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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26637/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3367/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis domicilia; - con troricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.; - intimata - avverso la sentenza n. 7275/51/15, depositata il 16 luglio 2015, della Commissione tributaria regionale della Campania; udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 17 marzo 2022, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. - con sentenza n. 7275/51/15, depositata il 16 luglio 2015, la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che aveva diversamente accolto l'impugnazione di una cartella di pagamento (n. 0972011004833846) emessa in esito ad avviso di liquidazione (n. 20051T000758000) delle imposte di registro, ipotecarie e catastali dovute dalla contribuente; 1.1 - a fondamento del decisum, il giudice del gravame ha ritenuto che: - la sentenza posta a fondamento dell'accoglimento del ricorso della contribuente non era passata in giudicato, - siccome riformata in appello, - sicchè non era prospettabile l'effetto estensivo di cui all'art.1306 cod. civ.; - destituita di fondamento rimaneva la difesa svolta dalla contribuente in ordine all'omessa notifica dell'avviso di liquidazione che, per converso, era stato ritualmente notificato, in data 6 agosto 2007, con raccomandata postale il cui avviso di ricevimento (n. 76272382499.4) risultava sottoscritto «in data 6/8/07 dalla sig. [OSCURATO:PERSONA]»;

2. - [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza sulla base dì sei motivi, illustrati con memoria; - resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate mentre [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. non ha svolto attività difensiva.

Considerato che:

1. - col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 32, 58 e 61, deducendo, in sintesi, che, nel giudizio di appello, l'Agenzia aveva prodotto la documentazione concernente la (contestata) notifica del (presupposto) avviso di liquidazione (solo) all'udienza di discussione (del 26 giugno 2015), - con le memorie (depositate in data 11 giugno 2015) controparte essendosi limitata a dedurre l'avvenuta notifica dell'avviso di liquidazione senza, però, allegare alcunchè, - così che il giudice del gravame, nella fattispecie, aveva pronunciato sulla base di documentazione tardivamente prodotta e, pertanto, inutilizzabile; - il secondo motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 602 del 1973, art. 25, c. 1, lett. c), sull'assunto che alla stregua di detta disposizione, applicabile anche alle imposte indirette, la cartella di pagamento avrebbe dovuto essere emessa entro il secondo anno successivo (31 dicembre 2009) a quello in cui l'avviso di liquidazione era divenuto definitivo (ottobre 2007); - il terzo motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 53, deducendo la ricorrente che il giudice del gravame aveva omesso di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. che, parte del giudizio di primo grado, l'Agenzia non aveva evocato con la notifica del gravame; - col quarto motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 5, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, con riferimento all'omessa considerazione: - della sentenza (n. 505/06/2011) della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva annullato la cartella di pagamento, - emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], - sul rilievo che nei confronti dei venditori (coobbligati) «era stata emanata la sentenza di annullamento (sentenza n. 229/2010)», pronuncia, questa, implicitamente «avallata» dalla Commissione tributaria regionale che aveva dichiarato inammissibile l'appello; - della sentenza (n. 229/03/10) della Commissione tributaria provinciale che aveva annullato il prodromico avviso di liquidazione, la successiva riforma (ad opera della pronuncia della Commissione tributaria regionale n. 42/28/12) intervenuta in data successiva all'iscrizione a ruolo; - il quinto motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge in relazione al d.p.r. n. 602 del 1973, art. 12, al d.p.r. n. 131 del 1986, art. 52, ed alla

I. n. 212 del 2000, art. 7, commi 1 e 3, sull'assunto che la cartella di pagamento impugnata difettava di motivazione in quanto recava l'indicazione dell'atto registrato (già) sottoposto a tassazione con avviso dì liquidazione piuttosto che l'indicazione di quest'ultimo con la relativa data di notificazione; - col sesto motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dì legge con riferimento al d.lgs. n. 546 del 1992, art. 1, ed all'art. 295 cod. proc. civ., deducendo che erroneamente il giudice del gravame non aveva sospeso il giudizio che, - involgendo l'impugnazione di una cartella dì pagamento emessa sul fondamento di un avviso di liquidazione (tutt'ora) oggetto di contenzioso, - implicava logicamente la previa definizione dei ricorsi proposti avverso detto avviso di liquidazione da parte dei coobbligati;

2. - è fondata, e va accolta, l'eccezione di giudicato esterno proposta dalla ricorrente;

3. - occorre premettere che: - la cartella in contestazione è stata emessa in relazione ad un avviso di liquidazione col quale l'Agenzia aveva rideterminato il valore bei beni, - pari ai 909,05/1000 dì un rudere sito in Casamìcciola, con annesso terreno, - oggetto di un contratto compravendita concluso, il 15 luglio 2005, tra gli eredi [OSCURATO:PERSONA], tra i quali la parte odierna ricorrente (parti venditrici), ed i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (parti acquirenti); - il ricorso proposto dal condebitore solidale [OSCURATO:PERSONA] veniva, quindi, accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli (sentenza n. 229/3/2010, del 21 aprile 2010) la quale, in buona sostanza, rilevava che doveva ritenersi congruo il valore del terreno, dichiarato in atto, ed oggetto di rettifica, atteso che del terreno emergeva la inedificabilità «in assoluto»; - detta pronuncia veniva, quindi, riformata dalla Commissione tributaria regionale (sentenza n. 42/28/12, depositata il 29 febbraio 2012) che, in accoglimento dell'appello proposto dall'Agenzia, rideterminava il valore del terreno, oggetto di compravendita, in C 30,00 al mq. (e, dunque, in complessivi C 244.500,00); - la Corte, con ordinanza n. 21288 dell'8 ottobre 2014, accoglieva, però, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (il secondo ed il terzo motivo di ricorso) e cassava, quindi, la pronuncia del giudice del gravame, rilevandone il difetto di motivazione, con rinvio della causa alla stessa Commissione tributaria regionale della Campania;

4. - con la depositata memoria, la ricorrente ha prodotto la sentenza della Commissione tributaria regionale (n. 7688/29/17, depositata il 20 settembre 2017), con certificazione relativa al suo passaggio in giudicato (v. ex plurimis Cass., 9 marzo 2017, n. 6024; Cass. Sez.

U., 14 marzo 2016, n. 4909, in motivazione; Cass., 19 settembre 2013, n. 21469), sentenza che, per l'appunto, ha confermato il decisum della pronuncia della Commissione tributaria provinciale (n. 229/3/2010 cit.) rilevando che «la impossibilità di realizzare nuove costruzioni sul terreno in questione non consente la valutazione dello stesso come edificatorio»;4.1 - premesso che il giudicato, - formatosi successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, - è stato ritualmente dedotto (Cass. Sez.

U., 16 giugno 2006, n. 13916 cui adde, ex plurimis, Cass., 22 gennaio 2018, n. 1534), va considerato che, come la Corte ha ripetutamente rilevato, non è dubbia all'obbligazione solidale tributaria dell'art. 1306, c. 2, cod. cív. (v., altresì, Corte Cost., 21 luglio 1988, n. 870; Corte Cost., 17 dicembre 1987, n. 544), posto che la regolamentazione delle obbligazioni solidali tributarie va tratta, in linea di principio, dalla disciplina delle obbligazioni solidali dì diritto comune (v. già Cass., Sez.

U., 22 giugno 1991, n. 7053); - l'applicazione dì detta dìsposìzìone codicistica, - della quale sì è rilevato che «non ha valore di norma sulla struttura dell'obbligazione solidale (ossia un valore sostanziale), ma detta una regola speciale direttamente riguardante il funzionamento processuale del meccanismo della solidarietà, operando un distacco delle vicende processuali da quelle sostanziali.» (Cass., Sez.

U., 22 giugno 1991, n. 7053), - trova, quindi, un limite nel giudicato (sfavorevole) che eventualmente si sia formato nei confronti del debitore solidale che ne invochi l'applicazione, l'effetto estensivo del giudicato (favorevole) rimanendo, così, impedito (proprio) dall'avvenuta definizione (con forza di giudicato) dell'obbligazione gravante su uno dei coobbligati solidali (cfr., ex plurímis, Cass., 14 aprile 2020, n. 7792; Cass. 27 dicembre 2018, n. 33436; Cass., 9 febbraio 2018, n. 3204; Cass., 5 luglio 2017, n. 16560; e, in tema di Invim, Cass., 9 dicembre 2008, n. 28881; Cass., Sez.

U., 22 giugno 1991, n. 7053); - per converso, quanto ai limiti soggettivi del giudicato tributario, si è rimarcato che, - ove, così come nella fattispecie dedotto dalla ricorrente, in presenza di più coobbligati solidali, uno solo di essi impugni l'avviso di accertamento, - mentre la sentenza che respinga il ricorso non ha effetti nei confronti degli altri, ex art. 1306, comma 1, 6 c.c., al contrario, la pronunzia favorevole, con la quale venga annullato, anche parzialmente, l'unico atto impositivo, esplica i suoi effetti verso tutti i condebitori cui lo stesso sia stato notificato, poiché il processo tributario è di natura costitutiva e volto all'annullamento di atti autoritativi e, pertanto, di essa potrà giovarsi anche il condebitore rimasto processualmente inerte per opporsi alla pretesa di pagamento (v., ex plurimis, Cass., 5 dicembre 2019, n. 31807; Cass., 9 febbraio 2018, n. 3204, cit.);

5. - l'impugnata sentenza va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con accoglimento del ricorso originario della contribuente; - le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo al fondamento della pronuncia di accoglimento che si correla, come detto, alla formazione in corso di causa del giudicato favorevole alla contribuente.

P.Q.M.

La Corte, accoglie l'eccezione di giudicato esterno, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo la causa nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente; comp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3367/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis domicilia; - con troricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.; - intimata - avverso la sentenza n. 7275/51/15, depositata il 16 luglio 2015, della Commissione tributaria regionale della Campania; udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 17 marzo 2022, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. - con sentenza n. 7275/51/15, depositata il 16 luglio 2015, la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che aveva diversamente accolto l'impugnazione di una cartella di pagamento (n. 0972011004833846) emessa in esito ad avviso di liquidazione (n. 20051T000758000) delle imposte di registro, ipotecarie e catastali dovute dalla contribuente; 1.1 - a fondamento del decisum, il giudice del gravame ha ritenuto che: - la sentenza posta a fondamento dell'accoglimento del ricorso della contribuente non era passata in giudicato, - siccome riformata in appello, - sicchè non era prospettabile l'effetto estensivo di cui all'art.1306 cod. civ.; - destituita di fondamento rimaneva la difesa svolta dalla contribuente in ordine all'omessa notifica dell'avviso di liquidazione che, per converso, era stato ritualmente notificato, in data 6 agosto 2007, con raccomandata postale il cui avviso di ricevimento (n. 76272382499.4) risultava sottoscritto «in data 6/8/07 dalla sig. [OSCURATO:PERSONA]»; 2. - [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza sulla base dì sei motivi, illustrati con memoria; - resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate mentre [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. non ha svolto attività difensiva. Considerato che: 1. - col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 32, 58 e 61, deducendo, in sintesi, che, nel giudizio di appello, l'Agenzia aveva prodotto la documentazione concernente la (contestata) notifica del (presupposto) avviso di liquidazione (solo) all'udienza di discussione (del 26 giugno 2015), - con le memorie (depositate in data 11 giugno 2015) controparte essendosi limitata a dedurre l'avvenuta notifica dell'avviso di liquidazione senza, però, allegare alcunchè, - così che il giudice del gravame, nella fattispecie, aveva pronunciato sulla base di documentazione tardivamente prodotta e, pertanto, inutilizzabile; - il secondo motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 602 del 1973, art. 25, c. 1, lett. c), sull'assunto che alla stregua di detta disposizione, applicabile anche alle imposte indirette, la cartella di pagamento avrebbe dovuto essere emessa entro il secondo anno successivo (31 dicembre 2009) a quello in cui l'avviso di liquidazione era divenuto definitivo (ottobre 2007); - il terzo motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 53, deducendo la ricorrente che il giudice del gravame aveva omesso di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. che, parte del giudizio di primo grado, l'Agenzia non aveva evocato con la notifica del gravame; - col quarto motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 5, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, con riferimento all'omessa considerazione: - della sentenza (n. 505/06/2011) della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva annullato la cartella di pagamento, - emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], - sul rilievo che nei confronti dei venditori (coobbligati) «era stata emanata la sentenza di annullamento (sentenza n. 229/2010)», pronuncia, questa, implicitamente «avallata» dalla Commissione tributaria regionale che aveva dichiarato inammissibile l'appello; - della sentenza (n. 229/03/10) della Commissione tributaria provinciale che aveva annullato il prodromico avviso di liquidazione, la successiva riforma (ad opera della pronuncia della Commissione tributaria regionale n. 42/28/12) intervenuta in data successiva all'iscrizione a ruolo; - il quinto motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge in relazione al d.p.r. n. 602 del 1973, art. 12, al d.p.r. n. 131 del 1986, art. 52, ed alla I. n. 212 del 2000, art. 7, commi 1 e 3, sull'assunto che la cartella di pagamento impugnata difettava di motivazione in quanto recava l'indicazione dell'atto registrato (già) sottoposto a tassazione con avviso dì liquidazione piuttosto che l'indicazione di quest'ultimo con la relativa data di notificazione; - col sesto motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dì legge con riferimento al d.lgs. n. 546 del 1992, art. 1, ed all'art. 295 cod. proc. civ., deducendo che erroneamente il giudice del gravame non aveva sospeso il giudizio che, - involgendo l'impugnazione di una cartella dì pagamento emessa sul fondamento di un avviso di liquidazione (tutt'ora) oggetto di contenzioso, - implicava logicamente la previa definizione dei ricorsi proposti avverso detto avviso di liquidazione da parte dei coobbligati; 2. - è fondata, e va accolta, l'eccezione di giudicato esterno proposta dalla ricorrente; 3. - occorre premettere che: - la cartella in contestazione è stata emessa in relazione ad un avviso di liquidazione col quale l'Agenzia aveva rideterminato il valore bei beni, - pari ai 909,05/1000 dì un rudere sito in Casamìcciola, con annesso terreno, - oggetto di un contratto compravendita concluso, il 15 luglio 2005, tra gli eredi [OSCURATO:PERSONA], tra i quali la parte odierna ricorrente (parti venditrici), ed i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (parti acquirenti); - il ricorso proposto dal condebitore solidale [OSCURATO:PERSONA] veniva, quindi, accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli (sentenza n. 229/3/2010, del 21 aprile 2010) la quale, in buona sostanza, rilevava che doveva ritenersi congruo il valore del terreno, dichiarato in atto, ed oggetto di rettifica, atteso che del terreno emergeva la inedificabilità «in assoluto»; - detta pronuncia veniva, quindi, riformata dalla Commissione tributaria regionale (sentenza n. 42/28/12, depositata il 29 febbraio 2012) che, in accoglimento dell'appello proposto dall'Agenzia, rideterminava il valore del terreno, oggetto di compravendita, in C 30,00 al mq. (e, dunque, in complessivi C 244.500,00); - la Corte, con ordinanza n. 21288 dell'8 ottobre 2014, accoglieva, però, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (il secondo ed il terzo motivo di ricorso) e cassava, quindi, la pronuncia del giudice del gravame, rilevandone il difetto di motivazione, con rinvio della causa alla stessa Commissione tributaria regionale della Campania; 4. - con la depositata memoria, la ricorrente ha prodotto la sentenza della Commissione tributaria regionale (n. 7688/29/17, depositata il 20 settembre 2017), con certificazione relativa al suo passaggio in giudicato (v. ex plurimis Cass., 9 marzo 2017, n. 6024; Cass. Sez. U., 14 marzo 2016, n. 4909, in motivazione; Cass., 19 settembre 2013, n. 21469), sentenza che, per l'appunto, ha confermato il decisum della pronuncia della Commissione tributaria provinciale (n. 229/3/2010 cit.) rilevando che «la impossibilità di realizzare nuove costruzioni sul terreno in questione non consente la valutazione dello stesso come edificatorio»;4.1 - premesso che il giudicato, - formatosi successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, - è stato ritualmente dedotto (Cass. Sez. U., 16 giugno 2006, n. 13916 cui adde, ex plurimis, Cass., 22 gennaio 2018, n. 1534), va considerato che, come la Corte ha ripetutamente rilevato, non è dubbia all'obbligazione solidale tributaria dell'art. 1306, c. 2, cod. cív. (v., altresì, Corte Cost., 21 luglio 1988, n. 870; Corte Cost., 17 dicembre 1987, n. 544), posto che la regolamentazione delle obbligazioni solidali tributarie va tratta, in linea di principio, dalla disciplina delle obbligazioni solidali dì diritto comune (v. già Cass., Sez. U., 22 giugno 1991, n. 7053); - l'applicazione dì detta dìsposìzìone codicistica, - della quale sì è rilevato che «non ha valore di norma sulla struttura dell'obbligazione solidale (ossia un valore sostanziale), ma detta una regola speciale direttamente riguardante il funzionamento processuale del meccanismo della solidarietà, operando un distacco delle vicende processuali da quelle sostanziali.» (Cass., Sez. U., 22 giugno 1991, n. 7053), - trova, quindi, un limite nel giudicato (sfavorevole) che eventualmente si sia formato nei confronti del debitore solidale che ne invochi l'applicazione, l'effetto estensivo del giudicato (favorevole) rimanendo, così, impedito (proprio) dall'avvenuta definizione (con forza di giudicato) dell'obbligazione gravante su uno dei coobbligati solidali (cfr., ex plurímis, Cass., 14 aprile 2020, n. 7792; Cass. 27 dicembre 2018, n. 33436; Cass., 9 febbraio 2018, n. 3204; Cass., 5 luglio 2017, n. 16560; e, in tema di Invim, Cass., 9 dicembre 2008, n. 28881; Cass., Sez. U., 22 giugno 1991, n. 7053); - per converso, quanto ai limiti soggettivi del giudicato tributario, si è rimarcato che, - ove, così come nella fattispecie dedotto dalla ricorrente, in presenza di più coobbligati solidali, uno solo di essi impugni l'avviso di accertamento, - mentre la sentenza che respinga il ricorso non ha effetti nei confronti degli altri, ex art. 1306, comma 1, 6 c.c., al contrario, la pronunzia favorevole, con la quale venga annullato, anche parzialmente, l'unico atto impositivo, esplica i suoi effetti verso tutti i condebitori cui lo stesso sia stato notificato, poiché il processo tributario è di natura costitutiva e volto all'annullamento di atti autoritativi e, pertanto, di essa potrà giovarsi anche il condebitore rimasto processualmente inerte per opporsi alla pretesa di pagamento (v., ex plurimis, Cass., 5 dicembre 2019, n. 31807; Cass., 9 febbraio 2018, n. 3204, cit.); 5. - l'impugnata sentenza va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con accoglimento del ricorso originario della contribuente; - le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo al fondamento della pronuncia di accoglimento che si correla, come detto, alla formazione in corso di causa del giudicato favorevole alla contribuente. P.Q.M. La Corte, accoglie l'eccezione di giudicato esterno, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo la causa nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente; comp
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