CassazionedecretoSezione 1Decisione del 6 maggio 2026
Cassazione n. 13055/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA],-ricorrente-controtempore,-intimato-avverso l’ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto n. 251/2020depositata il 10/6/2020;Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/3/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];Letta la requisitoria scritta del sostituto procuratore generale dr. AnnaMaria Soldi che ha concluso per il rigetto del ricorso.Numero registro generale 20888/2020Numero sezionale 1342/2026Numero di raccolta generale 13055/2026Data pubblicazione 06/05/20261. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, con l’impugnato decreto,rigettava l’opposizione ex art. 98 l.fall. proposta da D’[OSCURATO:PERSONA] il decreto con il quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato ladomanda di ammissione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. inliquidazione di plurimi crediti, per complessivi € 216.499,54, derivanti dadividendi spettanti al ricorrente, in qualità di socio azionista della Pumexs.p.a., compensi per l’attività di amministratore e liquidatore, sommeanticipate e canoni di locazione.2. Rilevava il Tribunale che il ricorso per opposizione era stato propostosenza il rispetto del termine previsto dall’art. 99, comma 1, l.fall.3. D’[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione del decretosulla base di tre motivi; il Fallimento non ha svolto difese.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia «nullità dell’impugnata sentenza per difetto dimotivazione (motivazione apparente), ai sensi dell’art 132 c.p.c., comma2, n 4, c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 n.4 – violazione efalsa applicazione del d.P.R. 68/2005 e del DM 2 novembre 2005. Omessoesame di fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c.,comma 1 n. 5. Il tutto in riferimento all’inesistenza e/o nullità dellacomunicazione a mezzo pec dello stato passivo ex art. 97 l.fall. econseguente inidoneità della stessa a far decorrere il termine perl’opposizione ex art. 99 l.fall».1.1 Il ricorrente sostiene che la “ricevuta sintetica” della PEC non assicurala prova dell’invio del messaggio; inoltre, il testo della PEC e della ricevutadi consegna che era stato prodotto dall’opposta – e richiamato nel decreto- in file pdf non aveva alcun valore probatorio, in mancanza dicollegamento con la ricevuta di notifica eml.Né la prova poteva essere considerata raggiunta in via presuntiva daldeposito del ricorso per opposizione.2. Il motivo è in primo luogo inammissibile in quanto aspecifico.Numero registro generale 20888/2020Numero sezionale 1342/2026Numero di raccolta generale 13055/2026Data pubblicazione 06/05/20262.1 Se è vero che la Corte di cassazione, allorquando debba accertare se ilgiudice di merito sia incorso in error in procedendo, è anche giudice delfatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa, tale vizionon è, tuttavia, rilevabile ex officio, non potendo la Corte ricercare everificare autonomamente i documenti interessati dall'accertamento (cfr.Cass., Sez. U., n. 20181 2019); - l'esercizio del potere di diretto esamedegli atti del giudizio di merito presuppone, infatti, l'ammissibilità delmotivo di censura, per cui il ricorrente non è dispensato dall'onere dispecificare, a pena di inammissibilità, il contenuto della critica mossa allasentenza impugnata, indicando puntualmente i fatti processuali alla basedell'errore denunciato (cfr. Cass. n. 29495/2020, 23834/2019 e22880/2017).In particolare, laddove, come nel caso in esame, la doglianza si fondi suesecutorietà dello stato passivo che ha rigettato la domanda diammissione allo stato passivo), il ricorrente è tenuto a specificare anche inquale sede processuale il documento risulta prodotto e indicare glielementi che valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto.2.2 Nel caso di specie, a fronte dello specifico accertamento compiuto dalTribunale circa la spedizione e la ricezione da parte del ricorrente,26.10.2019, il ricorrente non ha riprodotto nel corpo del motivo ilmessaggio onde consentire la verifica della regolarità dell’attopartecipativo.2.3 Il che esime dal rilevare che il motivo sarebbe anche infondato, inquanto, contrariamente all’assunto del ricorrente, le ragioni di fatto e didiritto della decisione risultano, invero, illustrate in virtù di motivazioneche si colloca ben al di sopra del cd. “minimo costituzionale”.2.4 Erra, inoltre, il ricorrente nell’affermare che ricade sul curatore l’oneredi fornire la prova della tempestività dell’opposizione; secondoNumero registro generale 20888/2020Numero sezionale 1342/2026Numero di raccolta generale 13055/2026Data pubblicazione 06/05/2026l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, dalquale non vi è ragione per discostarsi, la verifica circa la tempestività dellaopposizione allo stato passivo va compiuta anche di ufficio dal Tribunalealla stregua delle indicazioni fornire prima facie dall’opponente cuicompete fornire gli elementi necessari all’espletamento di tale controllo(Cass. n. 9464/2021 e n. 12515/2025).2.5 E’ stato, infine, affermato il principio secondo cui, in caso dinotificazioni o comunicazioni eseguite a mezzo PEC, la copia analogicadella ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione diconformità, è idonea a certificare l'avvenuto recapito del messaggio edegli allegati di cui è fatta menzione, salva la prova contraria, che deveessere fornita dalla parte che solleva la relativa eccezione; il che vale adire che, in sostanza, è l’interessato a dover dimostrare l'esistenza dierrori tecnici riferibili al sistema informatizzato ovvero il mancatoinserimento degli allegati che si assumono trasmessi (Cass. n. 2009/2020e 6912/2022).3. Il secondo motivo deduce la nullità della sentenza per difetto dimotivazione, ai sensi dell’art 132, comma 2, n. 4, Cost., e la violazione efalsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’istanza di rimessionein termini proposta dal ricorrente e non esaminata dal giudice di primogrado.4. Anche questa censura è inammissibile in quanto priva diautosufficienza.4.1 Della invocata rimessione in termini non v’è menzione nella sentenzaimpugnata, sicché il ricorrente avrebbe dovuto puntualmente indicarequando, come e dove aveva svolto una simile allegazione nel giudizio dimerito.5. Il terzo motivo deduce la nullità dell’impugnata sentenza per difetto dimotivazione, in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e la violazionedegli artt. 16 d.l. 179/2012 e 147 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1,Numero registro generale 20888/2020Numero sezionale 1342/2026Numero di raccolta generale 13055/2026Data pubblicazione 06/05/2026n. 3, c.p.c.: si argomenta che la notifica ex art. 97 l.fall del decreto diesecutorietà è stata effettuata di sabato in orario serale, con laconseguenza che gli effetti della stessa andavano differiti al lunedìsuccessivo; una diversa interpretazione non si sottrarrebbe ad unacensura di incostituzionalità della norma per violazione degli artt. 3, 24 e111 Cost.6. Il motivo è infondato, in quanto l’art. 157, comma 4, c.p.c. prevede loslittamento al primo giorno non festivo del termine perentorio di scadenzae non di quello iniziale.6.1 Avendo il ricorrente proposto l’opposizione dopo il decorso dei trentagiorni dalla comunicazione ex art. 97 l.f. senza aver dimostrato che ilmessaggio PEC ricevuto fosse irrituale o incompleto, correttamente ilTribunale siciliano ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 98 l.fall.7. In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essererigettato.Nulla è da statuire sulle spese, non avendo il Fallimento intimato svoltodifese. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/3/2026.Il Presidente