CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 42104/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2020 del TRIBUNALE di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Brescia ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per essere il reato di cui all'art. 590 bis cod.pen. estinto per esito positivo della prova. Applicava la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni uno . 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato lamentando quanto segue: I) Violazione di legge in quanto la competenza per la irrogazione delle sanzioni amministrative accessorie previste dal combinato disposto degli artt. 186 comma 2 lett. c) CDS, 168 ter comma 2 cod.pen. e 224 CDS era del Prefetto. 3.11 Procuratore Generale, con requisitoria scritta ritualmente presentata, conclude per l'annullamento senza rinvi0 limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria. 4. Il ricorso è fondato. 4.1. La sanzione amministrativa deve essere applicata in forza dell'art. 168-ter, comma 2, cod.pen., che stabilisce che l'estinzione del reato, conseguente al buon esito della prova, non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge. E, nel caso della sanzione amministrativa della sospensione della patente, la competenza all'irrogazione della stessa all' esito positivo della messa alla prova e dell'estinzione del reato va individuata, ai sensi dell'art.224, comma 3, CDS in capo al Prefetto, cui gli atti devono essere trasmessi per le determinazioni di competenza ex art. 221 comma 2 CDS. 5. Si impone pertanto annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, nella parte in cui applica la sanzione amministrativa accessoria, previa revoca della stessa, con conseguente trasmissione degli atti al Prefetto di Brescia. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida che elimina, e dispone la trasmissione degli atti al Prefetto di Brescia. Così deciso il 19.10.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente natella Ferran i Francesco aria Ciampi D