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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 50/1981

ECLI:IT:COST:1981:50
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Nel corso di procedimenti promossi da [OSCURATO:PERSONA] ed altri e da [OSCURATO:PERSONA] ed altri per ottenere la retribuzione degli incarichi interni d'insegnamento universitario, da essi esplicati, secondo quanto disposto dalla sentenza n. 11 del 1973 della Corte costituzionale in materia di trattamento economico in caso di cumulo d'impieghi, il Consiglio di Stato - avendo l'Amministrazione convenuta eccepito la prescrizione biennale, ex art. 2 R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, dei crediti dei ricorrenti - con ordinanza 30 novembre 1976-11 febbraio 1977 - ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 2 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, per il differente trattamento previsto in via generale per i dipendenti statali rispetto a tutti gli altri dipendenti pubblici, ai cui crediti di lavoro si applica la prescrizione quinquennale.

Nell'ordinanza di rimessione si osserva che tale diverso trattamento viola l'art. 3 della Costituzione, non essendo razionalmente giustificabile in quanto:

1. - l'eventuale squilibrio finanziario che potrebbe subire il bilancio dello Stato per il pagamento di crediti di propri dipendenti reclamato dopo due anni e prima di cinque, sarebbe minimo, tenuto conto dell'entità globale del bilancio;

2. - complicazioni contabili e squilibri finanziari potrebbero verificarsi in misura più grave per gli altri enti pubblici, rispetto allo Stato;

3. - tali complicazioni o squilibri finanziari potrebbero derivare anche da altri tipi di prestazioni pecuniarie dovute dallo Stato, diverse dai debiti di lavoro, per le quali non è prevista la prescrizione biennale.

Dinanzi a questa Corte si sono costituite l'Amministrazione del tesoro e della pubblica istruzione, nonché le Università degli Studi di Macerata, Roma e Perugia, rappresentate e assistite dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Nell'atto di costituzione l'Avvocatura dello Stato deduce che la diversità di trattamento prospettata dall'ordinanza di rimessione è giustificata dalle esigenze di bilancio e contabilità, peculiari dello Stato, non comuni agli altri enti pubblici - la cui struttura finanziaria è meno complessa di quella statale - né comparabili con le correlative esigenze dei privati.

A riprova della razionalità della disciplina impugnata in relazione alle esigenze finanziarie dello Stato, nell'atto di costituzione si deduce, a proposito della vicenda che ha dato origine al giudizio dinanzi al Consiglio di Stato, che ove non fosse prevista nella materia de qua un termine biennale di prescrizione, essendo nel 1974 gli incaricati interni 8.134, e comportando perciò l'esecuzione della sentenza n. 11 del 1973 della Corte costituzionale un onere annuo di circa otto miliardi, l'onere complessivo sarebbe gravissimo per lo Stato, tenuto conto che trattasi di spese "non coperte" nel bilancio dell'epoca alla quale vanno riferite.

Ove poi si tenga conto che la stessa situazione potrebbe riprodursi per una ben più numerosa categoria di dipendenti statali, con ancora più gravi conseguenze, secondo l'Avvocatura dello Stato sarebbe evidente la razionalità della normativa impugnata.

Si sono costituiti anche i proff.

Cataudella, Dell'Olio, Gessi, Gazzoni e Spada chiedendo che la questione sia dichiarata fondata e sostenendo l'irrazionalità del diverso trattamento che la norma impugnata fa ai dipendenti statali rispetto agli altri dipendenti pubblici; che si traduce fra l'altro in una differenza di trattamento non giustificata fra i professori delle Università statali e i professori delle Università libere (ai quali la prescrizione biennale non si applicherebbe).

Identica questione è stata sollevata dallo stesso Consiglio di Stato con ordinanza 16 febbraio 1979 - 13 luglio 1979, emessa in un procedimento in grado di Appello promosso dall'Università degli Studi di Genova contro [OSCURATO:PERSONA] de Ayala, nonché dal Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria con ordinanze 20 gennaio - 14 luglio 1977, 8 luglio - 29 settembre 1978 e 23 marzo 1979, emesse nel corso di giudizi promossi da Buscema ed altri contro il Ministero della pubblica istruzione e l'Università degli Studi di Perugia e da Magrini contro l'Università degli Studi di Perugia.

Identica questione è stata sollevata pure dal Consiglio di Stato con ordinanza 26 gennaio - 24 aprile 1979 emessa in un procedimento in grado di Appello, riguardante il prof. [OSCURATO:PERSONA] e concernente la richiesta di arretrati di stipendio in conformità di quanto stabilito da questa Corte con la sentenza n. 219 del 1975.

In tali procedimenti si è costituita solo l'Avvocatura generale dello Stato per le Amministrazioni interessate, insistendo perché la questione sia dichiarata non fondata. :

1. - Tutte le ordinanze sopra indicate prospettano la medesima questione, sicché i relativi giudizi possono essere riuniti per essere definiti con unica sentenza.

2. - Le ordinanze denunciano l'art. 2 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, senza distinguere fra le sue varie parti (la sola ordinanza della VI Sezione del Consiglio di Stato in data 30 novembre 1976 accenna, in motivazione, al primo comma in parola), ma dalla loro motivazione si deduce in maniera evidente che la norma censurata è soltanto quella contenuta nel primo comma, relativo alla durata della prescrizione dei crediti ivi indicati.

3. - Ciò premesso, la Corte è chiamata a decidere se l'art. 2, primo comma, del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295 (recante "Recupero dei crediti verso gl'impiegati e pensionati e prescrizione biennale di stipendi, pensioni ed altri emolumenti"), prevedendo la prescrizione entro il termine di due anni delle rate di stipendio ovvero di pensione nonché degli assegni indicati nel d.l.lgt. 2 agosto 1917, n. 1278, dovute dallo Stato, sia in contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto determinerebbe una disparità di trattamento, priva di razionale giustificazione, tra impiegati e pensionati dello Stato e gli altri impiegati pubblici, per i quali opera la prescrizione quinquennale secondo la norma generale stabilita dall'articolo 2948 del codice civile.

4. - La questione è fondata.

La disposizione censurata ha ad oggetto i soli crediti derivanti dal rapporto di impiego con lo Stato e per destinatari i titolari di rate di stipendio o di pensione dovuti dallo Stato, mentre nei riguardi delle rate di stipendio o di pensione dovute da qualsiasi altro soggetto di diritto pubblico, come già detto, si applica la norma generale contenuta nell'art. 2948 del codice civile.

In tal modo si pone in essere, a danno dei soli dipendenti e pensionati statali, una palese discriminazione fra crediti aventi la medesima natura giuridica ed il medesimo contenuto e fra i loro titolari, pur appartenendo, tutti costoro, alla categoria sostanzialmente omogenea dei dipendenti e pensionati di soggetti di diritto pubblico: e ciò senza che la distinzione trovi alcuna giustificazione.

In questa prospettiva non possono avere pregio né le considerazioni svolte nei lavori preparatori della legge 9 marzo 1871, n. 102 (legge concernente la prescrizione degli stipendi ed assegni personali), dalla quale discende l'art. 2 in questione, né quelle svolte dall'Avvocatura generale dello Stato nella memoria depositata il 18 settembre 1979.

Quanto al rilievo fatto in quei lavori preparatori e consistente nella opportunità di evitare il lavoro derivante dalla mancata riscossione, da parte degli interessati o dei loro eredi, di numerose piccole partite e che quindi devono essere trasportate da un esercizio all'altro, è sufficiente osservare che si tratta di un mero inconveniente di fatto non idoneo a dare fondamento alla drastica limitazione della tutela di un diritto.

Alla osservazione dell'Avvocatura dello Stato, secondo cui in mancanza della prescrizione biennale l'onere derivante al bilancio dello Stato da una prescrizione di durata maggiore porrebbe allo Stato stesso problemi forse irreparabili, si deve rispondere che, così argomentando, si potrebbe perfino giungere alla elusione dei diritti patrimoniali degli interessati, anche se accertati da un giudicato.

In ogni caso considerazioni del genere non sono riferibili solo allo Stato, ma potrebbero essere applicate a qualsiasi ente pubblico.

Consegue da ciò evidente la irragionevolezza della disposizione censurata e, quindi, la violazione del principio di uguaglianza.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295 recante "Recupero dei crediti verso gl'impiegati e pensionati e prescrizione biennale di stipendi, pensioni ed altri emolumenti".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1981.

