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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 marzo 1974

Cassazione n. 26052/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 09/12/2022 del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso; Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 9 dicembre 2022 il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l'ordinanza cautelare di applicazione della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] emessa dal g.i.p. del Tribunale di Napoli in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. commesso in Napoli e zone limitrofe da aprile 2016 con condotte perduranti.

L'ordinanza ho avuto ad oggetto l'organizzazione criminale denominata clan [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; il ruolo apicale in essa di Imperatrice è stato riferito dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]Amico.

A carico dello stesso risulterebbero anche intercettazioni ambientali.

L'identificazione del ricorrente come la persona oggetto delle intercettazioni sarebbe certa, perché desunta anche da un colloquio di natura privata intercettato in carcere il 3 luglio 2019, in cui altro esponente della cosca, [OSCURATO:PERSONA], parla con una familiare cui riferisce di andare a chiedere sostegno economico durante la detenzione ad una persona, la familiare gli riferisce di essere andata a trovare la moglie della persona di cui parlano perché aveva appena partorito, fatto che condurrebbe ad identificare quella persona in Imperatrice,sia perché la moglie aveva partorito il 25 giugno 2019, e sia perché subito dopo il colloquio la familiare si sarebbe recata in Barra via Mastellone nel complesso case Gialle dove alla scala I abita Imperatrice.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'indagato, per il tramite del difensore, con unico motivo, in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, in quanto Imperatrice è stato detenuto dal 2008 fino al 27 febbraio 2018, il collaboratore di giustizia Schisa - che riferisce di non averlo mai conosciuto ma ne ha solo sentito parlare - stato detenuto dal 2007 al 4 dicembre 2015, ritornato in carcere il 5 settembre 2016, uscito il marzo 2018, ritornato in carcere il 10 luglio 2018; il collaboratore D'Amico è stato libero per un periodo solo nel 2017; la madre di Schisa è stata detenuta da gennaio 2018.

La madre di Schisa e Imperatrice non possono essersi mai incontrati ai summit di ,camorra, perché non sono mai stati liberi contemporaneamente.

Le dichiarazioni di Schisa e D'Amico sono comunque de relato.

Le intercettazioni sono ancora più tranquillizzanti; se le si legge per intero, in esse si rinviene la prova dell'estraneità di Imperatrice a collegamenti di clan con Minichini.

Il nucleo familiare di Imperatrice abita l'isolato di fianco a quello di Audino, la polizia giudiziaria sostiene che l'auto di [OSCURATO:PERSONA] si è recata alle [OSCURATO:PERSONA] dopo il colloquio con Minichini ma si è fermata davanti all'isolato H, quello in cui abita Audino.

In ogni caso, su dodici collaboratori soltanto due riferiscono di Imperatrice.

3. La difesa dell'indagato ha chiesto la discussione orale.

Con requisitoria orale il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

Il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 2 LCL Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato.

La motivazione della ordinanza impugnata costruisce il giudizio sui gravi indizi di colpevolezza di Imperatrice per il reato oggetto della contestazione, anzitutto, sulle dichiarazioni dei collaboratori Schisa e D'Amico.

Il primo argomento contenuto nel ricorso prova ad attaccare proprio le dichiarazioni dei collaboratori sotto il profilo della credibilità degli stessi mediante l'incrocio delle date dei periodi di detenzione.

Va osservato, però, che l'argomento contenuto in ricorso non è del tutto coerente con quello speso nella ordinanza impugnata.

In ricorso si sostiene, infatti, che, incrociati i periodi di rispettiva detenzione, Imperatrice e la madre di Schisa non possono essersi mai incontrati ai summit di camorra, ma l'ordinanza impugnata non dice che la madre di Schisa incontrasse il ricorrente a tali summit ma che Schisa riferisce "di non aver mai incontrato Brudolino, ma di aver saputo da sua madre [OSCURATO:PERSONA], che prendeva parte alle periodiche riunioni dei vertici di ciascuna famiglia", che è una frase da cui si comprende sul piano letterale che la madre di Schisa sapeva che Imperatrice prendeva parte ai summitma non che lo incontrasse ai summit.

Pertanto, al di là della corretta interpretazione delle parole del collaboratore, che esule dal perimetro di questo giudizio quantomeno per difetto di autosufficienza, non essendo allegato o trascritto integralmente il verbale delle sue dichiarazioni, (Sez. 2, Sentenza n. 20677 del 11 aprile 2017, Schioppo, rv. 270071; Sez. 4, n.

Sentenza n. 46979 del 10 novembre 2015, Bregamotti, rv. 265053; Sez. 2, Sentenza n. 26725 del 10 marzo 2013, Natale, rv. 256723), il motivo di ricorso è affetto da difetto di specificità non confrontandosi con il corretto contenuto della motivazione del provvedimento impugnatosi (Sez.

U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823).

La motivazione della ordinanza impugnata resiste anche alla deduzione sull'incrocio dei periodi detenzione di Imperatrice e D'Amico, perché, anche a voler considerare che i due non siano mai stati liberi contemporaneamente in epoca recente, però ciò non incide sul giudizio di attendibilità di D'Amico, che riferisce degli organigrammi del clan nel controllo del territorio di riferimento, e quindi di circostanza di fatto che prescinde dallo stato libero o detentivo del soggetto attinto dalle dichiarazioni.

Neanche incide sul percorso logico della ordinanza impugnata la circostanza che solo due dei dodici collaboratori che parlano del clan riferiscono del ruolo di Imperatrice, perché la circostanza è solo riferita in ricorso, ma non sono allegate, o citate integralmente, le dichiarazioni degli altri dieci collaboratori perché se ne possa apprezzare il contenuto.

La motivazione della ordinanza impugnata riempie ulteriormente il giudizio sui gravi indizi di colpevolezza con il riferimento alle conversazioni intercettate, tra cui su tutte 9at la conversazione del 3 luglio intercettata in carcere tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La ordinanza dice che Onesto riferisce di essere andata a trovare "una persona cui aveva rimproverato la scarsa generosità nei confronti del detenuto".

Il ricorso censura la lettura che è stata data di questa conversazione, ma - al di là del rilievo che la interpretazione delle conversazioni intercettate costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, che può essere sindacato in sede di legittimità solo nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, :Sebbar; Sez. 3, Sentenza n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337; conformi Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389; Rv. 263715) - va anche osservato che non è illogico che l'ordinanza impugnata abbia tratto elementi da questa conversazione per corroborare il giudizio sui gravi indizi, perché se la Onesto riferisce al detenuto [OSCURATO:PERSONA] di essere andata a trovare una persona, che viene identificata come Imperatrice, lamentandone "la scarsa generosità nei confronti del detenuto", questa conversazione assume il significato univoco del riconoscimento ad Imperatrice di un ruolo apicale nel clan perché solo ad un soggetto con un ruolo apicale si può chiedere di essere "generoso" con un detenuto, ovvero di riconoscere un maggior sostegno economico alla famiglia del detenuto, talchè l'affermazione di Minichini su cui si sofferma il ricorso (quando esco "gli faccio saltare tutti i denti"), lungi dall'essere considerabile come espressione di una distanza tra Imperatrice ed il clan, è stata in modo non illogico interpretata come la conseguenza della non accettazione della scarsa generosità del capoclan libero nei confronti della famiglia di quello in vinculis.

La motivazione della ordinanza impugnata resiste anche alla censura sulla identificazione di Imperatrice come la persona cui si riferisce [OSCURATO:PERSONA] nella conversazione citata, identificazione che in modo non illogico è stata desunta da un dato oggettivo come la visita di cortesia per l'avvenuto parto della moglie, mentre la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] si sia fermata davanti la palazzina H anziché quella I, oltre che non essere decisiva, essendo rilevante non dove la donna abbia parcheggiato ma in quale appartamento la stessa sia entrata, è a sua volta priva di autosufficienza, perché l'atto da cui si desumerebbe è solo indicato, ma non allegato o riportato integralmente.

In definitiva, il ricorso è infondato.2.

Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 09/12/2022 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 9 dicembre 2022 il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l'ordinanza cautelare di applicazione della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] emessa dal g.i.p. del Tribunale di Napoli in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. commesso in Napoli e zone limitrofe da aprile 2016 con condotte perduranti. L'ordinanza ho avuto ad oggetto l'organizzazione criminale denominata clan [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; il ruolo apicale in essa di Imperatrice è stato riferito dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]Amico. A carico dello stesso risulterebbero anche intercettazioni ambientali. L'identificazione del ricorrente come la persona oggetto delle intercettazioni sarebbe certa, perché desunta anche da un colloquio di natura privata intercettato in carcere il 3 luglio 2019, in cui altro esponente della cosca, [OSCURATO:PERSONA], parla con una familiare cui riferisce di andare a chiedere sostegno economico durante la detenzione ad una persona, la familiare gli riferisce di essere andata a trovare la moglie della persona di cui parlano perché aveva appena partorito, fatto che condurrebbe ad identificare quella persona in Imperatrice,sia perché la moglie aveva partorito il 25 giugno 2019, e sia perché subito dopo il colloquio la familiare si sarebbe recata in Barra via Mastellone nel complesso case Gialle dove alla scala I abita Imperatrice. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'indagato, per il tramite del difensore, con unico motivo, in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, in quanto Imperatrice è stato detenuto dal 2008 fino al 27 febbraio 2018, il collaboratore di giustizia Schisa - che riferisce di non averlo mai conosciuto ma ne ha solo sentito parlare - stato detenuto dal 2007 al 4 dicembre 2015, ritornato in carcere il 5 settembre 2016, uscito il marzo 2018, ritornato in carcere il 10 luglio 2018; il collaboratore D'Amico è stato libero per un periodo solo nel 2017; la madre di Schisa è stata detenuta da gennaio 2018. La madre di Schisa e Imperatrice non possono essersi mai incontrati ai summit di ,camorra, perché non sono mai stati liberi contemporaneamente. Le dichiarazioni di Schisa e D'Amico sono comunque de relato. Le intercettazioni sono ancora più tranquillizzanti; se le si legge per intero, in esse si rinviene la prova dell'estraneità di Imperatrice a collegamenti di clan con Minichini. Il nucleo familiare di Imperatrice abita l'isolato di fianco a quello di Audino, la polizia giudiziaria sostiene che l'auto di [OSCURATO:PERSONA] si è recata alle [OSCURATO:PERSONA] dopo il colloquio con Minichini ma si è fermata davanti all'isolato H, quello in cui abita Audino. In ogni caso, su dodici collaboratori soltanto due riferiscono di Imperatrice. 3. La difesa dell'indagato ha chiesto la discussione orale. Con requisitoria orale il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 2 LCL Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. La motivazione della ordinanza impugnata costruisce il giudizio sui gravi indizi di colpevolezza di Imperatrice per il reato oggetto della contestazione, anzitutto, sulle dichiarazioni dei collaboratori Schisa e D'Amico. Il primo argomento contenuto nel ricorso prova ad attaccare proprio le dichiarazioni dei collaboratori sotto il profilo della credibilità degli stessi mediante l'incrocio delle date dei periodi di detenzione. Va osservato, però, che l'argomento contenuto in ricorso non è del tutto coerente con quello speso nella ordinanza impugnata. In ricorso si sostiene, infatti, che, incrociati i periodi di rispettiva detenzione, Imperatrice e la madre di Schisa non possono essersi mai incontrati ai summit di camorra, ma l'ordinanza impugnata non dice che la madre di Schisa incontrasse il ricorrente a tali summit ma che Schisa riferisce "di non aver mai incontrato Brudolino, ma di aver saputo da sua madre [OSCURATO:PERSONA], che prendeva parte alle periodiche riunioni dei vertici di ciascuna famiglia", che è una frase da cui si comprende sul piano letterale che la madre di Schisa sapeva che Imperatrice prendeva parte ai summitma non che lo incontrasse ai summit. Pertanto, al di là della corretta interpretazione delle parole del collaboratore, che esule dal perimetro di questo giudizio quantomeno per difetto di autosufficienza, non essendo allegato o trascritto integralmente il verbale delle sue dichiarazioni, (Sez. 2, Sentenza n. 20677 del 11 aprile 2017, Schioppo, rv. 270071; Sez. 4, n. Sentenza n. 46979 del 10 novembre 2015, Bregamotti, rv. 265053; Sez. 2, Sentenza n. 26725 del 10 marzo 2013, Natale, rv. 256723), il motivo di ricorso è affetto da difetto di specificità non confrontandosi con il corretto contenuto della motivazione del provvedimento impugnatosi (Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). La motivazione della ordinanza impugnata resiste anche alla deduzione sull'incrocio dei periodi detenzione di Imperatrice e D'Amico, perché, anche a voler considerare che i due non siano mai stati liberi contemporaneamente in epoca recente, però ciò non incide sul giudizio di attendibilità di D'Amico, che riferisce degli organigrammi del clan nel controllo del territorio di riferimento, e quindi di circostanza di fatto che prescinde dallo stato libero o detentivo del soggetto attinto dalle dichiarazioni. Neanche incide sul percorso logico della ordinanza impugnata la circostanza che solo due dei dodici collaboratori che parlano del clan riferiscono del ruolo di Imperatrice, perché la circostanza è solo riferita in ricorso, ma non sono allegate, o citate integralmente, le dichiarazioni degli altri dieci collaboratori perché se ne possa apprezzare il contenuto. La motivazione della ordinanza impugnata riempie ulteriormente il giudizio sui gravi indizi di colpevolezza con il riferimento alle conversazioni intercettate, tra cui su tutte 9at la conversazione del 3 luglio intercettata in carcere tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La ordinanza dice che Onesto riferisce di essere andata a trovare "una persona cui aveva rimproverato la scarsa generosità nei confronti del detenuto". Il ricorso censura la lettura che è stata data di questa conversazione, ma - al di là del rilievo che la interpretazione delle conversazioni intercettate costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, che può essere sindacato in sede di legittimità solo nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, :Sebbar; Sez. 3, Sentenza n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337; conformi Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389; Rv. 263715) - va anche osservato che non è illogico che l'ordinanza impugnata abbia tratto elementi da questa conversazione per corroborare il giudizio sui gravi indizi, perché se la Onesto riferisce al detenuto [OSCURATO:PERSONA] di essere andata a trovare una persona, che viene identificata come Imperatrice, lamentandone "la scarsa generosità nei confronti del detenuto", questa conversazione assume il significato univoco del riconoscimento ad Imperatrice di un ruolo apicale nel clan perché solo ad un soggetto con un ruolo apicale si può chiedere di essere "generoso" con un detenuto, ovvero di riconoscere un maggior sostegno economico alla famiglia del detenuto, talchè l'affermazione di Minichini su cui si sofferma il ricorso (quando esco "gli faccio saltare tutti i denti"), lungi dall'essere considerabile come espressione di una distanza tra Imperatrice ed il clan, è stata in modo non illogico interpretata come la conseguenza della non accettazione della scarsa generosità del capoclan libero nei confronti della famiglia di quello in vinculis. La motivazione della ordinanza impugnata resiste anche alla censura sulla identificazione di Imperatrice come la persona cui si riferisce [OSCURATO:PERSONA] nella conversazione citata, identificazione che in modo non illogico è stata desunta da un dato oggettivo come la visita di cortesia per l'avvenuto parto della moglie, mentre la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] si sia fermata davanti la palazzina H anziché quella I, oltre che non essere decisiva, essendo rilevante non dove la donna abbia parcheggiato ma in quale appartamento la stessa sia entrata, è a sua volta priva di autosufficienza, perché l'atto da cui si desumerebbe è solo indicato, ma non allegato o riportato integralmente. In definitiva, il ricorso è infondato.2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimen