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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 27439/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ([OSCURATO:PERSONA]) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Serbia) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2020 della Corte di Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi udito per i ricorrenti l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 23 ottobre 2020 la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza del 5 marzo 2019 del Tribunale di Parma, in forza della quale gli odierni ricorrenti erano stati condannati alla pena, sospesa, di anni uno mesi quattro di reclusione ed euro 40.667,00 di multa, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 291-bis, comma 1 e 291-ter, comma 1, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, in relazione alla detenzione di 12,2 chilogrammi di tabacco lavorato estero di contrabbando, equivalenti a 610 pacchetti di sigarette prodotti in [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la predetta decisione sono stati proposti separati ricorsi per cassazione, pressoché sovrapponibili, articolati su quattro complessi motivi di impugnazione (gli elementi distintivi tra i due ricorsi sono via via indicati).

2.1. Col primo motivo è stata lamentata violazione ed errata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen..

2.1.1. In particolare, la speciale causa di non punibilità avrebbe potuto essere rilevata d'ufficio, ed in ogni caso essa era ravvisabile nei motivi d'appello, atteso che essi si appuntavano sull'occasionalità della condotta e l'esiguità del danno.

In proposito, infatti, ben avrebbe potuto il Giudice bolognese affermare la "particolare tenuità" del fatto, tenuto conto della lievità dell'offesa, della occasionalità della condotta e dell'esiguità del danno, con riferimento al bene giuridico tutelato dalla norma..

Le sigarette erano infatti destinate all'ambito familiare, e l'esigua differenza rispetto alla soglia di rilevanza penale di dieci chilogrammi rendeva evidente la buona fede degli imputati quanto ai rischi nel trasporto di così modesto carico di prodotto.

Nel merito, il costo dei pacchetti eccedenti si sarebbe aggirato su 495 euro, importo tra l'altro riferibile a più nuclei familiari e quindi con una ricaduta nell'illecito amministrativo, tanto più in ragione del fatto che i limiti doganali di importazione erano pro capite, mentre l'evasione fiscale si era rivelata assai esigua e non sussisteva abitualità nelle condotte, laddove la speciale causa di non punibilità non trovava di per sé ostacolo nel reato continuato.

2.2. Col secondo motivo è stato lamentato il mancato riconoscimento dell'uso di gruppo del tabacco, acquistato per sé e per i propri familiari.

Il tabacco andava pertanto assimilato agli stupefacenti, per i quali era appunto prevista l'ipotesi specifica (che ricorreva anche in specie, dato il tabagismo delle famiglie cui appartenevano gli imputati).

Né vi erano ragioni per negare l'estensione dell'ipotesi al consumo di tabacco. 2.3.

Col terzo motivo era lamentata la travisata interpretazione delle risultanze istruttorie quanto alla pretesa abitualità di condotte, mentre - quanto all'ipotesi di reato contestata al solo Dolic, avente ad oggetto la detenzione di 160 grammi di tabacco lavorato estero - era ampiamente provata l'estraneità del ricorrente ai fatti, dal momento che il tabacco era stato rinvenuto nell'abitazione della madre.

Né rilevavano i contatti del ricorrente col preteso fornitore veronese, il quale aveva tra l'altro rassicurato che era tutto in regola e, in proposito, gli imputati si erano sempre mostrati collaborativi con l'autorità, a comprova dell'assenza di qualsivoglia abitualità nelle condotte.Tra l'altro, quanto al Lazic, poi, era stata contestata la valorizzazione, sempre ai fini del mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità, del fatto di cui al capo b), allo stesso mai contestato.

2.4. Col quarto motivo è stato sottolineato che alcuna verifica era stata compiuta in relazione alla dedotta origine straniera del tabacco, nonostante il rilievo di ciò anche ai fini del calcolo dell'eventuale tassazione; né rilevava, ai fini dell'esistenza del reato, la mera mancanza del sigillo dello Stato.

Se così fosse stato, doveva sollevarsi questione di legittimità costituzionale dell'art. 291-bis cit. attesa l'impossibilità di difesa.