F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA].

[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Nel corso di procedimenti promossi da [OSCURATO:PERSONA] ed altri e da [OSCURATO:PERSONA] ed altri per ottenere la retribuzione degli incarichi interni d'insegnamento universitario, da essi esplicati, secondo quanto disposto dalla sentenza n. 11 del 1973 della Corte costituzionale in materia di trattamento economico in caso di cumulo d'impieghi, il Consiglio di Stato - avendo l'Amministrazione convenuta eccepito la prescrizione biennale, ex art. 2 R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, dei crediti dei ricorrenti - con ordinanza 30 novembre 1976-11 febbraio 1977 - ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 2 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, per il differente trattamento previsto in via generale per i dipendenti statali rispetto a tutti gli altri dipendenti pubblici, ai cui crediti di lavoro si applica la prescrizione quinquennale. Nell'ordinanza di rimessione si osserva che tale diverso trattamento viola l'art. 3 della Costituzione, non essendo razionalmente giustificabile in quanto: 1. - l'eventuale squilibrio finanziario che potrebbe subire il bilancio dello Stato per il pagamento di crediti di propri dipendenti reclamato dopo due anni e prima di cinque, sarebbe minimo, tenuto conto dell'entità globale del bilancio; 2. - complicazioni contabili e squilibri finanziari potrebbero verificarsi in misura più grave per gli altri enti pubblici, rispetto allo Stato; 3. - tali complicazioni o squilibri finanziari potrebbero derivare anche da altri tipi di prestazioni pecuniarie dovute dallo Stato, diverse dai debiti di lavoro, per le quali non è prevista la prescrizione biennale. Dinanzi a questa Corte si sono costituite l'Amministrazione del tesoro e della pubblica istruzione, nonché le Università degli Studi di Macerata, Roma e Perugia, rappresentate e assistite dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. Nell'atto di costituzione l'Avvocatura dello Stato deduce che la diversità di trattamento prospettata dall'ordinanza di rimessione è giustificata dalle esigenze di bilancio e contabilità, peculiari dello Stato, non comuni agli altri enti pubblici - la cui struttura finanziaria è meno complessa di quella statale - né comparabili con le correlative esigenze dei privati. A riprova della razionalità della disciplina impugnata in relazione alle esigenze finanziarie dello Stato, nell'atto di costituzione si deduce, a proposito della vicenda che ha dato origine al giudizio dinanzi al Consiglio di Stato, che ove non fosse prevista nella materia de qua un termine biennale di prescrizione, essendo nel 1974 gli incaricati interni 8.134, e comportando perciò l'esecuzione della sentenza n. 11 del 1973 della Corte costituzionale un onere annuo di circa otto miliardi, l'onere complessivo sarebbe gravissimo per lo Stato, tenuto conto che trattasi di spese "non coperte" nel bilancio dell'epoca alla quale vanno riferite. Ove poi si tenga conto che la stessa situazione potrebbe riprodursi per una ben più numerosa categoria di dipendenti statali, con ancora più gravi conseguenze, secondo l'Avvocatura dello Stato sarebbe evidente la razionalità della normativa impugnata. Si sono costituiti anche i proff. Cataudella, Dell'Olio, Gessi, Gazzoni e Spada chiedendo che la questione sia dichiarata fondata e sostenendo l'irrazionalità del diverso trattamento che la norma impugnata fa ai dipendenti statali rispetto agli altri dipendenti pubblici; che si traduce fra l'altro in una differenza di trattamento non giustificata fra i professori delle Università statali e i professori delle Università libere (ai quali la prescrizione biennale non si applicherebbe). Identica questione è stata sollevata dallo stesso Consiglio di Stato con ordinanza 16 febbraio 1979 - 13 luglio 1979, emessa in un procedimento in grado di Appello promosso dall'Università degli Studi di Genova contro [OSCURATO:PERSONA] de Ayala, nonché dal Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria con ordinanze 20 gennaio - 14 luglio 1977, 8 luglio - 29 settembre 1978 e 23 marzo 1979, emesse nel corso di giudizi promossi da Buscema ed altri contro il Ministero della pubblica istruzione e l'Università degli Studi di Perugia e da Magrini contro l'Università degli Studi di Perugia. Identica questione è stata sollevata pure dal Consiglio di Stato con ordinanza 26 gennaio - 24 aprile 1979 emessa in un procedimento in grado di Appello, riguardante il prof. [OSCURATO:PERSONA] e concernente la richiesta di arretrati di stipendio in conformità di quanto stabilito da questa Corte con la sentenza n. 219 del 1975. In tali procedimenti si è costituita solo l'Avvocatura generale dello Stato per le Amministrazioni interessate, insistendo perché la questione sia dichiarata non fondata. : 1. - Tutte le ordinanze sopra indicate prospettano la medesima questione, sicché i relativi giudizi possono essere riuniti per essere definiti con unica sentenza. 2. - Le ordinanze denunciano l'art. 2 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, senza distinguere fra le sue varie parti (la sola ordinanza della VI Sezione del Consiglio di Stato in data 30 novembre 1976 accenna, in motivazione, al primo comma in parola), ma dalla loro motivazione si deduce in maniera evidente che la norma censurata è soltanto quella contenuta nel primo comma, relativo alla durata della prescrizione dei crediti ivi indicati. 3. - Ciò premesso, la Corte è chiamata a decidere se l'art. 2, primo comma, del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295 (recante "Recupero dei crediti verso gl'impiegati e pensionati e prescrizione biennale di stipendi, pensioni ed altri emolumenti"), prevedendo la prescrizione entro il termine di due anni delle rate di stipendio ovvero di pensione nonché degli assegni indicati nel d.l.lgt. 2 agosto 1917, n. 1278, dovute dallo Stato, sia in contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto determinerebbe una disparità di trattamento, priva di razionale giustificazione, tra impiegati e pensionati dello Stato e gli altri impiegati pubblici, per i quali opera la prescrizione quinquennale secondo la norma generale stabilita dall'articolo 2948 del codice civile. 4. - La questione è fondata. La disposizione censurata ha ad oggetto i soli crediti derivanti dal rapporto di impiego con lo Stato e per destinatari i titolari di rate di stipendio o di pensione dovuti dallo Stato, mentre nei riguardi delle rate di stipendio o di pensione dovute da qualsiasi altro soggetto di diritto pubblico, come già detto, si applica la norma generale contenuta nell'art. 2948 del codice civile. In tal modo si pone in essere, a danno dei soli dipendenti e pensionati statali, una palese discriminazione fra crediti aventi la medesima natura giuridica ed il medesimo contenuto e fra i loro titolari, pur appartenendo, tutti costoro, alla categoria sostanzialmente omogenea dei dipendenti e pensionati di soggetti di diritto pubblico: e ciò senza che la distinzione trovi alcuna giustificazione. In questa prospettiva non possono avere pregio né le considerazioni svolte nei lavori preparatori della legge 9 marzo 1871, n. 102 (legge concernente la prescrizione degli stipendi ed assegni personali), dalla quale discende l'art. 2 in questione, né quelle svolte dall'Avvocatura generale dello Stato nella memoria depositata il 18 settembre 1979. Quanto al rilievo fatto in quei lavori preparatori e consistente nella opportunità di evitare il lavoro derivante dalla mancata riscossione, da parte degli interessati o dei loro eredi, di numerose piccole partite e che quindi devono essere trasportate da un esercizio all'altro, è sufficiente osservare che si tratta di un mero inconveniente di fatto non idoneo a dare fondamento alla drastica limitazione della tutela di un diritto. Alla osservazione dell'Avvocatura dello Stato, secondo cui in mancanza della prescrizione biennale l'onere derivante al bilancio dello Stato da una prescrizione di durata maggiore porrebbe allo Stato stesso problemi forse irreparabili, si deve rispondere che, così argomentando, si potrebbe perfino giungere alla elusione dei diritti patrimoniali degli interessati, anche se accertati da un giudicato. In ogni caso considerazioni del genere non sono riferibili solo allo Stato, ma potrebbero essere applicate a qualsiasi ente pubblico. Consegue da ciò evidente la irragionevolezza della disposizione censurata e, quindi, la violazione del principio di uguaglianza. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295 recante "Recupero dei crediti verso gl'impiegati e pensionati e prescrizione biennale di stipendi, pensioni ed altri emolumenti". Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1981. F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere