CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 giugno 2026
Cassazione n. 18736/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tate e difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),con domicilio digitale ex lege- ricorrenti -e contro[OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege- controricorrente ericorrente incidentale -Numero registro generale 6731/2023Numero sezionale 1434/2026Numero di raccolta generale 18736/2026Data pubblicazione 09/06/2026e contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege- controricorrente ericorrente incidentale -e contro[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege- controricorrente ericorrente incidentale -e contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Mescia (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege- controricorrente ericorrente incidentale -e contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege- controricorrente -e contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA](c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege- controricorrente -e contro[OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:SOCIETA]. - intimati -Numero registro generale 6731/2023Numero sezionale 1434/2026Numero di raccolta generale 18736/2026Data pubblicazione 09/06/2026avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 107 del 10/1/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del21/4/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];lette le memorie delle parti;[OSCURATO:PERSONA]:− in data 28 agosto 2013, nello stabile sito in Roma, via Stamira n.39, si verificò un allagamento: dall’appartamento di proprietà di RaffaeleDemma, concesso in locazione a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],a più unità immobiliari sottostanti e a un esercizio commerciale;− a seguito dell’evento, proposero azione risarcitoria Anna MariaBenedetto e [OSCURATO:PERSONA], proprietari di uno degli appartamentidanneggiati, nonché [OSCURATO:PERSONA], proprietario di un’altra unitàimmobiliare, e [OSCURATO:PERSONA], titolare di un’attivitàcommerciale ubicata nel medesimo stabile, tutti deducendo laresponsabilità del proprietario dell’appartamento sovrastante per dannida cosa in custodia ex art. 2051 c.c.;− nel giudizio di primo grado, [OSCURATO:PERSONA] si costituì contestandola propria responsabilità e sostenne che la causa dell’allagamento eraimputabile esclusivamente alle conduttrici dell’immobile, le quali avevanoomesso di vigilare sul corretto funzionamento della lavatrice e degliaccessori idrici, lasciando l’appartamento incustodito nel periodo estivo;− conseguentemente, [OSCURATO:PERSONA] chiamò in causa le predetteconduttrici, chiedendone la condanna in via esclusiva o, quanto meno, lamanleva, nonché le compagnie assicuratrici del condominio, [OSCURATO:SOCIETA]., invocando l’operatività dellerelative polizze;− le conduttrici eccepirono l’assenza di qualsiasi condotta colposa eaffermarono che la custodia delle strutture murarie e degli impianti idrici,Numero registro generale 6731/2023Numero sezionale 1434/2026Numero di raccolta generale 18736/2026Data pubblicazione 09/06/2026unitamente agli obblighi di manutenzione straordinaria e di prevenzionedel rischio, era rimasta in capo al locatore;− le compagnie assicuratrici eccepirono la non operatività o,comunque, i limiti della garanzia assicurativa;− all’esito dell’istruttoria, il Tribunale di Roma, con la sentenza n.5392/2017, ritenne che le cause dell’allagamento fossero riconducibili afattori strutturali e all’impianto idrico, aggravati dall’aumento dipressione nel periodo estivo, escludendo quindi la responsabilità delleconduttrici e affermando quella esclusiva di [OSCURATO:PERSONA];quest’ultimo venne pertanto condannato al risarcimento dei danni infavore degli attori e degli intervenuti, con obbligo per [OSCURATO:PERSONA] ItaliaS.p.A. di tenerlo indenne nei limiti del massimale di polizza;− avverso tale decisione proposero appello [OSCURATO:PERSONA] e AndreaIanne (nel frattempo subentrato ad [OSCURATO:PERSONA])limitatamente alla quantificazione del danno e alla regolazione dellespese; [OSCURATO:PERSONA] spiegò appello incidentale chiedendo la totaleriforma della sentenza e l’esclusione della propria responsabilità,insistendo sull’attribuzione della responsabilità alle conduttrici;proposero inoltre appelli incidentali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ItaliaS.p.A., ciascuno per i profili di rispettivo interesse;− la Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 107 del 10/1/2023,accolse l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] e riformò integralmente lapronuncia di primo grado: la Corte di merito ritenne che, in costanza dilocazione, il potere‑dovere di custodia degli accessori e delle partidell’immobile suscettibili di ordinaria manutenzione - tra cui la lavatricee il rubinetto di adduzione dell’acqua - fosse passato alle conduttrici, lequali, omettendo la dovuta vigilanza, avevano determinato l’eventodannoso; conseguentemente, la Corte territoriale rigettò le domanderisarcitorie nei confronti del proprietario, dispose la restituzione delleNumero registro generale 6731/2023Numero sezionale 1434/2026Numero di raccolta generale 18736/2026Data pubblicazione 09/06/2026somme da questi versate in esecuzione della sentenza di primo grado eprovvide a una nuova regolazione delle spese;− avverso la sentenza d’appello hanno proposto distinti ricorsi percassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] eGloria [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA];− le conduttrici [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con distinti controricorsi,ciascuno contenente ricorso incidentale;− coi propri rispettivi controricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ItaliaS.p.A. hanno resistito alle avversarie impugnazioni, principali eincidentali;− non hanno svolto difese nel giudizio di legittimità Fernando,Cristina e [OSCURATO:PERSONA], intimati quali eredi di GiuseppinaAbbondanza, e [OSCURATO:SOCIETA].;− hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1, primo comma, c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], FedericaTodisco, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];− all’esito