La disposizione, infatti, nel riferirsi al "tabacco lavorato estero di contrabbando", senza prevedere il compimento di una idonea verifica volta ad accertare la provenienza estera del prodotto, si tradurrebbe in una presunzione assoluta da cui sarebbe impossibile difendersi, in aperto contrasto con gli artt.24-27 Cost..

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO4.

I ricorsi sono fondati nei termini di seguito indicati.

4.1. In relazione al primo profilo di censura, vero è che questa Corte di legittimità ha già osservato che la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. può essere rilevata di ufficio dal giudice d'appello in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi è l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 129 cod. proc. pen. (in specie la richiesta di applicazione della causa di non punibilità era stata avanzata per la prima volta nella fase delle conclusioni orali del giudizio di appello) (Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020, dep. 2021, Ugboh, Rv. 280707).

In ordine poi alla motivazione siccome resa, la sentenza impugnata non aveva valorizzato la continuazione, tra l'altro insussistente in specie, bensì la abitualità derivante da un sequestro di ulteriore quantitativo (peraltro sotto i dieci chilogrammi, fattispecie depenalizzata e comunque non contestabile a Lazic) e i contatti non meglio definiti con un ignoto fornitore di Verona.

A questo riguardo, in relazione alla logicità della motivazione somministrata, va peraltro osservato che i contatti con il fornitore sarebbero inevitabili, atteso che la detenzione di t.l.e. non potrebbe che essere preceduta dal relativo acquisto, mentre indebita è la valorizzazione di una condotta che non rappresenta in ogni caso illecito penale per Dolic, e nemmeno un fatto materiale per Lazic.In tal senso i rilievi che precedono non possono che indurre a considerare non manifestamente infondati i ricorsi, con ogni conseguenza circa l'estinzione del reato contestato sub A) attesa l'intervenuta prescrizione, maturata il 13 marzo 2021.

4.2. Manifestamente infondato è invece il secondo profilo di censura.

Il rivendicato uso di gruppo non avrebbe senso in una fattispecie in cui è comunque la detenzione tout court ad essere sanzionata, e non la detenzione a fini di cessione.

In ogni caso la questione imporrebbe la verifica di elementi di fatto, indagine invero preclusa in quanto estranea al perimetro di cognizione del giudizio di legittimità.

4.3. In relazione al terzo motivo di ricorso, l'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] aveva impugnato in sede di appello l'erronea trasmissione degli atti all'autorità amministrativa, in quanto le sigarette non sarebbero state sue, come da dichiarazione della madre.

La sentenza impugnata non ha risposto sul punto, laddove in definitiva era richiesta l'assoluzione per la non commissione del fatto e, quindi, la non trasmissione all'Autorità amministrativa.

In proposito, ed al riguardo un'eventuale sentenza di annullamento senza rinvio a seguito dell'estinzione del reato per prescrizione sarebbe peggiorativa rispetto all'assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, questa Corte di legittimità ha già rilevato che sussiste l'interesse dell'imputato ad appellare una statuizione del giudice penale che, pur assolvendo l'imputato "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato", implichi - come in specie - una responsabilità di natura amministrativa (Sez. 6, n. 27726 del 11/06/2013, Musumeci, Rv. 255631).

4.3.1. Al riguardo, quanto al reato di cui al capo B), va quindi annullata la sentenza impugnata limitatamente all'ordine di trasmissione all'Autorità amministrativa, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna per nuovo giudizio sul punto.

4.4. In relazione infine all'ultimo profilo di doglianza, va invero rilevata la logicità della motivazione in ordine alla provenienza del tabacco, tenuto altresì conto delle modalità di occultamento del materiale nell'autovettura e dei sigilli ivi apposti.

Quanto infine alla questione di legittimità costituzionale, essa appare confondere il profilo del precetto con quello della prova degli elementi di questo, e non può non rilevarsene la manifesta infondatezza sotto l'aspetto della lesione delle esigenze difensive.

5. In definitiva, pertanto, accanto alla statuizione di cui al punto 4.3.1., la sentenza impugnata va altresì annullata senza rinvio, quanto al capo A), perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, quanto al capo A) perché il reato è estinto per prescrizione e, quanto al reato di cui al capo B), annulla la sentenza impugnata limitatamente all'ordine di trasmissione all'Autorità amministrativa con rinvio ad altra sezione della Cort

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ([OSCURATO:PERSONA]) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Serbia) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2020 della Corte di Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi udito per i ricorrenti l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23 ottobre 2020 la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza del 5 marzo 2019 del Tribunale di Parma, in forza della quale gli odierni ricorrenti erano stati condannati alla pena, sospesa, di anni uno mesi quattro di reclusione ed euro 40.667,00 di multa, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 291-bis, comma 1 e 291-ter, comma 1, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, in relazione alla detenzione di 12,2 chilogrammi di tabacco lavorato estero di contrabbando, equivalenti a 610 pacchetti di sigarette prodotti in [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la predetta decisione sono stati proposti separati ricorsi per cassazione, pressoché sovrapponibili, articolati su quattro complessi motivi di impugnazione (gli elementi distintivi tra i due ricorsi sono via via indicati). 2.1. Col primo motivo è stata lamentata violazione ed errata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.. 2.1.1. In particolare, la speciale causa di non punibilità avrebbe potuto essere rilevata d'ufficio, ed in ogni caso essa era ravvisabile nei motivi d'appello, atteso che essi si appuntavano sull'occasionalità della condotta e l'esiguità del danno. In proposito, infatti, ben avrebbe potuto il Giudice bolognese affermare la "particolare tenuità" del fatto, tenuto conto della lievità dell'offesa, della occasionalità della condotta e dell'esiguità del danno, con riferimento al bene giuridico tutelato dalla norma.. Le sigarette erano infatti destinate all'ambito familiare, e l'esigua differenza rispetto alla soglia di rilevanza penale di dieci chilogrammi rendeva evidente la buona fede degli imputati quanto ai rischi nel trasporto di così modesto carico di prodotto. Nel merito, il costo dei pacchetti eccedenti si sarebbe aggirato su 495 euro, importo tra l'altro riferibile a più nuclei familiari e quindi con una ricaduta nell'illecito amministrativo, tanto più in ragione del fatto che i limiti doganali di importazione erano pro capite, mentre l'evasione fiscale si era rivelata assai esigua e non sussisteva abitualità nelle condotte, laddove la speciale causa di non punibilità non trovava di per sé ostacolo nel reato continuato. 2.2. Col secondo motivo è stato lamentato il mancato riconoscimento dell'uso di gruppo del tabacco, acquistato per sé e per i propri familiari. Il tabacco andava pertanto assimilato agli stupefacenti, per i quali era appunto prevista l'ipotesi specifica (che ricorreva anche in specie, dato il tabagismo delle famiglie cui appartenevano gli imputati). Né vi erano ragioni per negare l'estensione dell'ipotesi al consumo di tabacco. 2.3. Col terzo motivo era lamentata la travisata interpretazione delle risultanze istruttorie quanto alla pretesa abitualità di condotte, mentre - quanto all'ipotesi di reato contestata al solo Dolic, avente ad oggetto la detenzione di 160 grammi di tabacco lavorato estero - era ampiamente provata l'estraneità del ricorrente ai fatti, dal momento che il tabacco era stato rinvenuto nell'abitazione della madre. Né rilevavano i contatti del ricorrente col preteso fornitore veronese, il quale aveva tra l'altro rassicurato che era tutto in regola e, in proposito, gli imputati si erano sempre mostrati collaborativi con l'autorità, a comprova dell'assenza di qualsivoglia abitualità nelle condotte.Tra l'altro, quanto al Lazic, poi, era stata contestata la valorizzazione, sempre ai fini del mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità, del fatto di cui al capo b), allo stesso mai contestato. 2.4. Col quarto motivo è stato sottolineato che alcuna verifica era stata compiuta in relazione alla dedotta origine straniera del tabacco, nonostante il rilievo di ciò anche ai fini del calcolo dell'eventuale tassazione; né rilevava, ai fini dell'esistenza del reato, la mera mancanza del sigillo dello Stato. Se così fosse stato, doveva sollevarsi questione di legittimità costituzionale dell'art. 291-bis cit. attesa l'impossibilità di difesa. La disposizione, infatti, nel riferirsi al "tabacco lavorato estero di contrabbando", senza prevedere il compimento di una idonea verifica volta ad accertare la provenienza estera del prodotto, si tradurrebbe in una presunzione assoluta da cui sarebbe impossibile difendersi, in aperto contrasto con gli artt.24-27 Cost.. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO4. I ricorsi sono fondati nei termini di seguito indicati. 4.1. In relazione al primo profilo di censura, vero è che questa Corte di legittimità ha già osservato che la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. può essere rilevata di ufficio dal giudice d'appello in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi è l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 129 cod. proc. pen. (in specie la richiesta di applicazione della causa di non punibilità era stata avanzata per la prima volta nella fase delle conclusioni orali del giudizio di appello) (Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020, dep. 2021, Ugboh, Rv. 280707). In ordine poi alla motivazione siccome resa, la sentenza impugnata non aveva valorizzato la continuazione, tra l'altro insussistente in specie, bensì la abitualità derivante da un sequestro di ulteriore quantitativo (peraltro sotto i dieci chilogrammi, fattispecie depenalizzata e comunque non contestabile a Lazic) e i contatti non meglio definiti con un ignoto fornitore di Verona. A questo riguardo, in relazione alla logicità della motivazione somministrata, va peraltro osservato che i contatti con il fornitore sarebbero inevitabili, atteso che la detenzione di t.l.e. non potrebbe che essere preceduta dal relativo acquisto, mentre indebita è la valorizzazione di una condotta che non rappresenta in ogni caso illecito penale per Dolic, e nemmeno un fatto materiale per Lazic.In tal senso i rilievi che precedono non possono che indurre a considerare non manifestamente infondati i ricorsi, con ogni conseguenza circa l'estinzione del reato contestato sub A) attesa l'intervenuta prescrizione, maturata il 13 marzo 2021. 4.2. Manifestamente infondato è invece il secondo profilo di censura. Il rivendicato uso di gruppo non avrebbe senso in una fattispecie in cui è comunque la detenzione tout court ad essere sanzionata, e non la detenzione a fini di cessione. In ogni caso la questione imporrebbe la verifica di elementi di fatto, indagine invero preclusa in quanto estranea al perimetro di cognizione del giudizio di legittimità. 4.3. In relazione al terzo motivo di ricorso, l'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] aveva impugnato in sede di appello l'erronea trasmissione degli atti all'autorità amministrativa, in quanto le sigarette non sarebbero state sue, come da dichiarazione della madre. La sentenza impugnata non ha risposto sul punto, laddove in definitiva era richiesta l'assoluzione per la non commissione del fatto e, quindi, la non trasmissione all'Autorità amministrativa. In proposito, ed al riguardo un'eventuale sentenza di annullamento senza rinvio a seguito dell'estinzione del reato per prescrizione sarebbe peggiorativa rispetto all'assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, questa Corte di legittimità ha già rilevato che sussiste l'interesse dell'imputato ad appellare una statuizione del giudice penale che, pur assolvendo l'imputato "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato", implichi - come in specie - una responsabilità di natura amministrativa (Sez. 6, n. 27726 del 11/06/2013, Musumeci, Rv. 255631). 4.3.1. Al riguardo, quanto al reato di cui al capo B), va quindi annullata la sentenza impugnata limitatamente all'ordine di trasmissione all'Autorità amministrativa, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna per nuovo giudizio sul punto. 4.4. In relazione infine all'ultimo profilo di doglianza, va invero rilevata la logicità della motivazione in ordine alla provenienza del tabacco, tenuto altresì conto delle modalità di occultamento del materiale nell'autovettura e dei sigilli ivi apposti. Quanto infine alla questione di legittimità costituzionale, essa appare confondere il profilo del precetto con quello della prova degli elementi di questo, e non può non rilevarsene la manifesta infondatezza sotto l'aspetto della lesione delle esigenze difensive. 5. In definitiva, pertanto, accanto alla statuizione di cui al punto 4.3.1., la sentenza impugnata va altresì annullata senza rinvio, quanto al capo A), perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, quanto al capo A) perché il reato è estinto per prescrizione e, quanto al reato di cui al capo B), annulla la sentenza impugnata limitatamente all'ordine di trasmissione all'Autorità amministrativa con rinvio ad altra sezione della Cort
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