CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 36194/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 27/03/2017 della Corte di appello di Brescia, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 27 marzo 2017 la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza in data 5 aprile 2005 del Giudice dell'udienza preliminare di Brescia che aveva condannato l'imputata alle pene di legge per il reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 per acquisto e detenzione di cocaina, in Piacenza nel novembre 2000. 2. La difesa dell'imputata presenta quattro motivi di ricorso. Con il primo deduce la violazione di norme processuali, in relazione agli art.157 e 161 cod. proc. pen. Precisa che aveva fatto la dichiarazione di domicilio contestualmente al deposito dell'atto di appello e che, a distanza di 12 anni, il decreto di citazione in appello era stato notificato ai difensori a mezzo pec, ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis cod. proc. pen. Sostiene che, tutt'al più, la notifica avrebbe dovuto essere effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4, e non ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis cod. proc. pen. Tale norma era entrata in vigore successivamente alla sentenza di primo grado e i difensori non avevano avuto modo in precedenza di dichiarare all'autorità procedente di non accettare la notificazione. Pertanto, l'eccezione di nullità era stata ritualmente e tempestivamente sollevata innanzi alla Corte di appello. Era certo che l'imputata non era a conoscenza della celebrazione del giudizio di appello in quanto non era risultata rintracciabile al telefono, il cui numero non era più attivo. Con il secondo denuncia il vizio di motivazione con riferimentoflIfal terzo episodio di acquisto di 50 grammi di cocaina e 1 chilo di hashish, perché [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato per sé la cocaina e [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di aver consegnato lo stupefacente al [OSCURATO:PERSONA]. Sostiene la sua estraneità al fatto. Con il terzo eccepisce il vizio di motivazione in ordine ai primi due capi d'imputazione, perché la decisione aveva sminuito la portata dell'ordinanza del 24 gennaio 2003 del Giudice per le indagini preliminari; aveva supportato l'insufficiente quadro probatorio con precedenti specifici successivi ai fatti e con un'unica conversazione telefonica dal contenuto non univoco e comunque successiva di qualche mese (inizio febbraio 2001) rispetto agli episodi contestati nei capi d'imputazione (autunno 2000); aveva ritenuto complementari le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui il primo aveva attribuito i tre episodi esclusivamente al [OSCURATO:PERSONA], mentre il secondo aveva limitato la propria responsabilità all'acquisto solo dei 50 grammi di cocaina e del chilo di hashish, accusando la donna di aver acquistato la restante parte di cocaina; aveva ritenuto verosimile e compatibile con le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] il fatto che solo a questi fosse stata sequestrata la sostanza stupefacente e in misura doppia ai 50 grammi. Sulla base del narrato dei correi, la Miglino avrebbe acquistato, senza pagare personalmente, 350 grammi di cocaina in relazione al capo 1); 100 grammi di cocaina in relazione al capo 2); 0 grammi di cocaina in relazione al capo 3). La manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione era ulteriormente evidente nelle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva affermato che la quantità di cocaina destinata alla donna era anch'essa variabile e in alcune occasioni pari a grammi 100. Pertanto, la Miglino non avrebbe mai fatto acquisti superiori a tale peso. Ritiene contraddittoria la decisione, in relazione all'attribuzione della responsabilità per il primo capo d'imputazione. Con il quarto eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione.[OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è infondato. L'imputata non si confronta con la decisione della Corte territoriale che, all'udienza del 27 marzo 2017, ha dato atto che non erano state fatte dichiarazioni di domicilio e che, non essendo stata trovata, era stata correttamente eseguita la notifica della citazione al giudizio d'appello ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. Ed invero il gravame era stato presentato in data 3 giugno 2005, quando la norma era entrata in vigore dal 24 aprile 2005. Quindi, già al momento della presentazione dell'appello, il difensore avrebbe potuto dichiarare di non essere disponibile ad accettare le notifiche, ciò che non ha fatto. Il secondo e il terzo motivo consistono in censure di fatto che non valgono a disarticolare la ricostruzione della vicenda compiuta dai Giudici di merito. L'accertamento di responsabilità è stato possibile grazie alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché alle intercettazioni. E' emerso che la Miglino era attiva nello spaccio degli stupefacenti a Piacenza e che, a seguito dell'arresto del [OSCURATO:PERSONA], aveva preso in mano le redini dell'attività criminosa. E' stata condannata per tre episodi: l'acquisto finalizzato allo spaccio prima di 400 grammi e poi di 150 grammi di cocaina da [OSCURATO:PERSONA] e l'acquisto finalizzato allo spaccio di 50 grammi di cocaina da [OSCURATO:PERSONA]. La donna era sempre presente agli incontri per l'acquisito dello stupefacente e, come dimostrato dalle conversazioni di tono confidenziale e linguaggio criptico, aveva stabilito un rapporto diretto con il Bianco che costituiva la principale fonte di approvvigionamento. [OSCURATO:PERSONA] aveva confermato che la coppia [OSCURATO:PERSONA] - Miglino aveva rapporti personali con il Bianco, mentre egli non era a conoscenza nel dettaglio di tutte le operazioni. Nel terzo episodio, [OSCURATO:PERSONA] aveva consegnato lo stupefacente al [OSCURATO:PERSONA], su ordine del Bianco ristretto in carcere, ma la Miglino era presente perché direttamente interessata all'affare. Secondo i Giudici le chiamate in correità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si riscontravano a vicenda, "delineando un quadro d'insieme assolutamente individualizzante circa l'attività illecita perpetrata dalla Miglino". La decisione appare immune da censure. Con riferimento al quarto motivo, va osservato che non risultano dedotti i motivi che giustificherebbero il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. Né può assumere rilievo il paragone con la pena inflitta al [OSCURATO:PERSONA] per sette capi d'imputazione. Sul punto si richiama la sentenza della Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217 - 01, secondo cui la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione di un terzo non impone al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall'imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente cheinel riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex art. 27 Cost. Anche l'onere motivazionale del trattamento sanzionatorio può considerarsi pienamente assolto. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il