizionale e non è suscettibile di essere revocato in funzione di autotutela.2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione, per omesso riscontro alle ragioni addotte con l'atto di opposizione. Il difensore, riprendendo gli argomenti di cui al primo motivo, ribadisce la illegittimità della decisione del Tribunale, che violerebbe le disposizioni di cui d.P.R. n. 115/2002. L'art 170 d.P.R. n. 115/2002 prevede che avverso il decreto di pagamento possano proporre opposizione il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero. L'art. 171 d.P.R. n. 115/2002 stabilisce, inoltre, che il decreto di pagamento emesso dal magistrato costituisce titolo di pagamento della spesa. La motivazione del decreto impugnato non si confronta con tali dati e con gli argomenti prospettati con l'opposizione. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'annullamento con rinvio del decreto impugnato limitatamente alla revoca del decreto di liquidazione degli onorari all'avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto, in quanto fondati entrambi i motivi, incentranti sulla illegittimità del provvedimento di revoca del decreto di liquidazione degli onorari al difensore. 2. Il ricorrente riprende gli stessi argomenti che già sono stati sviluppati dalla giurisprudenza di questa Corte nell'affermare che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, la revoca del beneficio per mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito previste dalla legge non comporta l'inefficacia del decreto di pagamento del difensore emesso prima della revoca del provvedimento di ammissione (Sez. 4, n. 10159 del 15/12/2020, dep. 2021, Marrara, Rv. 281134). La Suprema Corte, con orientamento cui il collegio ritiene di dare continuità, ha precisato che il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha efficacia retroattiva, come espressamente previsto dall'art.114, comma 2, d.P.R. 115/2002 e che è legittima la revoca del beneficio, per difetto originario dei requisiti, anche se sia già intervenuto il decreto di pagamento del difensore definitivo ed esecutivo (Sez. 4, Sentenza n. 17225 del 08/01/2019, Spada, Rv. 275715). Tuttavia la revoca, pur avendo efficacia retroattiva, non comporta l'inefficacia del decreto di pagamento del difensore, emesso prima della revoca del provvedimento di ammissione. Il decreto di pagamento, infatti, pur se conseguente all'ammissione al patrocinio, è regolato da una disciplina sua propria, anche per quanto attiene al regime delle impugnazioni, essendo prevista dall'art. 170, d.P.R. cit, richiamato dall'art. 84, l'opposizione del beneficiario, delle parti ed anche del Pubblico Ministero. Decorsi i termini per l'impugnazione, esso, ex art. 171 d.P.R. n. 115/2002, costituisce titolo di pagamento della spesa. Il decreto di pagamento, inoltre, come chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza citata dal ricorrente (n. 192 dell'8 luglio 2015), ha natura giurisdizionale, con la conseguenza che il giudice che dispone la liquidazione consuma il potere di provvedere in merito e non può, dunque, revocarlo in funzione di autotutela, potendo esso essere emendato solo in sede di (eventuale) impugnazione. Il sistema normativo, peraltro, si è fatto carico anche di disciplinare le conseguenze della revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale, in quanto l'art. 111 d.P.R. n.115/2002 dispone che, in tale ipotesi, sono recuperate nei confronti dell'imputato le spese di cui all'articolo 107 dello stesso decreto (fra cui l'onorario e le spese agli avvocati, indicate appunto fra le spese "anticipate dall'erario"). 3.11 provvedimento impugnato non si è attenuto ai princi Di sopra richiamati. Giudicando della opposizione avverso il decreto di revoca del decreto di liquidazione del compenso al difensore, intervenuto prima della revoca della ammissione, il Tribunale ha confermato il provvedimento opposto, limitandosi a rilevare che si erano verificati i presupposti per la revoca del decreto di ammissione, in quanto era stato accertato il superamento dei limiti di reddito per accedere al beneficio. Il Tribunale, tuttavia, non si è confrontato con l'assetto normativo come sopra richiamato, che esclude possa essere revocato il decreto di pagamento dei compensi al difensore, al di fuori delle disciplinate ipotesi di impugnazione. 4.Ne consegue che il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al Presidente del Tribunale di Roma per nuovo esame. PQM Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Presidente del Tribunale di Roma per nuovo
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