CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 settembre 2022
Cassazione n. 34746/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 6805/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - ricorrente - contro n [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma via [OSCURATO:PERSONA] n.28/S - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sici- lia, n.128/01/2014 depositata il 16 gennaio 2014, notificata il 3 feb- braio 2014. udita la relazione della causa svolta in data 13/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] viste le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA]- curatore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la reie- zione del ricorso. Rilevato che: 1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombar- dia veniva rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate av- verso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento n.87/5/2010 la quale, a sua volta, aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto un avviso di accertamento per IVA, IRPEF, IRAP 2004, emesso a seguito di applicazione di studio dei settore, nel contraddittorio con il contribuente. 2. La CTR confermava la decisione di primo grado, ritenendo illegittimo l'impianto e la misura delle riprese nei confronti del contribuente, in quanto lo scostamento del reddito dichiarato da quello risultante dallo studio di settore applicato avrebbe dovuto assurgere al livello di "grave incongruenza", espressamente prevista dall'art.62 sexies del d.l. n.331 del 1993 in sede di legge di conversione ex lege n.427 del 1993, e da ritenersi implicitamente confermata dall'art.10 comma 1 legge n.146 del 1998, nel quadro di una lettura costituzionalmente orientata ri- spetto al rispetto del principio di capacità contributiva di cui all'art.53 Cost.. 3. Avverso la decisione propone ricorso l'Agenzia delle Entrate, affidato a tre motivi, cui resiste la contribuente con controricorso. In adunanza camerale l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, solle- vata dal contribuente, è stata ritenuta esaminabile unitamente al me- rito e, quanto ai presupposti di applicazione dello studio di settore nel caso di specie, è stato tenuto conto del fatto che la notifica dell'avviso di accertamento impugnato è successiva al 2007, essendo intervenuta il 12.7.2007, al fine di valutare l'incidenza anche nella presente fatti- specie dell'orientamento giurisprudenziale (Cass. n.8854 del 29/03/2019) che ritiene pur sempre rilevante il fatto che l'incon- gruenza debba essere "grave" quale presupposto per l'applicazione dello studio di settore, questione per l'approfondimento e decisione della quale è già stata fissata la pubblica udienza. Da ultimo, la ricor- rente deposita istanza di sospensione del processo Considerato che: 4. Con istanza depositata in data 30.9.2022 la contribuente ha chiesto la sospensione del processo ex art.5, comma 10, della I. 31 agosto 2022 n.130 al fine di poter procedere alla presentazione dell'istanza di definizione agevolata del giudizio e occorre provvedere in conformità a tale istanza, con rinvio a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte: sospende il processo ex art.5 comma 10 della I. n.130/2022 e rinvia la causa a nuovo ruolo