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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 ottobre 2024

Cassazione n. 01807/2025

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza della Corte d'appello di Milano del 27.05.2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di rescissione presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con cui era stata dedotta la incolpevole mancata conoscenza del processo conclusosi con la sentenza n. 724 del 2023, irrevocabile il 17/03/2023, ovvero, in subordine, la rimessione in termini per proporre ricorso per cassazione; in particolare, la Corte d'appello ha giudicato tardiva l'istanza in quanto presentata oltre il trentesimo giorno dalla notifica del MAE contenente tutti gli estremi della sentenza.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore e procuratore speciale deducendo:

2.1. inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale oltre che mancanza e contraddittorietà della motivazione in punto di decorrenza del termine per la richiesta di rescissione del giudicato: rileva che la Corte d'appello si è limitata, in maniera stringata, ad affermare la tardività dell'istanza di rescissione proposta dal ricorrente considerando, tuttavia, la decorrenza del termine di trenta dalla data dell'arresto (avvenuto in Germania in esecuzione del MAE) piuttosto che dalla consegna allo Stato Italiano come, peraltro, espressamente previsto per l'istanza di restituzione nel termine per impugnare; evidenzia quindi l'erroneità della affermazione della Corte d'appello che ha escluso di poter procedere all'applicazione analogica dell'art. 175, comma 2-bis cod. proc. pen. e che, ove tale interpretazione dovesse essere condivisa, dovrebbe essere ritenuta rilevante e sollevata una questione di legittimità costituzionale dell'art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3, 24, 111 della Costituzione, nonché agli artt. 6 CEDU e 2 Prot. 7 CEDU e 47 della Carta dell'Unione Europea.

3. La Procura generale, in vista dell'udienza fissata per il [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva concluso per iscritto per il rigetto del ricorso.

4. All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il procedimento era stato tuttavia differito in quanto la questione puntualmente evidenziata nel ricorso era stata oggetto di una ordinanza di rimessione alle Sezioni unite penali con udienza fissata per il giorno 24/10/2024 di cui era perciò opportuno attendere l'esito;

5. La Procura generale, all'esito di quella decisione, ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo, comunque, per l'inammissibilità del ricorso "nel merito".

6. Il ricorso è fondato.6.1.

Con ordinanza resa all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata il 13/06/2024, la VI Sezione Penale di questa Corte, nell'ambito del procedimento RG n. 36218/23, ric.

Lacatus, aveva ravvisato un contrasto sulla decorrenza del termine stabilito dall'art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen. e, in particolare, se "... per la persona richiesta in consegna in attuazione di un mandato di arresto europeo esecutivo e detenuta in carcere, il termine di trenta giorni per proporre la rescissione del giudicato decorra dal momento dell'avvenuta conoscenza della sentenza, per effetto del contenuto del mandato di arresto, o, in conformità all'art. 4-bis, par. 2, della decisione quadro 2002/584/GAI, dalla consegna del condannato.

Rif. norm. cod. proc. pen., art. 629-bis; decisione quadro 2002/584/GAI, art. 4-bis; decisione quadro 2009/299/GAI; d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 31"; per questa ragione, aveva rimesso la decisione alle Sezioni unite penali.

6.2. Fissata l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di fronte alle Sezioni unite penali, l'informazione provvisoria che è stata diramata, del tutto esaustiva per la decisione del ricorso che ci occupa, è nel senso che "il termine decorre dal momento della consegna del condannato".

6.3. Nel caso di specie, come risulta dagli atti, [OSCURATO:PERSONA] è rientrato in Italia il giorno 01/03/2024 e l'istanza di rescissione era stata inoltrata in data 26/03/2024, nel termine di legge.

7. L'ordinanza impugnata va dunque annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Milano per l'ulteriore corso, non potendo condividersi la requisitoria della Procura generale che ha concluso "nel merito" dell'istanza di rescissione che, tuttavia, non era stata esaminata nella sua fondatezza.

P.Q.M. annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Milano per l'ulte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza della Corte d'appello di Milano del 27.05.2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di rescissione presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con cui era stata dedotta la incolpevole mancata conoscenza del processo conclusosi con la sentenza n. 724 del 2023, irrevocabile il 17/03/2023, ovvero, in subordine, la rimessione in termini per proporre ricorso per cassazione; in particolare, la Corte d'appello ha giudicato tardiva l'istanza in quanto presentata oltre il trentesimo giorno dalla notifica del MAE contenente tutti gli estremi della sentenza. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore e procuratore speciale deducendo: 2.1. inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale oltre che mancanza e contraddittorietà della motivazione in punto di decorrenza del termine per la richiesta di rescissione del giudicato: rileva che la Corte d'appello si è limitata, in maniera stringata, ad affermare la tardività dell'istanza di rescissione proposta dal ricorrente considerando, tuttavia, la decorrenza del termine di trenta dalla data dell'arresto (avvenuto in Germania in esecuzione del MAE) piuttosto che dalla consegna allo Stato Italiano come, peraltro, espressamente previsto per l'istanza di restituzione nel termine per impugnare; evidenzia quindi l'erroneità della affermazione della Corte d'appello che ha escluso di poter procedere all'applicazione analogica dell'art. 175, comma 2-bis cod. proc. pen. e che, ove tale interpretazione dovesse essere condivisa, dovrebbe essere ritenuta rilevante e sollevata una questione di legittimità costituzionale dell'art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3, 24, 111 della Costituzione, nonché agli artt. 6 CEDU e 2 Prot. 7 CEDU e 47 della Carta dell'Unione Europea. 3. La Procura generale, in vista dell'udienza fissata per il [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva concluso per iscritto per il rigetto del ricorso. 4. All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il procedimento era stato tuttavia differito in quanto la questione puntualmente evidenziata nel ricorso era stata oggetto di una ordinanza di rimessione alle Sezioni unite penali con udienza fissata per il giorno 24/10/2024 di cui era perciò opportuno attendere l'esito; 5. La Procura generale, all'esito di quella decisione, ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo, comunque, per l'inammissibilità del ricorso "nel merito". 6. Il ricorso è fondato.6.1. Con ordinanza resa all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata il 13/06/2024, la VI Sezione Penale di questa Corte, nell'ambito del procedimento RG n. 36218/23, ric. Lacatus, aveva ravvisato un contrasto sulla decorrenza del termine stabilito dall'art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen. e, in particolare, se "... per la persona richiesta in consegna in attuazione di un mandato di arresto europeo esecutivo e detenuta in carcere, il termine di trenta giorni per proporre la rescissione del giudicato decorra dal momento dell'avvenuta conoscenza della sentenza, per effetto del contenuto del mandato di arresto, o, in conformità all'art. 4-bis, par. 2, della decisione quadro 2002/584/GAI, dalla consegna del condannato. Rif. norm. cod. proc. pen., art. 629-bis; decisione quadro 2002/584/GAI, art. 4-bis; decisione quadro 2009/299/GAI; d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 31"; per questa ragione, aveva rimesso la decisione alle Sezioni unite penali. 6.2. Fissata l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di fronte alle Sezioni unite penali, l'informazione provvisoria che è stata diramata, del tutto esaustiva per la decisione del ricorso che ci occupa, è nel senso che "il termine decorre dal momento della consegna del condannato". 6.3. Nel caso di specie, come risulta dagli atti, [OSCURATO:PERSONA] è rientrato in Italia il giorno 01/03/2024 e l'istanza di rescissione era stata inoltrata in data 26/03/2024, nel termine di legge. 7. L'ordinanza impugnata va dunque annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Milano per l'ulteriore corso, non potendo condividersi la requisitoria della Procura generale che ha concluso "nel merito" dell'istanza di rescissione che, tuttavia, non era stata esaminata nella sua fondatezza. P.Q.M. annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Milano per l'ulte
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