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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 giugno 2022

Cassazione n. 18686/2022

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to, eredi di [OSCURATO:PERSONA] (ossia: Mazzotti, Rita,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VenanzettiNirvana e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Castrogiovanni, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, VaAntonio Bertoloni, n. 55;– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministerodell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Ministero dell'Economia eNumero registro generale 22562/2021Numero sezionale 5493/2022Numero di raccolta generale 18686/2022Data pubblicazione 09/06/2022delle Finanze, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generaledello Stato, presso i cui uffici domiciliano ope legis in Roma, alla via deiPortoghesi n. 12;– controricorrenti –avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 16904/2019, pubblicata il4 settembre 2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 maggio 2022dal [OSCURATO:PERSONA].1.

Numerosi medici specializzati, fra i quali gli odierni ricorrenti,convennero davanti al Tribunale di Roma la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio deiministri, il M.I.U.R., il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia edelle Finanze, chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento deidanni conseguenti alla mancata attuazione delle direttive europee75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema di adeguata retribuzionespettante per la frequenza di corsi di specializzazione in anni compresinel periodo 1978-1985.Con sentenza n. 16904/2019, pubblicata il 4 settembre 2019, ilTribunale rigettò le domande, ritenendo prescritto il dedotto creditorisarcitorio.2.

La Corte d'appello di Roma, con ordinanza depositata in data 5febbraio 2021, ha dichiarato inammissibile l'appello, ai sensi dell'art.348-bis cod. proc. civ..3. [OSCURATO:PERSONA] e gli altri medici indicati in epigrafe, nonché glieredi di [OSCURATO:PERSONA], propongono ricorso per cassazione avverso lasentenza del Tribunale con unico mezzo, cui resistono le amministrazioniintimate depositando controricorso.Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione delricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato haredatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decretodi fissazione dell’adunanza della Corte.I ricorrenti hanno depositato memoria.Numero registro generale 22562/2021Numero sezionale 5493/2022Numero di raccolta generale 18686/2022Data pubblicazione 09/06/2022RAGIONI DELLA DECISIONE1.

La sentenza impugnata e la successiva ordinanza della Corted’appello sono state rese anche nei confronti di altri medici nei cuiconfronti nessuno dei ricorsi è stato notificato.Tuttavia, trattandosi di litisconsorti facoltativi ed essendo applicabile,in conseguenza, l'art. 332 cod. proc. civ., non occorre far luogo all'ordinedi notificazione dell'impugnazione ai sensi di tale norma, essendo ormail'impugnazione per essi preclusa.2.

Con l’unico motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all’art.360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ. violazione e falsaapplicazione Direttive nn. 1975/362/CEE, 1975/363/CEE, 1982/76/CEE,1993/16/CEE, 2005/36/CEE; del d.lgs. n. 257 del 1991; della legge n.370 del 1999; dell’art. 2935 cod. civ..Rilevano, in sintesi, che la citata norma di cui all’art. 11 della leggen. 370 del 1999 non costituisce adempimento dell’obbligo comunitario,ma integra una mera esecuzione spontanea di sentenze passate ingiudicato e non poteva pertanto considerarsi tale da escludere, nellaperdurante vigenza delle direttive comunitarie, un successivo interventodel legislatore di carattere generale e astratto relativamente all’interaplatea dei medici specializzandi tra il 1983 e il 1991.La situazione dei medici specializzandi — sostengono i ricorrenti —non poteva ritenersi cristallizzata con l’emanazione di detta legge, poichél’inadempimento dello Stato italiano perdurò fino al 20 ottobre 2007(data in cui cessa l'obbligo dello Stato Italiano di dare attuazione alledirettive comunitarie in esame) ovvero nel 17/5/2011 (data dipubblicazione della sentenza Cass. Civ. n. 10813 del 2011 che pone fineallo stato di incertezza creatosi circa la decorrenza del termineprescrizionale).3.

Il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 cod. proc.civ..La decisione impugnata risulta, infatti, conforme ai principi di dirittocostantemente affermati da questa Corte, che il ricorso — così come laNumero registro generale 22562/2021Numero sezionale 5493/2022Numero di raccolta generale 18686/2022Data pubblicazione 09/06/2022memoria — non offre motivi idonei a rivedere, secondo i quali:a) «in caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatoreitaliano nel termine prescritto delle direttive comunitarie (nella specie, ledirettive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, non autoesecutive, in tema diretribuzione della formazione dei medici specializzandi), sorge,conformemente ai principi più volte affermati dalla Corte di giustiziadell'Unione Europea, il diritto degli interessati al risarcimento dei danniche va ricondotto allo schema della responsabilità per inadempimentodell'obbligazione ex lege dello Stato, di natura indennitaria; taleresponsabilità — dovendosi considerare il comportamento omissivo delloStato come antigiuridico anche sul piano dell'ordinamento interno edovendosi ricondurre ogni obbligazione nell'ambito della ripartizione dicui all'art. 1173 c.c. — va inquadrata nella figura della responsabilitàcontrattuale, in quanto nascente non dal fatto illecito di cui all'art. 2043c.c., bensì dall'inadempimento di un rapporto obbligatorio preesistente,sicché il diritto al risarcimento del relativo danno è soggetto all'ordinariotermine decennale di prescrizione» (Cass. nn. 10813 - 10814 del17/05/2011; tra le molte successive conformi v.

Cass. n. 17350 del18/08/2011; n. 17066 del 10/07/2013);b) «a seguito della tardiva ed incompleta trasposizionenell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE,relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi dispecializzazione universitari — realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991,n. 257 — è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Statoitaliano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessarirequisiti nel periodo che va dal 1 gennaio 1983 al termine dell'annoaccademico 1990-1991; la lacuna è stata parzialmente colmata con ladella legge 19 ottobre 1999 n. 370, art. 11, che ha riconosciuto il dirittoad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenzeirrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gliaventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art.11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo StatoNumero registro generale 22562/2021Numero sezionale 5493/2022Numero di raccolta generale 18686/2022Data pubblicazione 09/06/2022non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativaEuropea; nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennaledella pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, datadi entrata in vigore del menzionato art. 11» (oltre alle pronunce sopraindicate v. anche Cass. n. 1917 del 09/02/2012, la quale precisa che «inriferimento a detta situazione, nessuna influenza può avere lasopravvenuta disposizione di cui alla legge 12 novembre 2011 n. 183,art. 4, comma 43 — secondo cui la prescrizione del diritto alrisarcimento del danno da mancato recepimento di direttive comunitariesoggiace alla disciplina dell'art. 2947 c.c. e decorre dalla data in cui ilfatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse statatempestivamente recepita, si è effettivamente verificato — trattandosi dinorma che, in difetto di espressa previsione, non può che spiegare la suaefficacia rispetto a fatti verificatisi successivamente alla sua entrata invigore, e cioè dal 1 gennaio 2012»; Cass. n. 1156 del 17/01/2013; n.16104 del 26/06/2013; n. 17066 del 10/07/2013; n. 6606 del20/03/2014; n. 23199 del 15/11/2016; n. 13758 del 31/05/2018; n.16452 del 19/06/2019; n. 1589 del 24/01/2020; v. anche Cass.29/04/2020, n. 8374 che ha disatteso un motivo sulla prescrizionevertente proprio sulla direttiva 2005/36/CE menzionata in ricorso).Né potrebbe sostenersi che il leading case del 2011 abbia preso inconsiderazione un termine prudenziale in ottica di conformitàcomunitaria, in ragione di quanto allora esaminabile, e tale da esserecomunque sufficiente a respingere, in quel tempo, l'eccezione diprescrizione, e che, invece, solo successivamente al 1999 lagiurisprudenza di questa Corte ha escluso quelle incertezze inibenti ladecorrenza della prescrizione in pregiudizio del danneggiato, relative adaspetti quali: l'individuazione della giurisdizione, se ordinaria oamministrativa; la natura dell'azione esperibile, se contrattuale oaquiliana; il termine di prescrizione; l’individuazione del legittimatopassivo della domanda, se solo lo Stato o meno.Detti argomenti ─ come già questa Corte ha più volte avuto modo diNumero registro generale 22562/2021Numero sezionale 5493/2022Numero di raccolta generale 18686/2022Data pubblicazione 09/06/2022rimarcare (v., tra le pronunce più recenti, Cass. 09/02/2022, nn. 4198,4202 e 4203; 28/12/2021, n. 41750; 27/12/2021, n. 41677;31/03/2021, n. 8843) ─ sono del tutto infondati e inidonei a indurre a unripensamento della stabile nomofilachia richiamata e, infatti, per unverso confermata in tempi ben susseguenti al 2011, per altro verso taleda non potersi più riferire solo al rigetto dell'eccezione di prescrizioneallora effettuato secondo quanto obiettato dal patrocinio oggi ricorrente.È appena il caso di osservare che la questione della giurisdizione nonincide affatto sulla consapevolezza della cristallizzazione della lesione equindi sulla possibilità, per il danneggiato, di interrompere la sua inerziae il decorso dell'estinzione prescrizionale che, come noto, non ha bisognodi iniziative giurisdizionali ma può ben essere stragiudiziale.Per lo stesso motivo non ha alcun rilievo l'individuazione della naturadell'azione esperibile mentre la più ampia durata decennale della stessa,quale ricostruita, fa sì che la sua determinazione non abbia avuto alcunriflesso sulla maturazione della stessa.Quanto alla legittimazione passiva ─ premesso che è dello Stato inpersona della [OSCURATO:PERSONA] del consiglio dei Ministri, mentre l'evocazione ingiudizio di un diverso organo statuale, qui in ogni caso contestuale allaprima, non si traduce nella mancata instaurazione del rapportoprocessuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile ai sensi dell'art.4 della legge n. 260 del 1958 (Cass., Sez.

U., 27/11/2018, n. 30649),sicché solo se diretta nei confronti della sola Università l'interruzionedella prescrizione risulta inidonea (Cass., 25/07/2019, n. 20099) ─ nellafattispecie non emerge né è dedotta ─ per i medici diversi dal dott.Colasuonno ─ un'eventuale attività interruttiva nei confronti dell'enteuniversitario o altri soggetti, fermo restando che dalla stessa normativadel 1999 doveva ragionevolmente desumersi che il destinatario delcredito era individuabile nell'amministrazione statale e nonnell'autonomia universitaria.È opportuno ribadire, quanto alla remunerazione, che a séguitodell'intervento con il quale il legislatore - dettando l'art. 11 della leggeNumero registro generale 22562/2021Numero sezionale 5493/2022Numero di raccolta generale 18686/2022Data pubblicazione 09/06/202219 ottobre 1999, n. 370 - ha effettuato una aestimatio del danno, allaprecedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delledirettive si è sostituita un'obbligazione satisfattiva avente natura didebito di valuta, iscritta in una cornice di disciplina comunitaria nellaquale non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sonoposti i criteri per la determinazione della stessa, come ribadito - ferma,pure in chiave CEDU, la non irrisorietà della quantificazione nazionale -anche dalla pronuncia, evocata in ricorso, della Corte di giustizia, 24gennaio 2018, C-616/16 e C617-16 (Cass., 24/01/2020, n. 1641, cui sirimanda per una più ampia ricostruzione giurisprudenziale).Quanto sopra è in linea con ciò che si deve dire per la disciplina deltrattamento economico dei medici specializzandi di cui all'art. 39 deld.lgs. n. 368 del 1999, applicabile, per effetto di ripetuti differimenti, infavore dei medici iscritti alle scuole di specializzazione a decorreredall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anniantecedenti, che, ove a regime secondo la normativa statale direcepimento, restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché, inparticolare, la direttiva n. 93/16, rispetto alla quale quella n. 2005/36nulla sposta, non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo conriguardo alla misura della borsa di studio (Cass. 14/03/2018, n. 6355, ele moltissime successive conformi, quale, solo a titolo esemplificativo,Cass., 24/05/2019, n. 14168).Ciò per dire che non è individuabile alcun momento in cui si èstabilita una remunerazione adeguata da valutarsi come la sola recettivadella disciplina unionale, tale da poter concludere, anche in tesi, cheesclusivamente a far data da allora avrebbe potuto decorrere laprescrizione.Non vi è alcuna violazione della normativa sovranazionale, e alcunairragionevolezza o disparità di trattamento posto che l'incrementoprevisto nell'esercizio della discrezionalità legislativa per i corsi dispecializzazione collocati in tempi successivi, non escludendoNumero registro generale 22562/2021Numero sezionale 5493/2022Numero di raccolta generale 18686/2022Data pubblicazione 09/06/2022l'adeguatezza della remunerazione precedente, è stato espressione diuna scelta che rientra nelle opzioni legislative di regolare diversamentesituazioni successive nel tempo (cfr., anche, di recente, Cass.,19/02/2019, n. 4809; 18/02/2021, n. 4307).4.

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna dei ricorrenti alla rifusione, in favore delleamministrazioni resistenti, delle spese processuali, liquidate come dadispositivo.Quanto al valore in base al quale parametrare gli importi vaprecisato che «non ricorrendo l'identità di posizione processuale dei …soggetti assistiti dal medesimo avvocato, non trova applicazione l'art. 4,comma 2, d. m. n. 55 del 2014» (Cass. n. 6110 del 04/03/2021).Il valore della causa, ai fini della liquidazione del compenso, èpertanto di Euro 389.408,52 risultante dalla somma dei seguenti treaddendi:i) Euro 67.139,40 [prodotto della moltiplicazione di € 33.569,70(pari all’importo unitario di Euro 6.713,94 dell’indennizzo annuale chesarebbe spettato, se del caso, ove non prescritto, moltiplicato percinque) per i n. 2 ricorrenti specializzati dopo 5 anni di corso];ii) Euro 241.701,84 [prodotto della moltiplicazione di € 26.855,76(risultante dalla moltiplicazione di detto importo unitario per quattro annidi corso) per i n. 9 ricorrenti specializzati dopo 4 anni di corso];iii) Euro 80.567,28 (importo annuo unitario moltiplicato per tre annidi corso) per i quattro altri ricorrenti specializzati dopo 3 anni di corso.5.

Non si ravvisano i presupposti per la sollecitata condanna deiricorrenti al pagamento di somma ex art. 96, comma terzo, cod. proc.civ..6.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1,comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per ilNumero registro generale 22562/2021Numero sezionale 5493/2022Numero di raccolta generale 18686/2022Data pubblicazione 09/06/2022ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento,in favore delle amministrazioni controricorrenti, in solido, delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000 per compensi, oltre allespese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma il 25 maggio 2022Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to, eredi di [OSCURATO:PERSONA] (ossia: Mazzotti, Rita,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VenanzettiNirvana e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Castrogiovanni, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, VaAntonio Bertoloni, n. 55;– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministerodell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Ministero dell'Economia eNumero registro generale 22562/2021Numero sezionale 5493/2022Numero di raccolta generale 18686/2022Data pubblicazione 09/06/2022delle Finanze, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generaledello Stato, presso i cui uffici domiciliano ope legis in Roma, alla via deiPortoghesi n. 12;– controricorrenti –avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 16904/2019, pubblicata il4 settembre 2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 maggio 2022dal [OSCURATO:PERSONA].1. Numerosi medici specializzati, fra i quali gli odierni ricorrenti,convennero davanti al Tribunale di Roma la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio deiministri, il M.I.U.R., il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia edelle Finanze, chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento deidanni conseguenti alla mancata attuazione delle direttive europee75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema di adeguata retribuzionespettante per la frequenza di corsi di specializzazione in anni compresinel periodo 1978-1985.Con sentenza n. 16904/2019, pubblicata il 4 settembre 2019, ilTribunale rigettò le domande, ritenendo prescritto il dedotto creditorisarcitorio.2. La Corte d'appello di Roma, con ordinanza depositata in data 5febbraio 2021, ha dichiarato inammissibile l'appello, ai sensi dell'art.348-bis cod. proc. civ..3. [OSCURATO:PERSONA] e gli altri medici indicati in epigrafe, nonché glieredi di [OSCURATO:PERSONA], propongono ricorso per cassazione avverso lasentenza del Tribunale con unico mezzo, cui resistono le amministrazioniintimate depositando controricorso.Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione delricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato haredatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decretodi fissazione dell’adunanza della Corte.I ricorrenti hanno depositato memoria.Numero registro generale 22562/2021Numero sezionale 5493/2022Numero di raccolta generale 18686/2022Data pubblicazione 09/06/2022RAGIONI DELLA DECISIONE1. La sentenza impugnata e la successiva ordinanza della Corted’appello sono state rese anche nei confronti di altri medici nei cuiconfronti nessuno dei ricorsi è stato notificato.Tuttavia, trattandosi di litisconsorti facoltativi ed essendo applicabile,in conseguenza, l'art. 332 cod. proc. civ., non occorre far luogo all'ordinedi notificazione dell'impugnazione ai sensi di tale norma, essendo ormail'impugnazione per essi preclusa.2. Con l’unico motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all’art.360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ. violazione e falsaapplicazione Direttive nn. 1975/362/CEE, 1975/363/CEE, 1982/76/CEE,1993/16/CEE, 2005/36/CEE; del d.lgs. n. 257 del 1991; della legge n.370 del 1999; dell’art. 2935 cod. civ..Rilevano, in sintesi, che la citata norma di cui all’art. 11 della leggen. 370 del 1999 non costituisce adempimento dell’obbligo comunitario,ma integra una mera esecuzione spontanea di sentenze passate ingiudicato e non poteva pertanto considerarsi tale da escludere, nellaperdurante vigenza delle direttive comunitarie, un successivo interventodel legislatore di carattere generale e astratto relativamente all’interaplatea dei medici specializzandi tra il 1983 e il 1991.La situazione dei medici specializzandi — sostengono i ricorrenti —non poteva ritenersi cristallizzata con l’emanazione di detta legge, poichél’inadempimento dello Stato italiano perdurò fino al 20 ottobre 2007(data in cui cessa l'obbligo dello Stato Italiano di dare attuazione alledirettive comunitarie in esame) ovvero nel 17/5/2011 (data dipubblicazione della sentenza Cass. Civ. n. 10813 del 2011 che pone fineallo stato di incertezza creatosi circa la decorrenza del termineprescrizionale).3. Il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 cod. proc.civ..La decisione impugnata risulta, infatti, conforme ai principi di dirittocostantemente affermati da questa Corte, che il ricorso — così come laNumero registro generale 22562/2021Numero sezionale 5493/2022Numero di raccolta generale 18686/2022Data pubblicazione 09/06/2022memoria — non offre motivi idonei a rivedere, secondo i quali:a) «in caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatoreitaliano nel termine prescritto delle direttive comunitarie (nella specie, ledirettive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, non autoesecutive, in tema diretribuzione della formazione dei medici specializzandi), sorge,conformemente ai principi più volte affermati dalla Corte di giustiziadell'Unione Europea, il diritto degli interessati al risarcimento dei danniche va ricondotto allo schema della responsabilità per inadempimentodell'obbligazione ex lege dello Stato, di natura indennitaria; taleresponsabilità — dovendosi considerare il comportamento omissivo delloStato come antigiuridico anche sul piano dell'ordinamento interno edovendosi ricondurre ogni obbligazione nell'ambito della ripartizione dicui all'art. 1173 c.c. — va inquadrata nella figura della responsabilitàcontrattuale, in quanto nascente non dal fatto illecito di cui all'art. 2043c.c., bensì dall'inadempimento di un rapporto obbligatorio preesistente,sicché il diritto al risarcimento del relativo danno è soggetto all'ordinariotermine decennale di prescrizione» (Cass. nn. 10813 - 10814 del17/05/2011; tra le molte successive conformi v. Cass. n. 17350 del18/08/2011; n. 17066 del 10/07/2013);b) «a seguito della tardiva ed incompleta trasposizionenell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE,relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi dispecializzazione universitari — realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991,n. 257 — è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Statoitaliano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessarirequisiti nel periodo che va dal 1 gennaio 1983 al termine dell'annoaccademico 1990-1991; la lacuna è stata parzialmente colmata con ladella legge 19 ottobre 1999 n. 370, art. 11, che ha riconosciuto il dirittoad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenzeirrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gliaventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art.11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo StatoNumero registro generale 22562/2021Numero sezionale 5493/2022Numero di raccolta generale 18686/2022Data pubblicazione 09/06/2022non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativaEuropea; nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennaledella pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, datadi entrata in vigore del menzionato art. 11» (oltre alle pronunce sopraindicate v. anche Cass. n. 1917 del 09/02/2012, la quale precisa che «inriferimento a detta situazione, nessuna influenza può avere lasopravvenuta disposizione di cui alla legge 12 novembre 2011 n. 183,art. 4, comma 43 — secondo cui la prescrizione del diritto alrisarcimento del danno da mancato recepimento di direttive comunitariesoggiace alla disciplina dell'art. 2947 c.c. e decorre dalla data in cui ilfatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse statatempestivamente recepita, si è effettivamente verificato — trattandosi dinorma che, in difetto di espressa previsione, non può che spiegare la suaefficacia rispetto a fatti verificatisi successivamente alla sua entrata invigore, e cioè dal 1 gennaio 2012»; Cass. n. 1156 del 17/01/2013; n.16104 del 26/06/2013; n. 17066 del 10/07/2013; n. 6606 del20/03/2014; n. 23199 del 15/11/2016; n. 13758 del 31/05/2018; n.16452 del 19/06/2019; n. 1589 del 24/01/2020; v. anche Cass.29/04/2020, n. 8374 che ha disatteso un motivo sulla prescrizionevertente proprio sulla direttiva 2005/36/CE menzionata in ricorso).Né potrebbe sostenersi che il leading case del 2011 abbia preso inconsiderazione un termine prudenziale in ottica di conformitàcomunitaria, in ragione di quanto allora esaminabile, e tale da esserecomunque sufficiente a respingere, in quel tempo, l'eccezione diprescrizione, e che, invece, solo successivamente al 1999 lagiurisprudenza di questa Corte ha escluso quelle incertezze inibenti ladecorrenza della prescrizione in pregiudizio del danneggiato, relative adaspetti quali: l'individuazione della giurisdizione, se ordinaria oamministrativa; la natura dell'azione esperibile, se contrattuale oaquiliana; il termine di prescrizione; l’individuazione del legittimatopassivo della domanda, se solo lo Stato o meno.Detti argomenti ─ come già questa Corte ha più volte avuto modo diNumero registro generale 22562/2021Numero sezionale 5493/2022Numero di raccolta generale 18686/2022Data pubblicazione 09/06/2022rimarcare (v., tra le pronunce più recenti, Cass. 09/02/2022, nn. 4198,4202 e 4203; 28/12/2021, n. 41750; 27/12/2021, n. 41677;31/03/2021, n. 8843) ─ sono del tutto infondati e inidonei a indurre a unripensamento della stabile nomofilachia richiamata e, infatti, per unverso confermata in tempi ben susseguenti al 2011, per altro verso taleda non potersi più riferire solo al rigetto dell'eccezione di prescrizioneallora effettuato secondo quanto obiettato dal patrocinio oggi ricorrente.È appena il caso di osservare che la questione della giurisdizione nonincide affatto sulla consapevolezza della cristallizzazione della lesione equindi sulla possibilità, per il danneggiato, di interrompere la sua inerziae il decorso dell'estinzione prescrizionale che, come noto, non ha bisognodi iniziative giurisdizionali ma può ben essere stragiudiziale.Per lo stesso motivo non ha alcun rilievo l'individuazione della naturadell'azione esperibile mentre la più ampia durata decennale della stessa,quale ricostruita, fa sì che la sua determinazione non abbia avuto alcunriflesso sulla maturazione della stessa.Quanto alla legittimazione passiva ─ premesso che è dello Stato inpersona della [OSCURATO:PERSONA] del consiglio dei Ministri, mentre l'evocazione ingiudizio di un diverso organo statuale, qui in ogni caso contestuale allaprima, non si traduce nella mancata instaurazione del rapportoprocessuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile ai sensi dell'art.4 della legge n. 260 del 1958 (Cass., Sez. U., 27/11/2018, n. 30649),sicché solo se diretta nei confronti della sola Università l'interruzionedella prescrizione risulta inidonea (Cass., 25/07/2019, n. 20099) ─ nellafattispecie non emerge né è dedotta ─ per i medici diversi dal dott.Colasuonno ─ un'eventuale attività interruttiva nei confronti dell'enteuniversitario o altri soggetti, fermo restando che dalla stessa normativadel 1999 doveva ragionevolmente desumersi che il destinatario delcredito era individuabile nell'amministrazione statale e nonnell'autonomia universitaria.È opportuno ribadire, quanto alla remunerazione, che a séguitodell'intervento con il quale il legislatore - dettando l'art. 11 della leggeNumero registro generale 22562/2021Numero sezionale 5493/2022Numero di raccolta generale 18686/2022Data pubblicazione 09/06/202219 ottobre 1999, n. 370 - ha effettuato una aestimatio del danno, allaprecedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delledirettive si è sostituita un'obbligazione satisfattiva avente natura didebito di valuta, iscritta in una cornice di disciplina comunitaria nellaquale non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sonoposti i criteri per la determinazione della stessa, come ribadito - ferma,pure in chiave CEDU, la non irrisorietà della quantificazione nazionale -anche dalla pronuncia, evocata in ricorso, della Corte di giustizia, 24gennaio 2018, C-616/16 e C617-16 (Cass., 24/01/2020, n. 1641, cui sirimanda per una più ampia ricostruzione giurisprudenziale).Quanto sopra è in linea con ciò che si deve dire per la disciplina deltrattamento economico dei medici specializzandi di cui all'art. 39 deld.lgs. n. 368 del 1999, applicabile, per effetto di ripetuti differimenti, infavore dei medici iscritti alle scuole di specializzazione a decorreredall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anniantecedenti, che, ove a regime secondo la normativa statale direcepimento, restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché, inparticolare, la direttiva n. 93/16, rispetto alla quale quella n. 2005/36nulla sposta, non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo conriguardo alla misura della borsa di studio (Cass. 14/03/2018, n. 6355, ele moltissime successive conformi, quale, solo a titolo esemplificativo,Cass., 24/05/2019, n. 14168).Ciò per dire che non è individuabile alcun momento in cui si èstabilita una remunerazione adeguata da valutarsi come la sola recettivadella disciplina unionale, tale da poter concludere, anche in tesi, cheesclusivamente a far data da allora avrebbe potuto decorrere laprescrizione.Non vi è alcuna violazione della normativa sovranazionale, e alcunairragionevolezza o disparità di trattamento posto che l'incrementoprevisto nell'esercizio della discrezionalità legislativa per i corsi dispecializzazione collocati in tempi successivi, non escludendoNumero registro generale 22562/2021Numero sezionale 5493/2022Numero di raccolta generale 18686/2022Data pubblicazione 09/06/2022l'adeguatezza della remunerazione precedente, è stato espressione diuna scelta che rientra nelle opzioni legislative di regolare diversamentesituazioni successive nel tempo (cfr., anche, di recente, Cass.,19/02/2019, n. 4809; 18/02/2021, n. 4307).4. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna dei ricorrenti alla rifusione, in favore delleamministrazioni resistenti, delle spese processuali, liquidate come dadispositivo.Quanto al valore in base al quale parametrare gli importi vaprecisato che «non ricorrendo l'identità di posizione processuale dei …soggetti assistiti dal medesimo avvocato, non trova applicazione l'art. 4,comma 2, d. m. n. 55 del 2014» (Cass. n. 6110 del 04/03/2021).Il valore della causa, ai fini della liquidazione del compenso, èpertanto di Euro 389.408,52 risultante dalla somma dei seguenti treaddendi:i) Euro 67.139,40 [prodotto della moltiplicazione di € 33.569,70(pari all’importo unitario di Euro 6.713,94 dell’indennizzo annuale chesarebbe spettato, se del caso, ove non prescritto, moltiplicato percinque) per i n. 2 ricorrenti specializzati dopo 5 anni di corso];ii) Euro 241.701,84 [prodotto della moltiplicazione di € 26.855,76(risultante dalla moltiplicazione di detto importo unitario per quattro annidi corso) per i n. 9 ricorrenti specializzati dopo 4 anni di corso];iii) Euro 80.567,28 (importo annuo unitario moltiplicato per tre annidi corso) per i quattro altri ricorrenti specializzati dopo 3 anni di corso.5. Non si ravvisano i presupposti per la sollecitata condanna deiricorrenti al pagamento di somma ex art. 96, comma terzo, cod. proc.civ..6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1,comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per ilNumero registro generale 22562/2021Numero sezionale 5493/2022Numero di raccolta generale 18686/2022Data pubblicazione 09/06/2022ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento,in favore delle amministrazioni controricorrenti, in solido, delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000 per compensi, oltre allespese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma il 25 maggio 2022Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
Sentenza Cassazione n. 18686/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris