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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 gennaio 1950

Cassazione n. 37561/2021

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/01/1950; avverso la sentenza del 18/11/2020 della corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 18 novembre 2020, la corte di appello di Napoli confermava la sentenza del 7 marzo 2017 del tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale il predetto tribunale aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato ex art. 44 lett. b) DPR 380/01.

2. Avverso la predetta sentenza della Corte di appello [OSCURATO:PERSONA] propone, mediante il proprio difensore, ricorso per cassazione, sollevando due motivi di impugnazione.

3. Con il primo, deduce i vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

Si osserva che i diversi interventi edilizi di cui al capo di imputazione sarebbero stati compiuti in tempi differenti, mentre la corte li avrebbe ricondotti illogicamente ad un unitario progetto criminoso.

Nel senso prospettato deporrebbe anche la testimonianza, riassunta per stralcio in ricorso, di un tecnico dell'ufficio comunale.

Alla luce di quest'ultima testimonianza, si sarebbe dovuto procedere alla dichiarazione di sopravvenuta estinzione dei reati inerenti le opere abusive effettuate al primo e secondo edificio dell'edificio richiamato nel capo di imputazione, stante la interposizione di diversi anni tra le modifiche del primo piano, quelle del secondo e quelle del piano terra.

Sarebbe in tal senso sintomatica anche la circostanza - riportata nel verbale di sopralluogo acquisito in atti - per cui solo l'appartamento al primo piano sarebbe stato oggetto di nuovi lavori di ristrutturazione.

La difesa avrebbe inoltre chiesto al giudice di primo grado di integrare, ex art. 507 cod. proc. pen., le lacune istruttorie riguardanti i punti sopra prospetttati.

4. Con il secondo motivo deduce i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) e d) cod. proc. pen.

Si contesta la mancata acquisizione di prove decisive quali l'acquisizione di video riprese - scoperte dalla imputata solo dopo la chiusura del primo grado di giudizio, come avrebbero potuto confermare anche i nuovi testi invocati - e l'escussione di testi indicati con atto di appello in relazione all'art. 603 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Come rilevato in sentenza dalla stessa corte, la difesa ha prospettato l'ultimazione di alcune opere, in particolare al piano terra, rispetto ad altre successive pure contestate.

Tale prospettazione è stata ritenuta dai giudici superabile in ragione della ritenuta sussistenza di un progetto unitario, tradottosi in ulteriori interventi anche su livelli soprastanti del medesimo edificio, ancora in corso di realizzazione al momento del sopralluogo dì polizia giudiziaria, effettuato alla data del 15 gennaio 2015.

1.1. Si tratta di una considerazione innanzitutto corretta sul piano giuridico, atteso che in tema di reati edilizi la valutazione dell'opera ai fini della individuazione del "(hes a quo" per la decorrenza della prescrizione, deve riguardare la stessa nella sua unitarietà, senza che sia consentito considerare separatamente i suoi singoli componenti.

In tal senso i giudici di merito hanno valorizzato l'attinenza dei vari interventi abusivi alla realizzazione di un unico edificio, di cui ciascuno di essi costituisce parte integrante, seppur distinta.

1.2. Tale argomentazione non è stata adeguatamente contestata, e da qui discende l'infondatezza manifesta del motivo, atteso che la ricorrente si è concentrata sulla rivendicazione della diversa tempistica degli inteventi edilizi di cui alla contestazione, ritenendo di poter desumere per cio' solo autonomi, diversi interventi, cui correlare diversi tempi di prescrizione.

Secondo un ragionamento giuridico in tal modo fallace, alla luce del principio suesposto, in ragione del quale ove siano presenti plurimi interventi edili, tutti finalizzati verso la realizzazione di una medesima opera unitaria, la sola diversa tempistica dei medesimi, priva di altre indicazioni dimostrative di una deliberata interruzione degli stessi - come emerge nel caso di specie, in cui nulla al riguardo è stato specificamente prospettato, fondandosi ogni rilievo sulla sola diversa cronologia dele opere - non osta alla valutazione unitaria degli interventi.

Con conseguente, corretta decorrenza del termine di prescrizione alla data dell'ultimo intervento ovvero, come nel caso in esame, dal momento dell'intervenuto sequestro.

1.3. In altri termini, manca ogni specifica disarticolazione del ragionamento - corretto in punto di diritto - seguito dai giudici di merito.

2. Da quanto sopra esposto consegue anche l'inammissibilità del secondo motivo, atteso che, coerentemente con i principi illustrati, la corte ha respinto le richieste avanzate ex art. 603 cod. proc. peri. congruamente rilevando come la finalità difensiva - sottesa alla domanda della ricorrente - di dimostrare l'anteriorità, rispetto al sopralluogo, di alcune opere inerenti il medesimo edificio, risulti non pertinente rispetto alle ragioni fondanti la condanna intervenuta per tutte le varie opere contestate.

3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/01/1950; avverso la sentenza del 18/11/2020 della corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 18 novembre 2020, la corte di appello di Napoli confermava la sentenza del 7 marzo 2017 del tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale il predetto tribunale aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato ex art. 44 lett. b) DPR 380/01. 2. Avverso la predetta sentenza della Corte di appello [OSCURATO:PERSONA] propone, mediante il proprio difensore, ricorso per cassazione, sollevando due motivi di impugnazione. 3. Con il primo, deduce i vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. Si osserva che i diversi interventi edilizi di cui al capo di imputazione sarebbero stati compiuti in tempi differenti, mentre la corte li avrebbe ricondotti illogicamente ad un unitario progetto criminoso. Nel senso prospettato deporrebbe anche la testimonianza, riassunta per stralcio in ricorso, di un tecnico dell'ufficio comunale. Alla luce di quest'ultima testimonianza, si sarebbe dovuto procedere alla dichiarazione di sopravvenuta estinzione dei reati inerenti le opere abusive effettuate al primo e secondo edificio dell'edificio richiamato nel capo di imputazione, stante la interposizione di diversi anni tra le modifiche del primo piano, quelle del secondo e quelle del piano terra. Sarebbe in tal senso sintomatica anche la circostanza - riportata nel verbale di sopralluogo acquisito in atti - per cui solo l'appartamento al primo piano sarebbe stato oggetto di nuovi lavori di ristrutturazione. La difesa avrebbe inoltre chiesto al giudice di primo grado di integrare, ex art. 507 cod. proc. pen., le lacune istruttorie riguardanti i punti sopra prospetttati. 4. Con il secondo motivo deduce i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) e d) cod. proc. pen. Si contesta la mancata acquisizione di prove decisive quali l'acquisizione di video riprese - scoperte dalla imputata solo dopo la chiusura del primo grado di giudizio, come avrebbero potuto confermare anche i nuovi testi invocati - e l'escussione di testi indicati con atto di appello in relazione all'art. 603 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Come rilevato in sentenza dalla stessa corte, la difesa ha prospettato l'ultimazione di alcune opere, in particolare al piano terra, rispetto ad altre successive pure contestate. Tale prospettazione è stata ritenuta dai giudici superabile in ragione della ritenuta sussistenza di un progetto unitario, tradottosi in ulteriori interventi anche su livelli soprastanti del medesimo edificio, ancora in corso di realizzazione al momento del sopralluogo dì polizia giudiziaria, effettuato alla data del 15 gennaio 2015. 1.1. Si tratta di una considerazione innanzitutto corretta sul piano giuridico, atteso che in tema di reati edilizi la valutazione dell'opera ai fini della individuazione del "(hes a quo" per la decorrenza della prescrizione, deve riguardare la stessa nella sua unitarietà, senza che sia consentito considerare separatamente i suoi singoli componenti. In tal senso i giudici di merito hanno valorizzato l'attinenza dei vari interventi abusivi alla realizzazione di un unico edificio, di cui ciascuno di essi costituisce parte integrante, seppur distinta. 1.2. Tale argomentazione non è stata adeguatamente contestata, e da qui discende l'infondatezza manifesta del motivo, atteso che la ricorrente si è concentrata sulla rivendicazione della diversa tempistica degli inteventi edilizi di cui alla contestazione, ritenendo di poter desumere per cio' solo autonomi, diversi interventi, cui correlare diversi tempi di prescrizione. Secondo un ragionamento giuridico in tal modo fallace, alla luce del principio suesposto, in ragione del quale ove siano presenti plurimi interventi edili, tutti finalizzati verso la realizzazione di una medesima opera unitaria, la sola diversa tempistica dei medesimi, priva di altre indicazioni dimostrative di una deliberata interruzione degli stessi - come emerge nel caso di specie, in cui nulla al riguardo è stato specificamente prospettato, fondandosi ogni rilievo sulla sola diversa cronologia dele opere - non osta alla valutazione unitaria degli interventi. Con conseguente, corretta decorrenza del termine di prescrizione alla data dell'ultimo intervento ovvero, come nel caso in esame, dal momento dell'intervenuto sequestro. 1.3. In altri termini, manca ogni specifica disarticolazione del ragionamento - corretto in punto di diritto - seguito dai giudici di merito. 2. Da quanto sopra esposto consegue anche l'inammissibilità del secondo motivo, atteso che, coerentemente con i principi illustrati, la corte ha respinto le richieste avanzate ex art. 603 cod. proc. peri. congruamente rilevando come la finalità difensiva - sottesa alla domanda della ricorrente - di dimostrare l'anteriorità, rispetto al sopralluogo, di alcune opere inerenti il medesimo edificio, risulti non pertinente rispetto alle ragioni fondanti la condanna intervenuta per tutte le varie opere contestate. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle
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