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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 luglio 2022

Cassazione n. 03913/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 1867/22 in data 26/05/2022 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trento; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trento, su richiesta delle parti, applicava ex art. 444 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni uno di reclusione ed euro 750 di multa per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 99, terzo comma cod. pen., 73, quinto comma d.P.R. 309/1990 (capo 2) e 99 terzo comma e 648 cpv. cod. pen. (capo 3), con la concessione del beneficio della sospensione condizionale subordinatamente allo Cr • svolgimento di lavori di pubblica utilità per mesi quattro entro un anno dal passaggio in giudicato della sentenza.

2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione per il seguente unico motivo: inosservanza o erronea applicazione degli artt. 648 cpv., 99 e 69 cod. pen. in tema di bilanciamento tra circostanze con conseguente illegalità della pena applicata in sede di patteggiamento.

Si impugna la sentenza deducendo, ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., l'erronea applicazione della legge penale quanto al trattamento sanzionatorio, laddove il giudice ha riconosciuto sussistere l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen. in relazione al fatto contestato al capo 3), applicando su detta pena l'aumento per la recidiva ex art. 99, terzo comma, cod. pen., senza operare un bilanciamento tra l'attenuante in parola (particolare tenuità della ricettazione) e l'aggravante ad effetto speciale (recidiva). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Il giudice ha determinato la pena finale nei termini che seguono: ritenuta la continuazione tra i capi 2) e 3), ritenuto più grave il capo 3) d'imputazione (art.648 cod. pen.), pena base, mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa, aumentata per la recidiva a mesi nove di reclusione ed euro 450 di multa, ulteriormente aumentata per la continuazione in relazione al capo 2) d'imputazione (artt. 110 cod. pen., 73, commi 1, 1-bis e 4 d.P.R. 309/1990) a mesi quindici e giorni sei di reclusione ed euro 960 di multa, ridotta per il rito ad anni uno di reclusione ed euro 750 di multa.

3. Le Sezioni unite penali, investite della questione "Se, ai fini del sindacato di legittimità della sentenza di applicazione della pena, configuri pena illegale quella determinata a seguito della erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee in violazione del criterio unitario dell'art. 69, comma terzo, cod. pen.", con sentenza pronunciata in data 14/07/2022 (ric.

Sacchettino, non ancora depositata), hanno dato al quesito - come si apprende dall'informazione provvisoria - risposta negativa, riconoscendo come la pena determinata a seguito dell'erronea applicazione del giudizio di comparazione assume natura illegale solo ove il risultato finale del procedimento di computo sia i 2 inosservante dei limiti edittali generali, nonché dei limiti edittali propri delle singole previsioni di reato, restando irrilevanti i passaggi intermedi.

4. Nella fattispecie, adottando il condivisibile criterio seguito dalle Sezioni unite, sebbene risulti esatto il rilievo difensivo circa l'erronea modalità di calcolo della pena adottata, essendosi proceduto all'aumento per la recidiva senza bilanciare tale circostanza aggravante con l'attenuante di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen., tale vizio non si è tradotto nell'illegalità della pena applicata e, pertanto, non è suscettibile di condurre all'invocato annullamento della sentenza impugnata.

5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 1867/22 in data 26/05/2022 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trento; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trento, su richiesta delle parti, applicava ex art. 444 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni uno di reclusione ed euro 750 di multa per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 99, terzo comma cod. pen., 73, quinto comma d.P.R. 309/1990 (capo 2) e 99 terzo comma e 648 cpv. cod. pen. (capo 3), con la concessione del beneficio della sospensione condizionale subordinatamente allo Cr • svolgimento di lavori di pubblica utilità per mesi quattro entro un anno dal passaggio in giudicato della sentenza. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione per il seguente unico motivo: inosservanza o erronea applicazione degli artt. 648 cpv., 99 e 69 cod. pen. in tema di bilanciamento tra circostanze con conseguente illegalità della pena applicata in sede di patteggiamento. Si impugna la sentenza deducendo, ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., l'erronea applicazione della legge penale quanto al trattamento sanzionatorio, laddove il giudice ha riconosciuto sussistere l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen. in relazione al fatto contestato al capo 3), applicando su detta pena l'aumento per la recidiva ex art. 99, terzo comma, cod. pen., senza operare un bilanciamento tra l'attenuante in parola (particolare tenuità della ricettazione) e l'aggravante ad effetto speciale (recidiva). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il giudice ha determinato la pena finale nei termini che seguono: ritenuta la continuazione tra i capi 2) e 3), ritenuto più grave il capo 3) d'imputazione (art.648 cod. pen.), pena base, mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa, aumentata per la recidiva a mesi nove di reclusione ed euro 450 di multa, ulteriormente aumentata per la continuazione in relazione al capo 2) d'imputazione (artt. 110 cod. pen., 73, commi 1, 1-bis e 4 d.P.R. 309/1990) a mesi quindici e giorni sei di reclusione ed euro 960 di multa, ridotta per il rito ad anni uno di reclusione ed euro 750 di multa. 3. Le Sezioni unite penali, investite della questione "Se, ai fini del sindacato di legittimità della sentenza di applicazione della pena, configuri pena illegale quella determinata a seguito della erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee in violazione del criterio unitario dell'art. 69, comma terzo, cod. pen.", con sentenza pronunciata in data 14/07/2022 (ric. Sacchettino, non ancora depositata), hanno dato al quesito - come si apprende dall'informazione provvisoria - risposta negativa, riconoscendo come la pena determinata a seguito dell'erronea applicazione del giudizio di comparazione assume natura illegale solo ove il risultato finale del procedimento di computo sia i 2 inosservante dei limiti edittali generali, nonché dei limiti edittali propri delle singole previsioni di reato, restando irrilevanti i passaggi intermedi. 4. Nella fattispecie, adottando il condivisibile criterio seguito dalle Sezioni unite, sebbene risulti esatto il rilievo difensivo circa l'erronea modalità di calcolo della pena adottata, essendosi proceduto all'aumento per la recidiva senza bilanciare tale circostanza aggravante con l'attenuante di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen., tale vizio non si è tradotto nell'illegalità della pena applicata e, pertanto, non è suscettibile di condurre all'invocato annullamento della sentenza impugnata. 5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces
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