CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 novembre 2021
Cassazione n. 43538/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 della Corte di Appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Udito il difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 5 ottobre 2018, il Tribunale di Brescia ha pronunciato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Paolo sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste in relazione al reato di cui all'art. 368 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado ha ritenuto gli elementi raccolti nel corso del dibattimento insufficienti a fondare un giudizio di penale responsabilità dell'imputato in quanto non risultava «provato con ragionevole certezza che il [OSCURATO:PERSONA] avesse effettiva conoscenza della consegna oggetto delle successive denunce nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.»; anche in considerazione della assenza di elementi sufficienti a ritenere provata la riconducibilità dell'assegno all'odierno ricorrente. 2. La Procura Generale della Corte di Appello di Brescia ha proposto appello avverso la predetta sentenza assolutoria lamentando che il Tribunale aveva erroneamente valutato le prove della consegna dell'assegno per ordine del [OSCURATO:PERSONA].3. Con sentenza deliberata in data 20 maggio 2019, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale, la Corte di Appello di Brescia, ha condannato il [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione. 4. La Corte di Cassazione, con sentenza del 27 febbraio 2020, ha disposto l'annullamento con rinvio della predetta sentenza in relazione all'accertamento della penale responsabilità dell'imputato. Per i giudici di legittimità la Corte territoriale ha omesso la necessaria rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ed ha violato l'obbligo di predisporre una motivazione rafforzata in ordine alla diversa valutazione delle prove dichiarative poste a base della pronuncia assolutoria emessa dal giudice di primo grado. 5. Con sentenza del 16 novembre 2021 la Corte di appello di Brescia, all'esito dell'esame dell'imputato e dei testi [OSCURATO:PERSONA] BALSAMO, Patrizia ARMANTI e Paola PEDRINI, ha condannato il [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione. 6. Paolo [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per cassazione avverso detta sentenza di condanna. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione all'obbligo di motivazione rafforzata. Secondo la difesa i giudici di appello invece di fornire una motivazione rafforzata si sono limitati a reiterare le motivazioni poste a base della sentenza annullata con rinvio, senza tenere conto degli elementi emersi nell'istruttoria (l'imputato, oltre a non averla mai incontrata, non ha personalmente consegnato l'assegno in questione alla dipendente della [OSCURATO:SOCIETA]. né ha apposto la propria firma su tale titolo di credito); elementi che hanno dimostrato che il [OSCURATO:PERSONA] non era consapevole che l'assegno indicato in denuncia fosse stato consegnato alla [OSCURATO:SOCIETA]. A giudizio del ricorrente la motivazione impugnata non contiene elementi nuovi per la rivalutazione delle risultanze istruttorie, limitandosi all'apodittica svalutazione degli elementi favorevoli al ricorrente. 7. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di calunnia. Secondo la difesa i giudici di appello, con motivazione manifestamente illogica, hanno desunto la consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] di denunciare falsamente lo smarrimento dalla mera conoscenza della situazione debitoria nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla conseguente dazione di un assegno alla rappresentante di tale compagine societaria da parte delle dipendenti dell'imputato. Il ricorrente non ha mai avuto consapevolezza dell'identità fra il titolo di credito consegnato alla [OSCURATO:SOCIETA]. e quello denunciato smarrito e non ha apposto la propria firma sull'assegno oggetto di denuncia; circostanza che ha trovato conferma inconfutabile nella natura apocrifa della sottoscrizione apposta sul titolo di cui al capo di imputazione comprovata dai risultati dalla consulenza grafologica depositata dalla difesa. 8. Con il terzo motivo il [OSCURATO:PERSONA] lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche. La Corte territoriale, con motivazione contradditoria, ha affermato la mancanza di elementi favorevoli all'imputato senza tener conto degli elementi indicati dalla difesa (condotta processuale e condotta successiva alla commissione del fatto). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve esser rigettato per le ragioni che seguono. 2. In relazione al primo motivo di ricorso deve esser ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della sentenza di primo grado, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato. In ipotesi di progressione processuale non conforme il giudice di appello ha l'onere di motivazione rafforzata, assumendo carattere generale il principio della necessaria ostensione di un percorso argomentativo dissenziente dotato di adeguata e maggiore persuasività. (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679 - 01; Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, Troise, Rv. 272430 — 01, Sez. U. n. 14426 del 2/04 2019, Pavan; Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, C). La decisione di riforma oggetto di ricorso ha confutato specificamente le ragioni poste dal Tribunale a sostegno della decisione assolutoria ed ha dimostrato puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza riformata. La Corte territoriale ha analiticamente scandito i segmenti logico-fattuali della complessiva vicenda idonei a dimostrare la penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] con un percorso motivazionale convincente e privo di evidenti illogicità. La completa ed approfondita motivazione oggetto di ricorso, sovrapponendosi integralmente alla sentenza di primo grado, contiene una dettagliata indicazione delle ragioni per cui le prove raccolte, alla luce della rinnovazione istruttoria, possano assumere una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, così conferendo alla decisione una forza persuasiva superiore. 2.1. La Corte territoriale ha ritenuto, con motivazione esaustiva e priva di vizi logici, intrinsecamente credibili le dichiarazioni rese nel giudizio di appello da [OSCURATO:PERSONA] BALSAMO, Patrizia ARMANTI e Paola PEDRINI in quanto precise, dettagliate e coerenti tra loro; i giudici del gravame hanno sottolineato -con ineccepibile percorso argonnentativo- la conseguente inattendibilità della opposta ricostruzione dei fatti resa dal [OSCURATO:PERSONA], versione, peraltro, non convincente in punto di logica e priva di alcun elemento di riscontro esterno. 2.2. I giudici di appello hanno correttamente confutato le doglianze difensive, sottolineando che la mancata partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all'incontro in cui l'assegno venne materialmente consegnato alla BALSAMO integra una circostanza logico-fattuale inidonea ad escludere la penale responsabilità del ricorrente; detta motivazione valorizza le dichiarazioni delle testi BALSAMO e PEDRINI le quali, con versioni sovrapponibili, hanno riferito che l'assegno è stato consegnato su precise indicazioni dell'odierno ricorrente in occasione di un incontro svoltosi presso la sede della ditta, affermando in modo logico e conseguenziale che le convergenti dichiarazioni testimoniali smentiscono la versione difensiva del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha negato di aver autorizzato la consegna del predetto titolo di credito e di esser solito conservare degli assegni in bianco in ufficio (vedi pag. 8 della sentenza impugnata). 3. Il secondo motivo di ricorso avente ad oggetto il lamentato vizio di motivazione inerente la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di calunnia è infondato per le ragioni che seguono. La Corte di merito ha ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA], al momento della presentazione della denuncia di smarrimento, fosse pienamente consapevole che l'assegno oggetto di denuncia era stato in realtà consegnato alla [OSCURATO:SOCIETA]. con motivazione conforme alle risultanze probatorie e priva di illogicità manifeste. La sentenza impugnata ha dato ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata agli elementi di prova raccolti nel giudizio di secondo grado, elementi che hanno indotto i giudici di appello a pervenire a conclusioni radicalmente diverse da quelle del giudice di primo grado in ordine alla consapevolezza da parte del [OSCURATO:PERSONA] del reale utilizzo dell'assegno denunciato smarrito, così superando le doglianze difensive sul punto. 3.1. A giudizio della Corte di merito, le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] BALSAMO, Patrizia ARMANTI e Paola PEDRINI forniscono elementi tali da dimostrare la piena consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] della natura calunniatoria della sua denuncia di smarrimento, laddove le testimoni hanno riferito come l'imputato abbia più volte chiesto di ritardare l'incasso dell'assegno, adducendo una situazione di grave difficoltà economica e come lo stesso si sia recato a denunciare lo smarrimento dell'assegno solo dopo che la BALSAMO si era lagnata del ritardo nel pagamento del credito vantato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. 3.2. Ulteriore elemento da cui la Corte di appello ha desunto la piena consapevolezza della falsità della denuncia di smarrimento è costituito da quanto affermato dal [OSCURATO:PERSONA] al momento dell'integrazione della predetta denuncia allorquando il ricorrente riferiva che la società [OSCURATO:SOCIETA]. non gli «era nuova», affermazione illogica e scarsamente credibile stante la comprovata trattativa in corso per conto della società creditrice e la comprovata consapevolezza dell'imputato «della questione degli insoluti verso la [OSCURATO:PERSONA], della circostanza che a copertura degli assegni era stato dato un assegno» (vedi pag. 10 della sentenza impugnata). 3.3. Inoltre i giudici di merito, per dimostrare la piena consapevolezza del ricorrente dell'avvenuta consegna dell'assegno successivamente denunciato come rubato, hanno valorizzato quanto riferito dalla teste PEDRINI secondo cui il [OSCURATO:PERSONA], appreso dell'arrivo dei Carabinieri in negozio a seguito della presentazione della denuncia, avrebbe pronunciato la frase «si imparano a incassare l'assegno». 3.4. La motivazione è adeguata e coerente con le emergenze processuali, anche nella parte in cui esclude che la natura apocrifa della firma apposta sul titolo di credito oggetto di scrutinio sia elemento logico-fattuale idoneo ad escludere la consapevolezza da parte dell'imputato della falsità di quanto affermato nella denuncia di smarrimento, sottraendosi, di conseguenza, ad ogni censura in questa sede. I giudici di appello hanno affermato sul punto, con argomentazioni esaustive e prive di illogicità, che la mancata sottoscrizione dell'assegno da parte del [OSCURATO:PERSONA] non può rilevare sul piano della sussistenza del dolo di calunnia in considerazione della comprovata consapevolezza da parte dell'imputato dell'avvenuta consegna del titolo di credito alla BALSAMO e della dimostrata sussistenza di uno stretto e funzionale collegamento, oggettivo e soggettivo, tra la falsa denuncia e la successiva negoziazione del titolo di cui aveva lamentato lo smarrimento (vedi pag. 11 della sentenza impugnata: « l'imputato non recedette dalla sua affermazione di aver smarrito l'assegno neppure quando apprese che esso era stato messo all'incasso dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. della quale era debitore e con la quale egli aveva, fino al fino a pochi giorni prima, trattato, in persona della delegata Balsamo, le modalità di estinzione del debito»). 4. Il terzo motivo di ricorso è assolutamente generico in quanto la difesa ha reiterato la doglianza proposta in sede di appello, con repliche rimaste generiche ed aspecifiche, senza confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato e senza addurre alcuna particolare ragione idonea a giustificare la concessione delle attenuanti invocate (cfr. Sez. 1, n. 33951 del 19/05/2021, Avallone, Rv. 281999 - 02; Sez. 4, n. 5875 del 30/01/2015, Nargisio, Rv. 262249 - 01). [OSCURATO:PERSONA] di appello ha correttamente escluso il riconoscimento delle attenuanti generiche in considerazione della mancanza di elementi favorevoli tali da esigere una più incisiva considerazione ai fini della quantificazione della pena nonché della personalità del [OSCURATO:PERSONA], così come desumibile dai precedenti penali riportati (vedi Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01). La decisione della Corte territoriale è fondata su motivazione esente da manifesta illogicità ed è, pertanto, insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), dovendosi ribadire il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S. Rv. 269196 - 01). 5. Al rigetto dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del pro