CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26658/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di Messinavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette: la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblicapresso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarareinammissibile il ricorso; la memoria presentata dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse del ricorrente ha contestato quanto rassegnato dal Procuratoregenerale e ha insistito nell’accoglimento dell’impugnazione;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del giorno 11 settembre 2023 (dep. il 4 settembre 2025)la Corte di appello di Messina – per quel che qui rileva – in parziale riforma dellapronuncia del Tribunale di Messina del giorno 8 febbraio 2022, ha assolto VincenzoBasso, perché il fatto non sussiste, dalle imputazioni di bancarotta fraudolenta dicui ai capi A. e B. della rubrica, limitatamente alle condotte afferenti ai rapporticon [OSCURATO:SOCIETA]., D. e W., nonché dalle imputazioni di dichiarazionefraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti dicui ai capi G. e R.; ne ha affermato la responsabilità per il reato di emissione difatture o altri documenti per operazioni inesistenti (capo I. della rubrica), ne haconfermato la condanna per gli ulteriori fatti di bancarotta fraudolenta (capo C.),dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioniinesistenti (capi F, H., J., L., N., P., S., U.) e per gli ulteriori reato di emissione difatture o altri documenti per operazioni inesistenti (capi K., M., O., Q., T., V.) percui era già stato condannato in primo grado; ha rideterminato il trattamentosanzionatorio e disposto la confisca per equivalente fino a concorrenza delleimposte evase (come specificato in dispositivo).2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell’imputato ha propostoricorso per cassazione, articolando quattro motivi (di seguito enunciati nei limiti dicui all’art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.).2.1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione di norme processualiposte a pena di nullità del giudizio per omessa notifica al difensore di fiducia, daparte del Tribunale, del rinvio d’ufficio dell’udienza dal 16 giugno 2020 al 15settembre 2020 (poiché il provvedimento di rinvio sarebbe stato notificato a undifensore omonimo); tale nullità, tempestivamente eccepita dal difensore presenteil 15 settembre 2020 perché ivi per altri impegni professionali, sarebbe assoluta enon sanata dalla mera presenza in aula del difensore né dalla concessione allostesso, dopo il rigetto dell’eccezione e della richiesta di differimento, di un termineper presentare una nuova lista testimoniale e l’ammissione dell’esame di cinquetesti, come invece assunto dai Giudici di merito. Invero, all’udienza del 15settembre 2020 avrebbe avuto luogo l’escussione di cinque testi del Pubblicoministero (per cui il difensore non era preparato)2.2. Con il secondo motivo, in relazione al delitto di cui al capo I. dellarubrica sono stati denunciati la violazione della legge penale e il vizio dimotivazione in tema di prescrizione dei reati tributari e successione di leggi penalinel tempo, lamentando l’erronea applicazione della disciplina più sfavorevole (aseguito della modifica dell’art. 17 d. lgs. n. 74 del 2000 ad opera del D.L. n. 138del 2011) alle fatture emesse fino al 17 settembre 2011, ritenendo non correttofar decorrere il termine di prescrizione dall’ultima fattura.2.3. Con il terzo motivo sono stati dedotti la violazione della legge penalee il vizio di motivazione, ad avviso della difesa pure apparente, in ragione dellamancata derubricazione dei fatti di bancarotta fraudolenta in bancarotta semplice(art. 217 legge fall.) e della mancata applicazione dell’attenuante del danno dispeciale tenuità ex art. 219, comma 3, legge fall.2.4. Con il quarto motivo sono stati prospettati la violazione della leggepenale e il vizio di motivazione con riferimento ai fatti di bancarotta fraudolentada falso in bilancio di cui al capo A., assumendo l’erroneo utilizzo di dati tratti dallibro giornale anziché dal bilancio nonché l’apparenza della motivazione sullecensure relative alla ricostruzione delle operazioni in imputazione e al valore delleimmobilizzazioni materiali (relative all’esercizio 2009).3. [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Cortedi cassazione e il difensore del ricorrente hanno rassegnato le proprie conclusioniper iscritto, nei termini esposti in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è fondato, nei termini di seguito esposti, edeve essere accolto. Restano assorbite le rimanenti censure.2. Risulta in atti (cui questa Corte ha diretto accesso alla luce del vizioprospettato: cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01;Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, Fenyves, Rv. 266613 – 01) che:- l’udienza del 16 giugno 2020 è stata rinviato (con provvedimento del 12giugno 2020) al 15 settembre 2020, in ragione della pandemia da Covid 19 (aisensi del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, conv. dalla legge 24 aprile 2020);e tale procedimento è stato erroneamente comunicato a mezzo PEC indirizzata aun indirizzo di posta elettronica diverso da quello effettivamente riferibile aldifensore dell’imputato, come in effetti esposto dai Giudici di merito (cfr. verbaledell’udienza del 15 settembre 2020);- il Tribunale, per quel che qui rileva, a fronte dell’eccezione avente adoggetto l’omesso avviso, ha ritenuto che la comparizione del medesimo difensore,pur non edotto del rinvio d’ufficio, abbia «sana[to] ogni irregolarità» in ordine allamancata comunicazione; e, rispetto all’ulteriore richiesta difensiva (che – oltre adaver eccepito l’omesso avviso – aveva chiesto un «termine a difesa» per il depositodi una nuova lista testi a seguito del mutamento della composizione del Collegio)ha disposto una sospensione di un’ora (per predisporre la richiesta di nuovi testi),poiché il procedimento era già incardinato e, dunque, non occorreva rispettare untermine a comparire; e, dunque, ha rigettato le nuove richieste istruttorie dell’avv.[OSCURATO:PERSONA] ed ha proceduto con l’escussione di un teste del Pubblico ministero (cfr.verbale cit.).È dirimente considerare che, in tema di disciplina emergenziale per lapandemia da Covid-19, in caso di rinvio d'ufficio dell'udienza, l'omesso avviso aldifensore della fissazione della nuova udienza integra una nullità di ordine generalea regime intermedio deducibile nei termini di cui agli artt. 180 e 182 cod. proc.pen. (cfr. pure Sez. 4, n. 46394 del 04/11/2021, Valsecchi, Rv. 282554 – 01; Sez.5, n. 27903 del 09/04/2021, R., Rv. 281601 – 01). Inoltre, ai sensi dell’art. 184cod. proc. pen. «la nullità di una citazione o di un avviso ovvero delle relativecomunicazioni e notificazioni è sanata se la parte interessata è comparsa o harinunciato a comparire» (comma 1); e «la parte la quale dichiari che lacomparizione è determinata dal solo intento di far rilevare l'irregolarità ha dirittoa un termine per la difesa non inferiore a cinque giorni» (comma 2).Nel caso in esame, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito tempestivamentel’omesso avviso del rinvio d’ufficio dell’udienza e chiesto un differimento, cosìpalesando anzitutto di esser comparso al solo fine di far rilevare l'irregolarità.Ragion per cui erroneamente il Tribunale ha sospeso la trattazione delprocedimento soltanto per un’ora, procedendo poi all’assunzione della prova orale.Ne deriva l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quelladi primo grado, con la trasmissione degli atti al Tribunale di Messina per l'ulteriorecorso, bastando aggiungere che nella specie non può ritenersi maturata laprescrizione dei reati per cui è condanna, tenuto conto che è in contestazione larecidiva reiterata specifica e infraquinquennale ex art. 99, comma 4, cod. pen.(cfr. art. 161 cod. pen.). P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado edispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Messina per l'ulteriore corso.Così deciso il 15/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA]