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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 42328/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CATANZAROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nonché sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2022 della Corte d'appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza, quanto alla posizione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], e dichiararsi l'inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso del P.G.; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del G.u.p. del Tribunale di Catanzaro del 24 marzo 2015, per quanto rileva in questa sede, [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato per il delitto di estorsione, limitatamente all'assunzione di due lavoratrici presso un centro turistico, destinate per effetto delle minacce rivolte alle persone offese allo svolgimento di mansioni diverse da quelle stabilite in sede di assunzione dal datore di lavoro; [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato anch'egli per il delitto di estorsione, avendo costretto, in concorso con altri, un imprenditore del settore nautico a versare all'acquirente - a fronte della restituzione di un'imbarcazione acquistata presso il suo cantiere navale - una somma di denaro superiore al valore commerciale del natante.

Per effetto delle impugnazioni presentate sia dalle difese degli imputati, che dal P.m., la Corte d'appello di Catanzaro cori sentenza in data 22 settembre 2017 confermava il giudizio di responsabilità nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], rideterminando il trattamento sanzionatorio; riqualificava il fatto contestato all'[OSCURATO:PERSONA] quale ipotesi di violenza privata, rideterminando la pena da infliggere e concedendo i benefici di legge.

1.1. Proposto ricorso per cassazione dal P.G. e dai difensori degli imputati, la Corte di Cassazione con sentenza del 28 giugno 2018 n. 45456, ha rigettato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], accogliendo invece il ricorso del P.G. in ordine al profilo della qualificazione giuridica del fatto contestato, avendo la sentenza considerato in modo errato solo il momento genetico di costituzione del rapporto e non anche quello esecutivo; ha accolto il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], poiché la Corte territoriale aveva omesso di valutare i motivi di appello riguardanti l'assenza del profilo di profitto per la parte che aveva restituito il natante.

1.2. La Corte d'appello di Catanzaro, con la sentenza impugnata in questa sede, decidendo in sede di giudizio di rinvio, ha confermato il giudizio di responsabilità nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di estorsione originariamente contestato, riformando la sentenza di primo grado quanto al relativo trattamento sanzionatorio; ha riformato integralmente la sentenza di primo grado in relazione alla posizione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], assolvendolo con la formula dell'insussistenza del fatto.

2. Ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Catanzaro avverso il capo di assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione a lui ascritta deducendo, con il primo motivo, violazione della legge penale in relazione all'art. 629 cod. pen.: la decisione impugnata aveva ignorato le conversazioni intercettate che attestavano le pressioni esercitate dal [OSCURATO:PERSONA] per costringere il titolare del cantiere ad accettare la restituzione dell'intera somma corrisposta per l'acquisto dell'imbarcazione restituita, pressioni dimostrate anche dal mutato atteggiamento della vittima che, dopo aver negato all'acquirente la possibilità di incontrarsi, aveva ceduto quando nella discussione era intervenuto il [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Con il secondo motivo si deducono plurime violazioni di legge, in relazione agli artt. 603, comma 3, cod. proc. pen.; 192 cod. proc. pen.; 629 cod. pen.; 1385 cod civ.; in primo luogo, si censura il provvedimento di diniego della richiesta rinnovazione istruttoria (attraverso l'esame del teste [OSCURATO:PERSONA]) a fronte della dichiarata contraddizione, rilevata dalla stessa Corte territoriale, tra le affermazioni del teste nei dialoghi intercettati e il contenuto dei documenti relativi all'operazione commerciale in questione; si lamenta, poi, l'esistenza di lacune concernenti punti di decisiva rilevanza, relativamente alla cronologia e ai valori delle operazioni di restituzione del natante e della successiva vendita, superati dalla sentenza solo mediante ipotesi congetturali e indimostrate; si censura, ancora, l'omessa valutazione del contenuto delle dichiarazioni della persona offesa nel corso delle indagini, con particolare riguardo alle conseguenze economiche della restituzione integrale del prezzo per la barca restituita, dopo tre anni dall'avvenuta vendita e in contrasto con le regole civilistiche (in quanto l'accordo originario prevedeva che il valore della barca restituita dovesse essere imputato a titolo di caparra per l'acquisto di un'imbarcazione più costosa, operazione non realizzata per fatto dell'acquirente il che implicava il diritto del venditore, ai sensi dell'art. 1385 cod. civ., di trattenere la caparra); si osserva, infine, da parte del PG ricorrente che in separato processo l'imputato [OSCURATO:PERSONA] (ossia, l'acquirente dell'imbarcazione) era stato condannato, cori sentenza ormai passata in giudicato, per lo stesso fatto qualificato come delitto di estorsione, sulla base delle medesime prove valutate dalla sentenza impugnata.

3. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con unico articolato motivo, violazione di legge, in relazione agli artt. 629 cod. pen., 627, comma 3, 628, comma 2 cod. proc. pen.; 125 e 546 cod. proc. pen., nonché vizio della motivazione (mancante, contraddittoria o manifestamente illogica); la Corte territoriale, nel valutare il compendio probatorio (costituito prevalentemente dalle intercettazioni disposte), aveva omesso di valutarne compiutamente il contenuto non considerando: a) che la richiesta di assunzione era stata formulata dalle presunte persone offese e non era invece iniziativa del ricorrente; b) che la destinazione a specifiche mansioni (servizi di pulizia) corrispondeva alle condizioni originariamente fissate per la costituzione del rapporto di lavoro; c) che le mansioni dei servizi di pulizia rivestivano carattere comunque necessario, mancando la prova del contrario (ossia, che per quelle mansioni la struttura turistica avesse già personale idoneo ad assicurare l'erogazione del servizio).

Ulteriore vizio della motivazione viene individuato nell'omessa valutazione delle dichiarazioni rese dalle persone offese, sui fatti oggetto di contestazione, nel parallelo giudizio svoltosi nelle forme ordinarie; era errata l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui quei verbali, non essendo stati acquisiti nel corso dell'istruttoria, non potevano essere valutati, come emergeva dal tenore della sentenza della Corte d'appello del 22 marzo :2017 (oggetto di annullamento) in cui si dava atto dell'acquisizione avvenuta appunto in grado di appello, quale effetto della richiesta di rinnovazione istruttoria avanzata dalla difesa del ricorrente; da quelle dichiarazioni era risultato che l'accordo inziale concluso dall'[OSCURATO:PERSONA] con i vertici della struttura turistica prevedeva la destinazione delle lavoratrici da assumere come addette ai servizi di pulizia, e non per l'impiego presso le cucine, ragione che aveva determinato la reazione dell'[OSCURATO:PERSONA]; evidente la decisività del profilo, mancando nell'ipotesi di assunzione concordata per del:erminate mansioni, poi non assegnate, alcun profilo di profitto per la parte che rivendichi l'esecuzione del rapporto secondo le originarie mansioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso del P.G. è inammissibile.

1.1. Il primo motivo di ricorso, a fronte della testuale indicazione del suo oggetto corrispondente alla violazione di legge, si sostanzia invece in una mera rilettura dei dati probatori per sostenere l'esistenza delle condotte minacciose, che la sentenza impugnata ha escluso con motivazione priva di vizi logici.

Il motivo, infatti, si affida alla differente interpretazione del contenuto dei dialoghi intercettati, operazione ermeneutica non consentita in sede di legittimità trattandosi di attività riservata al giudizio d) merito, che può essere sindacata in sede di legittimità solo nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione (Sez.

Unite, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389), potendosi indicare un'interpretazione diversa del significato delle intercettazioni il sede di legittimità solo in presenza dei presupposti per dedurre il travisamento della prova (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA]), Rv. 272558).

1.2. Anche il secondo motivo del ricorso della parte pubblica evoca la nozione di violazione di legge, riferita a plurime norme, per poi concretizzarsi in una serie di critiche alla struttura della motivazione della sentenza impugnata, tutte fondate però su riletture e differenti interpretazioni del materiale probatorio.Si tratta, anche sotto questo differente punto di osservazione, di censure che non sono comprese tra quelle deducibili in sede di legittimità poiché «sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito» (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01) Così, per quanto concerne le censure rivolte al diniego della rinnovazione istruttoria sollecitata con la richiesta del P.G. (relativa al nuovo ascolto della persona offesa Ranieri, sugli aspetti della vicenda riguardante la restituzione del natante e del rimborso del prezzo versato), va considerato che la motivazione della sentenza sul punto è immune da vizi logici, avendo correttamente considerato che le contraddizioni tra il contenuto delle espressioni utilizzate dal Ranieri nel corso dei dialoghi intercettati e il risultato emergente dalla documentazione acquisita, deve evidentemente essere risolto dando prevalenza al secondo elemento, così apprezzando la reale portata di quelle espressioni; di qui, l'inconsistenza delle censure che lamentano asserite carenze e lacune della motivazione, che non può dirsi fondata su congetture ma, piuttosto, sullo specifico contenuto dei documenti (in particolare, i titoli di credito versati dall'acquirente al venditore) che consentivano di ricostruire con precisione le operazioni intercorse tra le parti; ancora, meramente alternativa la lettura che il P.G. intende sollecitare rispetto agli atti di indagine e alle dichiarazioni del Ranieri; in definitiva, il motivo non supera il dato preliminare, chiaramente evidenziato dalla sentenza, dell'assenza di elementi obiettivi per affermare che l'accordo c:oncluso tra le parti, quand'anche svantaggioso per il Ranieri, di certo non risultava conseguenza di condotte qualificabili come minacciose o, comunque, di contenuto coercitivo.

Anche la suggestiva prospettazione di un potenziale contrasto di giudicati, destinato a innescare un giudizio di revisione, è smentita dal prevalente orientamento di legittimità che esclude tale ipotesi quando «i fatti posti a base delle due decisioni, attribuiti a più concorrenti nel medesimo reato, siano stati identicamente ricostruiti dal punto di vista del loro accadimento oggettivo ed il diverso epilogo giudiziale sia il prodotto di difformi valutazioni di quei fatti - specie se dipese dalla diversità del rito prescelto nei separati giudizi e dal correlato, diverso regime di utilizzabilità delle prove - dovendosi intendere il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili non in termini di mero contrasto di principio tra le decisioni, bensì con riferimento ad un'oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui esse si fondano» (così da ultimo Sez. 6, n. 16477 del 15/02/2022, Frisullo, Rv. 283317 - 01).c(g

2. E' fondato il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA].

Se, per la prima parte del motivo, attraverso l'articolata critica si prospetta una rivalutazione dei fatti mediante una rilettura del materiale probatorio, non consentita (ancor più se in sede di giudizio di rinvio conseguente ad una rilevata violazione di legge, ossia l'aver considerato ai fini dell'integrazione del fatto tipico la sola fase genetica del rapporto contrattuale e non anche quella esecutiva), la seconda parte della censura relativa all'omessa valutazione delle prove testimoniali raccolte nel processo svoltosi separatamente con rito ordinario, in cui sono state sentite le persone offese, è fondata.

Il tema devoluto al giudice di rinvio, infatti, riguardava la qualificazione della condotta posta in essere nella fase esecutiva del rapporto di lavoro, instaurato dietro richieste delle vittime, finalizzata a mutare le mansioni cui erano state destinate le donne assunte, per l'impiego in servizi ritenuti non necessari per il datore di lavoro.

