CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 febbraio 2025
Cassazione n. 13127/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. 285/2025 [OSCURATO:PERSONA] UP – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 37944/2024 [OSCURATO:PERSONA] M. Andronio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2024 della Corte d’appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la memoria di replica della difesa con cui si insiste nell’accoglimento del ricorso e chiede la dichiarazione di prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 giugno 2024, la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bologna, ha assolto l’imputato dal reato di cui all’art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, con riguardo all’omessa presentazione della dichiarazione fiscale a fini Ires, e ha confermato l’affermazione di responsabilità penale del ricorrente in relazione al reato di cui all’art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, in relazione all’omessa presentazione della dichiarazione fiscale a fini Iva, relativa all’anno di imposta 2013, con evasione di detta imposta per € 117.013,00, ed ha ridotto la pena inflitta nella misura di anni uno di reclusione. Conseguentemente ha ridotto l’ammontare della disposta confisca del profitto del reato. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 13127/2025 Roma, lì, 04/04/2025 2. Avverso la sentenza di condanna ha presentato ricorso l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l’annullamento deducendo i seguenti motivi di ricorso. - Violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all’erronea applicazione della legge penale art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, in punto elemento oggettivo del reato e vizio di motivazione. La sentenza impugnata dopo aver accolto la tesi difensiva e assolto l’imputato dal reato di omessa dichiarazione a fini dell’imposta Ires, per il mancato superamento della soglia di punibilità, avrebbe invece disatteso la medesima censura con riguardo alla dichiarazione a fini Iva. In presenza di regolari comunicazioni annuali Iva e modello 770, il conteggio della Corte d'appello sarebbe errato e smentito dall’accertamento dell’Agenzia delle entrate che, in presenza di registri iva e fatture, aveva riconosciuto in detrazione l’imposta Iva per € 60.071,56, sicchè detraendo dalla somma di €117.013, la somma di 60.071,56, non sarebbe superata la soglia di punibilità. - Violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all’elemento soggettivo del reato in punto consapevolezza del superamento della soglia di punibilità, elemento della fattispecie penale, in un contesto nel quale l’imputato era stato assolto per mancato superamento di detta soglia con riguardo alle imposte indirette. - Violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all’illogicità della motivazione in punto elemento soggettivo del reato in presenza di delega al professionista. Ferma la natura personale dell’obbligo dichiarativo, la motivazione della corte territoriale sulla sussistenza del dolo specifico sarebbe carente e non avrebbe reso alcuna motivazione sull'incidenza del ruolo del professionista nella vicenda complessiva, ritenendo responsabile l'imputato, a tutto concedere, per colpa in vigilando. - Violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione alla declaratoria di prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza di appello in presenza di ricorso ammissibile. - Violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla mancanza della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, omessa motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. In relazione al primo profilo di doglianza, ed in particolare in ordine al superamento della soglia di punibilità del reato di cui all’art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, il giudice dell’impugnazione, nel richiamare il percorso argomentativo seguito dal primo giudice, che aveva determinato le imposte evase (sia Ires che Iva) sulla scorta degli accertamenti dell’Agenzia delle entrate, dei documenti contabili della società e delle testimonianze ivi compreso il consulente di parte, ha evidenziato che i costi dedotti erano in gran parte inesistenti e che, con riferimento all’Iva, la difesa non aveva obiettato nulla (cfr. pag. 4) e inoltre che, anche nell’ipotesi di un ricalcolo favorevole all’imputato, era comunque superata la soglia di punibilità (€ 82.297,66 in luogo di quella accertata di € 117.013,00 dal primo giudice) in un contesto nel quale la comunicazione Iva, presentata dal contribuente se non vale a ritenere soddisfatto l’adempimento dell’obbligo dichiarativo, costituisce piena prova contro di sé. Questa Corte di legittimità ha chiarito che si configura il reato di omessa presentazione della dichiarazione annuale Iva anche quando il contribuente abbia regolarmente provveduto alla comunicazione annuale [OSCURATO:PERSONA] di cui all’articolo 8- bis del DPR 322/1998, applicazione ratione temporis all’anno di imposta 2013. Si tratta di adempimenti non equipollenti e che rispondono a diverse finalità. Infatti, la ratio alla base dell’invio della comunicazione è di fornire all'amministrazione finanziaria i dati Iva sintetici, che costituiscono una prima base di calcolo per la determinazione delle risorse proprie che lo Stato deve versare al bilancio comunitario. La presentazione della comunicazione, pertanto, non incide affatto sugli elementi oggettivi e soggettivi previsti dal delitto di cui all'articolo 5 del D.lgs n. 74/2000 (Sez. 3, n. 7135 del 17/12/2020, Raso, Rv. 281323 – 01; Sez. 3, n. 44433 del 01/10/2013, Scrivano, Rv. 257377). Del resto, è chiaro il tenore della disposizione che “fa salvi” gli adempimenti dichiarativi dei soggetti passivi di imposte. Nel resto la censura è non solo manifestamente infondata, ma è anche priva di pertinenti rilievi censori in relazione alla determinazione dell’imposta evasa a cui è pervenuto, in favor rei, il giudice dell’impugnazione. 6. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché privo di confronto specifico con le ragioni della decisione a pag. 6. La sentenza impugnata ha argomentato il dolo specifico di evasione in ragione del fatto che lo stesso contribuente aveva presentato la dichiarazione Iva, dalla quale emergeva ictu oculi il debito di Iva che con mera somma algebrica superata la soglia di punibilità. Omesso confronto che si traduce nell’inammissibilità del motivo per genericità. 7. Per la stessa ragione risulta manifestamente infondato il terzo motivo di ricorso. La conoscenza del debito iva in capo all’imputato per effetto della comunicazione annuale iva, è elemento valorizzato dal giudice del merito per argomentare l’elemento soggettivo in capo al medesimo pur in presenza di una delega al commercialista che, come è noto, l'affidamento ad un professionista dell'incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione in quanto la norma tributaria considera come personale ed indelegabile il relativo dovere, essendo unicamente delegabile la predisposizione e l'inoltro telematico dell'atto (Sez. 3, n. 9417 del 14/01/2020, Quattri, Rv. 278421 – 01) e quanto alla prova del dolo specifico in capo al contribuente può desumersi anche dal comportamento successivo del mancato pagamento delle imposte dovute e non dichiarate, dimostrativo della volontà preordinata di non presentare la dichiarazione (Sez. 3, n. 16469 del 28/02/2020, Rv. 278966 – 01), mancato pagamento dell’imposta di cui l’imputato era pienamente consapevole, per le ragioni di cui sopra, e che dimostra l’evidente finalità di evasione. 8. Il quinto motivo di ricorso è inammissibile. La sentenza impugnata ha negato il beneficio della sospensione condizionale della pena (cfr. pag. 8) in ragione della ricorrenza di due precedenti specifici e della prognosi negativa di astensione futura dalla commissione di reati proprio in ragione dei precedenti. Il vizio di omessa pronuncia è, pertanto, manifestamente infondato. 9. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con tutte le conseguenze di legge. L’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza o per altra causa non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod.proc.pen. (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463, Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv 217266; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricomi) cosicché è preclusa la dichiarazione di prescrizione del reato maturato dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello (Sez. 5, n. 15599 del 19/11/2014, Zagarella, Rv. 263119). In ogni caso, tenuto conto che il reato si perfeziona dopo il decorso di novanta giorni dalla scadenza del termine del 30/09/2014, al 29/12/2024 e che occorre tenere conto di giorni 151 di sospensione del corso della prescrizione per istanza di rinvio del difensore, il reato si prescrive il 29/05/2025. Il quarto motivo di ricorso risulta pertanto manifestamente infondato. 10. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 18/02/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]