CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 41127/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di appello di Palermo del 12.4.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa della parte civile Comune di Campobello di Mazara e, in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile [OSCURATO:PERSONA] e Antiracket - [OSCURATO:PERSONA] - Onlus e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile [OSCURATO:PERSONA], che si riporta alle conclusioni scritte, che deposita; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che si riporta alle conclusioni scritte, che deposita; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Marsala aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati a lui ascritti in imputazione e, esclusa la aggravante di cui al n. 2) del quinto comma dell'art. 644 cod. pen., ritenuto il vincolo della continuazione tra tutti i fatti, lo aveva condannato alla pena finale di anni 8 di reclusione ed euro 20.000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; aveva applicato al Margiotta le pene accessorie conseguenti alla entità della pena principale, ordinato la confisca di denaro, beni ed altre utilità nei limiti della somma di euro 17.149 e, da ultimo, condannato l'imputato al risarcimento dei danni patiti dalle costituite parti civili e per ciascuna di esse direttamente liquidate in dispositivo; 2. la Corte di appello di Palermo, in parziale accoglimento del gravame interposto dalla difesa, ha ridotto la pena inflitta al Margiotta ad anni 6 di reclusione ed euro 17.500 di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata e condannando l'imputato al pagamento delle spese del grado in favore delle costituite parti civili; 3. ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore deducendo: 3.1 violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione in relazione all'art. 125 cod. proc. pen.: rileva la illogicità e contraddittorietà della motivazione con cui la Corte di appello ha respinto la richiesta difensiva di riapertura del dibattimento con la acquisizione dei verbali delle sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e 25.12.2014 che sono state giudicate non assolutamente necessarie ancorché, invero, inserite nella relazione di consulenza tecnica a firma del dr. Russo; 3.2 violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 e 523 cod. proc. pen.: segnala che, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], soltanto durante la discussione della difesa, e perciò a suo avviso ormai tardivamente, aveva chiesto al Tribunale di presentare le conclusioni scritte e di essere autorizzato a depositarle; segnala che la Corte di appello, cui era stata devoluta la censura, ha sostenuto che si sarebbe trattato di questione di nullità in realtà insussistente dal momento che, in ogni caso, la difesa aveva avuto la possibilità di concludere la discussione; osserva che, al contrario, la difesa non aveva mai sollevato una questione di nullità ma di revoca implicita della costituzione di parte civile ai sensi dell'art. 82 comma secondo cod. proc. pen., con conseguente illegittimità della condanna risarcitoria; 3.3 violazione dell'art. 111 Cost. in relazione agli artt. 507, 514, 526, 191 e 508 cod. proc. pen. 81, comma secondo, 644, commi primo e quinti, nn. 3 e 4 cod. pen.: rileva che, con l'atto di appello, la difesa aveva posto due questioni di natura processuale: la prima concernente la illegittimità della ordinanza del 15.10.2019 con cui il Tribunale, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., aveva disposto l'audizione del consulente del PM dott. [OSCURATO:PERSONA], non indicato nella lista ex art. 568 cod. proc. pen., e, la seconda, la acquisizione dell'elaborato di consulenza da costui redatto sulla scorta delle dichiarazioni rese dalle persone offese nel corso delle indagini preliminari e di cui non è consentita l'utilizzazione in dibattimento; richiama, quindi, la motivazione con cui la Corte di appello ha respinto i rilievi difensivi ed osserva che proprio dalla verifica dell'iter processuale risultava la violazione delle regole che disciplinano il dibattimento poiché l'invocato potere-dovere del giudice di accertare la verità non può andare th discapito del rispetto delle regole dettate dal codice di rito; richiama, ancora, le censure difensive articolate in ordine agli elementi su cui il consulente aveva ancorato le sue conclusioni con riguardo al capitale dato in prestito, alla somma che il mutuatario si era impegnato a restituire o aveva effettivamente restituito ed i tempi intercorsi tra il prestito e la restituzione o la promessa di restituzione evidenziando come per molte delle operazioni indicate nella imputazione (capo a, sub 1 e 2, capo b, sub 1, capo c, sub 1) questi elementi difettano, tanto da indicare dei tassi di interesse molto superiori e comunque distanti da quelli relativi alle altre operazioni; 4. la Procura Generale ha concluso per iscritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, DL 137 del 2020, per la inammissibilità del ricorso: rileva, infatti, che il primo motivo è generico e comunque manifestamente infondato, avendo la Corte d'appello dato conto - con motivazione conforme a diritto e immune da manifeste aporie motivazionali - delle ragioni del rigetto della richiesta di rinnovazione dibattimentale; osserva che il secondo motivo ripropone la questione della revoca implicita della costituzione della parte civile Indelicato, questione manifestamente infondata posto che le conclusioni sono state formulate nel processo, a nulla rilevando che vi fosse stata una parziale alterazione dell'ordine di discussione dei difensori delle parti private; segnala che il terzo motivo, oltre che reiterativo delle doglianze articolate in appello, è manifestamente infondato, sia quanto alla audizione del CT del PM sia, anche, con riguardo alla circostanza per cui il CT, al fine di accertare l'entità dei tassi di interesse praticati dall'imputato, avesse fatto ricorso alle dichiarazioni rese dalle persone offese nella fase delle indagini, in quanto l'acquisizione nel materiale probatorio e la conseguente valutazione giudiziale del contenuto delle dichiarazioni delle persone offese non ha nulla a che fare con la consentita consultabilità, da parte del CT del PM, di tali dichiarazioni e dei relativi dati contenutistici e, conseguentemente, con la naturale possibilità che tali dati vangano esposti in dibattimento dal CT in sede di sua escussione; 5. la difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA] Vive - ammessa al patrocinio a spese dello Stato - ha trasmesso le proprie conclusioni scritte chiedendo la conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese; 6. la difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA] - ammessa al patrocinio a spese dello Stato - ha trasmesso le proprie conclusioni argomentando in merito ai motivi di ricorso proposto dalla difesa del Margiotta di cui rileva la manifesta infondatezza sia per quanto riguarda il primo motivo che, anche, quanto al secondo motivo concernente la ritenuta implicita revoca della costituzione di parte civile di [OSCURATO:PERSONA]; e, infine, per il terzo motivo, di cui sostiene il carattere reiterativo rispetto alle doglianze già avanzate con l'atto di appello e correttamente vagliate dalla Corte territoriale; 7. la difesa della costituita parte civile Comune di Cannpobello di Mazara ha, a sua volta, trasmesso le proprie conclusioni insistendo per il rigetto del ricorso e per la condanna del ricorrente alle spese. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su censure manifestamente infondate o non consentite in questa sede. 1. Il primo motivo e la seconda parte del terzo motivo sono logicamente collegati e vanno esaminati congiuntamente. Con il primo motivo, infatti, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello ingiustificatamente respinto la richiesta difensiva di riapertura del dibattimento con la acquisizione dei verbali delle sommarie informazioni testimoniali rese da [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e 25.12.2014, nel corso delle indagini preliminari, utilizzate dal consulente tecnico del PM, dr. Russo, per l'espletamento dell'incarico ricevuto che era quello di accertare le condizioni cui i prestiti erano stati (peraltro pacificamente) erogati dall'indagato.Nel contempo, nella seconda parte del complesso terzo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di illegittima acquisizione dell'elaborato di consulenza tecnica redatto dal consulente nominato dal PM e che si era avvalso, per l'espletamento dell'incarico ricevuto, delle dichiarazioni rese agli inquirenti dalle persone offese nel corso delle indagini preliminari e non utilizzabili in dibattimento; lamenta, quindi, la violazione delle norme processuali (ovvero degli artt. 500 e ssgg. cod. proc. pen.) che disciplinano, per l'appunto, i casi, le condizioni ed i limiti in cui le dichiarazioni rese al di fuori del dibattimento possano trovarvi ingresso e, soprattutto, possano essere utilizzate ai fini della decisione. In definitiva, dunque, la difesa lamenta che la consulenza tecnica sarebbe stata redatta sulla scorta delle dichiarazioni delle persone offese ovvero di atti non suscettibili di essere utilizzati in dibattimento. Tanto precisato, ed in punto di diritto, è opportuno richiamare la costante ed univoca giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di attività cognitive del perito, la previsione di cui all'art. 228, comma terzo, cod. proc. pen. - per la quale il perito può, ai fini dell'accertamento peritale, richiedere notizie all'imputato, alla persona offesa dal reato o ad altro soggetto - deve essere intesa nel senso che non solo il perito si possa rivolgere direttamente a dette persone per assumere notizie, ma anche che il perito possa prendere visione di atti processuali in cui le notizie da richiedersi siano state già raccolte dal P.M. o dalla polizia giudiziaria, valutando gli stessi elementi da altri acquisiti, mentre a nulla rileva l'eventuale divieto di inserimento di detti atti nel fascicolo per il dibattimento (cfr., in tal senso, e tra le altre, Sez. 3 - , n. 24145 del 14/03/2019, M., Rv. 275980 - 01; Sez. 5, n. 2903 del 22/03/2013, Venturato, Rv. 258447 01; Sez. 4, n. 5060 del 04/11/2009, Carcione, Rv. 246638 01; Sez. 2, n. 752 del 21/11/2003, Filomena, Rv. 227861 - 01). Non v'è dubbio, poi, che le notizie apprese dal perito o dal consulente tecnico (cfr., in particolare, sul consulente tecnico, Sez. 3, n. 16854 del 04/03/2010, B., Rv. 246984 - 01) dall'imputato, dalla persona offesa o da altri, esauriscono la loro valenza all'interno dell'incarico e sono utilizzabili soltanto ed esclusivamente a tali fini (art. 228, comma 3, cod. proc. pen.). E, tuttavia, il motivo di ricorso trascura e non tiene conto di quanto puntualmente sottolineato dalla Corte di appello che ha in primo luogo segnalato che "... il consulente tecnico è stato esaminato in dibattimento, la sede naturale di formazione della prova dichiarativa" e che "... in tale sede, nel contraddittorio delle parti, avrebbero potuto e dovuto essere formulate tutte le domande relative al modus operandi ed all'esito dell'accertamento tecnico con la possibilità di contestare le divergenze esistenti tra gli esiti della consulenza e le dichiarazioni delle persone offese, parimenti esaminate in dibattimento, al fine evidentemente di saggiare l'affidabilità dell'accertamento di natura tecnica svolto dal consulente nel corso delle indagini preliminari" (cfr, pag. 5); ma, soprattutto, la Corte di appello ha chiarito che le persone offese, le cui dichiarazioni predibattimentali erano state utilizzate dal consulente per l'espletamento del suo incarico, sono state poi sentite in dibattimento e nel contraddittorio delle parti, dove hanno reso dichiarazioni precise e puntuali "... in ordine alla somma ricevuta in prestito, al tempo convenuto per la restituzione ed all'ammontare della somma che avrebbe dovuto essere corrisposta a titolo di interessi" (cfr., pag. 6 della sentenza di appello) consentendo di confermare il giudizio di responsabilità dell'imputato con riguardo ai vari episodi descritti nel capo di imputazione formulato proprio sulla scorta degli esiti degli accertamenti e delle valutazioni operati dal consulente del PM. In definitiva, il motivo di ricorso risulta anche generico omettendo il confronto con il contenuto della sentenza impugnata proprio in relazione alla circostanza, evidentemente decisiva, della sostanziale conferma, in dibattimento, delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari ed utilizzate ai fini della redazione dell'elaborato. In tal modo, infatti, la responsabilità dell'imputato è stata correttamente fondata sulle emergenze dibattimentali e non già sulle dichiarazioni acquisite dagli investigatori nel corso delle indagini preliminari che, pure, avevano fornito al consulente tecnico del PM elementi per formulare la diagnosi di usurarietà dei prestiti successivamente però validata e confortata all'esito della istruttoria dibattimentale. 2. Il secondo motivo del ricorso che, a dire il vero, dovrebbe ritenersi non consentito in quanto non oggetto di uno specifico motivo di appello (dove la questione è soltanto accennata nel "titolo" ma non argomentata) è, comunque, manifestamente infondato: correttamente, infatti, la Corte di appello, al di là del riferimento più o meno pertinente ad un profilo di nullità, che non rileva nel caso in esame, ha comunque correttamente concluso nel senso che formulazione delle conclusioni della parte civile dopo l'inizio della discussione delle difese (e, perciò, in violazione dell'ordine stabilito dall'art. 523 cod. proc. pen.), non determina alcuna decadenza purché, come è pacifico sia accaduto nel caso di specie, entro il termine della discussione (cfr., sul punto, Sez. 4, n. 21210 del 19/04/2012, [OSCURATO:PERSONA]. 252967 - 01, in cui la Corte ha spiegato che non integra la revoca di costituzione di parte civile l'omessa presentazione per iscritto della richiesta di condanna nei confronti del responsabile civile nei termini di cui all'art. 523, comma secondo, cod. proc. pen. - poi autorizzata dal giudice in sede di udienza fissata per le repliche - trattandosi di mera irregolarità, considerato che la previsione di cui all'art. 523 cod. proc. pen. - con esclusione del disposto del comma quinto, concernente altra ipotesi - ha un carattere meramente ordinatorio e non sono previste sanzioni processuali). 3. Il terzo motivo è, per il resto, a sua volta manifestamente infondato, essendo appena il caso di ribadire che il giudice può esercitare il potere di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall'art. 507 cod. proc. pen., anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto (cfr., per tutte, Sez. U, n. 41281 del 17/10/2006, Greco, Rv. 234907 - 01 che, come è noto, aveva affrontato la questione alla luce della nuova formulazione dell'art. 111 Cost. ed aveva ritenuto che condizioni necessarie per l'esercizio di tale potere sono l'assoluta necessità dell'iniziativa del giudice, da correlare a una prova avente carattere di decisività, e il suo essere circoscritto nell'ambito delle prospettazioni delle parti, la cui facoltà di richiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova resta, peraltro, integra ai sensi dell'art. 495 comma secondo cod. proc. pen.; cfr., in precedenza, già, Sez. U, n. 11227 del 06/11/1992, Martin, Rv. 191606 - 01). 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, in difetto di condizioni per l'esonero. [OSCURATO:PERSONA] va inoltre condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile Comune di Campobello di Mazara, che liquida come in dispositivo nonché di quelle sostenute dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e Antiracket - [OSCURATO:PERSONA] - Onlus, tutte ammesse al patrocinio a spese dello Stato ed in favore delle quali saranno liquidate dalla Corte di appello di Palermo. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Campobello di Mazara che liquida in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge.Condanna, altresì, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Antiracket - [OSCURATO:PERSONA] - Onlus, ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liqu