Nella prospettiva del ricorrente, le deposizioni rese dalle persone offese (i responsabili del villaggio ove erano state assunte le donne e c:he avevano avuto i rapporti con il ricorrente, nella conclusione delle assunzioni e nelle successive vicende della destinazione delle lavoratrici a talune mansioni) fornivano elementi di novità in grado di chiarire sia il contenuto dell'accordo inziale e delle mansioni per cui era avvenuta l'assunzione, sia la causale delle rimostranze del ricorrente alla diversa destinazione delle lavoratrici, oltre che la dimostrazione dell'utilità per il datore di lavoro delle prestazioni svolte ove fosse stato rispettato l'originario accordo.

La Corte territoriale (pag. 11) ha opinato che quelle prove fossero "del tutto irrilevanti", in quanto assunte in un diverso giudizio e non avendo formato oggetto di una esplicita richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

Dal controllo del testo della sentenza della Corte d'appello poi annullata, risulta la richiesta di rinnovazione istruttoria della difesa di [OSCURATO:PERSONA] (v. pag. 11) e la valutazione da parte della Corte delle "dichiarazioni", valutazione che si spiega logicamente - trattandosi di giudizio abbreviato - solo con l'avvenuta acquisizione; sicché l'assunto della sentenza impugnata in questa sede è contraddetto dal testo della decisione della Corte d'appello del 22 marzo 2017.

L'omissione censurata, avendo ad oggetto prove dichiarative che forniscono una differente lettura dello stesso contenuto dei dialoghi captati, e sui quali la Corte territoriale ha fondato il giudizio di responsabilità, riguardava pertanto elementi che, in astratto e salve le valutazioni del giudice di merito sulla concreta portata probatoria anche in rapporto al contenuto delle intercettazioni, potevano rilevarsi come decisive ai fini dell'esatta sussunzione del fatto nell'ipotesi di reato oggetto della contestazione.

