CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28771/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ha emesso la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 15061/2019proposto da: Agenzia delle Dogane , nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12. - ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA], n. 9, giusta procura speciale a margine del controricorso con ricorso incidentale. -controricorrente e ricorrente in via incidentale - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d el VENETO, n. 1315/2018, depositata in data 20 novembre 2018 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 settembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’estinzione del processo; uditi l’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per delega dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con cinque distinti ricorsi la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quale depositario fiscale di prodotti energetici a [OSCURATO:PERSONA] e rifornitrice di carburante a bordo di navi ormeggiate nel porto di Venezia, ha impugnato 18 distinti avvisi di pagamento e relativi conseguenti atti di irrogazione delle sanzioni in materia di accise sul gasolio ad essa notificati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di Venezia. 2.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Venezia, con sentenza n. 565/13/14 del 26 novembre 2014, riuniti i ricorsi, in parziale accoglimento degli stessi, avevadichiarato illegittimi ed annullati tutti gli avvisi ed i conseguenti atti di irrogazione delle sanzioni impugnati, fatta eccezione per gli avvisi 178/2013-A/25853 e 179/2013-A/25885 e relativi atti irrogativi delle sanzioni 96/B/2013 e 93/B/2013, di cui, invece, aveva confermato la legittimità, ritenendo triennale (e non quinquennale) il termine di decadenza del potere accertativo dell’Agenzia delle Dogane, e l’utilizzo commerciale in ragione dello scopo perseguito dai proprietari della nave, oltre che la legittimità delle sanzioni irrogate in ragione della contestualità temporale, piuttosto che materiale prevista dall’art. 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.3.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha rigettato l’appello principale dell’Agenzia delle Dogane e l’appello incidentale della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., confermando la decisione di primo grado ad eccezione dell'avviso di pagamento n. 7547/RU e n. 175/2013 - A/25824 ed il relativo atto di irrogazione n. 7552/RUe n. 95/B/2013, entrambi aventi ad oggetto la nave denominata Seabluez, in quanto nelle more era intervenuto il pagamento da parte del coobbligato armatore, con conseguente dichiarazione di cessazione della materia del contendere. 4.I giudici di secondo grado, nello specifico, hanno affermato che : -) la decadenza del potere accertativo in capo all'Agenzia delle Dogane si maturava decorsi i tre anni dalla data in cui l'accertamento era divenuto definitivo, in quanto, nel caso in esame, l'atto che stabiliva la non debenza dell'imposta era l'atto di presentazione della dichiarazione doganale che veniva trascritta, vidimata e restituita in copia al dichiarante, che accertava la condizione di esenzione dall'accisa; -) la qualificazione delle unità navali non p oteva che desumersi dai documenti ufficiali che qualificavanol'unità, nonché dall'uso a cui tale unità era adibita; -) non era condivisibile l’affermazione dell’Ufficio secondo cui l’uso a cui fosse stata adibita concretamente l’unità da diporto era ininfluente rispetto alla sua qualificazione ai fini dell’imposizione fiscale, nel momento in cui l’unità navale veniva noleggiata dall’armatore a terzi sulla base di un contratto di noleggio a fronte del corrispettivo pagato, sia esso privato o società, l’unità navale veniva adibita ad attività commerciale e ciò indipendentemente dalla lista dei passeggeri imbarcati, dalla navigazione programmata o dalle caratteristiche di dimensione; -) nel caso di imbarcazioni adibite ad un uso professionale di noleggio da parte degli armatori a terze persone, quindi ad un uso commerciale, non poteva che applicarsi il primo comma dell'art. 254 T.U.L.D. e, quindi, esse andavano considerate alla stregua di «unità commerciali» ai fini dell'imposizione fiscale e del correlato regime doganale; -) le sole liste passeggeri non potevano documentare la sussistenza di un rapporto di natura commerciale tra armatore ed imbarcati, con la conseguenza che, per gli avvisi 178/2013-A/25853 e 179/2013- A/25885 concernenti il gasolio fornito alle navi «Taronga» e «[OSCURATO:PERSONA]», non essendo tali navi partite dal porto di Venezia entro le otto ore, l'operato dell'Agenzia delle Dogane doveva essere condiviso ed i relativi avvisi dovevano ritenersi legittimi. 5. L'Agenzia delle Dogane ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato atre motivi . 6. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistitocon controricorso e proposto ricorso incidentale fondato su tremotivi. 7. L’Agenzia delle Dogane ha depositato controricorso al ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo mezzo del ricorso principale deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 15 del decreto legislativo n. 504 del 1995, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale aveva ritenuto erroneamente la presenza, nel caso di specie, di una dichiarazione doganale con connessa operazione di esportazione e diqui la necessaria emanazione preventiva di un avviso di accertamento che contestasse il regime doganale applicato, ma l'oggetto del recupero, nel caso di specie, era l’accisa e non il dazio doganale. 2.Il secondo mezzo del ricorso principale deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 254 T.U.L.D. e 14 disp. prel. cod. civ.e del loro combinato disposto, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale non aveva considerato la ricostruzione del quadro normativo effettuata dall'Ufficio nei propri atti,nel primo e nel secondo grado di giudizio, e che tutti gli elementi posti in luce consentivano di ritenere che le imbarcazioni in esame fossero unità di diporto. 3. Il terzo mezzo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale aveva annullato gli atti di irrogazione delle sanzioni quale conseguenza dell’annullamento degli avvisi d pagamento, atti sanzionatori che, in ragione dell’accoglimento del ricorso, dovevano essere confermati. 4.Il primo mezzo del ricorso incidentale deduce il vizio di motivazione apparente in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., con riferimento agi atti impositivi riguardanti le imbarcazioni «[OSCURATO:PERSONA]» e «Taronga». [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale non aveva spiegato perché l e liste passeggeri non erano idonee a fornire la prova della sussistenza di un rapporto commerciale, nonostante gli altri documenti pure dimessi in causa (contratti di noleggio, certificati di registro delle unità, manifesti di arrivo e di partenza delle merci, formalità di arrivo e di partenza per navi adibiti ad uso commerciale «Yacht – charter class»). 5.Il secondo mezzo del ricorso incidentale deduce la violazione dell’art. 254, comma 1, del T.U.L.D. e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale non si era avveduta del fatto che, nel corso del giudizio e, comunque, nel corso del secondo grado erano stati depositati i contratti di noleggio relativi ad entrambe le imbarcazioni «[OSCURATO:PERSONA]» e «Taronga», i certificati di registro delle unità, i manifesti di arrivo e di partenza presentati alle autorità doganali italiane relativi ai periodi contestati negli atti impugnati; le formalità di arrivo e di parenza per navi da diporto adibite ad uso commerciale, che indicavano il tipo di nave («Yacht –Charter class»); i contratti di noleggio dal quale si evinceva l’utilizzo commerciale dell’imbarcazione.6.Il terzo mezzo del ricorso incidentale deduce la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale avrebbe dovuto pronunciarsi sulla mancata contestualità tra accertamento del tributo e irrogazione della relativa sanzione e sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997, oggetto di appello incidentale. 7. Va osservato, in via preliminare, c he la soc ietà [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha depositato, in data 27 settembre 2023, giusta ricevuta di avvenuta consegna in atti, istanza di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 19 8 , della legge n. 197/2022, rappresentando di avere tramesso in via telematica la domanda di definizione e di avere pagato integralmente le somme dovute , allegando a riscontro le domande di definizione agevolata e gli F24 correlati. 7.1Ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della legge n. 197 del 2022, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), del decreto legge n. 34 del 2023 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2023, il contribuente che intende aderire alla defin izione agevolata delle controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, «presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della primarata» e, in tal caso, «il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate». 7.2 Ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art. 1 della legge n. 197 del 2022 «L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine» (comma 200) e «Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma198, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200» (comma 201)». 8.Deve, pertanto, essere dichiarata l’estinzione del giudizio. 8.1Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate. 8.2 La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione nei casi di rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità