CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 35804/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per iscritto ai sensi della disciplina emergenziale, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte di assise di appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni dieci di reclusione perché ritenuto responsabile del reato di omicidio di [OSCURATO:PERSONA], consumato a Napoli il 22 gennaio 2016 in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aggravato dalla premeditazione e ritenuto in continuazione con i connessi reati concernenti le armi adoperate per l'agguato. L'imputato, nell'ambito di una più ampia collaborazione con la giustizia, ha ammesso il suo coinvolgimento nell'agguato. La Corte di assise di appello ha rigettato la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche, osservando che il dato della confessione è stato già preso in esame per l'applicazione dell'attenuante della collaborazione. Il principale beneficic previsto per i collaboratori di giustizia nell'ipotesi di omicidio premeditato è costituito dalla commutazione della pena perpetua in temporanea, tra il minimo di anni dodici e il massimo di anni venti di reclusione in ragione del grado di decisività dell'apporto collaborativo. Nel caso in esame, ha aggiunto la Corte di assise di appello, il contributo di Capasso è stato equamente apprezzato dal giudice di primo grado, che ha determinato la pena in anni quattordici di reclusione, prossima al minimo edittale, in considerazione del rilevante ma non esclusivo contributo di Capasso. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'attenuante della collaborazione nella massima estensione, avuto riguardo alla entità, alla qualità e alla complessiva efficacia e agli esiti del contributo dichiarativo. I giudici del merito avrebbero dovuto fare riferimento soltanto alla utilità obiettiva della collaborazione di Capasso senza mediazione o temperamenti in funzione di valutazioni inerenti alla gravità del reato o alla capacità a delinquere dell'imputato. È poi illogica l'affermazione che ha giustificato la maggiore riduzione di pena con il fatto che il contributo collaborativo di Capasso non fu l'unica prova contro autori e mandanti, perché è ovvio che le sole dichiarazioni del collaboratore, senza riscontri oggettivi e senza un rigoroso vaglio di attendibilità, non possono fondare una sentenza di condanna. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge per il diniego delle attenuanti generiche. La Corte di assise di appello non ha preso in considerazione il cambiamento di vita del collaboratore e la condotta di rescissione dai propri trascorsi criminali. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore della parte civile, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, e nota spese. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 2. Il primo motivo è infondato. La Corte territoriale ha confermato, con argomenti corretti e adeguati, la decisione del primo giudice di non applicare nella misura massima la riduzione per la collaborazione. Ha sul punto osservato che la riduzione, pur quantificata nella modesta misura di quattordici anni di reclusione, prossima al minimo edittale, non è stata operata nella misura massima in ragione del fatto che il contributo collaborativo del ricorrente non ha costituito la prova esclusiva. L'assunto non è manifestamente illogico, atteso che il riferimento non disconosce la necessità dei riscontri alle chiamate in correità e in reità, ma indica la presenza di concorrenti prove autonome del fatto sul quale è intervenuto l'apporto collaborativo. Non può essere sul punto opposto il principio di diritto per il quale "la circostanza attenuante speciale per la dissociazione di cui all'art. 8 legge n. 203 del 1991 si fonda sul mero presupposto dell'utilità obiettiva della collaborazione prestata dal partecipe all'associazione di tipo mafioso e non può pertanto essere disconosciuta, o, se riconosciuta, la sua incidenza nel calcolo della pena non può essere ridimensionata, in ragione di valutazioni inerenti alla gravità del reato o alla capacità a delinquere dell'imputato, ovvero alle ragioni che hanno determinato l'imputato alla collaborazione" - Sez. 2, n. 34148 del 05/05/2015, Rv. 264529; v., anche, Sez. 2, n. 32645 del 18/06/2013, Rv. 256789 -. Il fatto stesso che per la speciale attenuante sia stabilita un'ampia forbice edittale - la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà - significa che il giudice ha il potere discrezione di individuare, in presenza di una collaborazione meritevole dell'applicazione dell'attenuante, una pena che non coincida con la massima riduzione e che a tal fine possa pendere in considerazione qualsivoglia indice tra quelli che l'art. 133 cod. pen. annovera per delineare la cornice normativa entro cui può essere esercitato il potere discrezionale di commisurazione della pena. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha confermato la valutazione del giudice di primo grado in punto di diniego delle attenuanti generiche con una compiuta motivazione, che ha espresso una valutazione discrezionale ben argomentata e pertanto sottratta a censure in sede di legittimità. Ha rilevato l'assenza di elementi di fatto, ulteriori a quelli posti a fondamento del riconoscimento dell'attenuante della collaborazione, da cui poter desumere la sussistenza dei presupposti per una diminuzione della pena. Vale in tema il principio di diritto consolidato, per il quale "la concessione delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 8 del d. I. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203, si fondano su distinti e diversi presupposti, sicché le prime non escludono, ma nemmeno necessariamente implicano, l'applicazione della seconda, poiché l'art 62-bis cod. pen. attribuisce al giudice la facoltà di cogliere, sulla base di numerosi e diversificati dati sintomatici (motivi che hanno determinato il reato, circostanze che lo hanno accompagnato, danno cagionato, condotta tenuta post delictum), gli elementi che possono condurre ad attenuare la pena edittale, mentre l'attenuante di cui all'art. 8 della legge n. 203 del 1991 è conseguenza del valido contributo fornito dall'imputato allo sviluppo delle indagini allo scopo di evitare le ulteriori conseguenze della attività delittuosa. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva concesso i benefici conseguenti alla scelta di collaborare con la giustizia, ma non le circostanze attenuanti generiche, considerato il ruolo di rilievo svolto dall'imputato in ambito associativo ed i numerosi e gravi precedenti allo stesso riferibili)" - Sez. 2, n. 27808 del 14/03/2019, Rv. 276111; v., ancora, Sez. 1, n. 7184 del 15/11/2022, dep. 2023, Rv. 284374, secondo cui "in tema di circostanze, gli elementi posti a fondamento dell'attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 8 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non possono essere utilizzati per giustificare anche il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche" -. 3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 4. Nulla va poi liquidato in favore della costituita parte civile. La parte civile è intervenuta nel presente giudizio nonostante iii ricorso abbia posto all'esame della Corte di cassazione soltanto ed esclusivamente questioni inerenti alla entità della pena irrogata. Va allora fatta applicazione del consolidato principio di diritto per il quale "in tema di impugnazioni, qualora dall'eventuale accoglimento del ricorso proposto dall'imputato non possa derivare alcun pregiudizio alla parte civile, quest'ultima, non avendo interesse a formulare proprie conclusioni nel giudizio, non ha titolo alla rifusione delle spese processuali in caso di rigetto o declaratoria di inammissibilità del gravame. (Fattispecie relativa a ricorso proposto dall'imputato esclusivamente per ottenere il riconoscimento della continuazione, senza alcuna contestazione sulla responsabilità" - Sez. 2, n. 2963 del 09/12/2020, dep. 2021, Rv. 280519; v., anche, Sez. 4, n. 22697 del 09/07/2020, Rv. 279514; Sez. 6, n. 8326 del 04/02/2015, Rv. 262626 -. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rigetta la ric