CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 00282/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ecreto di esecutività dello stato passivo [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA]– CC [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - R.G.N.8362/2017 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Rel.Consigliere - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 8362/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] 23 (Studio avv.[OSCURATO:PERSONA]), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] del Fallimento dell’[OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, in persona del Curatore avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 7 presso lo [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso giusta procura in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso il decreto n. 958/2017 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02.12.2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il provvedimento del G.D del Fallimento dell’[OSCURATO:SOCIETA]. che, approvando lo stato passivo, aveva rigettato la richiesta di ammissione dell’importo di € 60.000,00, oltre accessori di legge, a lui dovuto in prededuzione, trattandosi di crediti sorti per l’attività professionale svolta in pendenza di concordato preventivo. 2. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] respingeva l’opposizione allo stato passivo proposta dal professionista , affermando che il documento negoziale citato dall’opponente era privo di data certa. 3. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorre in Cassazione affidandosi a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] del Fallimento dell’[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ha resistito depositando controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 101, comma 2, e 183 c.p.c., in relazione all’art. 98 della l.f. e dell’art. 111 Cost., con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. 1.1 Con il secondo motivo il ricorrente lamenta nullità del decreto e del procedimento per violazione degli artt. 183 e 101, comma 2, c.p.c. e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. 1.2 Con il terzo motivo si censura omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. 2. Il legale del ricorrente (munito di specifica procura a rinunciare agli atti) e quello della [OSCURATO:PERSONA] del Fallimento dell’[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione hanno, in data 26/10/2022, depositato congiuntamente atto di rinuncia dando atto del raggiungimento di un accordo transattivo. Consegue l'estinzione del processo di Cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.), senza nessun provvedimento sulle spese, atteso che l'adesione alla rinuncia preclude alla Corte la statuizione delle spese di lite. 3. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude altresì l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485). PQM la Cortedichiara l’estinzione del giudizio.