3. Dalle statuizioni che precedono discende l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro, che rivaluterà l'intero compendio probatorio utilizzabile, per giungere all'esatta qualificazione giuridica del fatto oggetto di imputazione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CATANZAROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nonché sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2022 della Corte d'appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza, quanto alla posizione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], e dichiararsi l'inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso del P.G.; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del G.u.p. del Tribunale di Catanzaro del 24 marzo 2015, per quanto rileva in questa sede, [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato per il delitto di estorsione, limitatamente all'assunzione di due lavoratrici presso un centro turistico, destinate per effetto delle minacce rivolte alle persone offese allo svolgimento di mansioni diverse da quelle stabilite in sede di assunzione dal datore di lavoro; [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato anch'egli per il delitto di estorsione, avendo costretto, in concorso con altri, un imprenditore del settore nautico a versare all'acquirente - a fronte della restituzione di un'imbarcazione acquistata presso il suo cantiere navale - una somma di denaro superiore al valore commerciale del natante. Per effetto delle impugnazioni presentate sia dalle difese degli imputati, che dal P.m., la Corte d'appello di Catanzaro cori sentenza in data 22 settembre 2017 confermava il giudizio di responsabilità nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], rideterminando il trattamento sanzionatorio; riqualificava il fatto contestato all'[OSCURATO:PERSONA] quale ipotesi di violenza privata, rideterminando la pena da infliggere e concedendo i benefici di legge. 1.1. Proposto ricorso per cassazione dal P.G. e dai difensori degli imputati, la Corte di Cassazione con sentenza del 28 giugno 2018 n. 45456, ha rigettato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], accogliendo invece il ricorso del P.G. in ordine al profilo della qualificazione giuridica del fatto contestato, avendo la sentenza considerato in modo errato solo il momento genetico di costituzione del rapporto e non anche quello esecutivo; ha accolto il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], poiché la Corte territoriale aveva omesso di valutare i motivi di appello riguardanti l'assenza del profilo di profitto per la parte che aveva restituito il natante. 1.2. La Corte d'appello di Catanzaro, con la sentenza impugnata in questa sede, decidendo in sede di giudizio di rinvio, ha confermato il giudizio di responsabilità nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di estorsione originariamente contestato, riformando la sentenza di primo grado quanto al relativo trattamento sanzionatorio; ha riformato integralmente la sentenza di primo grado in relazione alla posizione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], assolvendolo con la formula dell'insussistenza del fatto. 2. Ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Catanzaro avverso il capo di assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione a lui ascritta deducendo, con il primo motivo, violazione della legge penale in relazione all'art. 629 cod. pen.: la decisione impugnata aveva ignorato le conversazioni intercettate che attestavano le pressioni esercitate dal [OSCURATO:PERSONA] per costringere il titolare del cantiere ad accettare la restituzione dell'intera somma corrisposta per l'acquisto dell'imbarcazione restituita, pressioni dimostrate anche dal mutato atteggiamento della vittima che, dopo aver negato all'acquirente la possibilità di incontrarsi, aveva ceduto quando nella discussione era intervenuto il [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con il secondo motivo si deducono plurime violazioni di legge, in relazione agli artt. 603, comma 3, cod. proc. pen.; 192 cod. proc. pen.; 629 cod. pen.; 1385 cod civ.; in primo luogo, si censura il provvedimento di diniego della richiesta rinnovazione istruttoria (attraverso l'esame del teste [OSCURATO:PERSONA]) a fronte della dichiarata contraddizione, rilevata dalla stessa Corte territoriale, tra le affermazioni del teste nei dialoghi intercettati e il contenuto dei documenti relativi all'operazione commerciale in questione; si lamenta, poi, l'esistenza di lacune concernenti punti di decisiva rilevanza, relativamente alla cronologia e ai valori delle operazioni di restituzione del natante e della successiva vendita, superati dalla sentenza solo mediante ipotesi congetturali e indimostrate; si censura, ancora, l'omessa valutazione del contenuto delle dichiarazioni della persona offesa nel corso delle indagini, con particolare riguardo alle conseguenze economiche della restituzione integrale del prezzo per la barca restituita, dopo tre anni dall'avvenuta vendita e in contrasto con le regole civilistiche (in quanto l'accordo originario prevedeva che il valore della barca restituita dovesse essere imputato a titolo di caparra per l'acquisto di un'imbarcazione più costosa, operazione non realizzata per fatto dell'acquirente il che implicava il diritto del venditore, ai sensi dell'art. 1385 cod. civ., di trattenere la caparra); si osserva, infine, da parte del PG ricorrente che in separato processo l'imputato [OSCURATO:PERSONA] (ossia, l'acquirente dell'imbarcazione) era stato condannato, cori sentenza ormai passata in giudicato, per lo stesso fatto qualificato come delitto di estorsione, sulla base delle medesime prove valutate dalla sentenza impugnata. 3. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con unico articolato motivo, violazione di legge, in relazione agli artt. 629 cod. pen., 627, comma 3, 628, comma 2 cod. proc. pen.; 125 e 546 cod. proc. pen., nonché vizio della motivazione (mancante, contraddittoria o manifestamente illogica); la Corte territoriale, nel valutare il compendio probatorio (costituito prevalentemente dalle intercettazioni disposte), aveva omesso di valutarne compiutamente il contenuto non considerando: a) che la richiesta di assunzione era stata formulata dalle presunte persone offese e non era invece iniziativa del ricorrente; b) che la destinazione a specifiche mansioni (servizi di pulizia) corrispondeva alle condizioni originariamente fissate per la costituzione del rapporto di lavoro; c) che le mansioni dei servizi di pulizia rivestivano carattere comunque necessario, mancando la prova del contrario (ossia, che per quelle mansioni la struttura turistica avesse già personale idoneo ad assicurare l'erogazione del servizio). Ulteriore vizio della motivazione viene individuato nell'omessa valutazione delle dichiarazioni rese dalle persone offese, sui fatti oggetto di contestazione, nel parallelo giudizio svoltosi nelle forme ordinarie; era errata l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui quei verbali, non essendo stati acquisiti nel corso dell'istruttoria, non potevano essere valutati, come emergeva dal tenore della sentenza della Corte d'appello del 22 marzo :2017 (oggetto di annullamento) in cui si dava atto dell'acquisizione avvenuta appunto in grado di appello, quale effetto della richiesta di rinnovazione istruttoria avanzata dalla difesa del ricorrente; da quelle dichiarazioni era risultato che l'accordo inziale concluso dall'[OSCURATO:PERSONA] con i vertici della struttura turistica prevedeva la destinazione delle lavoratrici da assumere come addette ai servizi di pulizia, e non per l'impiego presso le cucine, ragione che aveva determinato la reazione dell'[OSCURATO:PERSONA]; evidente la decisività del profilo, mancando nell'ipotesi di assunzione concordata per del:erminate mansioni, poi non assegnate, alcun profilo di profitto per la parte che rivendichi l'esecuzione del rapporto secondo le originarie mansioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso del P.G. è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso, a fronte della testuale indicazione del suo oggetto corrispondente alla violazione di legge, si sostanzia invece in una mera rilettura dei dati probatori per sostenere l'esistenza delle condotte minacciose, che la sentenza impugnata ha escluso con motivazione priva di vizi logici. Il motivo, infatti, si affida alla differente interpretazione del contenuto dei dialoghi intercettati, operazione ermeneutica non consentita in sede di legittimità trattandosi di attività riservata al giudizio d) merito, che può essere sindacata in sede di legittimità solo nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione (Sez. Unite, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389), potendosi indicare un'interpretazione diversa del significato delle intercettazioni il sede di legittimità solo in presenza dei presupposti per dedurre il travisamento della prova (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA]), Rv. 272558). 1.2. Anche il secondo motivo del ricorso della parte pubblica evoca la nozione di violazione di legge, riferita a plurime norme, per poi concretizzarsi in una serie di critiche alla struttura della motivazione della sentenza impugnata, tutte fondate però su riletture e differenti interpretazioni del materiale probatorio.Si tratta, anche sotto questo differente punto di osservazione, di censure che non sono comprese tra quelle deducibili in sede di legittimità poiché «sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito» (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01) Così, per quanto concerne le censure rivolte al diniego della rinnovazione istruttoria sollecitata con la richiesta del P.G. (relativa al nuovo ascolto della persona offesa Ranieri, sugli aspetti della vicenda riguardante la restituzione del natante e del rimborso del prezzo versato), va considerato che la motivazione della sentenza sul punto è immune da vizi logici, avendo correttamente considerato che le contraddizioni tra il contenuto delle espressioni utilizzate dal Ranieri nel corso dei dialoghi intercettati e il risultato emergente dalla documentazione acquisita, deve evidentemente essere risolto dando prevalenza al secondo elemento, così apprezzando