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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 novembre 2025

Cassazione n. 21675/2026

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e di appello di Bari;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi lainammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 03/12/2025, la Corte di appello di Bari confermava lasentenza emessa dal Tribunale di Foggia in data 07/11/2024, appellata da FabioBernardo, che condannava al pagamento delle spese del grado di giudizio.2.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Bari propone ricorso l’avv.vari motivi.2.1.

Con primo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 546,438, comma 5, e 442 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazionecontraddittoria ed apparente.Al riguardo, rileva come la Corte di appello, nel ritenere legittimo il diniego,opposto in primo grado, alla richiesta di giudizio abbreviato condizionato, abbiaconfuso il concetto di ‘necessità’ della prova con quello di ‘novità’ o ‘superfluità’,per come enucleato dalla giurisprudenza di legittimità, che in ricorso si richiama.La motivazione risulterebbe vieppiù contraddittoria nella parte in cui, nellasentenza di primo grado, proprio in esito all’escussione di quei medesimi testi acui era stata subordinata la richiesta di giudizio abbreviato, si è giunti adescludere la aggravante contestata al capo 3) e ad assolvere l’imputato dal reatodi cui al capo 2).Deduce, inoltre, come la valutazione sulla necessità della integrazioneprobatoria dovesse essere operata ex ante e come, nella specie, sia mancato uncontrollo sul diniego di accesso al rito condizionato sia da parte del Tribunale, difronte a cui la richiesta era reiterata, sia da parte della Corte di appello, cosìintegrandosi la violazione dell’art. 546 cod. proc. pen.2.2.

Con secondo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 81, comma secondo,cod. pen., e 671 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione apparente.Al riguardo, richiamando anche giurisprudenza di legittimità, il ricorrentecensura la decisione in punto di esclusione della continuazione dei reati per cui siprocede con quelli giudicati con sentenza della Corte di appello di Bari del03/04/2024, irrevocabile il 29/11/2024, e la motivazione addotta siccomemanifestamente illogica e contraddittoria, oltre che errata in diritto, nella parte incui i giudici di appello hanno ritenuto di dare rilievo alla diversità delle vittime edei correi ed alla assenza di armi, non valorizzando, invece, quali indici delmedesimo disegno criminoso, il ristretto intervallo temporale, le stesse modalitàdi commissione dei reati, il legame probatorio tra i procedimenti.2.3.

Con terzo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento agli artt.585, comma 4, e 603, comma 1, cod. proc. pen.Al riguardo, censura come erronea la dichiarazione di inammissibilità delmotivo nuovo, indicato con il n. 2 nell’atto depositato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA],osservando come tale motivo non ampliasse il petitum ma lo sviluppasse, inparticolare non esponendo, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di appello,una censura sulla responsabilità penale, ma solo le ragioni a sostegno del primomotivo di appello, relativo alla mancata ammissione del giudizio abbreviatocondizionato.2.4.

Con quarto motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione in relazione agli artt. 546 cod.proc. pen. e 81, comma secondo, 132 e 133 cod. pen., nonché vizio dimotivazione apparente.In particolare, il ricorrente, richiamando giurisprudenza di legittimità, siduole della motivazione, siccome stereotipata e meramente apparente, in puntodi aumenti di pena per i reati satellite.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile, essendo proposto per motivi aspecifici omanifestamente infondati.1.1.

In particolare, il primo motivo risulta aspecifico e meramente reiterativodel motivo di appello, non confrontandosi con la motivazione della sentenzaimpugnata, nonché manifestamente infondato.Si rammenta, al riguardo, che, in tema di giudizio abbreviato, la prova,sollecitata dall'imputato con la richiesta condizionata di accesso al rito, siconsidera "necessaria" ove risulti indispensabile ai fini di un solido e decisivosupporto logico-valutativo per la deliberazione in merito a un qualsiasi aspettodella regiudicanda (Sez. 3, n. 26676 del 08/05/2025, Careri, Rv. 288738 – 06;Sez. 1, n. 10016 del 13/07/2018, dep. 2019, Maxim, Rv. 274920 – 01).Inoltre, è stato vieppiù chiarito che il sindacato, da parte del giudicedibattimentale, sul provvedimento di rigetto assunto nell'udienza preliminare,debba avvenire secondo una valutazione ex ante, di verifica della ricorrenza deirequisiti di novità e decisività della prova richiesta alla luce della situazioneesistente al momento della valutazione negativa, tenendo tuttavia conto, comecriterio ausiliario, e di per sé non risolutivo, anche delle eventuali indicazionisopravvenute dall'istruttoria espletata (Sez. 1, n. 20495 del 20/02/2019, Ziu,Rv. 276311 – 01; Sez. 6, n. 41695 del 14/07/2016, Bembi, Rv. 268327 – 01;Sez. 4, n. 3624 del 14/01/2016, Aoid, Rv. 265801 – 01).Orbene, nella specie, la Corte di appello correttamente, con valutazioneoperata ex ante, ha ritenuto superfluo l’esame delle persone offese, sia perché iltenore delle dichiarazioni da loro già rese non era stato contestato dalla difesa,sia poiché non era stata prospettata alcuna necessità di integrazione delledichiarazioni già acquisite (vds. pag. 8 della sentenza impugnata).Peraltro, già il Tribunale aveva dato conto anche delle indicazioni provenientidalla istruttoria espletata, esponendo, con motivazione articolata e priva diaporie logiche, nonché aderente alle risultanze processuali (tanto che sul puntonessuna censura di travisamento è stata articolata), come la esclusione dellaaggravante delle più persone riunite, contestata in relazione ai delitti diestorsione, fosse stata giustificata, in esito al dibattimento, non già in ragionedelle dichiarazioni delle persone offese (al cui esame la richiesta di giudizioabbreviato era stata condizionata), bensì sulla base degli atti di indagine acquisiti(vds. pagg. 38 e 39 della sentenza di primo grado).1.2.

Il secondo motivo è aspecifico e meramente reiterativo e comunquemanifestamente infondato.La Corte di appello, per escludere la riconducibilità ad un medesimo disegnocriminoso, ha dato evidenza e rilievo assorbente - rispetto al contenuto lassotemporale in cui sono stati commessi i reati e preso atto della ‘parziale identitàdei reati commessi’ (solo con riferimento al delitto di tentata estorsione) - allemodalità e circostanze delle condotte, alla diversità di vittime e concorrenti neireati (pag. 9 della sentenza impugnata).Si tratta di motivazione compiuta, coerente e logica con cui il motivo diricorso non si confronta criticamente, risultando finanche generico nella suaformulazione.1.3.

Il terzo motivo è aspecifico e comunque manifestamente infondato.1.3.1.

Secondo orientamento costante della giurisprudenza di legittimità inmateria di impugnazioni, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuoviincontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primidevono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma semprericollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motiviaggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori,ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predettopetitum, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i terminiper l'impugnazione (Sez. 6, n. 5447 del 06/10/2020, dep. 2021, Paun, Rv.280783 – 01; Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv. 280294 – 01; Sez. 2,n. 53630 del 17/11/2016, Braidic, Rv. 268980 – 01; Sez. 3, n. 18293 del20/11/2013, dep. 2014, G., Rv. 259740 – 01).1.3.2.

Nella specie, dalla lettura dei motivi aggiunti, depositati in viatelematica l’8 novembre 2025 nel giudizio di appello, risulta che, con il motivorubricato sub n. 2), veniva dedotta la erronea valutazione delle risultanzeistruttorie e, a sostegno di richiesta di pronuncia assolutoria, si formulava istanzadi rinnovazione dibattimentale con riferimento ai testi [OSCURATO:PERSONA], inrelazione ai capi 3 e 4, [OSCURATO:PERSONA], in relazione al capo 11, e D’[OSCURATO:PERSONA],in relazione al capo 13-bis: si tratta, dunque, di motivo nuovo, che attinge laaffermazione di penale responsabilità e che risulta assolutamente sganciato, sianelle conclusioni che nello sviluppo delle argomentazione a sostegno, dai motivioriginari di appello.Correttamente, pertanto, la Corte di appello ha dichiarato la inammissibilitàdel motivo «in quanto afferente ad una statuizione della sentenza, quella sullaresponsabilità penale dell’imputato, cui con l’appello originario non si era fattoalcun accenno, contenendo detto atto solo censure relative alla determinazionedella pena e alla mancata ammissione del Tribunale del giudizio abbreviatocondizionato» (vds. pag. 7 della sentenza impugnata).1.3.3.

Le superiori considerazioni risultano assorbenti anche in relazionealla richiesta di rinnovazione istruttoria, essa risultando chiaramente collegata,nella argomentazione svolta a sostegno del motivo nuovo, al punto relativo allaaffermazione di penale responsabilità (tanto da involgere capi anche diversi daquelli per cui erano state formulate istanze probatorie in sede di richiesta digiudizio abbreviato condizionato).1.4.

Il quarto motivo di ricorso è aspecifico e meramente reiterativo delladoglianza avanzata con i motivi di appello, non confrontandosi il ricorrentecriticamente con la motivazione della sentenza impugnata, che ha dato rilievo,nella determinazione degli aumenti di pena ai sensi dell’art. 81 cpv. cod. pen.,alla concreta gravità dei fatti (desumibile dalla ricostruzione ed accertamentooperati), nonché alla ‘inquietante personalità’ del Bernardo, nei cui confrontirisulta contestata e ritenuta la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale(vds. pag. 8 della sentenza impugnata).1.5.

Le superiori considerazioni risultano assorbenti di ogni ulteriorededuzione ed argomentazione difensive.2.

Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e diuna somma, in favore della Cassa delle ammende, che, avuto riguardo allanatura dei motivi, si stima di determinare in euro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 13/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e di appello di Bari;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi lainammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 03/12/2025, la Corte di appello di Bari confermava lasentenza emessa dal Tribunale di Foggia in data 07/11/2024, appellata da FabioBernardo, che condannava al pagamento delle spese del grado di giudizio.2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Bari propone ricorso l’avv.vari motivi.2.1. Con primo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 546,438, comma 5, e 442 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazionecontraddittoria ed apparente.Al riguardo, rileva come la Corte di appello, nel ritenere legittimo il diniego,opposto in primo grado, alla richiesta di giudizio abbreviato condizionato, abbiaconfuso il concetto di ‘necessità’ della prova con quello di ‘novità’ o ‘superfluità’,per come enucleato dalla giurisprudenza di legittimità, che in ricorso si richiama.La motivazione risulterebbe vieppiù contraddittoria nella parte in cui, nellasentenza di primo grado, proprio in esito all’escussione di quei medesimi testi acui era stata subordinata la richiesta di giudizio abbreviato, si è giunti adescludere la aggravante contestata al capo 3) e ad assolvere l’imputato dal reatodi cui al capo 2).Deduce, inoltre, come la valutazione sulla necessità della integrazioneprobatoria dovesse essere operata ex ante e come, nella specie, sia mancato uncontrollo sul diniego di accesso al rito condizionato sia da parte del Tribunale, difronte a cui la richiesta era reiterata, sia da parte della Corte di appello, cosìintegrandosi la violazione dell’art. 546 cod. proc. pen.2.2. Con secondo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 81, comma secondo,cod. pen., e 671 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione apparente.Al riguardo, richiamando anche giurisprudenza di legittimità, il ricorrentecensura la decisione in punto di esclusione della continuazione dei reati per cui siprocede con quelli giudicati con sentenza della Corte di appello di Bari del03/04/2024, irrevocabile il 29/11/2024, e la motivazione addotta siccomemanifestamente illogica e contraddittoria, oltre che errata in diritto, nella parte incui i giudici di appello hanno ritenuto di dare rilievo alla diversità delle vittime edei correi ed alla assenza di armi, non valorizzando, invece, quali indici delmedesimo disegno criminoso, il ristretto intervallo temporale, le stesse modalitàdi commissione dei reati, il legame probatorio tra i procedimenti.2.3. Con terzo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento agli artt.585, comma 4, e 603, comma 1, cod. proc. pen.Al riguardo, censura come erronea la dichiarazione di inammissibilità delmotivo nuovo, indicato con il n. 2 nell’atto depositato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA],osservando come tale motivo non ampliasse il petitum ma lo sviluppasse, inparticolare non esponendo, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di appello,una censura sulla responsabilità penale, ma solo le ragioni a sostegno del primomotivo di appello, relativo alla mancata ammissione del giudizio abbreviatocondizionato.2.4. Con quarto motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione in relazione agli artt. 546 cod.proc. pen. e 81, comma secondo, 132 e 133 cod. pen., nonché vizio dimotivazione apparente.In particolare, il ricorrente, richiamando giurisprudenza di legittimità, siduole della motivazione, siccome stereotipata e meramente apparente, in puntodi aumenti di pena per i reati satellite.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, essendo proposto per motivi aspecifici omanifestamente infondati.1.1. In particolare, il primo motivo risulta aspecifico e meramente reiterativodel motivo di appello, non confrontandosi con la motivazione della sentenzaimpugnata, nonché manifestamente infondato.Si rammenta, al riguardo, che, in tema di giudizio abbreviato, la prova,sollecitata dall'imputato con la richiesta condizionata di accesso al rito, siconsidera "necessaria" ove risulti indispensabile ai fini di un solido e decisivosupporto logico-valutativo per la deliberazione in merito a un qualsiasi aspettodella regiudicanda (Sez. 3, n. 26676 del 08/05/2025, Careri, Rv. 288738 – 06;Sez. 1, n. 10016 del 13/07/2018, dep. 2019, Maxim, Rv. 274920 – 01).Inoltre, è stato vieppiù chiarito che il sindacato, da parte del giudicedibattimentale, sul provvedimento di rigetto assunto nell'udienza preliminare,debba avvenire secondo una valutazione ex ante, di verifica della ricorrenza deirequisiti di novità e decisività della prova richiesta alla luce della situazioneesistente al momento della valutazione negativa, tenendo tuttavia conto, comecriterio ausiliario, e di per sé non risolutivo, anche delle eventuali indicazionisopravvenute dall'istruttoria espletata (Sez. 1, n. 20495 del 20/02/2019, Ziu,Rv. 276311 – 01; Sez. 6, n. 41695 del 14/07/2016, Bembi, Rv. 268327 – 01;Sez. 4, n. 3624 del 14/01/2016, Aoid, Rv. 265801 – 01).Orbene, nella specie, la Corte di appello correttamente, con valutazioneoperata ex ante, ha ritenuto superfluo l’esame delle persone offese, sia perché iltenore delle dichiarazioni da loro già rese non era stato contestato dalla difesa,sia poiché non era stata prospettata alcuna necessità di integrazione delledichiarazioni già acquisite (vds. pag. 8 della sentenza impugnata).Peraltro, già il Tribunale aveva dato conto anche delle indicazioni provenientidalla istruttoria espletata, esponendo, con motivazione articolata e priva diaporie logiche, nonché aderente alle risultanze processuali (tanto che sul puntonessuna censura di travisamento è stata articolata), come la esclusione dellaaggravante delle più persone riunite, contestata in relazione ai delitti diestorsione, fosse stata giustificata, in esito al dibattimento, non già in ragionedelle dichiarazioni delle persone offese (al cui esame la richiesta di giudizioabbreviato era stata condizionata), bensì sulla base degli atti di indagine acquisiti(vds. pagg. 38 e 39 della sentenza di primo grado).1.2. Il secondo motivo è aspecifico e meramente reiterativo e comunquemanifestamente infondato.La Corte di appello, per escludere la riconducibilità ad un medesimo disegnocriminoso, ha dato evidenza e rilievo assorbente - rispetto al contenuto lassotemporale in cui sono stati commessi i reati e preso atto della ‘parziale identitàdei reati commessi’ (solo con riferimento al delitto di tentata estorsione) - allemodalità e circostanze delle condotte, alla diversità di vittime e concorrenti neireati (pag. 9 della sentenza impugnata).Si tratta di motivazione compiuta, coerente e logica con cui il motivo diricorso non si confronta criticamente, risultando finanche generico nella suaformulazione.1.3. Il terzo motivo è aspecifico e comunque manifestamente infondato.1.3.1. Secondo orientamento costante della giurisprudenza di legittimità inmateria di impugnazioni, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuoviincontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primidevono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma semprericollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motiviaggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori,ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predettopetitum, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i terminiper l'impugnazione (Sez. 6, n. 5447 del 06/10/2020, dep. 2021, Paun, Rv.280783 – 01; Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv. 280294 – 01; Sez. 2,n. 53630 del 17/11/2016, Braidic, Rv. 268980 – 01; Sez. 3, n. 18293 del20/11/2013, dep. 2014, G., Rv. 259740 – 01).1.3.2. Nella specie, dalla lettura dei motivi aggiunti, depositati in viatelematica l’8 novembre 2025 nel giudizio di appello, risulta che, con il motivorubricato sub n. 2), veniva dedotta la erronea valutazione delle risultanzeistruttorie e, a sostegno di richiesta di pronuncia assolutoria, si formulava istanzadi rinnovazione dibattimentale con riferimento ai testi [OSCURATO:PERSONA], inrelazione ai capi 3 e 4, [OSCURATO:PERSONA], in relazione al capo 11, e D’[OSCURATO:PERSONA],in relazione al capo 13-bis: si tratta, dunque, di motivo nuovo, che attinge laaffermazione di penale responsabilità e che risulta assolutamente sganciato, sianelle conclusioni che nello sviluppo delle argomentazione a sostegno, dai motivioriginari di appello.Correttamente, pertanto, la Corte di appello ha dichiarato la inammissibilitàdel motivo «in quanto afferente ad una statuizione della sentenza, quella sullaresponsabilità penale dell’imputato, cui con l’appello originario non si era fattoalcun accenno, contenendo detto atto solo censure relative alla determinazionedella pena e alla mancata ammissione del Tribunale del giudizio abbreviatocondizionato» (vds. pag. 7 della sentenza impugnata).1.3.3. Le superiori considerazioni risultano assorbenti anche in relazionealla richiesta di rinnovazione istruttoria, essa risultando chiaramente collegata,nella argomentazione svolta a sostegno del motivo nuovo, al punto relativo allaaffermazione di penale responsabilità (tanto da involgere capi anche diversi daquelli per cui erano state formulate istanze probatorie in sede di richiesta digiudizio abbreviato condizionato).1.4. Il quarto motivo di ricorso è aspecifico e meramente reiterativo delladoglianza avanzata con i motivi di appello, non confrontandosi il ricorrentecriticamente con la motivazione della sentenza impugnata, che ha dato rilievo,nella determinazione degli aumenti di pena ai sensi dell’art. 81 cpv. cod. pen.,alla concreta gravità dei fatti (desumibile dalla ricostruzione ed accertamentooperati), nonché alla ‘inquietante personalità’ del Bernardo, nei cui confrontirisulta contestata e ritenuta la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale(vds. pag. 8 della sentenza impugnata).1.5. Le superiori considerazioni risultano assorbenti di ogni ulteriorededuzione ed argomentazione difensive.2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e diuna somma, in favore della Cassa delle ammende, che, avuto riguardo allanatura dei motivi, si stima di determinare in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 13/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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