della camera di consiglio del 21/4/2026, il Collegio si èriservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, anorma dell’art. 380-bis.1, secondo comma, c.p.c.;[OSCURATO:PERSONA]:− col primo motivo i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono la«Violazione ovvero falsa o comunque erronea applicazione dell’art. 2051cod. civ., anche in relazione agli art. 2043 e 2055 cod. civ. e all’art. 2697cod. civ., atteso che il giudice d’appello, in violazione del disposto nor-mativo codicistico, segnatamente in materia di prova liberatoria nel casodi danno derivante da cosa in custodia, pur essendo incontroverso e ac-certato che il danno originasse dalla res locata, ha escluso la responsa-Numero registro generale 6731/2023Numero sezionale 1434/2026Numero di raccolta generale 18736/2026Data pubblicazione 09/06/2026bilità del proprietario locatore a fronte della dichiarata incertezza sull’in-dividuazione e sull’entità delle specifiche concause e della relativa affe-renza a parti della res locata attribuite alla custodia del proprietariostesso o delle conduttrici, mentre detta incertezza avrebbe dovuto de-terminare il riconoscimento della responsabilità del proprietario, su cuigrava l’onere di fornire la prova della propria estraneità rispetto alla cau-sazione del danno. Inoltre, le predette norme sono state anche violateovvero falsamente od erroneamente applicate in relazione alla disciplinasul nesso eziologico delle condotte e degli obblighi custodiali dei danneg-gianti con l’eventus damni, poiché il giudice d’appello ha annesso ad unaconcausa del danno, quale l’omessa custodia dell’immobile da parte delleconduttrici nel periodo di attività dell’elettrodomestico posto nell’immo-bile donde è derivato il flusso idrico, l’effetto di interruzione del collega-mento causale tra l’eventus predetto e gli obblighi custodiali incombentisul proprietario locatore, pur in mancanza di prova – con relativo onereincombente in capo al proprietario stesso – circa l’estraneità di quest’ul-timo ad ogni possibilità di conoscenza e di intervento sul malfunziona-mento dell’elettrodomestico e dell’elemento meccanico di relativo colle-gamento alla rete idrica e pur in presenza dell’accertamento di potenzialiconcause del danno afferenti a tratti intramurari della rete idrica.»;− il motivo è infondato;− i ricorrenti, in sostanza, sostengono che la concessione della res inlocazione non priva il locatore della qualità di custode ex art. 2051 c.c.;− la predetta affermazione è errata in iure: «In tema di danni da cosein custodia, poiché la responsabilità ex art. 2051 c.c. implica la disponi-bilità giuridica e materiale del bene che dà luogo all'evento lesivo, alproprietario dell'immobile locato sono riconducibili in via esclusiva i danniarrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati,di cui conserva la custodia anche dopo la locazione, mentre grava sulsolo conduttore la responsabilità per i danni provocati dagli accessori eNumero registro generale 6731/2023Numero sezionale 1434/2026Numero di raccolta generale 18736/2026Data pubblicazione 09/06/2026dalle altre parti dell'immobile, che sono acquisiti alla sua disponibilità.»(tra le altre, Cass. Sez. 3, 26/04/2023, n. 10983, Rv. 667404-01);− i ricorrenti deducono altresì che soltanto un compiuto accerta-mento della causa dell’allagamento avrebbe potuto escludere la respon-sabilità ex art. 2051 c.c. del proprietario dell’appartamento e che, invece,nel caso di specie - come riconosciuto anche dalla Corte d’appello - «Laespletata CTU, senza individuare una causa specifica dell’allagamento,ha evidenziato una serie di cause concorrenti (aumento di pressione nelletuba-zioni dovuta alla riduzione dei consumi nel periodo estivo; perditadi connessione tra il rubinetto di approvvigionamento idrico della lava-trice e la lavatrice stessa; possibile apertura di elettrovalvola della lava-trice; possibile fenomeno di sifonaggio che avrebbe potuto attivare unaserie di carichi e scarichi della lavatrice) che avrebbero potuto, concor-rendo tutte o in parte, a cagionare l’evento.»;− la censura ora riportata non si confronta con la sentenza impugnatache - con accertamento in fatto, insuscettibile di rivalutazione in questasede di legittimità perché sorretto da argomentata e ragionevole moti-vazione - ha individuato un’autonoma causa dell’allagamento, addebita-bile alle inquiline-custodi, ritenuta idonea ad escludere qualsivoglia ap-porto causale del proprietario-custode;− con la motivazione della propria decisione la Corte territoriale hafornito ampia spiegazione circa l’insussistenza di un nesso causale tra lares custodita dal proprietario e l’allagamento; pertanto, l’assunto dei ri-correnti - secondo cui il giudice d’appello avrebbe esonerato RaffaeleDemma dalla prova liberatoria del caso fortuito - non considera il deci-sum, né è possibile sottoporre a questa Corte di legittimità la valutazionedelle possibili concause (imputabili al proprietario) e del loro eventualeapporto all’allagamento;− col secondo e col terzo motivo i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] deducono, rispet-tivamente, la «Nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.,Numero registro generale 6731/2023Numero sezionale 1434/2026Numero di raccolta generale 18736/2026Data pubblicazione 09/06/2026per omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria proposta anche nei con-fronti delle conduttrici dell’immobile, ritualmente formulate nei prece-denti gradi di giudizio» e la «Violazione degli artt. 329 e 346 c.p.c., peravere la Corte d’Appello ritenuto non devoluta la questione della respon-sabilità delle conduttrici, nonostante l’impugnazione della sentenza diprimo grado»;− entrambi i motivi - che possono essere esaminati congiuntamenteperché tra loro connessi - sono infondati;− per escludere la condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],gamento a norma dell’art. 2051 c.c. - la Corte d’appello ha affermato chenon «può ipotizzarsi in grado di appello una estensione automatica delladomanda risarcitoria [nei confronti delle conduttrici], ammissibile inprimo grado, ma non in secondo grado in assenza di una esplicitazionedella stessa. Deve infatti tenersi conto dell’effetto devolutivo dell’appelloproposto dai danneggiati che hanno impugnato la sentenza esclusiva-mente in relazione alla liquidazione del danno. Diversamente opinando ilgiudizio di appello verrebbe snaturato e si determinerebbe una compro-missione del diritto di difesa degli appellati conduttori che non sono satiquesti ultimi va pertanto respinta, con conseguente assorbimento degliappelli da essi proposti da questi ultimi.»;− per contrastare tale affermazione i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sostengono che la loro impugnazione riguardava necessaria-mente anche le conduttrici, appositamente evocate in appello;− quando l’impugnazione investe solo la quantificazione del danno(quantum debeatur) e le statuizioni consequenziali (spese, accessori),non può ritenersi per ciò solo devoluta al giudice d’appello anche la di-versa questione dell’an debeatur (cioè, l’individuazione del titolo dellaNumero registro generale 6731/2023Numero sezionale 1434/2026Numero di raccolta generale 18736/2026Data pubblicazione 09/06/2026responsabilità e, soprattutto, del soggetto responsabile del danno), chene costituisce il presupposto-logico giuridico;− an e quantum costituiscono, infatti, piani distinti della decisione: ilprimo attiene alla fondatezza della pretesa risarcitoria e alla sua imputa-zione soggettiva, il secondo alla misura del risarcimento; ne discendeche la devoluzione al giudice di gravame della sola misura del danno nonimplica, neppure implicitamente, la riapertura del thema decidendumsull’assetto delle responsabilità; per contro, l’eventuale volontà di conte-stare (o di mantenere in discussione) l’an deve trovare espressione inspecifici motivi di impugnazione, conformi ai requisiti di specificità delgravame, non potendo ricavarsi da censure rivolte esclusivamente alquantum;− coerentemente, qualora in primo grado sia stata respinta (in tuttoo in parte) una domanda autonoma diretta verso determinati soggetti(nel caso de quo, le conduttrici), la devoluzione al giudice d’appello delrelativo capo di decisione richiede una puntuale censura, perché, in di-fetto, opera la preclusione derivante dall’acquiescenza al capo non impu-gnato e dalla formazione del giudicato interno su di esso;− la semplice insistenza sulla maggiore liquidazione del danno neiconfronti di un diverso soggetto (il proprietario/locatore) non vale, dun-que, come riproposizione della domanda sull’an verso le conduttrici, per-ché si tratta di domanda che incide su un differente rapporto sostanzialee su un distinto capo della sentenza;− è parimenti infondata la tesi secondo cui il fatto di avere evocatoin appello tutte le parti del primo grado comporti, di per sé, la automaticariproposizione di tutte le domande già svolte in prime cure (incluse quellesull’an nei confronti delle conduttrici);− la vocatio in ius di tutti i partecipi del giudizio di primo grado insede di impugnazione risponde, di regola, a esigenze di litisconsorzioprocessuale e di regolare instaurazione del contraddittorio, specie nelleNumero registro generale 6731/2023Numero sezionale 1434/2026Numero di raccolta generale 18736/2026Data pubblicazione 09/06/2026cause connesse o potenzialmente inscindibili, ed è funzionale a prevenirevizi del procedimento di impugnazione (integrazione del contraddittorio;rischio di giudicati contrastanti; effetti riflessi dell’impugnazione): essa,tuttavia, non muta l’oggetto del gravame e non supplisce ai requisiti dispecificità dei motivi;− in altri termini, l’appellante può (e talvolta deve) chiamare in giu-dizio in appello anche soggetti rispetto ai quali non intenda più coltivarepretese, per ragioni di struttura del processo di impugnazione; ma ciònon significa che, per il solo fatto della loro presenza processuale, le do-mande originarie tornino automaticamente “in campo”;− la riproposizione delle domande non accolte (o respinte) in primogrado richiede una condotta processuale coerente e inequivoca: o me-diante specifica impugnazione del capo sfavorevole, ove quel capo siastato deciso; oppure mediante espressa riproposizione nei limiti consen-titi dal sistema, quando si tratti di domande rimaste assorbite o non esa-minate, ferma la necessità che il thema decidendum sia effettivamentedevoluto;− non è sufficiente, per contro, l’adempimento (anche doveroso) diun onere di chiamata in causa o di notifica dell’impugnazione ai fini delcontraddittorio;− nella fattispecie in esame, l’aver indirizzato l’impugnazione incen-trandola sul quantum (e sulle consequenziali statuizioni), senza artico-lare specifici motivi idonei a devolvere al giudice d’appello la questionedell’an nei confronti delle conduttrici e senza avvalersi della facoltà di cuiall’art. 343, secondo comma, c.p.c., esclude che la Corte territoriale fossetenuta a pronunciarsi su una domanda che non risultava validamentereintrodotta nel devolutum;− conseguentemente, non sussiste neppure il denunciato vizio diomessa pronuncia, non potendo configurarsi un’omissione rispetto a ciòche non è stato oggetto di devoluzione in appello (né può pretendersiNumero registro generale 6731/2023Numero sezionale 1434/2026Numero di raccolta generale 18736/2026Data pubblicazione 09/06/2026che la Corte d’appello riesamini d’ufficio un capo autonomo di responsa-bilità già deciso e non specificamente censurato, in violazione delle regoleche presidiano l’effetto devolutivo dell’impugnazione e la stabilizzazionedei capi non impugnati);− per quanto esposto, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] va re-spinto;− col primo e col secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], deducono, rispettivamente, la «Violazionee falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sull’appelloincidentale condizionato proposto da [OSCURATO:PERSONA], con cui era statachiesta la condanna delle conduttrici in caso di accoglimento dell’appelloincidentale di [OSCURATO:PERSONA]» e la «Violazione e falsa applicazione degliartt. 329 e 334 c.p.c., per avere la Corte d’Appello ritenuto inammissibileo comunque preclusa l’impugnazione incidentale di [OSCURATO:PERSONA]», er-roneamente configurando un giudicato interno;− i motivi - che possono essere esaminati congiuntamente perché traloro connessi - sono fondati;− le ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si dolgono della decisione della Corteterritoriale che ha accomunato la loro impugnazione a quella di AndreaIanne e [OSCURATO:PERSONA], sebbene il loro dante causa [OSCURATO:PERSONA], dopoaver proposto un primo appello incidentale sul quantum, avesse proposto- in conseguenza l’impugnazione incidentale di [OSCURATO:PERSONA] - un altroappello incidentale condizionato all’accoglimento dell’impugnazionedell’originario convenuto (il proprietario dell’immobile): «in via mera-mente subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento dell’appelloincidentale del [OSCURATO:PERSONA] (richiesta di esonero di responsabilità e imputa-bilità della causa alle chiamate in causa), confermare la responsabilità,solidale o concorsuale, delle chiamate in causa con relativa condannadelle medesime al risarcimento dei danni a favore del Sig. [OSCURATO:PERSONA] e alpagamento delle spese di lite»;Numero registro generale 6731/2023Numero sezionale 1434/2026Numero di raccolta generale 18736/2026Data pubblicazione 09/06/2026− effettivamente il giudice d’appello, pur avendo accolto le ragioni diDemma escludendo la sua responsabilità, non ha esaminato tale istanzaavanzata in via subordinata;− i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] VittoriaScalzulli, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno sostenuto che l’ap-pello incidentale condizionato proposto da [OSCURATO:PERSONA] era tardivo einammissibile;− l’eccezione non ha pregio alla luce dell’art. 343, secondo comma,c.p.c., secondo cui, «Se l’interesse a proporre l’appello incidentale sorgedalla impugnazione proposta da altra parte che non sia l’appellante prin-cipale, tale appello si propone nella prima udienza successiva alla propo-sizione dell’impugnazione stessa»;− come già statuito da Cass. Sez. 3, 01/04/2025, n. 8499, Rv.674342-01, e, in precedenza, da Cass. Sez. L., 28/01/2004, n. 1616, Rv.569781-01, in fattispecie analoghe, il [OSCURATO:PERSONA] non aveva consumato il suodiritto d’impugnazione con la proposizione dell’appello sul quantum, per-ché la pronuncia impugnata era formato da più capi e in relazione sol-tanto ad alcuni vi era inizialmente un interesse all’impugnazione, mentrel’interesse alla proposizione del secondo appello è sorto a seguito dell’im-pugnazione incidentale di [OSCURATO:PERSONA], volta a elidere la sua responsabilità ead addossarla alle conduttrici;− l’insorgenza dell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] ad appellare derivava, dunque,dalla successiva impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] e l’appello, quindi, era tempe-stivo;− in accoglimento dei predetti motivi e in relazione al rapporto pro-cessuale tra gli eredi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MariaVittoria Scalzulli, [OSCURATO:PERSONA], dunque, la sentenza va cassata, conrinvio alla Corte di merito per nuovo esame; resta assorbito il terzo mo-tivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 6731/2023Numero sezionale 1434/2026Numero di raccolta generale 18736/2026Data pubblicazione 09/06/2026− col proprio ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che«La sentenza della Corte territoriale non ha valutato la questione pregiu-diziale o preliminare, rilevabile d’ufficio, costituita dall’inammissibilitàdell’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] - di natura adesiva all’appelloprincipale nonché contenente censure su capi non impugnati in via prin-cipale - proposto oltre il termine previsto dall’art. 327 c.p.c.; violazionedegli artt. 325 e 327 c.p.c., 333 e 334 c.p.c., nullità in parte qua dellasentenza impugnata - art. 360 n.4 c.p.c.; conferma della pronunzia disecondo grado tenendo conto dell’inammissibilità dell’appello incidentaledi [OSCURATO:PERSONA]» (primo motivo) e che «Le stesse ragioni proposte colmotivo n.1 vengono formulate ai sensi dell’art.360 n.3 c.p.c. La sentenzadella Corte territoriale non ha valutato la questione pregiudiziale o preli-minare, rilevabile d’ufficio, costituita dall’inammissibilità dell’appello in-cidentale di [OSCURATO:PERSONA] – di natura adesiva all’appello principale non-ché contenente censure su capi non impugnati in via principale – propo-sto oltre il termine previsto dall’art.327 c.p.c.; violazione degli artt.325e 327 c.p.c., 333 e 334 c.p.c., art.360 n.3 c.p.c.; conferma della pronun-zia di secondo grado tenendo conto dell’inammissibilità dell’appello inci-dentale di [OSCURATO:PERSONA]» (secondo motivo);− entrambe le censure sono infondate;− infatti, le ragioni sopra illustrate e poste a fondamento dell’accogli-mento del ricorso degli eredi [OSCURATO:PERSONA] determinano il rigetto dell’appelloincidentale di [OSCURATO:PERSONA], che - con distinti, ma in parte sovrap-ponibili, motivi - ha sostenuto l’erroneità della decisione della Corte d’ap-pello per non aver dichiarato tardivo e inammissibile l’appello incidentaledi [OSCURATO:PERSONA];− la ricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenzad’appello per «Violazione, falsa e erronea applicazione degli artt. 1575,n.2, 1576 c.c., 1609 c.c., nonché degli artt. 2051 e 2053 c.c. in relazioneall’art. 360, co.1, n.3 c.p.c., per non avere il Giudice di Appello tenutoNumero registro generale 6731/2023Numero sezionale 1434/2026Numero di raccolta generale 18736/2026Data pubblicazione 09/06/2026conto che nel caso di specie trattavasi di contratto di locazione sui gene-ris, posto che ogni singola conduttrice, essendo studentessa universita-ria, aveva in locazione la singola stanza, con uso delle parti comuni, tantoche ognuna di essa corrispondeva al [OSCURATO:PERSONA] solo una quota parte delcanone di locazione, in base alla grandezza della stanza locata; per nonavere il Giudice di Appello tenuto conto che è fatto mai contestato, oltreche dimostrato, che il [OSCURATO:PERSONA] abbia continuato a conservare la custodiadell’immobile locato, di cui aveva le chiavi di accesso e presso cui si re-cava anche senza l’autorizzazione delle conduttrici e del quale immobileaveva mantenuto l’intestazione di tutte le utenze, con la conseguenzache è errato ritenere quale profilo eziologico tra l’immobile e i danni ca-gionati la mancanza di custodia dell’immobile da parte delle conduttrici;per non avere il Giudice di appello tenuto conto che, posto che la loca-zione al momento dell’evento dannoso durava da soli 10 mesi, eventualimanutenzioni ordinarie non potevano considerarsi a carico delle condut-trici, non dipendendo esse dall’uso, ma dalla vetustà dell’immobile e deibeni mobili ivi presenti.» (primo motivo), nonché per «Violazione, falsae erronea applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art.360, co.1, n.5, applicabile al caso di specie stante la divergenza dellasentenza di primo grado rispetto a quella del gravame, per non avere ilGiudice di Appello tenuto conto delle prove documentali in atti, redattenell’immediatezza della scoperta dell’evento dannoso, nessuna dellequali parla di percolamenti provenienti dal rubinetto di adduzione dell’ac-qua della lavatrice; per non avere il Giudice di Appello tenuto conto chenon vi è in atti prova alcuna che la lavatrice, il giorno 28 agosto 2013 siastata trovata in funzione con il cestello pieno d’acqua e con l’acqua chefuoriusciva dalla vaschetta dosa sapone; per non avere il Giudice di Ap-pello tenuto conto che le cause c) e d) ritenute meramente possibili dallaCTU, non possono implicare alcuna responsabilità secondo il principio del“più probabile che non”» (secondo motivo);Numero registro generale 6731/2023Numero sezionale 1434/2026Numero di raccolta generale 18736/2026Data pubblicazione 09/06/2026− entrambi i motivi sono inammissibili;− infatti, è sufficiente leggere le censure per avvedersi della loro ma-nifesta inammissibilità: sotto l’apparente deduzione di violazioni dinorme di diritto e di regole sul governo della prova, i motivi si risolvononella richiesta di un nuovo giudizio sul merito, volto a rimettere in di-scussione l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di appello circa ladinamica causale dell’evento, l’individuazione del soggetto obbligato el’apprezzamento delle risultanze istruttorie (documenti, CTU, verbali,consumi);− in tal modo la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] scambia il giudizio di legittimitàper un “terzo grado di merito”, sollecitando un riesame delle circostanzefattuali e una diversa valutazione comparativa delle prove, attività che èestranea alla funzione della Corte di cassazione, a cui non è consentitosovrapporre una propria ricostruzione del fatto storico e del materialeprobatorio a quella operata dal giudice del merito;− in particolare, il primo motivo, pur formalmente ancorato alla de-dotta violazione di disposizioni in tema di locazione (artt. 1575, 1576,1609 c.c.) e di responsabilità (artt. 2051 e 2053 c.c.), non individua uneffettivo errore di sussunzione o una falsa applicazione della regola giu-ridica astratta, ma pretende di rimettere in discussione l’accertamento infatto circa la concreta disponibilità/custodia del bene, la ripartizione deipoteri di intervento e la riconducibilità delle cause dell’allagamento acomponenti ritenute “esterne” e soggette ad ordinaria manutenzione;così facendo, mira a sostituire al giudizio di merito un diverso apprezza-mento del compendio istruttorio e delle inferenze logiche tratte dal giu-dice di appello, operazione qui non consentita;− a ciò si aggiunge che il secondo motivo, nella parte in cui invoca laviolazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., è inammissibile perché non si con-forma ai criteri elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte: «In temadi ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c.,Numero registro generale 6731/2023Numero sezionale 1434/2026Numero di raccolta generale 18736/2026Data pubblicazione 09/06/2026occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicitacon la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisioneprove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori deipoteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti noncontestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibilela diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti,abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto chead altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.»e «la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile soloove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, unarisultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indica-zione normativa - secondo il suo “prudente apprezzamento”, preten-dendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legi-slatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, adesempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggettaad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare lastessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deducache il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprez-zamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art.360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancoraconsente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione.» (ex multis,Cass. Sez. U., 30/09/2020, n. 20867, Rv. 659037-01 e 659037-02);− orbene, nel caso in esame, la ricorrente non deduce (né dimostra)che la Corte territoriale abbia fondato la decisione su prove non ritual-mente introdotte o acquisite ultra vires, né allega che il giudice abbiavisto dall’ordinamento; al contrario, la censura si sostanzia nella conte-stazione del peso persuasivo assegnato alle diverse risultanze (docu-menti, verbali, consumi, CTU e relative “concause”), nella prospettazioneNumero registro generale 6731/2023Numero sezionale 1434/2026Numero di raccolta generale 18736/2026Data pubblicazione 09/06/2026di una ricostruzione alternativa del sinistro e della causalità e, dunque,in un tipico dissenso valutativo sul merito dell’apprezzamento probatorio;− in questa prospettiva, la deduzione di violazione degli artt. 115 e116 c.p.c. è soltanto il veicolo formale di una doglianza che mira a otte-nere un inammissibile riesame del materiale istruttorio;− col primo motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] si deduce«omessa, insufficiente o contraddittoria valutazione in ordine ad un fattocontroverso, ma che sia decisivo per il giudizio»;− il motivo è inammissibile, poiché, pur formalmente rubricato comevizio ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non individua un fatto sto-rico decisivo omesso dal giudice di merito, ma si risolve nella richiesta diuna rilettura alternativa del materiale probatorio e, dunque, in una sur-rettizia sollecitazione ad un riesame del merito, precluso in questa sededi legittimità;− secondo la ricorrente incidentale, la Corte d’appello romanaavrebbe «concretamente omesso di motivare la propria decisione in rife-rimento alle risultanze della CTU e del contratto di locazione nella partein cui interventi sugli impianti da parte delle conduttrici sono vietati (art.12) eppertanto alcuna attività di manutenzione o di altro tipo era eserci-tabile rispetto agli impianti ed accessori esterni e cioè per meglio chiarirenon avrebbero potuto allocare alcun presidio di tutela quale un riduttoredi pressione al rubinetto di attacco del tubo intramurario alla lavatrice»;− una simile censura non si confronta con l’accertamento in fattooperato dalla Corte territoriale sulla causa concreta dell’allagamento esull’autonomo profilo eziologico individuato nella mancata custodia ordi-naria dell’immobile da parte delle conduttrici (ritenuta idonea ad evitareo limitare l’evento), ma tenta di sostituire a tale accertamento una di-versa ricostruzione, fondata sull’assunto che l’inibizione contrattuale diinterventi sugli impianti impedisse qualunque condotta utile (ad esempio,Numero registro generale 6731/2023Numero sezionale 1434/2026Numero di raccolta generale 18736/2026Data pubblicazione 09/06/2026l’installazione di un riduttore di pressione), così postulando un diversoapprezzamento delle risultanze della CTU e del contratto;− tuttavia, è principio consolidato che il vizio di cui all’art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., nel testo vigente, non consente di censurare la sen-tenza per una pretesa “inadeguatezza” dell’argomentazione, né di otte-nere una nuova valutazione delle prove, ma ammette il sindacato di le-gittimità solo entro i ristretti limiti dell’omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, decisivo e discusso, restando estranee al con-trollo di legittimità le doglianze che mirano a rimettere in discussione ilragionamento decisorio e la ponderazione del materiale istruttorio;− la ricorrente, lungi dall’indicare un fatto storico ignorato (nel sensodi un dato fattuale specifico e decisivo, la cui omissione abbia determi-nato la decisione), si limita ad opporre alla ricostruzione del giudice dimerito una differente lettura delle risultanze probatorie e, in particolare,una diversa interpretazione del regolamento contrattuale e delle conclu-sioni peritali, per sostenere che la condotta delle conduttrici non potevaessere valutata come negligente;− né vale a superare tale rilievo l’affermazione secondo cui la moti-vazione sarebbe apparente o incomprensibile, perché anche tale prospet-tazione, nella struttura del motivo, non individua un’anomalia motivazio-nale nei termini rigorosi richiesti dal giudizio di legittimità (mancanzaassoluta di motivazione, motivazione apparente, contrasto irriducibile,motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), ma resta an-corata ad un mero dissenso e finalizzata a rivedere l’accertamento dimerito circa la causa dell’allagamento, individuata nella mancata custo-dia, con la diligenza ordinaria, delle conduttrici, ritenuta idonea ad evi-tare l’evento senza necessità di interventi sugli impianti;− col secondo motivo la [OSCURATO:PERSONA] lamenta la «violazione e falsa applica-zione dell’art. 2051 c.c. con riferimento agli artt. 2697, 2055, 1575 e1576, giusta l’esclusione della responsabilità del locatore pur in assenzaNumero registro generale 6731/2023Numero sezionale 1434/2026Numero di raccolta generale 18736/2026Data pubblicazione 09/06/2026di una dichiarata incertezza sulle fonti di danno e sulla loro riferibilitàrestanti nell’ambito della custodia del proprietario e sulla incidenza dellesingole concause, escludendo la responsabilità del proprietario, senzache questi abbia offerto alcuna prova liberatoria. Reiterando, altresì l’ec-cezione rilevabile d’ufficio del difetto di legittimazione passiva delladott.ssa [OSCURATO:PERSONA] nonché l’interruzione del nesso causale determi-nato dal comportamento del terzo.»;− anche il secondo motivo è inammissibile;− benché formalmente prospettato come violazione e falsa applica-zione dell’art. 2051 c.c. e con richiamo agli artt. 2697, 2055, 1575 e1576 c.c., il motivo si risolve in una malcelata richiesta di rivalutazionedel fatto e del materiale probatorio, mediante la sollecitazione a questaCorte di un nuovo apprezzamento delle concause dell’allagamento e delrelativo apporto causale, in contrasto con i limiti propri del giudizio dilegittimità;− infatti, al di là dell’enunciazione formale di parametri normativi, lacensura non individua un reale errore di sussunzione (ossia l’applicazionedi una norma in luogo di un’altra, ovvero l’attribuzione alla fattispecieconcreta di conseguenze giuridiche non coerenti con la norma astratta),né evidenzia quale specifico principio di diritto sarebbe stato violato oerroneamente applicato dalla Corte di merito; si mira, piuttosto, a rimet-tere in discussione la ricostruzione causale compiuta dalla Corte territo-riale, pretendendo che venga riesaminato, alla luce delle risultanzeistruttorie, se e in che misura le concause possano essere ricondotte allasfera di custodia del proprietario e se la condotta delle conduttrici possarealmente interrompere il nesso eziologico ovvero assumere efficaciacausale esclusiva;− si tratta, dunque, di una censura che investe il merito dell’accerta-mento: la selezione delle risultanze (CTU, documenti, verbali, allega-zioni), la valutazione comparativa delle stesse, l’apprezzamento dellaNumero registro generale 6731/2023Numero sezionale 1434/2026Numero di raccolta generale 18736/2026Data pubblicazione 09/06/2026probabilità/efficacia delle concause e la conclusione circa la responsabi-lità esclusiva di una parte, tutte attività rimesse al giudice di merito enon riproponibili in cassazione sotto la veste di violazione di legge;− in altri termini, la ricorrente non denuncia un errore di diritto insenso proprio, ma pretende di ottenere una diversa lettura del compen-dio probatorio e una diversa ponderazione delle concause, sollecitandoun sindacato che trasformerebbe il giudizio di legittimità in un terzogrado di merito;− parimenti inammissibile è, in questa cornice, la reiterazione dell’ec-cezione di difetto di legittimazione passiva e dell’asserita interruzione delnesso causale per fatto del terzo, in quanto tali profili vengono evocatinon già come errori processuali specificamente denunciati (con idoneaindicazione di quando e come siano stati dedotti e decisi nei gradi dimerito, e con puntuale critica della statuizione impugnata), bensì comeulteriori argomenti di merito funzionali a sostenere una diversa letturadella vicenda causale; così, anche tali aspetti finiscono per confluire nellarichiesta di una rinnovata valutazione del fatto e del materiale probatorio,che resta preclusa in sede di legittimità;− la ricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA] deduce la «Viola-zione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2051 e 2967 c.c., segnata-mente sotto il profilo del nesso eziologico, per avere la sentenza impu-gnata omesso di considerare il primo e determinante fattore causaledell’evento di danno, costituito dall’aumento di pressione dell’impiantoidrico inframurario», pervenendo così ad escludere erroneamente la re-sponsabilità del proprietario, (primo motivo), nonché l’«Omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussionetra le parti, costituito dalla sovrapressione dell’impianto idrico» (secondomotivo);− i motivi sono inammissibili, poiché, pur formalmente prospettaticome violazione/falsa applicazione di norme sostanziali e omesso esameNumero registro generale 6731/2023Numero sezionale 1434/2026Numero di raccolta generale 18736/2026Data pubblicazione 09/06/2026di fatto decisivo, si risolvono, nella sostanza, nella doglianza secondo cuila Corte d’appello non avrebbe adeguatamente valorizzato, quale con-causa dell’evento, l’aumento della pressione dell’impianto idrico inframu-rario; così, le predette censure pretendono un nuovo accertamento dimerito sulla dinamica causale dell’allagamento e sul riparto di responsa-bilità, inammissibile in sede di legittimità;− in primo luogo, le censure muovono da un presupposto errato per-ché assumono che la Corte d’appello avrebbe mancato di considerarel’aumento di pressione, ma la sentenza impugnata (come risulta dai pas-saggi riportati) prende in esame la questione della portata della perditae dell’incidenza della continuità temporale e perviene alla conclusioneche il profilo causalmente autonomo è ravvisabile nel collegamento tramancata custodia del bene per un tempo prolungato ed evento dannoso;l’assunto della ricorrente incidentale non aggredisce, dunque, la ratio de-cidendi della decisione di merito, dato che la Corte non nega la circo-stanza della sovrapressione, ma la colloca, sul piano del ragionamentodecisorio, in una sequenza causale nella quale l’evento dannoso è ricon-dotto - con autonoma efficacia causale - alla protratta mancata custodiada parte delle conduttrici (e quindi alla violazione di doveri di ordinariadiligenza e vigilanza);− in mancanza di una critica pertinente a tale ratio (ossia alla quali-ficazione dell’omessa custodia come causa autonoma), le doglianze ri-sultano strutturalmente inidonee a determinare la cassazione della sen-tenza;− peraltro, si pretende di configurare come vizio di omesso esame(denunciabile in cassazione se il giudice ha completamente trascurato unfatto storico decisivo discusso tra le parti) ciò che, al più, potrebbe con-figurare un dissenso rispetto alla valutazione operata dal giudice di me-rito su un fatto considerato: nel caso di specie, l’aumento di pressioneidrica risulta espressamente esaminato;Numero registro generale 6731/2023Numero sezionale 1434/2026Numero di raccolta generale 18736/2026Data pubblicazione 09/06/2026− la dedotta violazione e/o falsa applicazione delle norme richiamatenon è sviluppata secondo il paradigma proprio dell’art. 360, n. 3, c.p.c.:non viene indicato quale regola di diritto la Corte avrebbe applicato er-roneamente, né in che modo la sussunzione del fatto accertato nellanorma astratta sarebbe giuridicamente scorretta;− la doglianza, invece, insiste nel sostenere che il fattore causale de-terminante sarebbe stata la sovrapressione idrica intramuraria e che daciò sarebbe dovuto derivare un diverso riparto di responsabilità; si pre-tende così che la Corte di cassazione rivaluti l’apporto delle concause e ilnesso eziologico complessivo, sostituendo alla ricostruzione del giudicedi merito una diversa ricostruzione, attività tipicamente riservata al giu-dice del fatto e inammissibile in sede di legittimità;− del resto, la stessa articolazione del motivo insiste su «conse-guenza erronea» dell’esclusione del locatore, mostrando di mirare a unadiversa lettura della CTU e delle risultanze istruttorie, più che a denun-ciare un effettivo errore di diritto;− col terzo motivo la Scalzulli lamenta la «Violazione e falsa applica-zione degli artt. 2043 e 2051 c.c., sotto il profilo della violazione degliobblighi di custodia e diligenza, non potendosi addebitare alcuna con-dotta colposa alle conduttrici»;− il motivo è manifestamente infondato e, come tale, inammissibileex art. 360-bis c.p.c.);− si osserva che la ricorrente incidentale sostiene che, «posto che lafunzione della norma di cui all’art. 2051 c. c. è quella di imputare laresponsabilità a chi si trovi nelle condizioni di controllare i rischi inerentialla cosa, nella ipotesi che fosse stato tale comportamento a causare ildanno, nulla può essere addebitato alle conduttrici che, assenti al mo-mento in cui tale comportamento è stato posto in essere, non potevanoavere il “governo della cosa”» e che «Nessun comportamento, pertanto,contrario al dovere di diligenza può essere addebitato alle conduttrici, aNumero registro generale 6731/2023Numero sezionale 1434/2026Numero di raccolta generale 18736/2026Data pubblicazione 09/06/2026meno che non si voglia ritenere che ritornare nella propria città di origine, per ivi trascorrere il mese di agosto , al termine delle attività didattiche, sia un comportamento non improntato ad un qualche dovere ed obblighidi diligenza nella custodia dell’appartamento condotto in locazione»;− tale impostazione è giuridicamente inconferente rispetto al para-digma della responsabilità ex art. 2051 c.c.: nella responsabilità da cosain custodia il nesso causale non si identifica nel rapporto eziologico traevento e condotta colposa di un agente, bensì nella relazione (materialee funzionale) tra res in custodia ed evento dannoso, salva la prova delcaso fortuito;− ne consegue che la censura, impostata come esclusione di ogniaddebito per mancanza di diligenza (o per l’assenza fisica), finisce perspostare l’asse del giudizio sul terreno della colpa, sollecitando un accer-tamento estraneo al tipo legale invocato e, in sostanza, proponendo unalettura non corretta del criterio di imputazione;− sotto altro profilo, il motivo è inammissibile perché sostanzialmentechiede a questa Corte di rivedere l’accertamento (in fatto e in diritto ap-plicato al fatto) circa la qualificazione delle conduttrici come custodi; inrealtà, è lo stesso motivo a dare atto che la responsabilità ex art. 2051c.c. ricade su chi «controlla i rischi inerenti alla cosa» e richiama la no-zione di custodia quale disponibilità materiale idonea al controllo, salvopoi pretendere di escludere la custodia per il solo fatto della momentaneaassenza dall’immobile, confondendo il godimento insito nella disponibilitàgiuridico-materiale del bene (che qualifica la relazione di custodia nelrapporto locatizio) con la presenza fisica continuativa;− ancora, la censura non si confronta utilmente con la ratio della pro-nuncia impugnata, la quale non ha ritenuto rilevante la diligenza in sensosoggettivo-colposo, bensì la relazione di custodia e la concatenazioneNumero registro generale 6731/2023Numero sezionale 1434/2026Numero di raccolta generale 18736/2026Data pubblicazione 09/06/2026causale tra res ed evento, ritenendo che la protratta mancanza di con-trollo (in un bene nella disponibilità delle conduttrici) abbia assunto ri-lievo causale;− il motivo, al contrario, riduce l’intera vicenda all’assunto che «ri-tornare nella propria città di origine» non può costituire comportamentocontrario a diligenza, ma, così, non scalfisce l’accertamento decisivo se-condo cui il godimento del bene - relazione qualificante ai fini dell’art.2051 c.c. - permaneva in capo alle conduttrici anche durante l’assenza;− in conclusione - in accoglimento dei primi due motivi del ricorso diSandra Malgarini e [OSCURATO:PERSONA] e in riferimento alle questioni dagli stessiposte - la sentenza di merito va cassata con rinvio alla Corte d’appello diRoma, in diversa composizione, alla quale è altresì rimessa la regolazionedelle spese della lite, incluse quelle del giudizio di legittimità, in relazioneal rapporto processuale tra gli eredi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], FrancescaGigli, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];− il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] va rigettato;− il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va respinto;− il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile;− il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile;− il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile;− le spese di questo giudizio sono regolate in base al principio di soc-combenza e liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indi-cata nel dispositivo: a ciascuno dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] eGenerali Italia spetta la rifusione dei costi di lite, posti a carico solidaledi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], diin solido, va addossata la quota ideale delle spese (determinata nel di-spositivo) sostenute da [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], le cui difese sono state svolteanche rispetto alla domanda dei predetti ricorrenti, rivelatasi infondata;Numero registro generale 6731/2023Numero sezionale 1434/2026Numero di raccolta generale 18736/2026Data pubblicazione 09/06/2026− va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di MariannaCoppola, di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] VittoriaScalzulli, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari aquello previsto per il ricorso di ciascuna parte, ove dovuto, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13;p. q. m.la Corteaccoglie il primo e il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e dichiara assorbito il terzo motivo;rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Roma,in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità inrelazione al rapporto processuale tra gli eredi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],condanna [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FedericaTodisco, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, arifondere a [OSCURATO:PERSONA] le spese di questo giudizio, liquidate in Euro5.880,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori;condanna [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FedericaTodisco, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, arifondere a [OSCURATO:SOCIETA]. le spese di questo giudizio, liquidate inEuro 5.880,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre adaccessori;Numero registro generale 6731/2023Numero sezionale 1434/2026Numero di raccolta generale 18736/2026Data pubblicazione 09/06/2026condanna [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, a rifondere aMarianna [OSCURATO:PERSONA] le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 2.900,00per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori;condanna [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, a rifondere aper compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori;condanna [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, a rifondere acompensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori;condanna [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, a rifondere aMaria [OSCURATO:PERSONA] le spese di questo giudizio, liquidate in Euro2.900,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dàdrea e [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso di cia-scuna parte, se dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 21 aprile 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])