CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28940/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (04WFP0J) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che esso, con un unico motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'applicazione di una pena superiore al minimo edittale; ritenuto che le doglianze in questione siano manifestamente infondate, avendo la sentenza dato conto, con motivazione congrua e logica, della relativa decisione, fondata, quanto alla recidiva, sulla considerazione dei numerosi precedenti dell'imputato e della omogeneità delle violazioni, reiterate nonostante le ripetute esperienze giudiziarie, nonché, quanto alle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, sulla gravità dei fatti e sulla intensità del dolo: motivazione rispetto alla quale le argomentazioni difensive si connotano in termini essenzialmente rivalutativi e, pertanto, non scrutinabili in sede di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così decis