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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 giugno 2025

Cassazione n. 25648/2025

Testo disponibile della fonte

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza d'ufficio n. 3871- 2025 proposto da: TRIBUNALE di TRIESTE, con ordinanza R.G.N. 426/2022 del 10/03/2023 ; nel procedimento pendente tra: [OSCURATO:SOCIETA].; -ricorrente- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] di competenza R.G.N.3871/2025 Cron.

Rep.

Ud11/06/ 2025 C.N.

I. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/06/2025 dallaConsigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]:

1. [OSCURATO:PERSONA] S .p.a - a seguito di un accertamento ispettivo presso il proprio stabilimento di Genova/[OSCURATO:PERSONA], in cui aveva sede operativa la [OSCURATO:SOCIETA]. che era intenta ad eseguire lavori nell’ambito di un subappalto, stipulato con la sua appaltatrice [OSCURATO:SOCIETA]. - agiva dinanzi al Tribunale di Genova, per l’accertamento negativo del credito INPS di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019000699/S01 del 9 novembre 2020, quale committente responsabile in solido ex art. 29 d.lgs. 276/2003; in subordine, in caso di condanna, chiedeva la condanna, in solido fra loro , delle società C.B.M. [OSCURATO:PERSONA], e C.N.I. [OSCURATO:PERSONA] «a tenere indenne e comunque a rifondere alla [OSCURATO:SOCIETA] quanto da essa eventualmente corrisposto all’INPS […]».

2. Il T ribunale di Genova, con ordinanza del 27 settembre 2021, dichiarava l’incompetenza territoriale in favore del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Osservava che la competenza andava individuata, ai sensi dell’art. 444, comma 3 , c.p.c., in ragione dell’ u fficio dell’INPS ove «il pagamento dei contributi, sarebbe dovuto avvenire; ufficio che, nella specie, come pacifico tra le parti, era la sede INPS di Castellammare di Stabia, ove tutti i rapporti assicurativi (erano) stati instaurati [ … ] » , rientrante nel circondario del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

3. Riassunta la causa dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo, con ordinanza del 20.7.2022 , a propria volta, declinava la competenza in favore del Tribunale di Trieste, dinanzi al quale la causa veniva nuovamente riassunta.

4. Il Tribunale di Trieste , a sua volta, si dichiarava incompetente.

In particolare, dopo aver rileva to che «[ … ] nel provvedimento con il quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (aveva)declinato la propria competenza non si rinveniva alcuna motivazione esplicativa» delle ragioni della decisione , riteneva competente il Tribunale di TorreAnnunziata, come già affermato dal Tribunale di Genova.

4.1. A tale riguardo, osservava ch e i rapporti di lavoro, cui inerivano i contributi, facevano capo alla [OSCURATO:SOCIETA]., quale datricedi lavoro e obbligata principale.

La società aveva sede legale in Gragnano (NA) e l’ufficio competente a ricevere i contributi era la sede [OSCURATO:SOCIETA]. era responsabile solo ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 D.Lgs. 276/2003.

4.2. Ha, pertanto,sollevato conflitto di competenza ex officio.

5. Il PG ha concluso per l ’accoglimento del proposto regolamento e per l’affermazione della competenza di [OSCURATO:PERSONA].L’Inps ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]:

6. Èpacifico che, a base del presente giudizio, vi sia un verbale ispettivo, in virtù del quale l’INPS ha chie sto il pagamento dei contributi e delle sanzioni a [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di obbligata solidale ex art. 29, d.lgs 276/2003, per l’inadempimento della società datrice di lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, subappaltatrice dei lavori commissionati dalla prima.

7. È controversa invece la competenza territoriale de l Tribunaleche, in funzione di Giudice del lavoro, deve conoscere della controversia.Occorre stabilir e se essa vada individuata in ragione del collegamento con la sede dell’INPS tenuta a ricevere i contributi dal datore di lavoro ovvero se sussist a un criterio alternativo, derogatorio di quest’ultimo, poiché il pagamento è richiesto al committente, obbligato solidale, la cui impresa ha sede in un luogo diverso.

8. La competenza va dichiarata in favore del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], conformemente a Cass. nr. 17910 del 2016 ,che, in causa analoga avente ad oggetto la domanda di accertamento negativo dell’obbligo ex art. 29 cit. , ha ritenuto sussistente la competenza territoriale del Giudice del luogo ove ha sede l’ufficio dell’Ente deputato a gestire il rapporto contributivo con il datore di lavoro e non quella del Giudice del luogo corrispondentealla sede dell'impresa del soggetto responsabile solidale.

8.1. Trova,infatti, applicazione il criterio fissato dall’a rt. 444, comma 3, c.p.c. in base al quale la competenza « per le controversie relative agli obblighi del datore di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi» è del T ribunale « del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente», intendendosi per « ufficio dell'ente » , quello legittimato a gestire il rapporto di debito/credito e dunque « a ricevere i contributi ed a pretenderne il pagamento o a restituirne l'eccedenza» ( così , ex multis , Cass.nr. 6178 del 2019 ; Cass. n. 10702 del 2015 ) .

8.2. A tale criterio deve farsi riferimento in tutti i casi in cui sia in discussione la valutazione «degli obblighi dei datori di lavoro» ( in motivazione, Cass. n r . 17910 del 2016 cit. ) , in materia di previdenza obbligatoria.

In tale ambito, si innesta anche la fattispecie concreta di accertamento dell’obblig o contributivoda parte del responsabile solidale, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs.nr. 276 del 2003.

L ’obbligat o solidale (nella specie , la [OSCURATO:SOCIETA].),nel rapporto con l’ente previdenziale, sia pure in forza della specifica responsabilità di cui all’art. 29cit., subentra nella medesima posizione della parte datoriale.

È, perciò, co erente che l a competenza territoriale segu a i medesimi criteri che regolano il rapporto obbligatorio principale. 8.3.In definitiva, anche nella causa in cui si discut e della sussistenza o meno di un obbligo contributivo in capo a l committente, ex art. 29 cit. , ai fini della individuazione della competenza territoriale, prevale il criterio , d i favor per l’Ente previdenziale, della « contiguità » tra sede amministrativa di gestione dei rapporti contributivi-assicurativi e sede giudiziaria di trattazione della controversia rispetto ad altri criteri di collegamento con il committente.

9. Quanto alle domande di manleva, subordinate e connesse a quella principale, la competenza a decidere segue quella della causa principale, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 33 c.p.c.

10. Per quanto innanzi, il proposto regolamento va accolto e va dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 444, comma 3, c.p.c., in ordine alla causa promossa da [OSCURATO:PERSONA], per l’accertamento negativo del credito, exart. 29 d.lgs. nr. 276 del 2003.

11. Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese trattandosi di r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza d'ufficio n. 3871- 2025 proposto da: TRIBUNALE di TRIESTE, con ordinanza R.G.N. 426/2022 del 10/03/2023 ; nel procedimento pendente tra: [OSCURATO:SOCIETA].; -ricorrente- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] di competenza R.G.N.3871/2025 Cron. Rep. Ud11/06/ 2025 C.N. I. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/06/2025 dallaConsigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] S .p.a - a seguito di un accertamento ispettivo presso il proprio stabilimento di Genova/[OSCURATO:PERSONA], in cui aveva sede operativa la [OSCURATO:SOCIETA]. che era intenta ad eseguire lavori nell’ambito di un subappalto, stipulato con la sua appaltatrice [OSCURATO:SOCIETA]. - agiva dinanzi al Tribunale di Genova, per l’accertamento negativo del credito INPS di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019000699/S01 del 9 novembre 2020, quale committente responsabile in solido ex art. 29 d.lgs. 276/2003; in subordine, in caso di condanna, chiedeva la condanna, in solido fra loro , delle società C.B.M. [OSCURATO:PERSONA], e C.N.I. [OSCURATO:PERSONA] «a tenere indenne e comunque a rifondere alla [OSCURATO:SOCIETA] quanto da essa eventualmente corrisposto all’INPS […]». 2. Il T ribunale di Genova, con ordinanza del 27 settembre 2021, dichiarava l’incompetenza territoriale in favore del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Osservava che la competenza andava individuata, ai sensi dell’art. 444, comma 3 , c.p.c., in ragione dell’ u fficio dell’INPS ove «il pagamento dei contributi, sarebbe dovuto avvenire; ufficio che, nella specie, come pacifico tra le parti, era la sede INPS di Castellammare di Stabia, ove tutti i rapporti assicurativi (erano) stati instaurati [ … ] » , rientrante nel circondario del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Riassunta la causa dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo, con ordinanza del 20.7.2022 , a propria volta, declinava la competenza in favore del Tribunale di Trieste, dinanzi al quale la causa veniva nuovamente riassunta. 4. Il Tribunale di Trieste , a sua volta, si dichiarava incompetente. In particolare, dopo aver rileva to che «[ … ] nel provvedimento con il quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (aveva)declinato la propria competenza non si rinveniva alcuna motivazione esplicativa» delle ragioni della decisione , riteneva competente il Tribunale di TorreAnnunziata, come già affermato dal Tribunale di Genova. 4.1. A tale riguardo, osservava ch e i rapporti di lavoro, cui inerivano i contributi, facevano capo alla [OSCURATO:SOCIETA]., quale datricedi lavoro e obbligata principale. La società aveva sede legale in Gragnano (NA) e l’ufficio competente a ricevere i contributi era la sede [OSCURATO:SOCIETA]. era responsabile solo ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 D.Lgs. 276/2003. 4.2. Ha, pertanto,sollevato conflitto di competenza ex officio. 5. Il PG ha concluso per l ’accoglimento del proposto regolamento e per l’affermazione della competenza di [OSCURATO:PERSONA].L’Inps ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 6. Èpacifico che, a base del presente giudizio, vi sia un verbale ispettivo, in virtù del quale l’INPS ha chie sto il pagamento dei contributi e delle sanzioni a [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di obbligata solidale ex art. 29, d.lgs 276/2003, per l’inadempimento della società datrice di lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, subappaltatrice dei lavori commissionati dalla prima. 7. È controversa invece la competenza territoriale de l Tribunaleche, in funzione di Giudice del lavoro, deve conoscere della controversia.Occorre stabilir e se essa vada individuata in ragione del collegamento con la sede dell’INPS tenuta a ricevere i contributi dal datore di lavoro ovvero se sussist a un criterio alternativo, derogatorio di quest’ultimo, poiché il pagamento è richiesto al committente, obbligato solidale, la cui impresa ha sede in un luogo diverso. 8. La competenza va dichiarata in favore del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], conformemente a Cass. nr. 17910 del 2016 ,che, in causa analoga avente ad oggetto la domanda di accertamento negativo dell’obbligo ex art. 29 cit. , ha ritenuto sussistente la competenza territoriale del Giudice del luogo ove ha sede l’ufficio dell’Ente deputato a gestire il rapporto contributivo con il datore di lavoro e non quella del Giudice del luogo corrispondentealla sede dell'impresa del soggetto responsabile solidale. 8.1. Trova,infatti, applicazione il criterio fissato dall’a rt. 444, comma 3, c.p.c. in base al quale la competenza « per le controversie relative agli obblighi del datore di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi» è del T ribunale « del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente», intendendosi per « ufficio dell'ente » , quello legittimato a gestire il rapporto di debito/credito e dunque « a ricevere i contributi ed a pretenderne il pagamento o a restituirne l'eccedenza» ( così , ex multis , Cass.nr. 6178 del 2019 ; Cass. n. 10702 del 2015 ) . 8.2. A tale criterio deve farsi riferimento in tutti i casi in cui sia in discussione la valutazione «degli obblighi dei datori di lavoro» ( in motivazione, Cass. n r . 17910 del 2016 cit. ) , in materia di previdenza obbligatoria. In tale ambito, si innesta anche la fattispecie concreta di accertamento dell’obblig o contributivoda parte del responsabile solidale, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs.nr. 276 del 2003. L ’obbligat o solidale (nella specie , la [OSCURATO:SOCIETA].),nel rapporto con l’ente previdenziale, sia pure in forza della specifica responsabilità di cui all’art. 29cit., subentra nella medesima posizione della parte datoriale. È, perciò, co erente che l a competenza territoriale segu a i medesimi criteri che regolano il rapporto obbligatorio principale. 8.3.In definitiva, anche nella causa in cui si discut e della sussistenza o meno di un obbligo contributivo in capo a l committente, ex art. 29 cit. , ai fini della individuazione della competenza territoriale, prevale il criterio , d i favor per l’Ente previdenziale, della « contiguità » tra sede amministrativa di gestione dei rapporti contributivi-assicurativi e sede giudiziaria di trattazione della controversia rispetto ad altri criteri di collegamento con il committente. 9. Quanto alle domande di manleva, subordinate e connesse a quella principale, la competenza a decidere segue quella della causa principale, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 33 c.p.c. 10. Per quanto innanzi, il proposto regolamento va accolto e va dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 444, comma 3, c.p.c., in ordine alla causa promossa da [OSCURATO:PERSONA], per l’accertamento negativo del credito, exart. 29 d.lgs. nr. 276 del 2003. 11. Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese trattandosi di r
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