la reale portata di quelle espressioni; di qui, l'inconsistenza delle censure che lamentano asserite carenze e lacune della motivazione, che non può dirsi fondata su congetture ma, piuttosto, sullo specifico contenuto dei documenti (in particolare, i titoli di credito versati dall'acquirente al venditore) che consentivano di ricostruire con precisione le operazioni intercorse tra le parti; ancora, meramente alternativa la lettura che il P.G. intende sollecitare rispetto agli atti di indagine e alle dichiarazioni del Ranieri; in definitiva, il motivo non supera il dato preliminare, chiaramente evidenziato dalla sentenza, dell'assenza di elementi obiettivi per affermare che l'accordo c:oncluso tra le parti, quand'anche svantaggioso per il Ranieri, di certo non risultava conseguenza di condotte qualificabili come minacciose o, comunque, di contenuto coercitivo. Anche la suggestiva prospettazione di un potenziale contrasto di giudicati, destinato a innescare un giudizio di revisione, è smentita dal prevalente orientamento di legittimità che esclude tale ipotesi quando «i fatti posti a base delle due decisioni, attribuiti a più concorrenti nel medesimo reato, siano stati identicamente ricostruiti dal punto di vista del loro accadimento oggettivo ed il diverso epilogo giudiziale sia il prodotto di difformi valutazioni di quei fatti - specie se dipese dalla diversità del rito prescelto nei separati giudizi e dal correlato, diverso regime di utilizzabilità delle prove - dovendosi intendere il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili non in termini di mero contrasto di principio tra le decisioni, bensì con riferimento ad un'oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui esse si fondano» (così da ultimo Sez. 6, n. 16477 del 15/02/2022, Frisullo, Rv. 283317 - 01).c(g 2. E' fondato il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. Se, per la prima parte del motivo, attraverso l'articolata critica si prospetta una rivalutazione dei fatti mediante una rilettura del materiale probatorio, non consentita (ancor più se in sede di giudizio di rinvio conseguente ad una rilevata violazione di legge, ossia l'aver considerato ai fini dell'integrazione del fatto tipico la sola fase genetica del rapporto contrattuale e non anche quella esecutiva), la seconda parte della censura relativa all'omessa valutazione delle prove testimoniali raccolte nel processo svoltosi separatamente con rito ordinario, in cui sono state sentite le persone offese, è fondata. Il tema devoluto al giudice di rinvio, infatti, riguardava la qualificazione della condotta posta in essere nella fase esecutiva del rapporto di lavoro, instaurato dietro richieste delle vittime, finalizzata a mutare le mansioni cui erano state destinate le donne assunte, per l'impiego in servizi ritenuti non necessari per il datore di lavoro. Nella prospettiva del ricorrente, le deposizioni rese dalle persone offese (i responsabili del villaggio ove erano state assunte le donne e c:he avevano avuto i rapporti con il ricorrente, nella conclusione delle assunzioni e nelle successive vicende della destinazione delle lavoratrici a talune mansioni) fornivano elementi di novità in grado di chiarire sia il contenuto dell'accordo inziale e delle mansioni per cui era avvenuta l'assunzione, sia la causale delle rimostranze del ricorrente alla diversa destinazione delle lavoratrici, oltre che la dimostrazione dell'utilità per il datore di lavoro delle prestazioni svolte ove fosse stato rispettato l'originario accordo. La Corte territoriale (pag. 11) ha opinato che quelle prove fossero "del tutto irrilevanti", in quanto assunte in un diverso giudizio e non avendo formato oggetto di una esplicita richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Dal controllo del testo della sentenza della Corte d'appello poi annullata, risulta la richiesta di rinnovazione istruttoria della difesa di [OSCURATO:PERSONA] (v. pag. 11) e la valutazione da parte della Corte delle "dichiarazioni", valutazione che si spiega logicamente - trattandosi di giudizio abbreviato - solo con l'avvenuta acquisizione; sicché l'assunto della sentenza impugnata in questa sede è contraddetto dal testo della decisione della Corte d'appello del 22 marzo 2017. L'omissione censurata, avendo ad oggetto prove dichiarative che forniscono una differente lettura dello stesso contenuto dei dialoghi captati, e sui quali la Corte territoriale ha fondato il giudizio di responsabilità, riguardava pertanto elementi che, in astratto e salve le valutazioni del giudice di merito sulla concreta portata probatoria anche in rapporto al contenuto delle intercettazioni, potevano rilevarsi come decisive ai fini dell'esatta sussunzione del fatto nell'ipotesi di reato oggetto della contestazione. 3. Dalle statuizioni che precedono discende l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro, che rivaluterà l'intero compendio probatorio utilizzabile, per giungere all'esatta qualificazione giuridica del fatto oggetto di imputazione. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti
Sentenza Cassazione n. 42328/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris