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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 febbraio 2022

Cassazione n. 13645/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2020 della corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano confermava la decisione di primo grado, con la quale, all'esito del dibattimento, [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato colpevole del porto ingiustificato di un coltello a serramanico, qualificato come contravvenzione all'art. 4, secondo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, accertato 1'11 dicembre 2015, ed era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia.

2. L'imputato ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia.

Con il primo motivo, il ricorrente si duole dell'erronea celebrazione del giudizio di primo grado in sua assenza, a seguito di notificazione effettata al domicilio eletto presso il difensore di ufficio nominatogli in sede di accertamento, inidonea, di per sé, a garantire la conoscenza del procedimento.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la nullità della sentenza di primo grado, eccepita dinanzi al giudice di appello e da lui erroneamente non dichiarata, per difetto di correlazione tra il fatto contestato (violazione dell'art. 699, cpv., cod. pen.) e l'ipotesi di reato giudizialmente ritenuta.

3. Il ricorso non risulta manifestamente infondato, né appare sotto altro aspetto inammissibile, in relazione al primo, assorbente, motivo, alla luce del principio di diritto affermato da Sez.

U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420-01, secondo cui, ai fini della dichiarazione di assenza, non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato stesso, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento, ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa.

La verifica richiesta non risulta effettuata e il vizio conseguente integra nullità assoluta (Sez. 5, n. 37185 del 01/07/2019, Della Torre, Rv. 277339-01), che può essere fatta valere, anche per la prima volta, in sede di legittimità.

4. Per l'effetto, va dichiarata - a norma dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. - l'intervenuta prescrizione del reato, per decorso del termine massimo quinquennale previsto dagli artt. 157, e 160 ultimo comma, cod. pen., ancorché prolungato per effetto dei periodi di sospensione risultanti dagli atti » errICItna$ •aro bit,tt't Segue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

CUI i ni P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 03/02/2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2020 della corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano confermava la decisione di primo grado, con la quale, all'esito del dibattimento, [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato colpevole del porto ingiustificato di un coltello a serramanico, qualificato come contravvenzione all'art. 4, secondo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, accertato 1'11 dicembre 2015, ed era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia. 2. L'imputato ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia. Con il primo motivo, il ricorrente si duole dell'erronea celebrazione del giudizio di primo grado in sua assenza, a seguito di notificazione effettata al domicilio eletto presso il difensore di ufficio nominatogli in sede di accertamento, inidonea, di per sé, a garantire la conoscenza del procedimento. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la nullità della sentenza di primo grado, eccepita dinanzi al giudice di appello e da lui erroneamente non dichiarata, per difetto di correlazione tra il fatto contestato (violazione dell'art. 699, cpv., cod. pen.) e l'ipotesi di reato giudizialmente ritenuta. 3. Il ricorso non risulta manifestamente infondato, né appare sotto altro aspetto inammissibile, in relazione al primo, assorbente, motivo, alla luce del principio di diritto affermato da Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420-01, secondo cui, ai fini della dichiarazione di assenza, non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato stesso, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento, ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa. La verifica richiesta non risulta effettuata e il vizio conseguente integra nullità assoluta (Sez. 5, n. 37185 del 01/07/2019, Della Torre, Rv. 277339-01), che può essere fatta valere, anche per la prima volta, in sede di legittimità. 4. Per l'effetto, va dichiarata - a norma dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. - l'intervenuta prescrizione del reato, per decorso del termine massimo quinquennale previsto dagli artt. 157, e 160 ultimo comma, cod. pen., ancorché prolungato per effetto dei periodi di sospensione risultanti dagli atti » errICItna$ •aro bit,tt't Segue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. CUI i ni P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 03/02/2022
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