CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 novembre 2021
Cassazione n. 13588/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 23372-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. -r-r7FII 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] "PUGLIESE - CIACCIO" di CATANZARO , in persona del [OSCURATO:PERSONA] e legale rappresentante pro tempore, domiciliata ope legis presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 521/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 09/06/2020; la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d'Appello di Catanzaro, adita dall'[OSCURATO:PERSONA], ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto la domanda del dirigente medico [OSCURATO:PERSONA] ed aveva condannato la resistente al pagamento della complessiva somma di € 18.000,00, a titolo di compenso per le prestazioni aggiuntive rese nel periodo luglio/novembre 2013; 2. la Corte territoriale ha, in sintesi, osservato che il trattamento economico, fondamentale ed accessorio, del dipendente pubblico è quello Thito dal contratto collettivo che, nella specie, subordina (art. 14 comma o del CCNL 3 novembre 2005 per la dirigenza medica e veterinaria del S.S.N.) il pagamento delle prestazioni aggiuntive a condizioni (rispetto delle linee di indirizzo regionali, accordo con l'équipe interessata, adozione del regolamento) in ordine alle quali non era stato assolto l'onere della prova gravante sull'originario ricorrente; 3. per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di due motivi ai quali ha replicato con controricorso l'[OSCURATO:PERSONA]; 4. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; 5. il ricorrente ha depositato memoria. _ONSIDERATO CHE 1. il primo motivo del ricorso denuncia l'errata interpretazione degli artt. 14 CCNL 3.11.2005 e dell'art. 55 CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] per l'area della dirigenza medica e sostiene che la richiesta di prestazioni aggiuntive è rimessa alla valutazione discrezionale dell'[OSCURATO:PERSONA] e pertanto il diritto al corrispettivo, del quale il C.C.N.L. determina il valore in misura fissa, sorge a prescindere dal rispetto delle condizioni richieste dal comma 5 dell'art. 14; 2. con la seconda censura si addebita alla Corte territoriale di avere violato l'art. 2697 cod. civ. perché per il principio cosiddetto di prossimità grava sul datore di lavoro e non sul dirigente l'onere di dimostrare che le condizioni non si sono verificate; 3. il Collegio, preso atto di quanto dedotto dal ricorrente nella memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ., ritiene che allo stato non possa essere accolta c. 2020 n. 23372 sez. ML - ud. 23-11-2021 l'eccezione di tardività del ricorso per cassazione perché la documentazione prodotta dalla controricorrente a sostegno dell'eccepita tardività del ricorso è priva della necessaria attestazione di conformità quanto alle ricevute di avvenuta accettazione e consegna; - il principio affermato da questa Corte, secondo cui «il deposito di documentazione concernente l'avvenuta notifica della sentenza effettuata alla controparte a mezzo PEC, ancorché non corredata dalla attestazione di conformità delle ricevute di avvenuta consegna e accettazione del messaggio, è idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione nei confronti del destinatario, qualora quest'ultimo non abbia sollevato alcuna obiezione o contestazione sulla regolarità di tale notifica» ( Cass. n. 28339/2017) non può essere applicato nella fattispecie in quanto il ricorrente, assistito da difensore diverso da quello del quale si era avvalso nel giudizio di appello, ha contestato, sia pure genericamente, l'avvenuta notificazione; 5. non sussistono, pertanto, le condizioni per la definizione in adunanza camerale del ricorso, che va trasmesso alla Sezione quarta. P.Q.M. La Corte, visto l'art. 380 bis, 3° comma, cod. proc. civ., rilevato che non sussistono i presupposti per la definizione in adunanza camerale, rimette la causa alla Sezione Quarta. Così deciso nell'adunanza camerale del 23 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] sidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]